Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1896/2024
ECLI:EU:C:2024:1001
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0389
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
5 dicembre 2024 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento – Regolamento (CE) n. 1896/2006 – Ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva – Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale – Regolamento (CE) n. 1393/2007 – Mancata valida notifica constatata al momento dell’esecuzione – Normativa nazionale che prevede un mezzo di ricorso che consente al convenuto di chiedere l’annullamento di un’ingiunzione di pagamento europea – Conseguenze giuridiche – Obbligo del giudice adito di dichiarare la nullità dell’ingiunzione di pagamento europea»
Nella causa C‑389/23,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Berlino-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 19 maggio 2023, pervenuta in cancelleria il 27 giugno 2023, nel procedimento
Bulgarfrukt – Fruchthandels GmbH
contro
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da F. Biltgen (relatore), presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, M.L. [OSCURATO:PERSONA], presidente della Quinta Sezione, e J. Passer, giudice,
avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per la Bulgarfrukt – Fruchthandels GmbH, da W. Kreuzer e F. Sturm, Rechtsanwälte;
–
per la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], da W. Hoffmann, Rechtsanwalt;
–
per la Commissione europea, da S. Noë e J. Vondung, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (
GU 2006, L 399, pag. 1
) e del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (
GU 2007, L 324, pag. 79
).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Bulgarfrukt – Fruchthandels GmbH, società a responsabilità limitata con sede in [OSCURATO:PERSONA], e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), società a responsabilità limitata con un unico socio con sede in Bulgaria, in merito all’esecuzione di un’ingiunzione di pagamento europea.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Regolamento n. 1896/2006
3
Ai sensi dei considerando 9, 10, 24 e 26 del regolamento n. 1896/2006:
«(9)
Il presente regolamento intende semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e assicurare la libera circolazione in tutti gli Stati membri dell’ingiunzione di pagamento europea definendo norme minime il cui rispetto rende superflui, nello Stato membro di esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l’esecuzione.
(10)
Il procedimento previsto dal presente regolamento dovrebbe costituire un mezzo supplementare e facoltativo per il ricorrente, che rimane libero di avvalersi delle procedure previste dal diritto nazionale. Pertanto il presente regolamento non sostituisce né armonizza i meccanismi vigenti di recupero dei crediti non contestati previsti dalla legislazione nazionale.
(...)
(24)
L’opposizione presentata entro il termine dovrebbe interrompere il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e determinare il trasferimento automatico del caso ad un procedimento civile ordinario a meno che il ricorrente abbia esplicitamente richiesto in tal caso l’estinzione del procedimento. Ai fini del presente regolamento la nozione di procedimento civile ordinario non dovrebbe essere necessariamente interpretata secondo il diritto nazionale.
(...)
(26)
Le spese di giudizio di cui all’articolo 25 non dovrebbero includere, ad esempio, gli onorari degli avvocati o i costi di notificazione dei documenti da parte di un’entità diversa dal giudice».
4
L’articolo 1 di tale regolamento dispone quanto segue:
«1. Il presente regolamento intende
a)
semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento,
e
b)
assicurare la libera circolazione in tutti gli Stati membri dell’ingiunzione di pagamento europea definendo norme minime il cui rispetto rende superflui, nello Stato membro di esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l’esecuzione.
2. Il presente regolamento non impedisce a un ricorrente di intentare un procedimento a norma dell’articolo 4 utilizzando qualunque altro procedimento disponibile ai sensi della legislazione di uno Stato membro o della legislazione comunitaria».
5
L’articolo 12 di detto regolamento, intitolato «Emissione di un’ingiunzione di pagamento europea», ai paragrafi 3 e 5 prevede quanto segue:
«3. Nell’ingiunzione di pagamento europea il convenuto è informato della possibilità di:
a)
pagare al ricorrente l’importo indicato nell’ingiunzione;
oppure
b)
opporsi all’ingiunzione presentando opposizione dinanzi al giudice d’origine, da inviare entro 30 giorni che decorrono dal momento in cui l’ingiunzione è stata notificata al convenuto.
(...)
5. Il giudice garantisce che l’ingiunzione sia notificata al convenuto in conformità della legislazione nazionale, secondo un metodo conforme alle norme minime di cui agli articoli 13, 14 e 15».
