CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03965/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di L'Aquila con sentenza del 15 novembre 2022 ha respinto la richiesta di consegna a seguito di mandato di arresto europeo emesso il 10 giugno 2022 dalla [OSCURATO:PERSONA] ungherese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di ricettazione e falso in atto pubblico. 2. In particolare, la Corte di appello ha rilevato che per i medesimi fatti oggetto della richiesta - commessi in Italia - è pendente un procedimento penale presso la A.G. nazionale italiana, risultando quindi sussistente il motivo di rifiuto di consegna facoltativo di cui all'art. 18 bis lett. a) della I.n. 69 del 2005. 3. Ricorre per cassazione il PG di L'Aquila, deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione all'art. 18 bis della L. 69/2005 per avere la Corte territoriale omesso, nell'esercitare il rifiuto facoltativo alla consegna del Mignucci, di verificare se al momento della richiesta di consegna risultasse l'effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale su tutti i reati per cui è stato emesso il MAE dall'Autorità ungherese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del PM è manifestamente infondato e quindi inammissibile. 2. Come evidenziato nelle conclusioni scritte depositate in vista dell'udienza dal PG presso questa Corte, la sentenza impugnata - sulla base della documentazione prodotta dalla Difesa (una precedente sentenza con la quale la medesima Corte territoriale in data 14 marzo 2018 aveva rifiutato la consegna di Mignucci a seguito di MAE sempre emesso dalla A.G. ungherese; iscrizione del predetto quale indagato in un procedimento penale, avente n. 1523/2019 RGNR, pendente presso la Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]) - ha posto in rilievo circostanze fattuali da cui emerge come parte delle condotte ascritte al Mignucci e oggetto della richiesta di consegna (e segnatamente il concorso nella ricettazioni delle autovetture trafugate in Italia, cedute a loro volta in Italia o in Ungheria) sono state commesse sul territorio nazionale. 3. A ciò la sentenza impugnata aggiunge che parte delle condotte di ricettazione che nel presente procedimento riguardano fatti relativi al periodo da febbraio 2016 a marzo 2017 (epoca in cui risultano trafugate le vetture oggetto della contestata ricettazione) sono sovrapponibili ad altre - comprese tra maggio e novembre 2016 - già oggetto di precedente MAE la cui esecuzione è stata rifiutata con la suindicata sentenza del 2018 e che, comunque, i fatti illeciti oggetto della nuova richiesta di consegna - chiaramente connessi con quelle già oggetto di valutazione da parte della medesima Corte di appello - risultano anch'essi commessi, almeno in parte, in Italia. 4. Inoltre, la sentenza impugnata ha precisato che in relazione a tali fatti sostanzialmente coincidenti con quelli oggetto del presente MAE, a seguito del precedente rigetto del 2018 è stata disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Ascoli che ha iscritto a carico del Mignucci un procedimento il cui oggetto è quindi parzialmente coincidente con quello del MAE ora sub iudice. 5. Ciò premesso, ritiene questa Corte che la sentenza impugnata abbia rispettato il principio affermato - ex multis - da Sez. 6, n. 20539, del 24 maggio 2022, Radulovic, Rv. 283600, secondo cui in tema di mandato di arresto europeo, quando la richiesta di consegna riguardi fatti commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato o in altro luogo assimilato, il motivo facoltativo di rifiuto previsto dall'art. 18-bis, comma 1, lett. b), della legge 22 aprile 2005, n. 69, sussiste solo se, al momento della ricezione della richiesta di consegna, risulti l'effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale sul medesimo reato oggetto del mandato. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto non ostativo alla consegna il fatto che il destinatario del mandato, nell'imminenza dell'udienza dinanzi alla Corte di appello, avesse presentato un'autodenuncia per lo stesso fatto, con conseguente iscrizione di notizia di reato in epoca successiva al momento in cui il mandato era stato ricevuto dall'Autorità nazionale). 6. A ciò consegue la inammissibilità del ricorso del P.M. 7. A norma dell'art. 22 comma 5 della I.n. 69 del 2005 va disposta la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia della presente sentenza al Ministero della Giustizia. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005. Così deciso il 25 gen