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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 14 luglio 2022

Cassazione n. 43797/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, relativi: a) alla nullità del giudizio di appello per omessa notifica del decreto di citazione al difensore e all'imputato; b) al giudizio di responsabilità; ritenuti i motivi tutti inammissibili, perché, quanto al primo, contrariamente agli assunti difensivi, il decreto di citazione a giudizio in appello risulta ritualmente notificato all'imputato e al suo difensore (cfr., documentazione in atti); e, quanto al secondo, perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè; ritenuto quindi il ricorso inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in à, il 14 luglio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, relativi: a) alla nullità del giudizio di appello per omessa notifica del decreto di citazione al difensore e all'imputato; b) al giudizio di responsabilità; ritenuti i motivi tutti inammissibili, perché, quanto al primo, contrariamente agli assunti difensivi, il decreto di citazione a giudizio in appello risulta ritualmente notificato all'imputato e al suo difensore (cfr., documentazione in atti); e, quanto al secondo, perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè; ritenuto quindi il ricorso inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in à, il 14 luglio 2022.
Decreto Cassazione n. 43797/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris