CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 giugno 2024
Cassazione n. 24955/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; É./ Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Taranto con la quale è stato revocato il provvedimento di sospensione del procedimento con messa alla prova e disposta la ripresa del procedimento in corso. Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia vizi di motivazione in relazione al provvedimento impugnato non sono consentiti in sede di legittimità perché, ai sensi dell'art. 464 octies cod. pen. avverso l'ordinanza di revoca può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge. Considerato che gli stessi motivi nella parte in cui lamentano violazione di legge sono manifestamente infondati in quanto non si confrontano con il contenuto dell'ordinanza e con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice è titolare di uno spazio di discrezionalità, limitato al solo apprezzamento dei presupposti di legge, che gli impone uno specifico onere di motivazione dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 464-octies cod. proc. pen., censurabile in sede di ricorso per cassazione (Sez. 6, n.28826 del 23/02/2018, Rv. 273655). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno 2024