6
Ai sensi dell’articolo 13 del medesimo regolamento, intitolato «Notifica con prova di ricevimento da parte del convenuto»:
«L’ingiunzione di pagamento europea può essere notificata al convenuto, conformemente al diritto nazionale dello Stato dove avrà luogo la notifica, secondo una delle seguenti forme:
a)
notifica in mani proprie, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata e sottoscritta dal convenuto;
b)
notifica in mani proprie, attestata da un documento firmato dalla persona competente che ha provveduto alla notifica, in cui si dichiara che il convenuto ha ricevuto l’atto o ha rifiutato di riceverlo senza alcuna giustificazione legale e con l’indicazione della data della notifica;
c)
notifica a mezzo posta, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal convenuto;
d)
notifica con mezzi elettronici, in particolare mediante telecopia (facsimile) o posta elettronica, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal convenuto».
7
L’articolo 14 del regolamento n. 1896/2006, intitolato «Notifica senza prova di ricevimento da parte del convenuto», così recita:
«1. L’ingiunzione di pagamento europea può anche essere notificata al convenuto conformemente al diritto nazionale dello Stato membro dove avrà luogo la notifica secondo una delle seguenti forme:
a)
notifica in mani proprie, presso l’indirizzo personale del convenuto, a persona con esso convivente o che lavori come dipendente nell’abitazione del convenuto;
b)
se il convenuto è un lavoratore autonomo, o una persona giuridica, notifica in mani proprie nei suoi locali commerciali a una persona alle dipendenze del convenuto;
c)
deposito dell’ingiunzione nella cassetta delle lettere del convenuto;
d)
deposito dell’ingiunzione presso un ufficio postale o un’autorità pubblica competente e relativa comunicazione scritta depositata nella cassetta delle lettere del convenuto, purché dalla comunicazione scritta risulti chiaramente la natura giudiziaria dell’atto o il fatto che tale comunicazione ha l’efficacia legale della notifica e che determina la decorrenza dei termini ai fini del calcolo della loro scadenza;
e)
notifica a mezzo posta senza avviso di ricevimento conformemente al paragrafo 3, laddove il convenuto è domiciliato nello Stato membro d’origine;
f)
notifica con mezzi elettronici attestata da conferma automatica della trasmissione, a condizione che il convenuto abbia preventivamente accettato in modo esplicito questo metodo di notifica.
2. Ai fini del presente regolamento la notifica di cui al paragrafo 1 non è ammissibile se l’indirizzo del convenuto non è conosciuto con certezza.
3. La notifica ai sensi del paragrafo 1, lettere a), b), c) e d) è attestata da:
a)
un atto, sottoscritto dalla persona competente che ha provveduto alla notifica, che certifica quanto segue:
i)
la forma di notifica,
e
ii)
la data in cui è stata effettuata,
e
iii)
se l’ingiunzione è stata notificata a persona diversa dal convenuto, il nome di questa persona e il suo legame con il convenuto stesso,
oppure
b)
una dichiarazione di ricevimento sottoscritta dalla persona cui è stata effettuata la notifica, ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b)».
8
L’articolo 15 di tale regolamento, intitolato «Notifica ad un rappresentante», prevede quanto segue:
«La notifica ai sensi degli articoli 13 o 14 può anche essere effettuata ad un rappresentante del convenuto».
9
L’articolo 16 di detto regolamento, intitolato «Opposizione all’ingiunzione di pagamento europea», così dispone:
«1. Il convenuto può presentare opposizione all’ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice d’origine utilizzando il modulo standard F riprodotto nell’Allegato VI, che gli viene consegnato unitamente all’ingiunzione di pagamento europea.
2. Il termine per l’invio dell’opposizione è di 30 giorni che decorrono dal momento in cui l’ingiunzione è stata notificata al convenuto.
(...)».
10
Ai sensi dell’articolo 18 del medesimo regolamento, intitolato «Forza esecutiva»:
«1. Se al giudice di origine non è stata presentata opposizione entro il termine fissato nell’articolo 16, paragrafo 2, tenuto conto di un lasso di tempo adeguato affinché la domanda di opposizione arrivi a destinazione, il giudice d’origine dichiara, senza ritardo, esecutiva l’ingiunzione di pagamento europea, utilizzando il modulo standard G riprodotto nell’Allegato VII. Il giudice verifica la data della notifica.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le condizioni formali per l’acquisto della forza esecutiva sono disciplinate dalla legge dello Stato membro d’origine.
3. Il giudice trasmette al ricorrente l’ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva».
11
L’articolo 26 del regolamento n. 1896/2006, intitolato «Rapporto con le norme processuali nazionali», così recita:
«Tutte le questioni procedurali non trattate specificamente dal presente regolamento sono disciplinate dal diritto nazionale».
12
L’articolo 27 di tale regolamento dispone quanto segue:
«Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale [
GU 2000, L 160, pag. 37
]».
Regolamento n. 1393/2007
13
L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007 stabilisce quanto segue:
«Il presente regolamento si applica, in materia civile e commerciale, quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato al suo destinatario. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (“
acta iure imperii
”)».
14
L’articolo 7 di tale regolamento, intitolato «Notificazione o comunicazione dell’atto», al paragrafo 1 enuncia quanto segue:
«L’organo ricevente procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell’atto secondo la legge dello Stato membro richiesto, oppure secondo una modalità particolare richiesta dall’organo mittente, purché tale modalità sia compatibile con la legge di quello Stato membro».
15
Ai sensi dell’articolo 8 di detto regolamento, intitolato «Rifiuto di ricevere l’atto»:
«1. L’organo ricevente informa il destinatario, utilizzando il modulo standard che figura nell’allegato II, della sua facoltà di rifiutare di ricevere l’atto da notificare o comunicare al momento stesso della notificazione o della comunicazione, oppure inviando l’atto all’organo ricevente entro una settimana qualora non sia redatto o accompagnato da una traduzione in una delle seguenti lingue:
a)
una lingua compresa dal destinatario; oppure
b)
la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se lo Stato membro ha più lingue ufficiali, la lingua o una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione.
2. Se l’organo ricevente è informato del fatto che il destinatario rifiuta di ricevere l’atto a norma del paragrafo 1, ne informa immediatamente l’organo mittente usando il certificato di cui all’articolo 10 e gli restituisce la domanda e i documenti di cui si chiede la traduzione.
3. Ove il destinatario abbia rifiutato di ricevere l’atto a norma del paragrafo 1, è possibile ovviare a tale rifiuto notificando o comunicando al destinatario l’atto accompagnato da una traduzione in una delle lingue di cui al paragrafo 1, conformemente alle disposizioni del presente regolamento. In questo caso, la data di notificazione o di comunicazione dell’atto è quella in cui l’atto accompagnato dalla traduzione è notificato o comunicato in conformità della legge dello Stato membro richiesto. Tuttavia, qualora a norma della legge di uno Stato membro un atto vada notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella di notificazione o di comunicazione dell’atto originale, determinata conformemente all’articolo 9, paragrafo 2.
(...)».
Diritto tedesco
16
L’articolo 1092a della Zivilprozessordnung (codice di procedura civile; in prosieguo: la «ZPO»), intitolato «Ricorso in caso di mancata notificazione o comunicazione o di notificazione o comunicazione irregolare dell’ingiunzione di pagamento europea», è così formulato:
«(1) Il convenuto può chiedere di annullare l’ingiunzione di pagamento europea, qualora
1.
la notifica non sia stata effettuata, oppure
2.
la notifica non sia stata effettuata in conformità delle norme minime stabilite agli articoli da 13 a 15 del regolamento [n. 1896/2006].
La domanda dev’essere presentata entro un mese dal momento in cui il convenuto è venuto o avrebbe potuto venire a conoscenza dell’emissione dell’ingiunzione di pagamento europea o della mancata notifica. Qualora il giudice accolga la domanda per uno dei motivi menzionati nella prima frase, l’ingiunzione di pagamento europea viene dichiarata nulla.
(2) Qualora, al momento della presentazione della domanda di cui al paragrafo 1, prima frase, il giudice abbia già dichiarato esecutiva l’ingiunzione di pagamento europea ai sensi dell’articolo 18 del regolamento [n. 1896/2006] e ora accolga la domanda, esso dichiara illegittima l’esecuzione forzata dell’ingiunzione di pagamento. 2 Il paragrafo 1, terza frase, si applica per analogia. Il paragrafo 1, terza frase, si applica per analogia.
(3) La decisione è adottata con ordinanza. Tale ordinanza non può essere oggetto d’impugnazione. L’articolo 1092, paragrafi da 2 a 4, si applica per analogia».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
17
Su richiesta della Bulgarfrukt, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Berlino-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio, il 4 gennaio 2019 ha emesso un’ingiunzione di pagamento europea nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].
18
L’organo ricevente bulgaro ha attestato che la notifica di tale ingiunzione era stata effettuata il 26 luglio 2019, ai sensi del regolamento n. 1393/2007. Tale attestazione tuttavia non precisa le modalità di notifica impiegate, ma solamente viene indicato, in lingua bulgara, che «[l]a persona ha lasciato l’indirizzo in questione e nel registro non è riportato il suo indirizzo [attuale]. Gli avvisi (...) si considerano correttamente notificati».
