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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22151/2026

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del 03/02/2026 del TRIBUNALE di Trentoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.Ritenuto in fatto1.

Con ordinanza del 3 febbraio 2026 il Tribunale di Trento, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione delladisciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emessenei suoi confronti:1. sentenza della Corte d’appello di Trieste del 29 maggio 2018 per reato di cui all’art.640 cod. pen.;2. sentenza della Corte d’appello di Trieste del 17 maggio 2018 per reato di cui all’art.640 cod. pen.;3. sentenza del Tribunale di Pordenone del 12 luglio 2019 per reato di cui all’art. 640cod. pen.;4. sentenza della Corte d’appello di Trieste del 23 novembre 2016 per reato di cuiall’art. 640-ter cod. pen.;5. sentenza del Tribunale di Pordenone del 22 giugno 2018 per reato di cui all’art. 216l. fall.In particolare, nel dichiarare inammissibile l’istanza, il giudice dell’esecuzione harilevato che una precedente istanza era stata già respinta con ordinanza n. 96-25 SIGE, eche anche la condanna per bancarotta di cui alla sentenza n. 5 era stata già valutata, inquanto ricompresa nel provvedimento di cumulo n. 173-24 oggetto della precedentedecisione.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramitedel difensore, con un unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazioneperché nell'istanza era ricompresa una condanna, quella n. 5, non valutata nel precedenteincidente d'esecuzione, e perché, comunque, la preclusione determinata dal rigetto di unincidente di esecuzione è superata quando sono indicati elementi nuovi, e nel caso inesame erano stati prodotti ulteriori documenti a corredo dell'istanza non valutati.3.

Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato.1.

Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del vizio dedotto(Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge che il reato di cui all’art.216 l. fall. oggetto della sentenza del Tribunale di Pordenone del 22 giugno 2018 non eracontenuto nella precedente istanza di incidente di esecuzione presentata dal condannato il10 febbraio 2025, ed accolta solo parzialmente dal giudice dell’esecuzione con ordinanza del10 aprile 2025, provvedimento contro cui era stato presentato ricorso per cassazione,respinto con sentenza Sez. 1, n. 27620 del 28/07/2025.A differenza di quanto ha ritenuto il giudice dell’esecuzione nella motivazione delprovvedimento impugnato, il perimetro dell’incidente di esecuzione ex art. 671 cod. proc.pen., infatti, non si estende a tutti i reati oggetto delle sentenze contenute nel cumulo delpubblico ministero esistente nel momento in cui è stata presentata l’istanza, ma ai soli reatioggetto dell’istanza di continuazione presentata dalla parte, in quanto, per principio generaledel sistema processuale dell’esecuzione penale, il giudice è vincolato dalla richiesta delpubblico ministero, dell'interessato o del difensore in relazione al petitum, che delimita ilperimetro decisorio demandatogli (Sez. 1, n. 45791 del 03/12/2024, Caprini, Rv. 287385 -01).

Nel precedente incidente di esecuzione, pertanto, il giudice era tenuto a valutare, ed hain concreto valutato, soltanto il rapporto tra i reati oggetto dell’istanza di continuazione, tracui non c’era, come detto, quello di bancarotta della sentenza n. 5.Questo significa che, con riferimento al rapporto tra tale reato oggetto della sentenza n.5 ed i quattro reati di truffa oggetto delle sentenze nn. 1, 2 3 e 4, non esiste la preclusioneprocessuale prevista dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. per il caso dell’istanzareiterativa, ed il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto provvedere nel merito, anzichédichiarare inammissibile l’istanza.Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono staterivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.2.

Il giudice del rinvio dovrà essere diversa persona fisica, atteso che Cortecostituzionale 3 luglio 2013, n. 183, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 34,comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono chenon possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice che ha pronunciatoo concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazionein sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.3.

Il giudice del rinvio dovrà rivalutare l’istanza, quanto al rapporto tra il reato dellasentenza n. 5 e quelli delle sentenze nn. 1 e 4, alla luce del principio di diritto, secondo cui lapreclusione processuale prevista dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. non si estende aireati che non erano oggetto dell’istanza precedente, e, quanto al rapporto tra i reati dellesentenze nn. 1, 2, 3 e 4 tra loro, alla luce del principio di diritto secondo cui il rigetto dellarichiesta di applicazione della continuazione preclude la riproposizione della richiesta rispettoai reati per cui è stato escluso il riconoscimento del reato continuato (Sez. 1, n. 36337 del16/03/2016, Morteo, Rv. 268562; Sez. 1, n. 12823 del 03/03/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249913),preclude anche la valutazione del riconoscimento della continuazione tra alcuni soltanto deireati oggetto degli stessi provvedimenti già esaminati (Sez. 1, n. 36337 del 16/03/2016, Rv.268562; Sez. 1, n. 12823 del 3/03/2011, Rv. 249913), e che la preclusione si verifica quandola richiesta di incidente di esecuzione si limita a riproporre identiche questioni in assenza dinuovi elementi (Sez.

U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650).Secondo la ricostruzione della pronuncia Avignone, infatti, il provvedimento del giudicedell'esecuzione, una volta divenuto formalmente irrevocabile, perché non impugnato o per ilrigetto dell'impugnazione proposta, impedisce una nuova pronuncia sul medesimo petitum,non in termini assoluti e definitivi, ma soltanto allo stato delle questioni trattate.

Poiché l'art.666, comma 2, cod. proc. pen. commina l'inammissibilità della domanda se merariproposizione di una richiesta "basata sui medesimi elementi", è consentito, infatti, investireil giudice dell'esecuzione della nuova istanza a condizione che si rappresentino nuovetematiche giuridiche o nuovi dati di fatto, sia sopravvenuti, sia preesistenti, ma non esposti enon presi in considerazione nella decisione antecedente (Sez. 1, n. 9780 del 11/01/2017,Badalamenti, Rv. 269421; Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017, Crescenza, Rv.269841; Sez. 3, n. 6051 del 27/09/2016, dep. 2017, Barone, Rv. 268834; Sez. 3, n. 50005del 01/07/2014, Iacomino e altro, Rv. 261394; Sez. 1, n. 29983 del 31/05/2013, Bellin, Rv.256406; Sez. 1, n. 36005 del 14/06/2011, Branda, Rv. 250785; Sez. 1, n. 3736 del15/01/2009, Anello, Rv. 242533).

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trento.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 03/02/2026 del TRIBUNALE di Trentoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 3 febbraio 2026 il Tribunale di Trento, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione delladisciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emessenei suoi confronti:1. sentenza della Corte d’appello di Trieste del 29 maggio 2018 per reato di cui all’art.640 cod. pen.;2. sentenza della Corte d’appello di Trieste del 17 maggio 2018 per reato di cui all’art.640 cod. pen.;3. sentenza del Tribunale di Pordenone del 12 luglio 2019 per reato di cui all’art. 640cod. pen.;4. sentenza della Corte d’appello di Trieste del 23 novembre 2016 per reato di cuiall’art. 640-ter cod. pen.;5. sentenza del Tribunale di Pordenone del 22 giugno 2018 per reato di cui all’art. 216l. fall.In particolare, nel dichiarare inammissibile l’istanza, il giudice dell’esecuzione harilevato che una precedente istanza era stata già respinta con ordinanza n. 96-25 SIGE, eche anche la condanna per bancarotta di cui alla sentenza n. 5 era stata già valutata, inquanto ricompresa nel provvedimento di cumulo n. 173-24 oggetto della precedentedecisione.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramitedel difensore, con un unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazioneperché nell'istanza era ricompresa una condanna, quella n. 5, non valutata nel precedenteincidente d'esecuzione, e perché, comunque, la preclusione determinata dal rigetto di unincidente di esecuzione è superata quando sono indicati elementi nuovi, e nel caso inesame erano stati prodotti ulteriori documenti a corredo dell'istanza non valutati.3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato.1. Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del vizio dedotto(Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge che il reato di cui all’art.216 l. fall. oggetto della sentenza del Tribunale di Pordenone del 22 giugno 2018 non eracontenuto nella precedente istanza di incidente di esecuzione presentata dal condannato il10 febbraio 2025, ed accolta solo parzialmente dal giudice dell’esecuzione con ordinanza del10 aprile 2025, provvedimento contro cui era stato presentato ricorso per cassazione,respinto con sentenza Sez. 1, n. 27620 del 28/07/2025.A differenza di quanto ha ritenuto il giudice dell’esecuzione nella motivazione delprovvedimento impugnato, il perimetro dell’incidente di esecuzione ex art. 671 cod. proc.pen., infatti, non si estende a tutti i reati oggetto delle sentenze contenute nel cumulo delpubblico ministero esistente nel momento in cui è stata presentata l’istanza, ma ai soli reatioggetto dell’istanza di continuazione presentata dalla parte, in quanto, per principio generaledel sistema processuale dell’esecuzione penale, il giudice è vincolato dalla richiesta delpubblico ministero, dell'interessato o del difensore in relazione al petitum, che delimita ilperimetro decisorio demandatogli (Sez. 1, n. 45791 del 03/12/2024, Caprini, Rv. 287385 -01). Nel precedente incidente di esecuzione, pertanto, il giudice era tenuto a valutare, ed hain concreto valutato, soltanto il rapporto tra i reati oggetto dell’istanza di continuazione, tracui non c’era, come detto, quello di bancarotta della sentenza n. 5.Questo significa che, con riferimento al rapporto tra tale reato oggetto della sentenza n.5 ed i quattro reati di truffa oggetto delle sentenze nn. 1, 2 3 e 4, non esiste la preclusioneprocessuale prevista dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. per il caso dell’istanzareiterativa, ed il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto provvedere nel merito, anzichédichiarare inammissibile l’istanza.Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono staterivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.2. Il giudice del rinvio dovrà essere diversa persona fisica, atteso che Cortecostituzionale 3 luglio 2013, n. 183, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 34,comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono chenon possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice che ha pronunciatoo concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazionein sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.3. Il giudice del rinvio dovrà rivalutare l’istanza, quanto al rapporto tra il reato dellasentenza n. 5 e quelli delle sentenze nn. 1 e 4, alla luce del principio di diritto, secondo cui lapreclusione processuale prevista dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. non si estende aireati che non erano oggetto dell’istanza precedente, e, quanto al rapporto tra i reati dellesentenze nn. 1, 2, 3 e 4 tra loro, alla luce del principio di diritto secondo cui il rigetto dellarichiesta di applicazione della continuazione preclude la riproposizione della richiesta rispettoai reati per cui è stato escluso il riconoscimento del reato continuato (Sez. 1, n. 36337 del16/03/2016, Morteo, Rv. 268562; Sez. 1, n. 12823 del 03/03/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249913),preclude anche la valutazione del riconoscimento della continuazione tra alcuni soltanto deireati oggetto degli stessi provvedimenti già esaminati (Sez. 1, n. 36337 del 16/03/2016, Rv.268562; Sez. 1, n. 12823 del 3/03/2011, Rv. 249913), e che la preclusione si verifica quandola richiesta di incidente di esecuzione si limita a riproporre identiche questioni in assenza dinuovi elementi (Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650).Secondo la ricostruzione della pronuncia Avignone, infatti, il provvedimento del giudicedell'esecuzione, una volta divenuto formalmente irrevocabile, perché non impugnato o per ilrigetto dell'impugnazione proposta, impedisce una nuova pronuncia sul medesimo petitum,non in termini assoluti e definitivi, ma soltanto allo stato delle questioni trattate. Poiché l'art.666, comma 2, cod. proc. pen. commina l'inammissibilità della domanda se merariproposizione di una richiesta "basata sui medesimi elementi", è consentito, infatti, investireil giudice dell'esecuzione della nuova istanza a condizione che si rappresentino nuovetematiche giuridiche o nuovi dati di fatto, sia sopravvenuti, sia preesistenti, ma non esposti enon presi in considerazione nella decisione antecedente (Sez. 1, n. 9780 del 11/01/2017,Badalamenti, Rv. 269421; Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017, Crescenza, Rv.269841; Sez. 3, n. 6051 del 27/09/2016, dep. 2017, Barone, Rv. 268834; Sez. 3, n. 50005del 01/07/2014, Iacomino e altro, Rv. 261394; Sez. 1, n. 29983 del 31/05/2013, Bellin, Rv.256406; Sez. 1, n. 36005 del 14/06/2011, Branda, Rv. 250785; Sez. 1, n. 3736 del15/01/2009, Anello, Rv. 242533). P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trento.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]
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