CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 25091/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità, ovvero per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Bari, con provvedimento del 6 Novembre 2023, ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di PIETRANTONIO Anna, che era stata ristretta in custodia cautelare in carcere dal 1 Dicembre 2009 al 28 Maggio 2010 in relazione alle accuse di concorso esterno in associazione di stampo mafioso, contestazione dalla quale veniva definitivamente assolta con sentenza della Corte di appello di Bari in data 19 Giugno 2012 divenuta irrevocabile. 2. La Corte distrettuale riconosceva la causa ostativa della colpa grave in quanto, pur risultando escluso all'esito del giudizio assolutorio che le interlocuzioni e gli incontri intervenuti con il boss dell'organizzazione camorristica ([OSCURATO:PERSONA]), nonché socio del proprio marito - STRAMAGLIA [OSCURATO:PERSONA] - e con il proprio genero, non fossero funzionali a concordare la successione nella funzione di capo clan in Valenzano, a seguito del vuoto di potere che si era verificato dopo la morte dello Stramaglia, nondimeno evidenziavano frequentazioni ambigue e sospette, dal contenuto equivoco in ragione degli argomenti trattati, assicurate da una utenza telefonica dedicata e dall'intervento del genero, idonee a evocare gli scenari di agevolazione del sodalizio criminoso, tenuto conto che la stessa PIETRANTONIO aveva ammesso in sede di interrogatorio di garanzia di conoscere la posizione verticistica del PARISI all'interno dell'organizzazione criminosa, così come aveva ammesso di avere avuto dallo stesso un telefono da utilizzare per conversazioni riservate. 3. Ricorre per la cassazione della sentenza PIETRANTONIO Anna, tramite difensore di fiducia, affidandosi ad un unico, complessivo, motivo con cui lamenta promiscuamente erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, che sarebbe mancante, contraddittoria e manifestamente illogica. In particolare, la ricorrente, ripercorsi gli antefatti, richiamati alcuni tra i principi che regolano l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, denunzia sia stata erroneamente ritenuta colpa concausativa della custodia l'avere la donna mantenuto le suddette relazioni con il PARISI, atteso che le stesse erano funzionali alla soluzione di questioni economiche che erano rimaste in sospeso e che dal contenuto delle intercettazioni era evidente che l'oggetto delle conversazioni era il recupero di alcune utilità, tra cui i cavalli da corsa del marito, mentre la ricorrente non pretendeva nulla per sé stessa e che comunque tale condotta aveva formato oggetto di valutazione nella pronuncia assolutoria che aveva valorizzato proprio il contenuto non indiziante di tali interlocuzioni e il fatto che le stesse fossero dirette a risolvere questioni di natura patrimoniale.[OSCURATO:PERSONA] 1.Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo (v. Sezioni unite, n. 51779 del 28 novembre 2013, Nicosia). L'art.314 comma I c.p.p. prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". 2. Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034). 'E stato ancora affermato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta gravemente colposa, per essere ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, deve essere potenzialmente idonea ad indurre in errore l'autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità con specifico riguardo al reato che ha fondato il vincolo cautelare e che la frequentazione di soggetti dediti al reato in contesti temporali e ambientali compatibili con la compartecipazione alla commissione del reato onera l'interessato di fornire con assoluta tempestività i chiarimenti discolpanti (sez.4, n.21575 del 29/01/2014 Antognetti) e più in generale che tali frequentazioni malavitose, se poste in essere con la consapevolezza che si sia in presenza di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la stessa riparazione (sez.4, n.9212 del 13/11/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 259082; sez.3, n.39199 del 1/7/2014, Pistorio, 260397). 3. Ciò premesso il giudice territoriale si è del tutto uniformato a tali principi, con una motivazione assolutamente resistente alle censure mosse dalla parte ricorrente. Coerentemente alle risultanze del giudizio assolutorio ha provveduto a valutare, ai fini di accertare la ricorrenza della condizione impeditiva di cui all'art.314 comma 1 ultima parte cod.proc.pen., tutti gli aspetti della condotta tenuta dalla PIETRANTONIO nel contesto investigativo che ha originato l'adozione del provvedimento restrittivo in sede di indagini preliminari, considerando la portata gravemente indiziante costituita dalle interlocuzioni telefoniche con [OSCURATO:PERSONA], capoclan locale.3.1 Se è vero che i collegamenti con un influente capo clan della criminalità pugliese non sono state riconosciute idonee a integrare il reato di concorso esterno nell'associazione criminosa, in quanto finalizzate a risolvere questioni patrimoniali che collegavano il PARISI e il marito della ricorrente, che pure condividevano attività illecite in forma organizzata, le stesse hanno assunto rilievo quale ipotesi di colpa grave influente nel giudizio prognostico sotteso al giudizio di riparazione, sia in termini di contiguità alla organizzazione criminale, attraverso il collegamento alle risorse finanziari e Apatrimoniali della stessa, sia di vicinanzacksoggetti noti alla ricorrente come capi di una organizzazione criminale. Invero il comportamento ostativo può essere integrato anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (cfr. sez. 4 n. 45418 del 25 Novembre 2010, Carere, Rv. 249237; n. 37528 del 24 giugno 2008, Rv. 241218),Da ultimo n.4113 del 13/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280391, ove la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza che aveva ravvisato la colpa grave, ostativa alla riparazione per l'ingiusta detenzione subita per il reato di cui all'art. 73 t.u. stup., nella condotta dell'instante consistita nell'intrattenere rapporti economici con soggetto dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti. 4. A tale proposito non coglie nel segno il denunciato vizio dedotto dalla difesa della ricorrente secondo cui violerebbe la regola della ingiusta detenzione e di effettività della tutela riparatoria la circostanza che alla ricorrente siano contestate, come addebiti colposi, le medesime condotte già valutate dal giudice dell'assoluzione per escludere la sua responsabilità. Invero è stato affermato dal S.C. che la valutazione del comportamento del richiedente la riparazione, integrante la colpa grave ostativa alla liquidazione della indennità per la ingiusta detenzione, va effettuata ex ante a prescindere dall'esito del giudizio di merito, atteso che, se il giudizio riparatorio si limitasse a tale accertamento, si stempererebbe in una valutazione paragonabile a quella del giudice del riesame, sulla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza, senza considerare che i fatti posti all'esame del giudice della cautela, potrebbero risultare incompleti, erronei, contraddittori, smentiti da emergenze di senso contrario o anche falsi. 4.1 Invero la valutazione riservata al giudice della riparazione non ha per oggetto né la sentenza assolutoria, che ha definito il giudice di merito, né la misura cautelare che ha disposto la privazione della libertà personale dell'indagato, bensì la condotta serbata dal cautelato alla luce delle emergenze acquisite nel corso delle indagini, ma sempre che tali emergenze non siano state escluse o neutralizzate nel giudizio assolutorio. 4.2 La condotta da cui scaturisce il rimprovero di colpa, e quindi il fatto preclusivo al riconoscimento dell'indennizzo, può infatti consistere nel fatto già esaminato dal giudice penale dell'assoluzione e da questi ritenuta penalmente irrilevante, stante il diverso accertamento demandato al giudice della riparazione ( S.U., n.32383 del 27 Maggio 2010, D'Ambrosio). Conseguentemente anche la stessa condotta che integra l'imputazione ascritta, ritenuta penalmente irrilevante dal giudice dell'assoluzione, può giustificare l'esclusione della riparazione in quanto connotata dai richiesti profili di inescusabile leggerezza e macroscopica imprudenza come nella specie (da ultimo sez.4, n.34438 del 2/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.276859; n.2145 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Calzaretta, Rv.280246 per ipotesi di collegamenti, nel primo caso personali e nel secondo caso economici, con realtà criminose associative), soprattutto allorquando le conclusioni del giudice dell'assoluzione si fondino sull'ermeneusi dell'oltre ogni ragionevole dubbio che lascia pertanto spazio ad un diverso criterio valutativo da parte del giudice della riparazione. 5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso i