CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20374/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate - Dir. Prov. Perugia in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAvvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Umbrian.164/2025 depositata il 11/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 2130/2026Numero sezionale 1656/2026Numero di raccolta generale 20374/2026Data pubblicazione 17/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 17/06/2026Andreina Giudicepietro