Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19458/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

(CUI 06XE2BA) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];.4 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Bologna del 9 dicembre 2024, con cui è stata condannata, per i reati di cui agli artt. 56-624, 625 n. 4 cod. pen., alla pena ritenuta di giustizia; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente deduce violazione, inosservanza od erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 56, 624, 625 n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato quanto alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, la circostanza aggravante della destrezza sussiste quando, come nella specie, il soggetto agente sfrutta una speciale abilità, astuzia o avvedutezza per sorprendere la vittima o attenuare o eludere la sua vigilanza, mentre non è sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez. 4, Sentenza n. 139 del 18/12/2019, dep. 2020, Marciano, Rv. 277952 - 01; Sez.

U, Sentenza n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088 - 01); sul punto la motivazione che ha sottolineato la difficoltà dell'azione in ragione della necessità di operare velocemente, senza che la persona offesa, in continuo movimento, si rendesse conto di quanto in corso di esecuzione alle sue spalle, è esente da vizi e censure; - [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso, che eccepisce violazione od erronea applicazione di legge in relazione all'art. 49 cod. pen., è manifestamente infondato perché ai fini della configurabilità del reato impossibile, l'inidoneità dell'azione deve essere assoluta per inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato così da non consentire neppure in via eccezionale l'attuazione del proposito criminoso (Sez. 5, n. 9254 del 15/10/2014, Semeraro, Rv. 263058).

Nel caso di specie, l'evento non si è verificato per una causa estrinseca - il monitoraggio dell'azione furtiva in essere - che ha ostacolato la consumazione del reato, non già perché gli atti compiuti fossero inidonei alla produzione dell'evento; - [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta violazione di legge e nullità assoluta della sentenza impugnata per violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. per omessa traduzione di tutti gli atti processuali, è manifestamente infondato perché, in mancanza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa, l'omessa traduzione degli atti processuali, in lingua nota all'imputato alloglotta, in coerenzacon la natura generale a regime intermedio della nullità, che nella specie viene in rilievo, determina l'onere di indicare l'esistenza di un interesse a ricorrere concreto, attuale e verificabile, non essendo sufficiente la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale atteso che, dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 15056 del 11/03/2019, Nasim, Rv. 275103 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 32878 del 05/02/2019, Molla, Rv. 277111 - 02; Sez. 1, Sentenza n. 44251 del 16/10/2024, Pllumaj, Rv. 287282 - 01); - [OSCURATO:PERSONA] che il quarto motivo di ricorso, con il quale la ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l'illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.; - [OSCURATO:PERSONA] che il quinto motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta omessa ed erronea applicazione di legge in relazione alla omessa motivazione del diniego dei doppi benefici di legge di cui all'art. 163 cod. pen. per la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel certificato penale, è manifestamente infondato perché l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074), nonché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.;- Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato manifestamente infondato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M44c4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
(CUI 06XE2BA) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];.4 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Bologna del 9 dicembre 2024, con cui è stata condannata, per i reati di cui agli artt. 56-624, 625 n. 4 cod. pen., alla pena ritenuta di giustizia; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente deduce violazione, inosservanza od erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 56, 624, 625 n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato quanto alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, la circostanza aggravante della destrezza sussiste quando, come nella specie, il soggetto agente sfrutta una speciale abilità, astuzia o avvedutezza per sorprendere la vittima o attenuare o eludere la sua vigilanza, mentre non è sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez. 4, Sentenza n. 139 del 18/12/2019, dep. 2020, Marciano, Rv. 277952 - 01; Sez. U, Sentenza n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088 - 01); sul punto la motivazione che ha sottolineato la difficoltà dell'azione in ragione della necessità di operare velocemente, senza che la persona offesa, in continuo movimento, si rendesse conto di quanto in corso di esecuzione alle sue spalle, è esente da vizi e censure; - [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso, che eccepisce violazione od erronea applicazione di legge in relazione all'art. 49 cod. pen., è manifestamente infondato perché ai fini della configurabilità del reato impossibile, l'inidoneità dell'azione deve essere assoluta per inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato così da non consentire neppure in via eccezionale l'attuazione del proposito criminoso (Sez. 5, n. 9254 del 15/10/2014, Semeraro, Rv. 263058). Nel caso di specie, l'evento non si è verificato per una causa estrinseca - il monitoraggio dell'azione furtiva in essere - che ha ostacolato la consumazione del reato, non già perché gli atti compiuti fossero inidonei alla produzione dell'evento; - [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta violazione di legge e nullità assoluta della sentenza impugnata per violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. per omessa traduzione di tutti gli atti processuali, è manifestamente infondato perché, in mancanza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa, l'omessa traduzione degli atti processuali, in lingua nota all'imputato alloglotta, in coerenzacon la natura generale a regime intermedio della nullità, che nella specie viene in rilievo, determina l'onere di indicare l'esistenza di un interesse a ricorrere concreto, attuale e verificabile, non essendo sufficiente la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale atteso che, dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 15056 del 11/03/2019, Nasim, Rv. 275103 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 32878 del 05/02/2019, Molla, Rv. 277111 - 02; Sez. 1, Sentenza n. 44251 del 16/10/2024, Pllumaj, Rv. 287282 - 01); - [OSCURATO:PERSONA] che il quarto motivo di ricorso, con il quale la ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l'illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.; - [OSCURATO:PERSONA] che il quinto motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta omessa ed erronea applicazione di legge in relazione alla omessa motivazione del diniego dei doppi benefici di legge di cui all'art. 163 cod. pen. per la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel certificato penale, è manifestamente infondato perché l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074), nonché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.;- Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato manifestamente infondato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M44c4
Sentenza Cassazione n. 19458/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris