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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 giugno 2025

Cassazione n. 15365/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27249/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 90 SRL, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.3884/2024 depositata il 30/5/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 27249/2024 Numero sezionale 457/2025 Numero di raccolta generale 15365/2025 Data pubblicazione 09/06/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, seguono la soccombenza; P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Condanna le ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre a spese eventualmente prenotate a debito, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE.

Così deciso in Roma, il 30/5/2025 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 27249/2024 Numero sezionale 457/2025 Numero di raccolta generale 15365/2025 Data pubblicazione 09/06/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27249/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 90 SRL, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.3884/2024 depositata il 30/5/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 27249/2024 Numero sezionale 457/2025 Numero di raccolta generale 15365/2025 Data pubblicazione 09/06/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, seguono la soccombenza; P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna le ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre a spese eventualmente prenotate a debito, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE. Così deciso in Roma, il 30/5/2025 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 27249/2024 Numero sezionale 457/2025 Numero di raccolta generale 15365/2025 Data pubblicazione 09/06/2025
Decreto Cassazione n. 15365/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris