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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1973

ECLI:EU:C:1973:40
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61972C0035

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 5 APRILE 1973

[OSCURATO:PERSONA] Presidente ,

[OSCURATO:PERSONA]

, [OSCURATO:PERSONA] causa, che riguarda il rapporto tra Euratom e uno dei suoi collaboratori scientifici, tocca profondamente tutta l'organizzazione strutturale di questa istituzione europea, la quale implica un' attività particolare, attuata da soggetti che si qualificano, e pur si differenziano, in una dipendenza d'ufficio che solo per analogia segue gli schemi abituali del rapporto burocratico amministrativo.

Il giudice deve quindi entrare nell'ambito assai delicato dell'organizzazione di una grande istituzione scientifica nella quale le esigenze di una funzionalità produttiva si confrontano con gli argomenti di stretto diritto invocati a giusta difesa dei singoli, nonché con le pretese dei funzionari-scienziati di lavorare per l'interesse congiunto dell'unità della comune ricerca e dell'affermazione individuale.

La difficoltà è proprio qui, osservandosi che nella presente causa non sono posti in discussione il grado o il trattamento dell'interessato, ma la sua utilizzazione in vista della convergenza d'interessi di cui abbiamo parlato; e il giudice, abituato ad altro tipo di controversie sollevate dal personale nei confronti delle istituzioni comunitarie, qui si trova nella necessità di adattare alla singolarità del caso gli orientamenti di una giurisprudenza formatasi in altre prospettive.

La regola dell'equivalenza fra grado e impiego può fornire solo un criterio piuttosto vago, perché le stesse qualificazioni e le distinzioni di grado, le quali nella normale distribuzione gerarchica corrispondono in genere a una maggiore o minore somma di poteri, qui si trovano invece collegate al riconoscimento di valori diversi che non si sottopongono puntualmente al controllo di una giurisdizione come la nostra.

Dall'esame dei fatti che sottoporremo al vostro giudizio dovranno risultare gli elementi di una valutazione che sarà condotta nell'ambito di una difficile convivenza di ricercatori.

E le particolarità ambientali potranno anche condurci ad attribuire a questi fatti un signicato diverso da quello che gli stessi fatti potrebbero avere in una normale organizzazione prettamente amministrativa, sia nel rendere meno grave il giudizio su alcuni atteggiamenti difficilmente compatibili con una struttura di dipendenza gerarchica, sia nel rendere più sensibile il peso di uno spostamento dal posto di lavoro, anche a prescindere da trasferimenti locali o da conseguenze economiche, sia anche, d'altro canto, nella valutazione dell'interesse del servizio e nel riconoscimento alle autorità di un sufficiente margine discrezionale in relazione alle particolari esigenze di funzionamento di un ente di ricerca.

In questa collocazione ambientale, l'esposizione dei fatti che io vi farò dovrà condurre a delle interpretazioni che possano avvicinare la situazione delle parti in causa agli schemi tradizionali delle vostre decisioni sui rapporti tra istituzione e funzionari.

Ma nella particolarità della situazione dovrete tener conto anche del petitum.

Non dobbiamo infatti dimenticare che oggetto del ricorso è quello di annullare una decisione di trasferimento nell'ambito dello stesso stabilimento di Ispra.

Ora è evidente che l'annullamento eventuale di tale decisione, se dovesse portare — come di regola — una ricostruzione della situazione quo antea , comporterebbe un intervento nell' organizzazione dell'attività di un centro di ricerca assai grave, e forse inutile, comunque sostanzialmente ben diverso da quella che è l'ordinaria conseguenza dell' annullamento di una decisione di trasferimento, con la reimmissione nel posto anteriore di un funzionario amministrativo.

La Corte, in casi del genere, dovrebbe adattare opportunamente la portata della decisione, in modo da assicurare insieme il rispetto del diritto del singolo e l'autonomia necessaria all'istituzione.

Osservo perciò a titolo preliminare che, nell'eventualità di un annullamento della decisione impugnata, il soddisfacimento dell'interesse, essenzialmente morale, del funzionario non richiederebbe necessariamente la sua reinstallazione nel posto precedentemente occupato.

La soluzione della presente controversia dipende in gran parte dall'interpretazione dei fatti verificatisi nei due mesi precedenti la decisione impugnata, fatti che d'altronde trovano la loro origine e vanno considerati alla luce di eventi risalenti circa un anno addietro, e in particolare alla risoluzione del dottor Caprioglio, direttore generale del Centro comune di ricerca di Ispra, di riorganizzare tale Centro. [OSCURATO:PERSONA] intenzione, manifestata a quanto pare in linea di massima verso la metà dei 1970, fece subito l'oggetto di ripetute discussioni da parte dei funzionari interessati.

Risulta già da un documento in data 15 giugno 1970, indirizzato al direttore Caprioglio dal ricorrente, che i funzionari scientifici esprimevano serie riserve circa la possibilità di attuare, senza una previa definizione di un programma di ricerca, un'efficace riorganizzazione per quanto riguarda in particolare la sezione di fisica che si occupava del reattore sperimentale.

Critiche analoghe venivano espresse dal dottor Kley in un memorandum rivolto al dottor Caprioglio in data 3 novembre 1971.

In questo documento, il ricorrente si riferiva in particolare anche a una proposta del suo direttore scientificio, il dottor [OSCURATO:PERSONA], effettuata all'inizio di maggio di quell'anno, di trasferire il personale del reattore sperimentale della divisione fisica, diretta dallo stesso ricorrente, alla divisione degli studi nucleari, diretta dal signor Kind.

Si asserisce in tale memorandum che questi problemi organizzativi avevano fatto l'oggetto di più di cento ore di discussioni fra il ricorrente, il signor [OSCURATO:PERSONA] e il signor Kind.

Nel corso di tali riunioni, il signor [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto al ricorrente di assumere la responsabilità del reattore Ispra-I, ciò che avrebbe implicato il passaggio alla sua divisione del personale operativo di 50 unità relativo a tale programma.

Il ricorrente afferma nel suddetto memorandum che, al fine di manternere alla divisione fisica il carattere di un importante settore di ricerca e di non esporla a incombenze tecnico-amministrative, egli aveva rifiutato questa proposta, in cui ravvisava d'altronde nient'altro che una sorta di moneta di scambio in relazione al suddetto proposto trasferimento di alcuni suoi importanti servizi ad altra divisione.

Il ricorrente concludeva chiedendo al direttore Caprioglio di non adottare al riguardo una decisione fin tanto che il dottor Burger, futuro superiore del dottor [OSCURATO:PERSONA], non si fosse familiarizzato con la questione.

Dallo scambio di note successive intercorso in particolare fra il ricorrente e il direttore Caprioglio, risulta confermato che alla base di tutta la controversia vi era una diversità di concezioni in merito alle esigenze relative all'attuazione del programma del reattore sperimentale Sora.

Il ricorrente riteneva che fosse nell'interesse della realizzazione di tale progetto che gli aspetti fisici del reattore sperimentale restassero di competenza della divisione fisica.

A questo riguardo il ricorrente faceva anche valere l'esigenza di tener conto del fattore umano nell'attuazione della proposta ristrutturazione del Centro.

Sappiamo da un memorandum indirizzato dal signor Hage al signor [OSCURATO:PERSONA], in data 28 ottobre 1971, che la grande maggioranza dei funzionari scientifici componenti la sezione suddetta della divisione fisica si era pronunciata nel corso di una votazione in senso sfavorevole alla proposta di trasferimento dello loro sezione dalla divisione fisica alla divisione studi nucleari.

Alla luce di questi precedenti vanno considerati gli avvenimenti che si sono susseguiti a un ritmo più serrato a partire dal giorno in cui è stata comunicata al ricorrente la decisione formale del direttore scientifico dottor [OSCURATO:PERSONA], avallata dal direttore generale Caprioglio, di affidargli la responsabilità del reattore Ispra-I a partire dal 1 o gennaio 1972, e parallelamente di trasferire il gruppo di fisica dei reattori alla divisione studi nucleari.

A tali decisioni, comunicate mediante memorandum del 26 novembre 1971, il ricorrente reagiva con memorandum del 2 dicembre indirizzato al commissario Spinelli, in cui affermava che i suoi impegni di lavoro e i suoi interessi scientifici non gli consentivano di assumersi le incombenze addizionali che avrebbe comportato la gestione del relatore sperimentale Ispra-I.

Anche il Comitato consultivo della divisione di fisica si esprimeva in senso contrario all'assunzione della responsabilità di gestione del reattore Ispra-I, in considerazione delle incertezze relative al programma triennale.

In una lettera del 15 dicembre dello stesso anno indirizzata al commissario Spinelli, il dottor Kley si esprimeva contro la decisione relativa al trasferimento dei funzionari della sezione di fisica del reattore sperimentale dalla sua divisione alla divisione di studi nucleari, accusando il direttore generale dottor Caprioglio di aver preso unilateralmente questa decisione, in contrasto con la posizione dei funzionari interessati e contrariamente agli interessi di ricerca del Centro.

Il dottor Kley chiedeva di essere ricevuto personalmente dal commissario Spinelli onde poter far valere il suo punto di vista in relazione alle questioni di riorganizzazione del Centro, in particolare per quanto riguarda il progetto Sora.