19
Il 24 aprile 2020, supponendo che l’atto fosse stato validamente notificato, il giudice del rinvio ha dichiarato esecutiva detta ingiunzione di pagamento europea ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1896/2006.
20
Con fax del 1
o
marzo 2021, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione contro l’ingiunzione di pagamento europea sostenendo di esserne venuta a conoscenza per la prima volta il 24 febbraio 2021, nell’ambito di misure di esecuzione forzata.
21
Tale società, dopo che il giudice del rinvio l’ha informata circa i mezzi di ricorso disponibili, ha presentato, con memoria del 25 marzo 2021, un ricorso ai sensi dell’articolo 1092a della ZPO.
22
Per quanto riguarda tale mezzo di ricorso, previsto all’articolo 1092a della ZPO, avverso un’ingiunzione di pagamento europea, il giudice del rinvio esprime dubbi, anzitutto, sulla compatibilità di tale articolo 1092a con il diritto dell’Unione.
23
Infatti, imponendo al giudice adito di pronunciare l’annullamento dell’ingiunzione di pagamento europea che non è stata notificata o comunicata in modo valido, la normativa tedesca sarebbe più esigente rispetto ai principi derivanti dalla sentenza del 4 settembre 2014, eco cosmetics e [OSCURATO:PERSONA]. Georgen (
C‑119/13 e C‑120/13
,
EU:C:2014:2144
), secondo cui una situazione del genere dovrebbe comportare la nullità della dichiarazione di esecutività di una tale ingiunzione di pagamento europea.
24
A questo proposito, il giudice del rinvio ritiene, in primo luogo, che l’articolo 1092a, paragrafo 1, della ZPO violi le disposizioni degli articoli 16 e 17 del regolamento n. 1896/2006, in quanto offre in anticipo un mezzo di ricorso, anche se il termine per proporre opposizione contro una tale ingiunzione di pagamento europea non ha ancora iniziato a decorrere.
25
In secondo luogo, se il convenuto venisse casualmente a conoscenza dell’esistenza di un’ingiunzione di pagamento europea nei suoi confronti e proponesse ricorso ai sensi dell’articolo 1092a della ZPO, il giudice adito dovrebbe porre fine al procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento di cui trattasi, anziché ordinare una nuova notifica che faccia scattare le conseguenze giuridiche di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento n. 1896/2006.
26
In terzo luogo, il mezzo di ricorso previsto all’articolo 1092a della ZPO potrebbe ostacolare l’effetto utile di tale regolamento, che intende garantire il buon funzionamento del mercato interno eliminando gli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, qualora il ricorrente preferisca non ricorrere al procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento in considerazione del rischio che un ricorso fondato sull’articolo 1092a della ZPO ostacoli l’ingiunzione di pagamento europea che egli avrà ottenuto.
27
In quarto luogo, il principio che risulterebbe dalla sentenza del 2 marzo 2017, Henderson (
C‑354/15
,
EU:C:2017:157
), secondo cui l’omissione di accludere il modulo previsto dal regolamento n. 1393/2007 non comporterebbe la nullità dell’intera notifica di cui trattasi, ma imporrebbe al giudice adito di regolarizzare a posteriori tale omissione, dovrebbe applicarsi anche nel contesto del procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento istituito dal regolamento n. 1896/2006 (sentenza del 6 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA],
C‑21/17
,
EU:C:2018:675
).
28
In quinto e ultimo luogo, deporrebbe in tal senso anche il fatto che il regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») (
GU 2020, L 405, pag. 40
), preveda ora, all’articolo 12, paragrafi 5 e 6, disposizioni relative alla possibilità di regolarizzare una notificazione per irregolarità da cui essa sia viziata, senza che tali irregolarità comportino la nullità dell’intera notifica.
29
Il giudice del rinvio si chiede, poi, se, nel caso in cui il giudice adito accolga un ricorso ai sensi dell’articolo 1092a della ZPO quando ha già dichiarato esecutiva un’ingiunzione di pagamento europea, sia anche tenuto, in forza di tale articolo 1092a, a dichiarare inammissibile l’esecuzione di tale ingiunzione di pagamento, il che avrebbe come conseguenza di impedire definitivamente tale esecuzione, mentre, in caso di mera invalidità di una dichiarazione di esecutività di un’ingiunzione di pagamento europea, sarebbe ipotizzabile che, a seguito di una nuova notificazione valida, quest’ultima ingiunzione di pagamento europea diventi esecutiva.
