Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2001/2008
ECLI:EU:T:2008:18
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
30 gennaio 2008
Causa T‑85/04
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Funzione pubblica – [OSCURATO:PERSONA] – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Esercizio di valutazione 2001/2002 – Regolarità della procedura di valutazione»
Oggetto:
Ricorso diretto ad ottenere l’annullamento, da una parte, dell’esercizio di valutazione 2001/2002 per quanto riguarda il ricorrente
e, dall’altra, della decisione relativa all’adozione del rapporto di evoluzione della carriera del ricorrente per tale esercizio.
Decisione:
La decisione relativa all’adozione del rapporto di evoluzione della carriera del sig. [OSCURATO:PERSONA] per l’esercizio di valutazione
2001/2002 è annullata. [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] – Valutazione in sede di rapporto di evoluzione della carriera – Direttiva interna di un’istituzione – Effetti
giuridici – Limiti – Rispetto della gerarchia delle norme
(Statuto dei funzionari, art. 43)
In linea di principio, nulla vieta all’autorità che ha il potere di nomina di stabilire, mediante una decisione interna di
carattere generale, norme per l’esercizio del potere discrezionale attribuitole dallo Statuto. Tuttavia, la facoltà di far
ricorso a siffatte direttive interne è soggetta a determinati limiti e, in particolare, all’obbligo di rispettare il principio
della gerarchia delle norme.
Una direttiva interna è una norma di grado inferiore allo Statuto e alla normativa adottata per l’applicazione di quest’ultimo.
Di conseguenza, le direttive interne adottate dalle istituzioni comunitarie in materia di valutazione non possono introdurre
legittimamente norme che deroghino alle disposizioni dello Statuto o alle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43
dello Statuto, adottate da queste stesse istituzioni.
Per tale ragione, dato che le disposizioni generali di esecuzione in vigore alla [OSCURATO:PERSONA], in certi casi di modifica dei
compiti o di cambiamento di superiore gerarchico, prevedevano l’obbligo di redigere rapporti di evoluzione della carriera
parziali e la ponderazione del punteggio attribuito da questi ultimi, la detta istituzione non poteva prevedere, con una direttiva
interna relativa alla valutazione del personale nel corso di un periodo transitorio corrispondente a un mutamento del sistema
di valutazione, che il rapporto da parte del superiore gerarchico in carica alla fine del periodo di valutazione potesse essere
redatto con una semplice consultazione dei precedenti superiori gerarchici.
(v. punti 38-42)
Riferimento: Corte 1° dicembre 1983, causa 190/82, Blomefield/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 3981, punto 1); Tribunale 5 ottobre
1995, causa T‑17/95, Alexopoulou/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑227 e II‑683, punto 23); Tribunale 2 luglio 1998, causa T‑236/97,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑311 e II‑905, punto 44), e Tribunale 8 dicembre 2005, causa T‑198/04, Merladet/[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. PI pagg. I‑A‑403 e II‑1833, punti 38, 40, 41 e 43)