Il commissario Spinelli rispondeva il 7 gennaio 1972 a questa seconda lettera affermando che, conformemente alla decisione della [OSCURATO:PERSONA] di attribuire un'ampia autonomia al Centro, non aveva l'intenzione di interferire nelle competenze del direttore generale Caprioglio.

Intanto, il 29 novembre dello stesso anno, il ricorrente, senza chiedere una previa autorizzazione al suo direttore, si era recato a Bonn e a Bruxelles per fare valere il proprio punto di vista in relazione al programma Sora.

Il 13 dicembre, il direttore generale Caprioglio chiedeva al direttore generale dell'amministrazione e del personale di fare esaminare dai suoi servizi la possibilità di iniziare una procedura disciplinare contro il dottor Kley a causa dei seguenti suoi comportamenti:

1. L'essersi recato in missione a Bonn senza autorizzazione e senza avere informato il superiore;

2. l'aver divulgato fra numerosi funzionari la copia di una lettera inviata al dottor Kley dal direttore scientifico e una copia di una sua risposta polemica, la cui divulgazione era considerata suscettibile di diminuire l'autorità della direzione agli occhi del personale;

3. l'essersi rivolto direttamente al commissario Spinelli senza rispettare le regole gerarchiche.

È interessante notare che questa richiesta del direttore Caprioglio era stata rivolta all'amministrazione prima che il ricorrente rifiutasse formalmente la trasmissione immediata degli atti di trasferimento dei funzionari della sua divisione che dovevano passare ad altra divisione in seguito alla riorganizzazione decisa dalla direzione del Centro.

Infatti, il ricorrente ha ricevuto tali atti l'indomani del 14 dicembre 1971, come risulta dalla sua lettera sopraccitata del 15 dicembre indirizzata al commissario Spinelli.

Con memorandum dell'11 gennaio 1972, il dottor Caprioglio comunicava al ricorrente che, in seguito alla riunione del giorno prima, a cui aveva partecipato anche il signor [OSCURATO:PERSONA], egli aveva preso la decisione di incaricare temporaneamente lo stesso signor [OSCURATO:PERSONA] della direzione della divisione di fisica e di nominare il ricorrente come consigliere presso la divisione scientifica d'Ispra, incaricandolo in particolare del coordinamento dei lavori relativi al programma sperimentale connesso all'utilizzazione del reattore Sora.

Il dottor Caprioglio si riferiva anche ai compiti di gestione che il ricorrente aveva dovuto precedentemente espletare e per i quali, come egli aveva più volte affermato, non sentiva molto interesse, compiti che avevano dovuto essere aggravati recentemente a svantaggio della sua attività scientifica.

Con memorandum della stessa data, rivolto al direttore generale dell'amministrazione e del personale, il dottor Caprioglio chiedeva di non dar seguito alla sua domanda d'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del dottor Kley dichiarandosi persuaso che l'atteggiamento da questi adottato era dovuto al fatto che i compiti di gestione attribuitigli non corrispondessero alle sue attitudini e ai suoi interessi, e non già a una deliberata intenzione di trasgredire le regole gerarchiche.

Il dottor Caprioglio esprimeva anche la speranza che la nuova posizione strettamente scientifica offerta al signor Kley ne sodisfacesse gli interessi e fosse quindi suscettibile di evitare il ripertersi delle precedenti difficoltà.

In una lettera collettiva del 13 gennaio 1972, il personale della divisione già affidata al ricorrente esprimeva al commissario Spinelli la sua disapprovazione per il trasferimento della direzione ad interim della divisione fisica al signor [OSCURATO:PERSONA] e la nomina del signor Kley a consigliere della direzione scientifica.

Con lettera del 17 febbraio 1972, il commissario Spinelli rispondeva al dottor Kley in relazione alla lettera del 15 dicembre 1971 e al memorandum del 13 gennaio 1972, facendo presente che il direttore generale del Centro aveva il potere di adottare autonomamente le misure necessarie per l'adempimento dei suoi compiti e che quindi i suoi ordini di servizio erano esecutivi senza bisogno di conferma da parte di un'autorità superiore.

Tenendo presenti tutti questi fatti, passiamo all'esame del merito.

Ma dobbiamo esaminare preliminarmente un'eccezione d'irricevibilità opposta dalla convenuta.

Per quanto riguarda la ricevibilità del ricorso La convenuta eccepisce l'irricevibilità del ricorso perché né la decisione di trasferimento dell'11 gennaio 1972 presa nei riguardi del ricorrente, né la decisione negativa di rifiuto del ricorso gerarchico che conferma implicitamente la suddetta decisione, costituirebbero atti che arrecano pregiudizio al ricorrente ai sensi dell' articolo 90 dello statuto.

Peraltro, la convenuta riconosce che la questione d'irricevibilità posta in questi termini è intimamente connessa al merito.

L'esistenza di un pregiudizio giuridicamente rilevante del ricorrente in seguito alla decisione impugnata dipenderebbe infatti essenzialmente dalla fondatezza della sua asserzione, secondo cui il posto di consigliere presso la direzione scientifica a lui assegnato non comporta in linea di fatto delle funzioni corrispondenti al suo grado.

A questo riguardo ritengo opportuno sottolineare che la nozione di «atto che reca pregiudizio» al funzionario ai sensi dell'articolo 91 dello statuto ha carattere puramente processuale, nel senso che essa funziona come un filtro per la ricevibilità dei ricorsi, indipendentemente dalla loro fondatezza. [OSCURATO:PERSONA] nozione processuale non va quindi assolutamente confusa con la figura dell'atto illegittimo, o tanto meno con quella particolare illegittimità consistente nella violazione di un diritto soggettivo del funzionario.

Se è vero che talvolta la questione della ricevibilità di un atto può essere strettamente connessa al merito della controversia, sarebbe errato confondere la nozione processuale di atto che arreca pregiudizio, la quale pone semplicemente l'esigenza di un controllo preliminare dell'interesse che ha il funzionario al ricorso, e la nozione di atto che viola un diritto sostanziale, la quale interviene eventualmente soltanto in sede di decisione nel merito della controversia.

La distinzione fra la nozione puramente processuale del pregiudizio previsto dall'articolo 91 e la nozione sostanziale di violazione dei diritti del funzionario risulta già dalla vostra giurisprudenza (ved., ad esempio, la sentenza nella causa 26-68, Fux, Racc. 1969, pag. 153 ), anche se talvolta si possono notare delle prese di posizione meno chiare (ved. sentenza 46-69, Reinarz, Racc. 1970, pagg. 281 — 282 ) che rendono tanto più opportuna una chiarificazione concettuale.

L'articolo 91 dello statuto istituisce d'altronde un meccanismo che serve non già soltanto a tutelare i diritti soggettivi del funzionario, come è il caso del ricorso di «pleine juridiction» (la competenza «de pleine juridiction» della Corte, concepita per la tutela delle posizioni soggettive dei funzionari, è prevista solo in relazione alle controversie di carattere pecuniario), ma è piuttosto destinato a permettere un controllo obiettivo della legalità del comportamento dell'autorità amministrativa comunitaria.

Ci pare quindi giustificato in questa prospettiva, e tenendo conto di questa principale funzione del meccanismo di ricorso, di accogliere una nozione di «atto che rechi pregiudizio» nettamente distinta e in ogni caso più ampia di quella di atto che violi un diritto soggettivo del funzionario.

La preminente funzione di controllo della legittimità dell'azione amministrativa che hanno i ricorsi ex articolo 91 dello statuto è stata d'altronde riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte, come risulta fra l'altro dalla sentenza nella causa 20-68, Pasetti contro [OSCURATO:PERSONA].

Respingendo l'eccezione d'irricevibilità del ricorso sostenuta dalla convenuta, la quale allegava che il provvedimento impugnato non poteva pregiudicare il ricorrente per essere stato adottato a richiesta del funzionario, la Corte ha osservato che il provvedimento litigioso, se contiene un vizio che lo rende illegittimo, deve essere impugnabile anche se adottato su richiesta dell'interessato.

Se quindi l'esigenza inerente al controllo della legittimità dell'azione dell'amministrazione porta a escludere la preclusione che potrebbe risultare dal comportamento del funzionario interessato in casi del genere, la stessa esigenza deve anche condurre ad attribuire un'interpretazione ampia alla nozione di atto che rechi pregiudizio al funzionario, sia pure ai soli fini del giudizio sulla ricevibilità del ricorso.

Il fatto che un funzionario preferisca un posto a un altro non sarebbe certo sufficiente per far dichiarare illegittima una decisione dell'amministrazione che disponga il trasferimento di questi contro la sua volontà, ma è sufficiente per l'esistenza della condizione di ricevibilità del ricorso ex articolo

91. Se poi dall'esame del merito della controversia risulta che la decisione è legittima, ciò comporterà un rigetto del ricorso come infondato, e non già la sua irricevibilità.

La condizione di ricevibilità prevista dall'articolo 91 tende a evitare l'ammissibilità di ricorsi, sia quando sono rivolti contro decisioni che non hanno modificato in alcun modo la situazione giuridica del ricorrente, sia, più in generale, nei casi in cui questi persegua un interesse che, per la sua stessa natura, non appaia degno di tutela giuridica.

Se è esatto che un dipendente, pur senza avere un diritto a un posto determinato, può legittimamente preferire un posto a un altro, come è stato affermato nella stessa sentenza n. 46-69, mi pare che ciò sia sufficiente per ammettere l'interesse del funzionario a impugnare un atto che lo trasferisca a un posto da lui non desiderato, salva restando naturalmente la decisione in merito alla legittimità di tale decisione, la quale dipenderà esclusivamente dalla corrispondenza o meno del provvedimento alle prescrizioni formali e sostanziali a cui deve conformarsi l'azione amministrativa.

In conclusione, si può affermare più in generale che quando un atto dell'amministrazione incide direttamente nella sfera giuridica di un funzionario, si dovrà riconoscere in linea di principio l'interesse di questi a far valere i vizi di legittimità dell'atto.

Non vi è dubbio che una decisione di trasferimento di un funzionario incide sulla sua sfera giuridica; perciò dovrà essergli consentito di chiedere l'annullamento dell'atto facendo valere dei vizi relativi alla sua legittimità.

Concludo quindi a che l'eccezione d'irricevibilità della convenuta sia respinta in limine litis , non essendovi alcuna esigenza, né logica né pratica, di subordinare tale questione alla soluzione della controversia nel merito.

Per quanto riguarda la motivazione della decisione impugnata Il ricorrente adduce anzitutto una violazione dell'articolo 25 dello statuto dei funzionari perché la decisione impugnata non sarebbe adeguatamente motivata.

Quest'articolo prescrive, al suo secondo comma, che «ogni decisione individuale presa in applicazione del presente statuto deve essere immediatamente comunicata per iscritto al funzionario interessato; quelle prese a suo carico devono essere motivate ».

Riteniamo che la nozione di «decisione presa a carico» di un funzionario, ai sensi di questa disposizione, debba avere un'ampiezza corrispondente all'analoga nozione prevista dall'articolo 91, sia per l'omogeneità che deve esistere, anche indipendentemente dall'identità terminologica, fra nozioni aventi funzioni parallele e convergenti, sia in ragione della necessità di assicurare delle serie possibilità di tutela dei funzionari nei confronti degli atti amministrativi che essi sono legittimati a impugnare davanti alla Corte.

Nel suo memorandum dell'11 gennaio 1972, il direttore Caprioglio, dopo avere informato il ricorrente del contenuto della decisione, conclude in questi termini: «Je désire vous remercier pour le travail exécuté jusqu'à présent en tant que chef de division de la division Physique qui vous a obligé à des tàches de gestion pour lesquelles, comme vous m'avez à plusieurs reprises déclaré, vous n'avez pas beaucoup d'intérêt et que j'avais été obligé récemment d'augmenter au détriment de votre activité scientifique».

La ragione addotta in questo memorandum per motivare il trasferimento del ricorrente è dunque la mancanza d'interesse manifestata da questi per i compiti amministrativi a cui lo obbligavano le sue funzioni di capo divisione, compiti divenuti più impegnativi a questo riguardo in seguito alle precedenti decisioni di ristrutturazione, e in particolare alla decisione di affidare al ricorrente la gestione del reattore Ispra-I.

Considerata di per sé, questa motivazione, benché espressa in forma molto ellittica, potrebbe bastare a motivare il suo trasferimento.

D'altronde, l'ampia accezione che noi abbiamo sostenuta della nozione di «atto che reca pregiudizio» prevista dall'articolo 91, la quale si ritrova sostanzialmente identica nel citato articolo 25 (anche se diversamente formulato nel testo italiano), impone una certa flessibilità per quanto riguarda la forma della motivazione richiesta per degli atti dell'amministrazione.

Tuttavia dei dubbi, sia sulla completezza di tale motivazione, sia soprattutto sulla sua veridicità, potrebbero sorgere ove la si raffronti all'affermazione del ricorrente, contenuta nel suo ricorso amministrativo e che, senza essere stata contraddetta dalla difesa della controparte, è stata anzi sostanzialmente confermata nel corso della procedura orale davanti alla Corte, secondo cui il 10 gennaio 1972 il direttore Caprioglio, alle presenza del signor [OSCURATO:PERSONA], annunciando al ricorrente di aver deciso il suo trasferimento immediato, si era riferito al fatto che questi non aveva dato esecuzione alla decisione relativa al trasferimento dei membri della sezione sperimentale e aveva rifiutato di assumersi la responsabilità del reattore sperimentale di ricerca Ispra-I.

Non mi pare peraltro che vi sia sostanzialmente contraddizione fra la motivazione ellitticamente espressa nel memorandum dell'll gennaio e quella che sarebbe stata in tal modo data oralmente al ricorrente.

L'atteggiamento tenuto da quest'ultimo circa la decisione riguardante il trasferimento alla divisione da lui diretta della gestione del reattore Ispra-I era stato infatti motivato per l'aggravio che tale decisione avrebbe comportato sul piano delle sue responsabilità amministrative e per gli inconvenienti che gliene sarebbero derivati per la ricerca scientifica a cui era rivolto il suo maggiore interesse.

Si potrebbe caso mai fare appunto alla motivazione della decisione di non essere stata sufficientemente esplicita e completa, tanto più che essa non contiene alcun accenno, neppure indiretto, al primo dei due rimproveri che, secondo quanto afferma il ricorrente, sarebbero stati espressi oralmente, cioè a quello relativo al rifiuto di dare esecuzione alla decisione di trasferimento dei membri della sezione sperimentale.

È ragionevole presumere che anche questo atteggiamento del ricorrente abbia costituito un motivo determinante della decisione, che d'altronde era, come si è visto, strettamente connesso al suo rifiuto di assumersi l'incombenza del reattore sperimentale Ispra-I.

Non ritengo però che questo carattere incompleto della motivazione addotta nel memorandum dell'11 gennaio comporti una violazione della prescrizione dell'articolo 25, secondo comma, dello statuto.

Infatti, tenuto conto dell'interdipendenza obiettiva fra le due decisioni adottate nel quadro della riorganizzazione del Centro comune di ricerca, e quella soggettiva che vi è stata fra la posizione negativa assunta dal dottor Kley nei confronti dell'una e dell'altra, l'autorità competente poteva ben riassumere l'atteggiamento del ricorrente riferendosi all'elemento essenziale che ne stava alla base e che lo qualificava rispetto alle esigenze del servizio: la sua incapacità di sacrificare certe sue idee e preferenze personali alle necessità della riorganizzazione, quali sono state definite, nell'ambito del suo potere discrezionale, dall'autorità competente.

Se tale considerazione è stata espressa con molta discrezione, in modo da non ledere la reputazione del ricorrente, di cui d'altronde nessuno ha messo in dubbio il valore sul piano scientifico, ciò non costituisce certo una ragione sufficiente per ravvisare un vizio della motivazione talmente rilevante da dover comportare l'annullamento della decisione impugnata.

Per quanto riguarda lo sviamento di potere Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata costituisce in realtà un provvedimento disciplinare preso nei suoi confronti, che troverebbe la sua causa nel malvolere del direttore generale.

Ciò risulterebbe sia dal ritiro della richiesta d'iniziare un procedimento disciplinare a suo carico, avvenuto contemporaneamente al suo trasferimento in altro servizio, sia dall'inconsistenza delle sue nuove funzioni.

Così la decisione di trasferimento si configurerebbe come una sanzione adottata senza l'esperimento della procedura all'uopo prescritta.

Per quanto riguarda il primo dei due indizi dell'asserito sviamento di potere, osservo che è ben vero che il dottor Caprioglio aveva chiesto che si iniziasse un procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente, ma si è visto che i motivi da lui addotti, pur riguardando comportamenti del ricorrente connessi all'esecuzione delle decisioni di riorganizzazione del Centro, non concernevano né il suo rifiuto di assumere la responsabilità del reattore sperimentale Ispra-I, né la sua opposizione al trasferimento di una parte dei suoi effettivi in altra divisione, la quale del resto si è tradotta nel rifiuto di dar seguito agli ordini di trasferimento solo posteriormente alla richiesta di procedimento disciplinare.

Mi pare però lecito presumere che, tenuto conto dell'opposizione fatta in vari modi dal ricorrente alla proposta riorganizzazione, nelle intenzioni del direttore generale del Centro il procedimento disciplinare doveva servire soprattutto a richiamare all'ordine il ricorrente e a ricondurlo a un atteggiamento più conforme alle necessità di funzionamento di un organismo che, pure svolgendo attività di ricerca scientifica, deve tener conto delle esigenze connesse al suo carattere di organizzazione gerarchicamente strutturata. [OSCURATO:PERSONA] richiesta è stata poi ritirata dal dottor Caprioglio al momento stesso in cui egli aveva adottato la decisione di trasferire il ricorrente.

Da ciò non è dato peraltro inferire che la decisione di trasferimento sia stata un semplice succedaneo della sanzione in cui avrebbe potuto sfociare un eventuale procedimento disciplinare.

Una volta rimosso l'ostacolo che la presenza del ricorrente a capo della sua divisione rappresentava, in ragione non già delle sue capacità scientifiche ma soltanto del suo atteggiamento di non collaborazione con la direzione su questioni organizzative, il dottor Caprioglio ha semplicemente ritenuto inutile d'insistere nella procedura disciplinare.

La circostanza che il dottor Caprioglio, dopo aver deciso, forse un po' malaccortamente, di usare il mezzo di pressione della minaccia di una sanzione disciplinare, abbia poi ritenuto preferibile allontanare il ricorrente dal posto in cui la sua presenza era nociva all'interesse del servizio, non costituisce un indizio di malvolere da parte sua nei confronti del ricorrente, ma può ben essere attribuita a una diversa valutazione del modo più opportuno di organizzare i suoi servizi, nell'interesse del buon funzionamento degli stessi, ciò che rientra nell'ambito del potere discrezionale che si deve riconoscere al funzionario responsabile del funzionamento di un centro di ricerca.

L'esame del fascicolo di causa, e soprattutto della corrispondenza intercorsa fra il ricorrente e il suo direttore generale prima e dopo la decisione impugnata, non mostra alcun indizio di malevolenza personale da parte del dottor Caprioglio nei confronti del ricorrente.

Si è sempre trattato solamente di divergenze di punti di vista relativi all'organizzazione del lavoro scientifico, divergenze acuite dall'atteggiamento certo non molto accomodante del ricorrente.

Di fronte alla tenacissima resistenza opposta da questi nei confronti della politica e della linea d'azione seguita dal direttore generale, che talvolta ha assunto l'aspetto di un vero e proprio ostruzionismo, la decisione di trasferimento adottata dal dottor Caprioglio, dopo oltre un anno di controversie relative alla riorganizzazione del Centro e dopo che il ricorrente aveva avuto le più ampie occasioni di discutere con i suoi colleghi e superiori e di sostenere il suo punto di vista, si spiega agevolmente sulla base dell'interesse del buon funzionamento dei servizi, quale è stato valutato dal direttore nell'ambito dell'ampia competenza attribuitagli dalla [OSCURATO:PERSONA], e il cui merito sfugge al controllo di questa Corte.

Qualora non risultino altre ragioni suscettibili di condurci al convincimento che il direttore generale abbia perseguito nella specie dei fini diversi da quelli dell'interesse del servizio, e che abbia in particolare attribuito al trasferimento del ricorrente un carattere punitivo, mi pare che si dovrebbe considerare il trasferimento stesso al massimo come un'alternativa alla sanzione.

Le cose, così com' erano, non andavano, e bisognava quindi provvedere; e si è trovato più consono provvedere con una diversa organizzazione dei servizi.

Con questo è venuto meno lo scopo di richiamare all'ordine mediante una sanzione: in un ambiente, come ha detto l'avvocato del ricorrente, che non riflette il rapporto di caserma tra caporale e soldato, ma che si può semmai paragonare a quello di uno stato maggiore.

L'esame del secondo indizio dell'allegato sviamento di potere, relativo al contenuto e al carattere delle nuove funzioni del ricorrente, ci conduce inevitabilmente nell'ambito del mezzo d'impugnazione concernente la violazione degli articoli 5, 7 e dell'allegato I dello statuto.

È in tale ambito che l'asserzione del ricorrente circa l'assenza di reali funzioni afferenti al suo nuovo posto può assumere un'importanza decisiva.

È quindi il momento di esaminare tale motivo che costituisce il punto principale del ricorso.

Per quanto riguarda l'allegata violazione degli articoli 5, 7 e dell'allegato I dello statuto dei funzionari Il ricorrente sostiene che nel suo nuovo impiego egli non veniva a disporre di funzioni adeguate al suo grado A

3. Anzi, le nuove funzioni, non previste nella descrizione delle funzioni dell'organigramma, sarebbero prive di ogni reale contenuto.

Il ricorrente lamenta in particolare una perdita di autorità e di competenze, e la perdita di mezzi tecnici e finanziari di cui disponeva nella sua qualità di capo divisione.

A questo riguardo la procedura orale ha fornito utili elementi di precisazione.

È risultato dal dibattito tra i difensori delle parti e dalle dichiarazioni effettuate all'udienza dal dottor Kley e dal direttore generale Caprioglio che la funzione essenziale che si era voluta affidare al dottor Kley nel suo nuovo posto era quella di coordinare le operazioni dei gruppi di lavoro istituiti in relazione al programma Sora.

Nell'ambito di tale funzione, il dottor Kley avrebbe dovuto stabilire in particolare un rapporto di sintesi.

Il direttore Caprioglio ha asserito che questo lavoro era considerato, all'epoca di cui trattasi, molto importante e urgente.

Il dottor Kley riteneva che il modo in cui era organizzata questa missione di coordinazione del programma Sora, che gli veniva proposta, non era tale da consentire dei validi risultati.

Questo compito — a suo dire — avrebbe potuto essere svolto seriamente solo nell'ambito della divisione fisica.

Secondo le dichiarazioni da lui rese avanti la Corte, questo giudizio negativo sul modo d'impostare il suo lavoro e l'assenza di un ordine scritto a questo riguardo (di fronte a cui egli dichiara ora che si sarebbe piegato), sono alla base del suo rifiuto di accettare il lavoro propostogli.

Sappiamo che il compito rifiutato dal dottor Kley è stato assunto e svolto dal direttore scientifico [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva al tempo stesso anche assicurato ad interim per alcune settimane la direzione della divisione già diretta dal ricorrente, e che nell'espletamento di tale compito il dottor [OSCURATO:PERSONA] ha redatto un voluminoso rapporto che è stato presentato alla direzione nel giugno successivo.

Nelle sue dichiarazioni orali all'udienza, il ricorrente ha motivato il rifiuto d'assumersi tale compito, non tanto per una pretesa inadeguatezza di esso, ma piuttosto perché egli riteneva che quella funzione non poteva essere svolta efficacemente al di fuori della divisione di fisica.

La Corte non può entrare nel merito di queste divergenze d'opinione quanto al miglior modo d'organizzare un lavoro scientifico.

Comunque sia, è certo che un compito di rilievo era stato affidato al ricorrente nel suo nuovo posto, che questo compito non è stato considerato dal superiore, il direttore scientifico dottor [OSCURATO:PERSONA], inadeguato al suo stesso livello e che è stato da questi eseguito in luogo del ricorrente.

Il fatto che non sia stato impartito per iscritto al ricorrente l'ordine di eseguire quel lavoro, è invocato fuori luogo da chi accusa la [OSCURATO:PERSONA] di non avergli attribuito funzioni adeguate; esso può servire soltanto per evitare l'accusa di aver commesso, con il suo rifiuto, una vera e propria insubordinazione, accusa che d'altronde nessuno gli ha rimproverato; ma tale assenza di ordine scritto non vale minimamente ad escludere che il ricorrente si fosse visto conferire delle funzioni concrete, corrispondenti e adeguate al suo livello e al suo grado.

Il suo giudizio negativo sull'organizzazione del compito affidatogli non toglie la realtà dello stesso; né varrebbe a farlo considerare inadeguato al suo grado la preferenza per un lavoro sperimentale, piuttosto che per un lavoro di coordinamento scientifico e di sintesi.

La libertà nel mondo scientifico non esclude i doveri dello scienziato nel mondo dell'organizzazione.

L'Euratom costituisce un'organizzazione anche giuridica con le sue esigenze pratiche e funzionali da cui non possono non derivare limitazioni alla libertà di scelta dei funzionari scientifici e all'interesse della loro ricerca personale.

I suoi centri operativi non sono accademie, né hanno per funzione la ricerca pura, come può essere forse concepibile in un laboratorio universitario.

Certo, non è ben comprensibile la ragione per cui la [OSCURATO:PERSONA] abbia lasciato il ricorrente per un certo numero di mesi senza alcuna reale occupazione dopo il suo rifiuto di assumersi le funzioni proposte.

Ma ciò riguarda l'organizzazione dei servizi e dei lavori del Centro di Ispra, tenuto conto del momento particolare di crisi e d'incertezze in cui le vicende in oggetto hanno avuto luogo, e non può certo costituire, per quanto attiene alla situazione anteriore alla data d'introduzione del presente ricorso, un fatto per giustificare il mezzo invocato dal ricorrente relativo alla non corrispondenza fra il suo grado e le funzioni afferenti al nuovo posto.

Per le ragioni sopra esposte, concludo per il rigetto del ricorso.

Per quanto riguarda le spese di causa, occorre peraltro tener conto dello speciale contesto in cui si situa la controversia e del carattere peculiare dei problemi sollevati relativi ai rapporti complessi che esistono fra le necessità pratiche di un'organizzazione e la libertà di ricerca scientifica; ciò che porta a riconoscere l'inidoneità del diritto ad assicurare la piena sodisfazione di posizioni individuali, anche se moralmente degne di rispetto, le quali devono talvolta essere sacrificate alle necessità funzionali dell'organizzazione.

In considerazione di tali caratteristiche della specie, nel cui contesto è anche comprensibile che il ricorrente abbia potuto aver l'impressione di essere stato personalmente colpito e di sentirsi quindi moralmente leso dalla decisione impugnata, mi pare equo che egli non debba sopportare spese di causa.