30
Infine, tale giudice si chiede se un convenuto possa proficuamente proporre opposizione avverso un’ingiunzione di pagamento esistente prima che questa gli sia stata validamente notificata, dato che la Corte ha statuito, al punto 49 della sentenza del 4 settembre 2014, eco cosmetics e [OSCURATO:PERSONA]. Georgen (
C‑119/13 e C‑120/13
,
EU:C:2014:2144
), che in circostanze del genere non può configurarsi l’applicazione del procedimento di opposizione prevista agli articoli 16 e 17 del regolamento n. 1896/2006.
31
Inoltre, detto giudice precisa che, nel caso in cui fosse tenuto a procedere ad una nuova notifica conforme alle norme minime previste da tale regolamento, dovrà avvertire il convenuto che occorre proporre, cautelativamente, una nuova opposizione. Ebbene, la possibilità per un convenuto di difendersi da un’ingiunzione di pagamento europea non può dipendere da un fattore aleatorio attinente alla buona volontà del giudice adito.
32
Date tali circostanze, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Berlino-[OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se il regolamento [n. 1393/2007] nonché il regolamento [n. 1896/2006] debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che un’ingiunzione di pagamento europea, qualora non sia stata notificata o la notifica non sia stata validamente effettuata al convenuto, debba essere dichiarata nulla dal giudice investito di un ricorso.
2)
In caso di risposta affermativa alla prima questione: se i regolamenti sopra menzionati debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che l’esecuzione forzata dell’ingiunzione di pagamento europea debba essere dichiarata illegittima, qualora l’ingiunzione non sia stata validamente notificata al convenuto.
3)
In caso di risposta affermativa alla prima questione: se il regolamento n. 1896/2006 debba essere interpretato nel senso che un convenuto, il quale sia a conoscenza dell’emissione di un’ingiunzione di pagamento europea che tuttavia non gli è stata notificata o la cui notifica non è stata validamente effettuata, non può ancora presentare validamente opposizione a detta ingiunzione».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
33
Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le disposizioni del regolamento n. 1896/2006, in combinato disposto con quelle del regolamento n. 1393/2007, debbano essere interpretate nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale, qualora un’ingiunzione di pagamento europea non sia stata notificata o comunicata al convenuto o sia stata notificata in violazione delle norme minime previste agli articoli da 13 a 15 del regolamento n. 1896/2006, il giudice investito di un ricorso avverso tale ingiunzione è tenuto a dichiararne la nullità.
34
Occorre rilevare, in primo luogo, che dal considerando 9 e dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1896/2006 si evince che quest’ultimo intende semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (sentenza del 15 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA],
C‑18/21
,
EU:C:2022:682
, punto
20
).
35
Tale procedimento semplificato ed uniforme non prevede un contraddittorio. Infatti, il convenuto viene a conoscenza dell’emissione dell’ingiunzione di pagamento europea solo nel momento in cui questa gli viene notificata e solo in tale momento viene informato, come risulta dall’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 1896/2006, del fatto che egli ha la possibilità di pagare al ricorrente l’importo indicato in tale ingiunzione o di opporvisi dinanzi al giudice d’origine (v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA],
C‑18/21
,
EU:C:2022:682
, punto
21
e giurisprudenza citata).
36
Tale possibilità di proporre opposizione mira a compensare il fatto che il sistema istituito dal regolamento n. 1896/2006 non prevede la partecipazione del convenuto al procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, consentendogli di contestare il credito dopo l’emissione dell’ingiunzione di pagamento europea (sentenze del 22 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA],
C‑245/14
,
EU:C:2015:715
, punto
28
, e del 15 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA],
C‑18/21
,
EU:C:2022:682
, punto
24
e giurisprudenza citata).
37
Tale opposizione ha l’effetto di porre fine al procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e di determinare il passaggio automatico della controversia al procedimento ordinario, sia esso il procedimento europeo per le controversie di modesta entità previsto dal regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (
GU 2007, L 199, pag. 1
), o qualsiasi altro procedimento civile nazionale appropriato, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto l’estinzione del procedimento in caso di opposizione (v., in tal senso, sentenze del 13 giugno 2013, [OSCURATO:PERSONA],
C‑144/12
,
EU:C:2013:393
, punto
31
, e del 15 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA],
C‑18/21
,
EU:C:2022:682
, punto
23
).
38
In secondo luogo, occorre ricordare che ogni ingiunzione di pagamento europea di cui al regolamento n. 1896/2006 deve essere oggetto di una notificazione o comunicazione conforme alle norme minime previste agli articoli da 13 a 15 di tale regolamento. In caso di violazione di tali norme minime, l’equilibrio tra gli obiettivi perseguiti da detto regolamento, di rapidità ed efficacia, da un lato, e di rispetto dei diritti della difesa, dall’altro, sarebbe compromesso (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2014, eco cosmetics e [OSCURATO:PERSONA]. Georgen,
C‑119/13 e C‑120/13
,
EU:C:2014:2144
, punto
37
).
39
A tal riguardo, la Corte ha dichiarato che, in mancanza di una notificazione in conformità a dette norme minime, il termine per l’opposizione non inizia a decorrere, cosicché la validità dei procedimenti che dipendono dalla scadenza di tale termine, in particolare quella della dichiarazione di esecutività di cui all’articolo 18 del regolamento n. 1896/2006, anche se sono già stati avviati, è rimessa in discussione (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2014, eco cosmetics e [OSCURATO:PERSONA]. Georgen,
C‑119/13 e C‑120/13
,
EU:C:2014:2144
, punto
43
).
40
In terzo luogo, dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1896/2006, letto alla luce del suo considerando 9, si evince che tale regolamento corrisponde a «norme minime» definite per assicurare la libera circolazione delle ingiunzioni di pagamento europee. Detto regolamento istituisce uno strumento uniforme di recupero, che garantisce condizioni identiche ai creditori e ai debitori in tutta l’Unione europea, prevedendo al contempo l’applicazione del diritto processuale degli Stati membri a qualsiasi questione procedurale non espressamente disciplinata dallo stesso regolamento (v., in tal senso, sentenze del 13 giugno 2013, [OSCURATO:PERSONA],
C‑144/12
,
EU:C:2013:393
, punto
28
, e del 15 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA],
C‑18/21
,
EU:C:2022:682
, punto
28
e giurisprudenza citata).
41
Poiché il regolamento n. 1896/2006 nulla dice in merito agli eventuali mezzi di impugnazione a disposizione del convenuto qualora risulti che tale ingiunzione non è stata notificata o non è stata notificata in conformità alle norme minime di cui agli articoli da 13 a 15 di tale regolamento soltanto dopo la dichiarazione di esecutività di un’ingiunzione di pagamento europea, tali questioni procedurali restano disciplinate dal diritto nazionale, conformemente all’articolo 26 di detto regolamento (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2014, eco cosmetics e [OSCURATO:PERSONA]. Georgen,
C‑119/13 e C‑120/13
,
EU:C:2014:2144
, punti
46
e
47
).
42
In quarto luogo, per quanto riguarda le questioni in materia di notificazione o comunicazione di un’ingiunzione di pagamento europea non disciplinate dal regolamento n. 1896/2006, dalla giurisprudenza della Corte risulta che esse devono eventualmente essere risolte ai sensi del regolamento n. 1393/2007, dal momento che l’articolo 27 del regolamento n. 1896/2006 dispone che quest’ultimo non pregiudichi l’applicazione del regolamento n. 1348/2000 e che quest’ultimo è stato abrogato e sostituito dal regolamento n. 1393/2007, il cui articolo 25, paragrafo 2, precisa che i riferimenti al regolamento n. 1348/2000 si intendono fatti al regolamento n. 1393/2007 (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA],
C‑21/17
,
EU:C:2018:675
, punti
39
e
40
).
43
A tal riguardo, occorre ricordare che il regolamento n. 1393/2007 prevede, all’articolo 8, paragrafo 1, la facoltà per il destinatario dell’atto da notificare o da comunicare di rifiutare di riceverlo, adducendo la motivazione che l’atto di cui trattasi non è redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua che si suppone che l’interessato comprenda (sentenza del 2 marzo 2017, Henderson,
C‑354/15
,
EU:C:2017:157
, punto
49
).
44
Infatti, è necessario vigilare non solo a che il destinatario di un atto riceva realmente l’atto di cui trattasi, ma altresì a che egli sia messo nelle condizioni di conoscere e di comprendere effettivamente e completamente il senso e la portata dell’azione avviata nei suoi confronti all’estero, in modo tale da poter utilmente preparare la propria difesa e far valere i propri diritti nello Stato membro mittente (sentenza del 6 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA],
C‑21/17
,
EU:C:2018:675
, punto
34
e giurisprudenza citata).
45
Ebbene, affinché il diritto di rifiuto di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007 possa utilmente produrre i suoi effetti, è necessario che il destinatario dell’atto sia stato debitamente informato dell’esistenza di tale diritto mediante il modulo standard che figura nell’allegato II di tale regolamento (v., in tal senso, sentenza del 2 marzo 2017, Henderson,
C‑354/15
,
EU:C:2017:157
, punti
53
e
54
).
46
La Corte ne ha dedotto che l’organo incaricato della notificazione o della comunicazione è tenuto, in qualsiasi circostanza e senza disporre di alcun margine di discrezionalità, ad informare il destinatario di un atto del suo diritto di rifiutare la ricezione dello stesso, utilizzando sempre a tal fine tale modulo standard (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA],
C‑21/17
,
EU:C:2018:675
, punto
38
e giurisprudenza citata).
47
Quando un atto è notificato o comunicato al suo destinatario senza che detto modulo sia allegato a tale atto, l’organo ricevente deve regolarizzare tale omissione informando senza indugio tale destinatario del suo diritto di rifiutare la ricezione dell’atto, trasmettendogli lo stesso modulo standard (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA],
C‑21/17
,
EU:C:2018:675
, punto
50
e giurisprudenza citata).
48
La Corte ha dichiarato che l’omissione di allegare il modulo standard che figura all’allegato II del regolamento n. 1393/2007 non può comportare la nullità né dell’atto da notificare o da comunicare né della procedura di notificazione o di comunicazione, dato che una conseguenza del genere sarebbe incompatibile con l’obiettivo perseguito da tale regolamento, che è quello di prevedere un modo di trasmissione diretto, rapido ed efficace degli atti in materia civile e commerciale tra gli Stati membri (sentenza del 6 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA],
C‑21/17
,
EU:C:2018:675
, punto
49
e giurisprudenza citata).
49
Pertanto, una normativa nazionale non può disporre, senza violare il regolamento n. 1393/2007, che l’omissione di tale modulo standard debba essere sanzionata con la nullità (v., in tal senso, sentenza del 2 marzo 2017, Henderson,
C‑354/15
,
EU:C:2017:157
, punto
62
).
50
È alla luce di tali considerazioni che occorre rispondere al giudice del rinvio.
51
Nel caso di specie, da quanto constatato dal giudice del rinvio risulta che la notifica effettuata dall’organo ricevente non rispetta manifestamente le norme minime previste agli articoli da 13 a 15 del regolamento n. 1896/2006, dato che è solo al momento dell’esecuzione dell’ingiunzione di pagamento europea di cui trattasi che la convenuta nel procedimento principale è venuta a conoscenza dell’esistenza di tale ingiunzione.
52
A tal riguardo, dalla giurisprudenza citata ai punti 39 e 41 della presente sentenza si evince, da un lato, che la dichiarazione di esecutività di una ingiunzione di pagamento europea del genere deve essere considerata invalida e, dall’altro, che il diritto nazionale disciplina gli eventuali mezzi di impugnazione di cui dispone il convenuto qualora risulti soltanto dopo tale dichiarazione che tale ingiunzione non è stata notificata o comunicata in conformità alle norme minime stabilite agli articoli da 13 a 15 del regolamento n. 1896/2006.
53
Nel caso di specie, il diritto tedesco prevede, all’articolo 1092a della ZPO, un tale mezzo di ricorso, nell’ambito del quale il giudice adito è tenuto a dichiarare la nullità di una ingiunzione di pagamento europea del genere.
54
Ebbene, qualora un’ingiunzione di pagamento europea non sia stata notificata o comunicata al convenuto o non sia stata notificata in conformità alle norme minime stabilite agli articoli da 13 a 15 del regolamento n. 1896/2006, il convenuto non riceve i moduli necessari, in particolare quello contenente l’ingiunzione di pagamento europea di cui trattasi e quello che lo informa del suo diritto di proporre opposizione a tale ingiunzione, con il risultato che non è debitamente informato dell’esistenza o del fondamento dell’ingiunzione di pagamento europea emessa nei suoi confronti (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2014, eco cosmetics e [OSCURATO:PERSONA]. Georgen,
C‑119/13 e C‑120/13
,
EU:C:2014:2144
, punto
41
).
55
Ne consegue che la mancata notificazione o comunicazione di un’ingiunzione di pagamento europea o l’inosservanza delle norme minime stabilite agli articoli da 13 a 15 del regolamento n. 1896/2006 devono essere distinte dalla mancata comunicazione, al destinatario di un atto da notificare o da comunicare, del modulo standard di cui all’allegato II del regolamento n. 1393/2007 che informa tale destinatario del suo diritto di rifiutare la ricezione di tale atto se non è redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua che si suppone egli comprenda.
