CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 settembre 2023
Cassazione n. 30595/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 07/06/2022 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione del reato; udite le conclusioni del difensore dell'imputato, 'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 07/06/2022 ha riformato, in punto di trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il Tribunale di Bari aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui agli artt. 56-319 quater cod. pen., condannandolo anche al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in sede civile. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo viene dedotto il vizio di violazione di legge, in riferimento al diritto al contraddittorio, tutelato dagli artt. 111 Cost. e 6 CEDU. Il ricorrente ha tempestivamente inoltrato in via telematica alla Corte di appello di Bari la richiesta di trattazione orale dell'appello, con atto trasmesso via pec il 06/05/2022 per l'udienza fissata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Erroneamente, però, la Corte ha celebrato il giudizio nelle forme del rito cartolare, senza la presenza delle parti. La sentenza, quindi, è affetta da nullità di ordine generale, in quanto l'art. 23- bis del d.l. 137 del 2020 deve essere interpretato nel senso che è sufficiente che una delle parti processuali richieda la discussione orale perché torni ad applicarsi integralmente l'ordinaria disciplina processuale del giudizio di appello, e, quindi, in linea generale, la pubblica udienza oppure il rito camerale partecipato negli specifici casi indicati dall'art. 599 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione in relazione all'art. 56, comma 3, cod. pen. in quanto la decisione dell'imputato di non portare a termine l'azione criminosa non è stata indotta da eventi oggettivi esterni ma da una sua autonoma determinazione. 3. Disposta la trattazione orale del procedimento, il Procuratore generale e il difensore hanno concluso come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va evidenziato che l'imputato ha rinunciato alla prescrizione con atto del 20 settembre 2023, depositato il 21 settembre 2023 presso la cancelleria della Corte di cassazione, prima della decorrenza del termine massimo di prescrizione. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato e assume carattere assorbente. La Corte di appello, nonostante il difensore avesse depositato tempestiva istanza di discussione orale, ha celebrato il giudizio in forma cartolare, senza la presenza delle parti, e senza che il difensore avesse depositato le proprie conclusioni. 2 9-( Deve essere dato seguito al principio già affermato da questo Sezione secondo cui nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato ha luogo secondo un modello procedimentale del tutto difforme da quello prescelto, Non viene conseguentemente in rilievo la sola violazione del contraddittorio, riguardante l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato agli effetti dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma più radicalmente l'assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza, così determinandosi una nullità assoluta e insanabile agli effetti dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 16080 del 20/03/2024, Bonavita, Rv. 286336). A seguito della tempestiva e rituale richiesta, dunque, deve svolgersi l'udienza con trattazione orale, alla presenza delle parti, previo avviso di tale celebrazione alle parti diverse da quella che ne abbia fatto richiesta, in modo che le stesse possano a loro volta determinarsi consapevolmente. 3. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari, che valuterà anche l'adozione di una più adeguata motivazione in ordine alla dedotta sussistenza della desistenza. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione