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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:C:2021:205
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020CO0399_INF

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 16 marzo 2021 – XH / Commissione (Causa C‑399/20 P) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Funzione pubblica – Funzionari – Valutazione – Promozione – Esercizio di promozione 2017 – Elenco dei funzionari promossi – Decisione di non includere un funzionario in questo elenco – Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Conclusioni intese ad ottenere una sostituzione della motivazione – Irricevibilità (Regolamento di procedura della Corte, art. 169, § 1) (v. punto 4)

2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità manifesta [Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2] (v. punto 4)

3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Criteri adottati dal Tribunale per stabilire l’importo del risarcimento concesso per la riparazione di un danno – Controllo da parte della Corte (v. punto 4) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata. 2) XH sopporta le proprie spese.

62020CO0399_INF Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 16 marzo 2021 – XH / Commissione (Causa C‑399/20 P) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Funzione pubblica – Funzionari – Valutazione – Promozione – Esercizio di promozione 2017 – Elenco dei funzionari promossi – Decisione di non includere un funzionario in questo elenco – Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata» 1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Conclusioni intese ad ottenere una sostituzione della motivazione – Irricevibilità (Regolamento di procedura della Corte, art. 169, § 1) (v. punto 4) 2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità manifesta [Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2] (v. punto 4) 3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Criteri adottati dal Tribunale per stabilire l’importo del risarcimento concesso per la riparazione di un danno – Controllo da parte della Corte (v. punto 4) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata. 2) XH sopporta le proprie spese.
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