CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15651/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace di Roma con la quale [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 582 cod. pen., è stato assolto perché il fatto non sussiste; che il Tribunale di Roma, correttamente, ha riqualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza non appellabile da parte del pubblico ministero in forza di quanto stabilito dall'art. 36 d. Igs. n. 274 del 2000; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che denuncia una erronea valutazione delle risultanze probatorie e illogicità della motivazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché volto a prefigurare una rivalutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito. (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, .Jakani, Rv. 216260). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 0