Propongo pertanto che, in applicazione dell'articolo 69, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura, tutte le spese siano messe a carico della convenuta.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61972C0035 CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 5 APRILE 1973 [OSCURATO:PERSONA] Presidente , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] causa, che riguarda il rapporto tra Euratom e uno dei suoi collaboratori scientifici, tocca profondamente tutta l'organizzazione strutturale di questa istituzione europea, la quale implica un' attività particolare, attuata da soggetti che si qualificano, e pur si differenziano, in una dipendenza d'ufficio che solo per analogia segue gli schemi abituali del rapporto burocratico amministrativo. Il giudice deve quindi entrare nell'ambito assai delicato dell'organizzazione di una grande istituzione scientifica nella quale le esigenze di una funzionalità produttiva si confrontano con gli argomenti di stretto diritto invocati a giusta difesa dei singoli, nonché con le pretese dei funzionari-scienziati di lavorare per l'interesse congiunto dell'unità della comune ricerca e dell'affermazione individuale. La difficoltà è proprio qui, osservandosi che nella presente causa non sono posti in discussione il grado o il trattamento dell'interessato, ma la sua utilizzazione in vista della convergenza d'interessi di cui abbiamo parlato; e il giudice, abituato ad altro tipo di controversie sollevate dal personale nei confronti delle istituzioni comunitarie, qui si trova nella necessità di adattare alla singolarità del caso gli orientamenti di una giurisprudenza formatasi in altre prospettive. La regola dell'equivalenza fra grado e impiego può fornire solo un criterio piuttosto vago, perché le stesse qualificazioni e le distinzioni di grado, le quali nella normale distribuzione gerarchica corrispondono in genere a una maggiore o minore somma di poteri, qui si trovano invece collegate al riconoscimento di valori diversi che non si sottopongono puntualmente al controllo di una giurisdizione come la nostra. Dall'esame dei fatti che sottoporremo al vostro giudizio dovranno risultare gli elementi di una valutazione che sarà condotta nell'ambito di una difficile convivenza di ricercatori. E le particolarità ambientali potranno anche condurci ad attribuire a questi fatti un signicato diverso da quello che gli stessi fatti potrebbero avere in una normale organizzazione prettamente amministrativa, sia nel rendere meno grave il giudizio su alcuni atteggiamenti difficilmente compatibili con una struttura di dipendenza gerarchica, sia nel rendere più sensibile il peso di uno spostamento dal posto di lavoro, anche a prescindere da trasferimenti locali o da conseguenze economiche, sia anche, d'altro canto, nella valutazione dell'interesse del servizio e nel riconoscimento alle autorità di un sufficiente margine discrezionale in relazione alle particolari esigenze di funzionamento di un ente di ricerca. In questa collocazione ambientale, l'esposizione dei fatti che io vi farò dovrà condurre a delle interpretazioni che possano avvicinare la situazione delle parti in causa agli schemi tradizionali delle vostre decisioni sui rapporti tra istituzione e funzionari. Ma nella particolarità della situazione dovrete tener conto anche del petitum. Non dobbiamo infatti dimenticare che oggetto del ricorso è quello di annullare una decisione di trasferimento nell'ambito dello stesso stabilimento di Ispra. Ora è evidente che l'annullamento eventuale di tale decisione, se dovesse portare — come di regola — una ricostruzione della situazione quo antea , comporterebbe un intervento nell' organizzazione dell'attività di un centro di ricerca assai grave, e forse inutile, comunque sostanzialmente ben diverso da quella che è l'ordinaria conseguenza dell' annullamento di una decisione di trasferimento, con la reimmissione nel posto anteriore di un funzionario amministrativo. La Corte, in casi del genere, dovrebbe adattare opportunamente la portata della decisione, in modo da assicurare insieme il rispetto del diritto del singolo e l'autonomia necessaria all'istituzione. Osservo perciò a titolo preliminare che, nell'eventualità di un annullamento della decisione impugnata, il soddisfacimento dell'interesse, essenzialmente morale, del funzionario non richiederebbe necessariamente la sua reinstallazione nel posto precedentemente occupato. La soluzione della presente controversia dipende in gran parte dall'interpretazione dei fatti verificatisi nei due mesi precedenti la decisione impugnata, fatti che d'altronde trovano la loro origine e vanno considerati alla luce di eventi risalenti circa un anno addietro, e in particolare alla risoluzione del dottor Caprioglio, direttore generale del Centro comune di ricerca di Ispra, di riorganizzare tale Centro. [OSCURATO:PERSONA] intenzione, manifestata a quanto pare in linea di massima verso la metà dei 1970, fece subito l'oggetto di ripetute discussioni da parte dei funzionari interessati. Risulta già da un documento in data 15 giugno 1970, indirizzato al direttore Caprioglio dal ricorrente, che i funzionari scientifici esprimevano serie riserve circa la possibilità di attuare, senza una previa definizione di un programma di ricerca, un'efficace riorganizzazione per quanto riguarda in particolare la sezione di fisica che si occupava del reattore sperimentale. Critiche analoghe venivano espresse dal dottor Kley in un memorandum rivolto al dottor Caprioglio in data 3 novembre 1971. In questo documento, il ricorrente si riferiva in particolare anche a una proposta del suo direttore scientificio, il dottor [OSCURATO:PERSONA], effettuata all'inizio di maggio di quell'anno, di trasferire il personale del reattore sperimentale della divisione fisica, diretta dallo stesso ricorrente, alla divisione degli studi nucleari, diretta dal signor Kind. Si asserisce in tale memorandum che questi problemi organizzativi avevano fatto l'oggetto di più di cento ore di discussioni fra il ricorrente, il signor [OSCURATO:PERSONA] e il signor Kind. Nel corso di tali riunioni, il signor [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto al ricorrente di assumere la responsabilità del reattore Ispra-I, ciò che avrebbe implicato il passaggio alla sua divisione del personale operativo di 50 unità relativo a tale programma. Il ricorrente afferma nel suddetto memorandum che, al fine di manternere alla divisione fisica il carattere di un importante settore di ricerca e di non esporla a incombenze tecnico-amministrative, egli aveva rifiutato questa proposta, in cui ravvisava d'altronde nient'altro che una sorta di moneta di scambio in relazione al suddetto proposto trasferimento di alcuni suoi importanti servizi ad altra divisione. Il ricorrente concludeva chiedendo al direttore Caprioglio di non adottare al riguardo una decisione fin tanto che il dottor Burger, futuro superiore del dottor [OSCURATO:PERSONA], non si fosse familiarizzato con la questione. Dallo scambio di note successive intercorso in particolare fra il ricorrente e il direttore Caprioglio, risulta confermato che alla base di tutta la controversia vi era una diversità di concezioni in merito alle esigenze relative all'attuazione del programma del reattore sperimentale Sora. Il ricorrente riteneva che fosse nell'interesse della realizzazione di tale progetto che gli aspetti fisici del reattore sperimentale restassero di competenza della divisione fisica. A questo riguardo il ricorrente faceva anche valere l'esigenza di tener conto del fattore umano nell'attuazione della proposta ristrutturazione del Centro. Sappiamo da un memorandum indirizzato dal signor Hage al signor [OSCURATO:PERSONA], in data 28 ottobre 1971, che la grande maggioranza dei funzionari scientifici componenti la sezione suddetta della divisione fisica si era pronunciata nel corso di una votazione in senso sfavorevole alla proposta di trasferimento dello loro sezione dalla divisione fisica alla divisione studi nucleari. Alla luce di questi precedenti vanno considerati gli avvenimenti che si sono susseguiti a un ritmo più serrato a partire dal giorno in cui è stata comunicata al ricorrente la decisione formale del direttore scientifico dottor [OSCURATO:PERSONA], avallata dal direttore generale Caprioglio, di affidargli la responsabilità del reattore Ispra-I a partire dal 1 o gennaio 1972, e parallelamente di trasferire il gruppo di fisica dei reattori alla divisione studi nucleari. A tali decisioni, comunicate mediante memorandum del 26 novembre 1971, il ricorrente reagiva con memorandum del 2 dicembre indirizzato al commissario Spinelli, in cui affermava che i suoi impegni di lavoro e i suoi interessi scientifici non gli consentivano di assumersi le incombenze addizionali che avrebbe comportato la gestione del relatore sperimentale Ispra-I. Anche il Comitato consultivo della divisione di fisica si esprimeva in senso contrario all'assunzione della responsabilità di gestione del reattore Ispra-I, in considerazione delle incertezze relative al programma triennale. In una lettera del 15 dicembre dello stesso anno indirizzata al commissario Spinelli, il dottor Kley si esprimeva contro la decisione relativa al trasferimento dei funzionari della sezione di fisica del reattore sperimentale dalla sua divisione alla divisione di studi nucleari, accusando il direttore generale dottor Caprioglio di aver preso unilateralmente questa decisione, in contrasto con la posizione dei funzionari interessati e contrariamente agli interessi di ricerca del Centro. Il dottor Kley chiedeva di essere ricevuto personalmente dal commissario Spinelli onde poter far valere il suo punto di vista in relazione alle questioni di riorganizzazione del Centro, in particolare per quanto riguarda il progetto Sora. Il commissario Spinelli rispondeva il 7 gennaio 1972 a questa seconda lettera affermando che, conformemente alla decisione della [OSCURATO:PERSONA] di attribuire un'ampia autonomia al Centro, non aveva l'intenzione di interferire nelle competenze del direttore generale Caprioglio. Intanto, il 29 novembre dello stesso anno, il ricorrente, senza chiedere una previa autorizzazione al suo direttore, si era recato a Bonn e a Bruxelles per fare valere il proprio punto di vista in relazione al programma Sora. Il 13 dicembre, il direttore generale Caprioglio chiedeva al direttore generale dell'amministrazione e del personale di fare esaminare dai suoi servizi la possibilità di iniziare una procedura disciplinare contro il dottor Kley a causa dei seguenti suoi comportamenti: 1. L'essersi recato in missione a Bonn senza autorizzazione e senza avere informato il superiore; 2. l'aver divulgato fra numerosi funzionari la copia di una lettera inviata al dottor Kley dal direttore scientifico e una copia di una sua risposta polemica, la cui divulgazione era considerata suscettibile di diminuire l'autorità della direzione agli occhi del personale; 3. l'essersi rivolto direttamente al commissario Spinelli senza rispettare le regole gerarchiche. È interessante notare che questa richiesta del direttore Caprioglio era stata rivolta all'amministrazione prima che il ricorrente rifiutasse formalmente la trasmissione immediata degli atti di trasferimento dei funzionari della sua divisione che dovevano passare ad altra divisione in seguito alla riorganizzazione decisa dalla direzione del Centro. Infatti, il ricorrente ha ricevuto tali atti l'indomani del 14 dicembre 1971, come risulta dalla sua lettera sopraccitata del 15 dicembre indirizzata al commissario Spinelli. Con memorandum dell'11 gennaio 1972, il dottor Caprioglio comunicava al ricorrente che, in seguito alla riunione del giorno prima, a cui aveva partecipato anche il signor [OSCURATO:PERSONA], egli aveva preso la decisione di incaricare temporaneamente lo stesso signor [OSCURATO:PERSONA] della direzione della divisione di fisica e di nominare il ricorrente come consigliere presso la divisione scientifica d'Ispra, incaricandolo in particolare del coordinamento dei lavori relativi al programma sperimentale connesso all'utilizzazione del reattore Sora. Il dottor Caprioglio si riferiva anche ai compiti di gestione che il ricorrente aveva dovuto precedentemente espletare e per i quali, come egli aveva più volte affermato, non sentiva molto interesse, compiti che avevano dovuto essere aggravati recentemente a svantaggio della sua attività scientifica. Con memorandum della stessa data, rivolto al direttore generale dell'amministrazione e del personale, il dottor Caprioglio chiedeva di non dar seguito alla sua domanda d'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del dottor Kley dichiarandosi persuaso che l'atteggiamento da questi adottato era dovuto al fatto che i compiti di gestione attribuitigli non corrispondessero alle sue attitudini e ai suoi interessi, e non già a una deliberata intenzione di trasgredire le regole gerarchiche. Il dottor Caprioglio esprimeva anche la speranza che la nuova posizione strettamente scientifica offerta al signor Kley ne sodisfacesse gli interessi e fosse quindi suscettibile di evitare il ripertersi delle precedenti difficoltà. In una lettera collettiva del 13 gennaio 1972, il personale della divisione già affidata al ricorrente esprimeva al commissario Spinelli la sua disapprovazione per il trasferimento della direzione ad interim della divisione fisica al signor [OSCURATO:PERSONA] e la nomina del signor Kley a consigliere della direzione scientifica. Con lettera del 17 febbraio 1972, il commissario Spinelli rispondeva al dottor Kley in relazione alla lettera del 15 dicembre 1971 e al memorandum del 13 gennaio 1972, facendo presente che il direttore generale del Centro aveva il potere di adottare autonomamente le misure necessarie per l'adempimento dei suoi compiti e che quindi i suoi ordini di servizio erano esecutivi senza bisogno di conferma da parte di un'autorità superiore. Tenendo presenti tutti questi fatti, passiamo all'esame del merito. Ma dobbiamo esaminare preliminarmente un'eccezione d'irricevibilità opposta dalla convenuta. Per quanto riguarda la ricevibilità del ricorso La convenuta eccepisce l'irricevibilità del ricorso perché né la decisione di trasferimento dell'11 gennaio 1972 presa nei riguardi del ricorrente, né la decisione negativa di rifiuto del ricorso gerarchico che conferma implicitamente la suddetta decisione, costituirebbero atti che arrecano pregiudizio al ricorrente ai sensi dell' articolo 90 dello statuto. Peraltro, la convenuta riconosce che la questione d'irricevibilità posta in questi termini è intimamente connessa al merito. L'esistenza di un pregiudizio giuridicamente rilevante del ricorrente in seguito alla decisione impugnata dipenderebbe infatti essenzialmente dalla fondatezza della sua asserzione, secondo cui il posto di consigliere presso la direzione scientifica a lui assegnato non comporta in linea di fatto delle funzioni corrispondenti al suo grado. A questo riguardo ritengo opportuno sottolineare che la nozione di «atto che reca pregiudizio» al funzionario ai sensi dell'articolo 91 dello statuto ha carattere puramente processuale, nel senso che essa funziona come un filtro per la ricevibilità dei ricorsi, indipendentemente dalla loro fondatezza. [OSCURATO:PERSONA] nozione processuale non va quindi assolutamente confusa con la figura dell'atto illegittimo, o tanto meno con quella particolare illegittimità consistente nella violazione di un diritto soggettivo del funzionario. Se è vero che talvolta la questione della ricevibilità di un atto può essere strettamente connessa al merito della controversia, sarebbe errato confondere la nozione processuale di atto che arreca pregiudizio, la quale pone semplicemente l'esigenza di un controllo preliminare dell'interesse che ha il funzionario al ricorso, e la nozione di atto che viola un diritto sostanziale, la quale interviene eventualmente soltanto in sede di decisione nel merito della controversia. La distinzione fra la nozione puramente processuale del pregiudizio previsto dall'articolo 91 e la nozione sostanziale di violazione dei diritti del funzionario risulta già dalla vostra giurisprudenza (ved., ad esempio, la sentenza nella causa 26-68, Fux, Racc. 1969, pag. 153 ), anche se talvolta si possono notare delle prese di posizione meno chiare (ved. sentenza 46-69, Reinarz, Racc. 1970, pagg. 281 — 282 ) che rendono tanto più opportuna una chiarificazione concettuale. L'articolo 91 dello statuto istituisce d'altronde un meccanismo che serve non già soltanto a tutelare i diritti soggettivi del funzionario, come è il caso del ricorso di «pleine juridiction» (la competenza «de pleine juridiction» della Corte, concepita per la tutela delle posizioni soggettive dei funzionari, è prevista solo in relazione alle controversie di carattere pecuniario), ma è piuttosto destinato a permettere un controllo obiettivo della legalità del comportamento dell'autorità amministrativa comunitaria. Ci pare quindi giustificato in questa prospettiva, e tenendo conto di questa principale funzione del meccanismo di ricorso, di accogliere una nozione di «atto che rechi pregiudizio» nettamente distinta e in ogni caso più ampia di quella di atto che violi un diritto soggettivo del funzionario. La preminente funzione di controllo della legittimità dell'azione amministrativa che hanno i ricorsi ex articolo 91 dello statuto è stata d'altronde riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte, come risulta fra l'altro dalla sentenza nella causa 20-68, Pasetti contro [OSCURATO:PERSONA]. Respingendo l'eccezione d'irricevibilità del ricorso sostenuta dalla convenuta, la quale allegava che il provvedimento impugnato non poteva pregiudicare il ricorrente per essere stato adottato a richiesta del funzionario, la Corte ha osservato che il provvedimento litigioso, se contiene un vizio che lo rende illegittimo, deve essere impugnabile anche se adottato su richiesta dell'interessato. Se quindi l'esigenza inerente al controllo della legittimità dell'azione dell'amministrazione porta a escludere la preclusione che potrebbe risultare dal comportamento del funzionario interessato in casi del genere, la stessa esigenza deve anche condurre ad attribuire un'interpretazione ampia alla nozione di atto che rechi pregiudizio al funzionario, sia pure ai soli fini del giudizio sulla ricevibilità del ricorso. Il fatto che un funzionario preferisca un posto a un altro non sarebbe certo sufficiente per far dichiarare illegittima una decisione dell'amministrazione che disponga il trasferimento di questi contro la sua volontà, ma è sufficiente per l'esistenza della condizione di ricevibilità del ricorso ex articolo 91. Se poi dall'esame del merito della controversia risulta che la decisione è legittima, ciò comporterà un rigetto del ricorso come infondato, e non già la sua irricevibilità. La condizione di ricevibilità prevista dall'articolo 91 tende a evitare l'ammissibilità di ricorsi, sia quando sono rivolti contro decisioni che non hanno modificato in alcun modo la situazione giuridica del ricorrente, sia, più in generale, nei casi in cui questi persegua un interesse che, per la sua stessa natura, non appaia degno di tutela giuridica. Se è esatto che un dipendente, pur senza avere un diritto a un posto determinato, può legittimamente preferire un posto a un altro, come è stato affermato nella stessa sentenza n. 46-69, mi pare che ciò sia sufficiente per ammettere l'interesse del funzionario a impugnare un atto che lo trasferisca a un posto da lui non desiderato, salva restando naturalmente la decisione in merito alla legittimità di tale decisione, la quale dipenderà esclusivamente dalla corrispondenza o meno del provvedimento alle prescrizioni formali e sostanziali a cui deve conformarsi l'azione amministrativa. In conclusione, si può affermare più in generale che quando un atto dell'amministrazione incide direttamente nella sfera giuridica di un funzionario, si dovrà riconoscere in linea di principio l'interesse di questi a far valere i vizi di legittimità dell'atto. Non vi è dubbio che una decisione di trasferimento di un funzionario incide sulla sua sfera giuridica; perciò dovrà essergli consentito di chiedere l'annullamento dell'atto facendo valere dei vizi relativi alla sua legittimità. Concludo quindi a che l'eccezione d'irricevibilità della convenuta sia respinta in limine litis , non essendovi alcuna esigenza, né logica né pratica, di subordinare tale questione alla soluzione della controversia nel merito. Per quanto riguarda la motivazione della decisione impugnata Il ricorrente adduce anzitutto una violazione dell'articolo 25 dello statuto dei funzionari perché la decisione impugnata non sarebbe adeguatamente motivata. Quest'articolo prescrive, al suo secondo comma, che «ogni decisione individuale presa in applicazione del presente statuto deve essere immediatamente comunicata per iscritto al funzionario interessato; quelle prese a suo carico devono essere motivate ». Riteniamo che la nozione di «decisione presa a carico» di un funzionario, ai sensi di questa disposizione, debba avere un'ampiezza corrispondente all'analoga nozione prevista dall'articolo 91, sia per l'omogeneità che deve esistere, anche indipendentemente dall'identità terminologica, fra nozioni aventi funzioni parallele e convergenti, sia in ragione della necessità di assicurare delle serie possibilità di tutela dei funzionari nei confronti degli atti amministrativi che essi sono legittimati a impugnare davanti alla Corte. Nel suo memorandum dell'11 gennaio 1972, il direttore Caprioglio, dopo avere informato il ricorrente del contenuto della decisione, conclude in questi termini: «Je désire vous remercier pour le travail exécuté jusqu'à présent en tant que chef de division de la division Physique qui vous a obligé à des tàches de gestion pour lesquelles, comme vous m'avez à plusieurs reprises déclaré, vous n'avez pas beaucoup d'intérêt et que j'avais été obligé récemment d'augmenter au détriment de votre activité scientifique». La ragione addotta in questo memorandum per motivare il trasferimento del ricorrente è dunque la mancanza d'interesse manifestata da questi per i compiti amministrativi a cui lo obbligavano le sue funzioni di capo divisione, compiti divenuti più impegnativi a questo riguardo in seguito alle precedenti decisioni di ristrutturazione, e in particolare alla decisione di affidare al ricorrente la gestione del reattore Ispra-I. Considerata di per sé, questa motivazione, benché espressa in forma molto ellittica, potrebbe bastare a motivare il suo trasferimento. D'altronde, l'ampia accezione che noi abbiamo sostenuta della nozione di «atto che reca pregiudizio» prevista dall'articolo 91, la quale si ritrova sostanzialmente identica nel citato articolo 25 (anche se diversamente formulato nel testo italiano), impone una certa flessibilità per quanto riguarda la forma della motivazione richiesta per degli atti dell'amministrazione. Tuttavia dei dubbi, sia sulla completezza di tale motivazione, sia soprattutto sulla sua veridicità, potrebbero sorgere ove la si raffronti all'affermazione del ricorrente, contenuta nel suo ricorso amministrativo e che, senza essere stata contraddetta dalla difesa della controparte, è stata anzi sostanzialmente confermata nel corso della procedura orale davanti alla Corte, secondo cui il 10 gennaio 1972 il direttore Caprioglio, alle presenza del signor [OSCURATO:PERSONA], annunciando al ricorrente di aver deciso il suo trasferimento immediato, si era riferito al fatto che questi non aveva dato esecuzione alla decisione relativa al trasferimento dei membri della sezione sperimentale e aveva rifiutato di assumersi la responsabilità del reattore sperimentale di ricerca Ispra-I. Non mi pare peraltro che vi sia sostanzialmente contraddizione fra la motivazione ellitticamente espressa nel memorandum dell'll gennaio e quella che sarebbe stata in tal modo data oralmente al ricorrente. L'atteggiamento tenuto da quest'ultimo circa la decisione riguardante il trasferimento alla divisione da lui diretta della gestione del reattore Ispra-I era stato infatti motivato per l'aggravio che tale decisione avrebbe comportato sul piano delle sue responsabilità amministrative e per gli inconvenienti che gliene sarebbero derivati per la ricerca scientifica a cui era rivolto il suo maggiore interesse. Si potrebbe caso mai fare appunto alla motivazione della decisione di non essere stata sufficientemente esplicita e completa, tanto più che essa non contiene alcun accenno, neppure indiretto, al primo dei due rimproveri che, secondo quanto afferma il ricorrente, sarebbero stati espressi oralmente, cioè a quello relativo al rifiuto di dare esecuzione alla decisione di trasferimento dei membri della sezione sperimentale. È ragionevole presumere che anche questo atteggiamento del ricorrente abbia costituito un motivo determinante della decisione, che d'altronde era, come si è visto, strettamente connesso al suo rifiuto di assumersi l'incombenza del reattore sperimentale Ispra-I. Non ritengo però che questo carattere incompleto della motivazione addotta nel memorandum dell'11 gennaio comporti una violazione della prescrizione dell'articolo 25, secondo comma, dello statuto. Infatti, tenuto conto dell'interdipendenza obiettiva fra le due decisioni adottate nel quadro della riorganizzazione del Centro comune di ricerca, e quella soggettiva che vi è stata fra la posizione negativa assunta dal dottor Kley nei confronti dell'una e dell'altra, l'autorità competente poteva ben riassumere l'atteggiamento del ricorrente riferendosi all'elemento essenziale che ne stava alla base e che lo qualificava rispetto alle esigenze del servizio: la sua incapacità di sacrificare certe sue idee e preferenze personali alle necessità della riorganizzazione, quali sono state definite, nell'ambito del suo potere discrezionale, dall'autorità competente. Se tale considerazione è stata espressa con molta discrezione, in modo da non ledere la reputazione del ricorrente, di cui d'altronde nessuno ha messo in dubbio il valore sul piano scientifico, ciò non costituisce certo una ragione sufficiente per ravvisare un vizio della motivazione talmente rilevante da dover comportare l'annullamento della decisione impugnata. Per quanto riguarda lo sviamento di potere Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata costituisce in realtà un provvedimento disciplinare preso nei suoi confronti, che troverebbe la sua causa nel malvolere del direttore generale. Ciò risulterebbe sia dal ritiro della richiesta d'iniziare un procedimento disciplinare a suo carico, avvenuto contemporaneamente al suo trasferimento in altro servizio, sia dall'inconsistenza delle sue nuove funzioni. Così la decisione di trasferimento si configurerebbe come una sanzione adottata senza l'esperimento della procedura all'uopo prescritta. Per quanto riguarda il primo dei due indizi dell'asserito sviamento di potere, osservo che è ben vero che il dottor Caprioglio aveva chiesto che si iniziasse un procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente, ma si è visto che i motivi da lui addotti, pur riguardando comportamenti del ricorrente connessi all'esecuzione delle decisioni di riorganizzazione del Centro, non concernevano né il suo rifiuto di assumere la responsabilità del reattore sperimentale Ispra-I, né la sua opposizione al trasferimento di una parte dei suoi effettivi in altra divisione, la quale del resto si è tradotta nel rifiuto di dar seguito agli ordini di trasferimento solo posteriormente alla richiesta di procedimento disciplinare. Mi pare però lecito presumere che, tenuto conto dell'opposizione fatta in vari modi dal ricorrente alla proposta riorganizzazione, nelle intenzioni del direttore generale del Centro il procedimento disciplinare doveva servire soprattutto a richiamare all'ordine il ricorrente e a ricondurlo a un atteggiamento più conforme alle necessità di funzionamento di un organismo che, pure svolgendo attività di ricerca scientifica, deve tener conto delle esigenze connesse al suo carattere di organizzazione gerarchicamente strutturata. [OSCURATO:PERSONA] richiesta è stata poi ritirata dal dottor Caprioglio al momento stesso in cui egli aveva adottato la decisione di trasferire il ricorrente. Da ciò non è dato peraltro inferire che la decisione di trasferimento sia stata un semplice succedaneo della sanzione in cui avrebbe potuto sfociare un eventuale procedimento disciplinare. Una volta rimosso l'ostacolo che la presenza del ricorrente a capo della sua divisione rappresentava, in ragione non già delle sue capacità scientifiche ma soltanto del suo atteggiamento di non collaborazione con la direzione su questioni organizzative, il dottor Caprioglio ha semplicemente ritenuto inutile d'insistere nella procedura disciplinare. La circostanza che il dottor Caprioglio, dopo aver deciso, forse un po' malaccortamente, di usare il mezzo di pressione della minaccia di una sanzione disciplinare, abbia poi ritenuto preferibile allontanare il ricorrente dal posto in cui la sua presenza era nociva all'interesse del servizio, non costituisce un indizio di malvolere da parte sua nei confronti del ricorrente, ma può ben essere attribuita a una diversa valutazione del modo più opportuno di organizzare i suoi servizi, nell'interesse del buon funzionamento degli stessi, ciò che rientra nell'ambito del potere discrezionale che si deve riconoscere al funzionario responsabile del funzionamento di un centro di ricerca. L'esame del fascicolo di causa, e soprattutto della corrispondenza intercorsa fra il ricorrente e il suo direttore generale prima e dopo la decisione impugnata, non mostra alcun indizio di malevolenza personale da parte del dottor Caprioglio nei confronti del ricorrente. Si è sempre trattato solamente di divergenze di punti di vista relativi all'organizzazione del lavoro scientifico, divergenze acuite dall'atteggiamento certo non molto accomodante del ricorrente. Di fronte alla tenacissima resistenza opposta da questi nei confronti della politica e della linea d'azione seguita dal direttore generale, che talvolta ha assunto l'aspetto di un vero e proprio ostruzionismo, la decisione di trasferimento adottata dal dottor Caprioglio, dopo oltre un anno di controversie relative alla riorganizzazione del Centro e dopo che il ricorrente aveva avuto le più ampie occasioni di discutere con i suoi colleghi e superiori e di sostenere il suo punto di vista, si spiega agevolmente sulla base dell'interesse del buon funzionamento dei servizi, quale è stato valutato dal direttore nell'ambito dell'ampia competenza attribuitagli dalla [OSCURATO:PERSONA], e il cui merito sfugge al controllo di questa Corte. Qualora non risultino altre ragioni suscettibili di condurci al convincimento che il direttore generale abbia perseguito nella specie dei fini diversi da quelli dell'interesse del servizio, e che abbia in particolare attribuito al trasferimento del ricorrente un carattere punitivo, mi pare che si dovrebbe considerare il trasferimento stesso al massimo come un'alternativa alla sanzione. Le cose, così com' erano, non andavano, e bisognava quindi provvedere; e si è trovato più consono provvedere con una diversa organizzazione dei servizi. Con questo è venuto meno lo scopo di richiamare all'ordine mediante una sanzione: in un ambiente, come ha detto l'avvocato del ricorrente, che non riflette il rapporto di caserma tra caporale e soldato, ma che si può semmai paragonare a quello di uno stato maggiore. L'esame del secondo indizio dell'allegato sviamento di potere, relativo al contenuto e al carattere delle nuove funzioni del ricorrente, ci conduce inevitabilmente nell'ambito del mezzo d'impugnazione concernente la violazione degli articoli 5, 7 e dell'allegato I dello statuto. È in tale ambito che l'asserzione del ricorrente circa l'assenza di reali funzioni afferenti al suo nuovo posto può assumere un'importanza decisiva. È quindi il momento di esaminare tale motivo che costituisce il punto principale del ricorso. Per quanto riguarda l'allegata violazione degli articoli 5, 7 e dell'allegato I dello statuto dei funzionari Il ricorrente sostiene che nel suo nuovo impiego egli non veniva a disporre di funzioni adeguate al suo grado A 3. Anzi, le nuove funzioni, non previste nella descrizione delle funzioni dell'organigramma, sarebbero prive di ogni reale contenuto. Il ricorrente lamenta in particolare una perdita di autorità e di competenze, e la perdita di mezzi tecnici e finanziari di cui disponeva nella sua qualità di capo divisione. A questo riguardo la procedura orale ha fornito utili elementi di precisazione. È risultato dal dibattito tra i difensori delle parti e dalle dichiarazioni effettuate all'udienza dal dottor Kley e dal direttore generale Caprioglio che la funzione essenziale che si era voluta affidare al dottor Kley nel suo nuovo posto era quella di coordinare le operazioni dei gruppi di lavoro istituiti in relazione al programma Sora. Nell'ambito di tale funzione, il dottor Kley avrebbe dovuto stabilire in particolare un rapporto di sintesi. Il direttore Caprioglio ha asserito che questo lavoro era considerato, all'epoca di cui trattasi, molto importante e urgente. Il dottor Kley riteneva che il modo in cui era organizzata questa missione di coordinazione del programma Sora, che gli veniva proposta, non era tale da consentire dei validi risultati. Questo compito — a suo dire — avrebbe potuto essere svolto seriamente solo nell'ambito della divisione fisica. Secondo le dichiarazioni da lui rese avanti la Corte, questo giudizio negativo sul modo d'impostare il suo lavoro e l'assenza di un ordine scritto a questo riguardo (di fronte a cui egli dichiara ora che si sarebbe piegato), sono alla base del suo rifiuto di accettare il lavoro propostogli. Sappiamo che il compito rifiutato dal dottor Kley è stato assunto e svolto dal direttore scientifico [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva al tempo stesso anche assicurato ad interim per alcune settimane la direzione della divisione già diretta dal ricorrente, e che nell'espletamento di tale compito il dottor [OSCURATO:PERSONA] ha redatto un voluminoso rapporto che è stato presentato alla direzione nel giugno successivo. Nelle sue dichiarazioni orali all'udienza, il ricorrente ha motivato il rifiuto d'assumersi tale compito, non tanto per una pretesa inadeguatezza di esso, ma piuttosto perché egli riteneva che quella funzione non poteva essere svolta efficacemente al di fuori della divisione di fisica. La Corte non può entrare nel merito di queste divergenze d'opinione quanto al miglior modo d'organizzare un lavoro scientifico. Comunque sia, è certo che un compito di rilievo era stato affidato al ricorrente nel suo nuovo posto, che questo compito non è stato considerato dal superiore, il direttore scientifico dottor [OSCURATO:PERSONA], inadeguato al suo stesso livello e che è stato da questi eseguito in luogo del ricorrente. Il fatto che non sia stato impartito per iscritto al ricorrente l'ordine di eseguire quel lavoro, è invocato fuori luogo da chi accusa la [OSCURATO:PERSONA] di non avergli attribuito funzioni adeguate; esso può servire soltanto per evitare l'accusa di aver commesso, con il suo rifiuto, una vera e propria insubordinazione, accusa che d'altronde nessuno gli ha rimproverato; ma tale assenza di ordine scritto non vale minimamente ad escludere che il ricorrente si fosse visto conferire delle funzioni concrete, corrispondenti e adeguate al suo livello e al suo grado. Il suo giudizio negativo sull'organizzazione del compito affidatogli non toglie la realtà dello stesso; né varrebbe a farlo considerare inadeguato al suo grado la preferenza per un lavoro sperimentale, piuttosto che per un lavoro di coordinamento scientifico e di sintesi. La libertà nel mondo scientifico non esclude i doveri dello scienziato nel mondo dell'organizzazione. L'Euratom costituisce un'organizzazione anche giuridica con le sue esigenze pratiche e funzionali da cui non possono non derivare limitazioni alla libertà di scelta dei funzionari scientifici e all'interesse della loro ricerca personale. I suoi centri operativi non sono accademie, né hanno per funzione la ricerca pura, come può essere forse concepibile in un laboratorio universitario. Certo, non è ben comprensibile la ragione per cui la [OSCURATO:PERSONA] abbia lasciato il ricorrente per un certo numero di mesi senza alcuna reale occupazione dopo il suo rifiuto di assumersi le funzioni proposte. Ma ciò riguarda l'organizzazione dei servizi e dei lavori del Centro di Ispra, tenuto conto del momento particolare di crisi e d'incertezze in cui le vicende in oggetto hanno avuto luogo, e non può certo costituire, per quanto attiene alla situazione anteriore alla data d'introduzione del presente ricorso, un fatto per giustificare il mezzo invocato dal ricorrente relativo alla non corrispondenza fra il suo grado e le funzioni afferenti al nuovo posto. Per le ragioni sopra esposte, concludo per il rigetto del ricorso. Per quanto riguarda le spese di causa, occorre peraltro tener conto dello speciale contesto in cui si situa la controversia e del carattere peculiare dei problemi sollevati relativi ai rapporti complessi che esistono fra le necessità pratiche di un'organizzazione e la libertà di ricerca scientifica; ciò che porta a riconoscere l'inidoneità del diritto ad assicurare la piena sodisfazione di posizioni individuali, anche se moralmente degne di rispetto, le quali devono talvolta essere sacrificate alle necessità funzionali dell'organizzazione. In considerazione di tali caratteristiche della specie, nel cui contesto è anche comprensibile che il ricorrente abbia potuto aver l'impressione di essere stato personalmente colpito e di sentirsi quindi moralmente leso dalla decisione impugnata, mi pare equo che egli non debba sopportare spese di causa. Propongo pertanto che, in applicazione dell'articolo 69, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura, tutte le spese siano messe a carico della convenuta.