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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34136/2025

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTARIA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente e controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito Pec; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 173, pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 21.2.2024; GGETTO :Ires 2019 - Atto di recupero -Credito d’imposta - Investimenti per ricerca e sviluppo - Omessa previa revoca - Omissione del contraddittorio preventivo - Omessa acquisizione del parere preventivo del MISE. ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA], avente sede in Ravenna, riportava nella dichiarazione dei redditi un credito d’imposta che, indicato nell’anno di competenza, portava in compensazione in relazione all’anno 2019, invocando di avere diritto ai benefici di cui alla legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015, art. 1, commi da 98 a 108) in conseguenza dell’investimento in ‘ricerca e sviluppo’ ai sensi dell’art. 3 del Dl n. 145 del 2013 come conv., e succ. modd. (cfr. art. 1, legge 296 del 2006).

L’Agenzia delle Entrate richiedeva documentazione, che la società produceva, e poi ne domandava di ulteriore con accesso presso la sede.

Quindi l’Ente impositore riteneva che l’agevolazione fiscale non fosse riconoscibile perché l’attività svolta dalla società non possedeva i requisiti richiesti dalla legge, in primo luogo la novità, ed il beneficio non poteva pertanto essere fruito.

L’Ente impositore notificava in conseguenza il 3.3.2020 alla società l’atto di recupero di credito d’imposta n.

THQCRIE00013.

2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Ravenna proponendo plurime censure, procedimentali e di merito, anche in materia di sanzioni.

La CTP reputava in generale infondate le contestazioni mosse dalla contribuente e le rigettava, ma riteneva di dover ridurre le sanzioni, dal 100% al 30%, ritenendo il credito invocato dovesse qualificarsi come non spettante, ma non come inesistente.

3. La società spiegava appello, avverso la parte della decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA], rinnovando le proprie critiche, mentre l’Ente impositore proponeva appello incidentale censurando la riduzione delle sanzioni.

Il giudice dell’appello rigettava sia l’appello principale sia l’appello incidentale, e confermava quindi integralmente la decisione di primo grado.

4. Avverso la decisione assunta dal giudice del gravame ha proposto ricorso principale per cassazione l’Amministrazione finanziaria (notifica 16.9.2024) affidandosi ad un motivo di ricorso, e la contribuente ha reagito mediante controricorso.

La società ha proposto anche ricorso incidentale (notifica 19.9.2024), affidandosi a quattro motivi di ricorso.

L’Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso incidentale.

La contribuente ha pure depositato memoria.

4.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il Pubblico Ministero, nella persona del s.[OSCURATO:PERSONA], ed ha domandato accogliersi il ricorso dell’Amministrazione finanziaria e rigettarsi il ricorso della contribuente, ove ritenuto inammissibile il secondo motivo di ricorso incidentale proposto dalla società, altrimenti rimettersi alla pubblica udienza in considerazione della novità e rilevanza della questione proposta.

Ragioni della decisione

1. Con il suo motivo di ricorso principale, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, per avere la Corte tributaria regionale erroneamente ritenuto che ricorresse un’ipotesi di credito non spettante, dovendo perciò applicarsi sanzioni ridotte (30%), anziché un credito inesistente, cui devono applicarsi sanzioni minime del 100%, perché il credito invocato dalla contribuente difettava di elementi costitutivi, e tanto non era suscettibile di essere rilevato mediante controlli automatizzati.

2. Con il primo strumento di impugnazione incidentale, proposto ai sensi dell’art 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la società censura la nullità della sentenza impugnata in conseguenza della violazione dell’art.112 cod. proc. civ., per non essersi il giudice del gravame pronunciato “sull’eccezione di nullità dell’atto di recupero per omessa verifica della rettifica del credito di imposta ed emendabilità della dichiarazione anche in fase contenziosa” (ric. inc., p. 20).

3. Mediante il secondo motivo di ricorso incidentale, proposto ai sensi dell’art 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la società critica la nullità della sentenza impugnata in conseguenza della violazione degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 118 Disp. att. cod. proc. civ., perché il giudice dell’appello non ha espressamente pronunciato, salvo riportarsi a quanto deciso dal giudice di primo grado, in materia di invalidità dell’atto di recupero a causa della mancata acquisizione del parere preventivo del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] (MISE).

4. Con il terzo strumento di impugnazione incidentale, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 octiesdel Dl n. 34 del 2019, come conv., per non avere la Corte tributaria regionale rilevato l’invalidità dell’atto di recupero in conseguenza dell’omessa istaurazione del contraddittorio endoprocedimentale.

5. Con il quarto motivo di ricorso incidentale, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente contesta ancora la nullità della pronuncia impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., perché il giudice dell’appello è incorso nel travisamento della prova, non avendo tenuto conto dei numerosi elementi indiziari assicurati dalla contribuente, inclusa le certificazione di regolarità contabile.

6. Rileva il Collegio che il secondo motivo di impugnazione incidentale proposto dalla contribuente pone la questione della invocata invalidità dell’atto di recupero adottato dall’Amministrazione finanziaria, a causa della mancata acquisizione del parere preventivo del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] (MISE).

Trattasi di questione in ordine alla quale non si sono rinvenuti precedenti nelle pronunce di questa Corte regolatrice, e che riveste interesse nomofilattico. 6.1.

Accogliendosi la sollecitazione del Pubblico Ministero, pertanto, appare opportuno rimettere la trattazione e definizione della causa ad una prossima pubblica udienza.

La Corte di Cassazione, P.Q.M in ordine al ricorso principale proposto dalla Agenzia delle Entrate, ed al ricorso incidentale introdotto dalla [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rilevata la rilevanza nomofilattica della questione indicata in motivazione, dispone il rinvio a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTARIA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente e controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito Pec; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 173, pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 21.2.2024; GGETTO :Ires 2019 - Atto di recupero -Credito d’imposta - Investimenti per ricerca e sviluppo - Omessa previa revoca - Omissione del contraddittorio preventivo - Omessa acquisizione del parere preventivo del MISE. ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA], avente sede in Ravenna, riportava nella dichiarazione dei redditi un credito d’imposta che, indicato nell’anno di competenza, portava in compensazione in relazione all’anno 2019, invocando di avere diritto ai benefici di cui alla legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015, art. 1, commi da 98 a 108) in conseguenza dell’investimento in ‘ricerca e sviluppo’ ai sensi dell’art. 3 del Dl n. 145 del 2013 come conv., e succ. modd. (cfr. art. 1, legge 296 del 2006). L’Agenzia delle Entrate richiedeva documentazione, che la società produceva, e poi ne domandava di ulteriore con accesso presso la sede. Quindi l’Ente impositore riteneva che l’agevolazione fiscale non fosse riconoscibile perché l’attività svolta dalla società non possedeva i requisiti richiesti dalla legge, in primo luogo la novità, ed il beneficio non poteva pertanto essere fruito. L’Ente impositore notificava in conseguenza il 3.3.2020 alla società l’atto di recupero di credito d’imposta n. THQCRIE00013. 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Ravenna proponendo plurime censure, procedimentali e di merito, anche in materia di sanzioni. La CTP reputava in generale infondate le contestazioni mosse dalla contribuente e le rigettava, ma riteneva di dover ridurre le sanzioni, dal 100% al 30%, ritenendo il credito invocato dovesse qualificarsi come non spettante, ma non come inesistente. 3. La società spiegava appello, avverso la parte della decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA], rinnovando le proprie critiche, mentre l’Ente impositore proponeva appello incidentale censurando la riduzione delle sanzioni. Il giudice dell’appello rigettava sia l’appello principale sia l’appello incidentale, e confermava quindi integralmente la decisione di primo grado. 4. Avverso la decisione assunta dal giudice del gravame ha proposto ricorso principale per cassazione l’Amministrazione finanziaria (notifica 16.9.2024) affidandosi ad un motivo di ricorso, e la contribuente ha reagito mediante controricorso. La società ha proposto anche ricorso incidentale (notifica 19.9.2024), affidandosi a quattro motivi di ricorso. L’Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso incidentale. La contribuente ha pure depositato memoria. 4.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il Pubblico Ministero, nella persona del s.[OSCURATO:PERSONA], ed ha domandato accogliersi il ricorso dell’Amministrazione finanziaria e rigettarsi il ricorso della contribuente, ove ritenuto inammissibile il secondo motivo di ricorso incidentale proposto dalla società, altrimenti rimettersi alla pubblica udienza in considerazione della novità e rilevanza della questione proposta. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso principale, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, per avere la Corte tributaria regionale erroneamente ritenuto che ricorresse un’ipotesi di credito non spettante, dovendo perciò applicarsi sanzioni ridotte (30%), anziché un credito inesistente, cui devono applicarsi sanzioni minime del 100%, perché il credito invocato dalla contribuente difettava di elementi costitutivi, e tanto non era suscettibile di essere rilevato mediante controlli automatizzati. 2. Con il primo strumento di impugnazione incidentale, proposto ai sensi dell’art 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la società censura la nullità della sentenza impugnata in conseguenza della violazione dell’art.112 cod. proc. civ., per non essersi il giudice del gravame pronunciato “sull’eccezione di nullità dell’atto di recupero per omessa verifica della rettifica del credito di imposta ed emendabilità della dichiarazione anche in fase contenziosa” (ric. inc., p. 20). 3. Mediante il secondo motivo di ricorso incidentale, proposto ai sensi dell’art 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la società critica la nullità della sentenza impugnata in conseguenza della violazione degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 118 Disp. att. cod. proc. civ., perché il giudice dell’appello non ha espressamente pronunciato, salvo riportarsi a quanto deciso dal giudice di primo grado, in materia di invalidità dell’atto di recupero a causa della mancata acquisizione del parere preventivo del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] (MISE). 4. Con il terzo strumento di impugnazione incidentale, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 octiesdel Dl n. 34 del 2019, come conv., per non avere la Corte tributaria regionale rilevato l’invalidità dell’atto di recupero in conseguenza dell’omessa istaurazione del contraddittorio endoprocedimentale. 5. Con il quarto motivo di ricorso incidentale, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente contesta ancora la nullità della pronuncia impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., perché il giudice dell’appello è incorso nel travisamento della prova, non avendo tenuto conto dei numerosi elementi indiziari assicurati dalla contribuente, inclusa le certificazione di regolarità contabile. 6. Rileva il Collegio che il secondo motivo di impugnazione incidentale proposto dalla contribuente pone la questione della invocata invalidità dell’atto di recupero adottato dall’Amministrazione finanziaria, a causa della mancata acquisizione del parere preventivo del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] (MISE). Trattasi di questione in ordine alla quale non si sono rinvenuti precedenti nelle pronunce di questa Corte regolatrice, e che riveste interesse nomofilattico. 6.1. Accogliendosi la sollecitazione del Pubblico Ministero, pertanto, appare opportuno rimettere la trattazione e definizione della causa ad una prossima pubblica udienza. La Corte di Cassazione, P.Q.M in ordine al ricorso principale proposto dalla Agenzia delle Entrate, ed al ricorso incidentale introdotto dalla [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rilevata la rilevanza nomofilattica della questione indicata in motivazione, dispone il rinvio a
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