56
Mentre, in base alla giurisprudenza citata nei paragrafi 47 e 48 della presente sentenza, l’omissione di tale modulo standard deve essere sanata senza indugio dall’organo ricevente e non può essere sanzionata con la nullità, pena la compromissione dell’obiettivo perseguito dal regolamento n. 1393/2007, si noti che tale giurisprudenza non è applicabile nel caso in cui il giudice nazionale dichiari nulla un’ingiunzione di pagamento europea che non è stata notificata o che è stata notificata in violazione degli standard minimi stabiliti negli articoli da 13 a 15 del regolamento n. 1896/2006, essendo un simile annullamento coerente con gli obiettivi di tale regolamento.
57
Infatti, dal momento in cui il credito alla base di un’ingiunzione di pagamento europea è contestato, il che avviene manifestamente quando il convenuto propone ricorso contro l’esecuzione di un’ingiunzione di pagamento europea la cui notificazione o comunicazione sia viziata da irregolarità, la procedura speciale disciplinata dal regolamento n. 1896/2006 cessa di trovare applicazione, dato che, come risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, gli obiettivi di semplificazione, di rapidità e di riduzione dei costi perseguiti da quest’ultimo sono rilevanti solo in relazione ai crediti non contestati (v., in tal senso, sentenze del 4 settembre 2014, eco cosmetics e [OSCURATO:PERSONA]. Georgen,
C‑119/13 e C‑120/13
,
EU:C:2014:2144
, punto
39
, nonché del 13 giugno 2013, [OSCURATO:PERSONA],
C‑144/12
,
EU:C:2013:393
, punto
42
).
58
In tale contesto, il fatto che il convenuto venga a conoscenza, in modo fortuito o al momento dell’esecuzione dell’ingiunzione di pagamento di cui trattasi, dell’esistenza di un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento la cui notificazione o comunicazione presenti irregolarità così come il momento in cui il convenuto contesta il credito oggetto di tale ingiunzione sono irrilevanti, dato che tale ricorso ha necessariamente luogo, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 39 della presente sentenza, ancor prima che inizi a decorrere il termine previsto per proporre opposizione di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006.
59
Inoltre, conciliando gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1896/2006, vale a dire la rapidità e l’efficacia, da un lato, e il rispetto dei diritti della difesa, dall’altro, è chiaro che spetta all’attore sostenere gli eventuali rischi associati alla mancata notificazione o comunicazione o a una notificazione o comunicazione che non rispetti le norme minime previste agli articoli da 13 a 15 di tale regolamento.
60
Infatti, come si evince dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006, ai sensi del quale il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento «non impedisce a un ricorrente di intentare un procedimento (...) utilizzando qualunque altro procedimento disponibile ai sensi della legislazione di uno Stato membro o della legislazione comunitaria», l’ingiunzione di pagamento europea è un procedimento facoltativo che non sostituisce gli altri procedimenti esistenti.
61
Inoltre, nessuna disposizione del regolamento n. 1896/2006 impedisce, in linea di principio, al creditore interessato, quando una domanda di ingiunzione di pagamento europea viene respinta, di far valere il suo credito, se del caso, nell’ambito di un nuovo procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento.
62
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che le disposizioni del regolamento n. 1896/2006, in combinato disposto con quelle del regolamento n. 1393/2007, devono essere interpretate nel senso che non ostano a una normativa nazionale in base alla quale, nel caso in cui un’ingiunzione di pagamento europea non sia stata notificata o comunicata al convenuto o sia stata notificata in violazione delle norme minime previste agli articoli da 13 a 15 del regolamento n. 1896/2006, il giudice investito del ricorso avverso tale ingiunzione è tenuto a dichiararne la nullità.
Sulle questioni seconda e terza
63
Tenuto conto della risposta data alla prima questione, non è necessario rispondere alla seconda e alla terza questione.
Sulle spese
64
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, in combinato disposto con quelle del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale,
devono essere interpretate nel senso che:
non ostano a una normativa nazionale in base alla quale, nel caso in cui un’ingiunzione di pagamento europea non sia stata notificata o comunicata al convenuto o sia stata notificata in violazione delle norme minime previste agli articoli da 13 a 15 del regolamento n. 1896/2006, il giudice investito del ricorso avverso tale ingiunzione è tenuto a dichiararne la nullità.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il tedesco.