CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 aprile 2022
Cassazione n. 22238/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21638/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale allegata al ricorso, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.70; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso, con domicilio eletto nello studio del secondo in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro A.C. 19.04.2022 n. r.g. 21638/2019 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 2375/2019 pubblicata e notificata il 31 maggio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 aprile 2022 dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] convenne,davanti al tribunale di Sondrio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse revocato o comunque ritenuto inefficace nei suoi confronti l'atto di compravendita, a rogito del dr. [OSCURATO:PERSONA] n. rep. 79702, trascritto in data 21.10.2013 presso la Conservatoria RR.II. di Sondrio e da essi stipulato in data 17 ottobre 2013. Si costituirono entrambi i convenuti chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale con sentenza n. 286 del 2017, in accoglimento della domanda, dichiarò inefficace nei confronti dell'attrice l'atto di compravendita in oggetto e condannò i convenuti alla refusione delle spese. La Corte di Appello di Milano rigettò l'appello proposto in via principale da [OSCURATO:PERSONA] in via principale e quello proposto in via incidentale da [OSCURATO:PERSONA]. Avverso la decisione della Corte di appello propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] illustrato da quattro motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Sebbene intimato, [OSCURATO:PERSONA] non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis EDIEBEia 1 c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2901 c. c. in relazione al supposto pregiudizio recato A.C. 19.04.2022 n. r.g. 21638/2019 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi dalla compravendita 17.10.2013 alle ragioni della creditrice (art. 360 n. 3 c.p.c.); violazione e falsa applicazione degli artt. 2770, 2808 e 2729 c.c. in relazione alla presunzione di un possibile ricavo in favore del creditore in caso di sua azione esecutiva sui beni compravenduti (art. 360 n. 3 c.p.c.)". In particolare, il ricorrente contesta il punto motivazionale della sentenza impugnata che (nel rigettare il motivo di appello con cui l'attuale ricorrente si doleva di quanto affermato dalla sentenza di prime cure secondo cui «l'atto di disposizione del patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] (...) consistito nella vendita di immobile a [OSCURATO:PERSONA] sebbene a titolo oneroso, arreca pregiudizio alla garanzia patrimoniale della creditrice, pregiudizio consistente - a prescindere da ogni valutazione circa la corrispondenza o meno al prezzo di mercato - nella variazione della composizione del patrimonio del debitore, variazione che ha determinato la sostituzione di un bene - l'immobile alienato - con un bene - il denaro conseguito dal prezzo di vendita - in tal modo, rendendo più difficile e incerto l'eventuale soddisfacimento coattivo del credito») ha affermato (a pag. 5) - attraverso una serie di presunzioni - che se l'immobile fosse stato venduto e la [OSCURATO:PERSONA] avesse esperito un'esecuzione forzata, il ricavato sarebbe stato corrispondente a quello di mercato di Euro 42.000,00 circa, secondo la stima del CTU, che la banca pur avendo una ipoteca per Euro 144.000,00 si sarebbe accontentata di Euro 33.000,00 e avrebbe lasciato che la [OSCURATO:PERSONA] si soddisfacesse sul prezzo residuo. Il ricorrente contesta in primo luogo gli errori di calcolo in cui sarebbe incorsa la Corte (nella specie, sulla individuazione delle particelle catastali compravendute, sul numero degli assegni con cui è stato pagato il prezzo, sulla erronea differenza del valore stimato del bene e l'importo incamerato dalla banca); l'affermazione secondo cui «non sarebbe irragionevole ritenere» che l'esecuzione forzata promossa dalla [OSCURATO:PERSONA] le avrebbe consentito di conseguire lo stesso saldo attivo prodotto dalla compravendita oggetto di revocatoria «tale stesso A.C. 19.04.2022 n. r.g. 21638/2019 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi risultato si sarebbe potuto ottenere anche a seguito di una esecuzione forzata promossa dalla [OSCURATO:PERSONA] con la differenza che in questo caso il credito le sarebbe stato effettivamente pagato» e che «il superamento del prezzo di vendita rispetto al valore dell'ipoteca gravante sulla particella 164 ha consentito al Gianera di incassare euro 13.000,00» anche in contrasto con quanto riportato nell'atto notarile (a pag. 8 doc. 5F) che attestava che "la parte venditrice nel possesso di quanto in oggetto la parte acquirente (...) ad eccezione di ipoteca volontaria iscritta a Sondrio il 24.05.2011 ai nn. 5774/850 per Euro 144.000,000 a favore della banca [OSCURATO:PERSONA] (...) a carico di [OSCURATO:PERSONA] a garanzia di un mutuo di Euro 80.000,00". Quindi, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza, il prezzo della compravendita è di gran lunga inferiore rispetto al valore dell'ipoteca. Contesta in proposito il pessimo governo fatto dalla Corte di appello del governo del ragionamento presuntivo; sostiene in proposito che a diversa conclusione non può pervenirsi neppure con riferimento all'altra unità immobiliare (vano ripostiglio fienile), oggetto di compravendita, sulla quale non era iscritta ipoteca. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132 comma secondo n. 4 c.p.c., 111 comma 6 Cost. per manifesta illogicità motivazionale (art. 360 n. 4 c.p.c.)" e censura la motivazione della sentenza impugnata, ove, nel rigettare il motivo di appello (formulato sul punto della sentenza di prime cure che aveva accertato la consapevolezza in capo al debitore e al terzo acquirente del pregiudizio che l'atto di disposizione intervenuto dopo l'insorgenza del credito poteva creare alle ragioni creditorie) ha affermato che il preliminare di vendita non reca una data certa e non individua i numero degli assegni, limitandosi a dire che il prezzo compravenduto a corpo è di Euro 60.000,00 e a ritenere indimostrato il pagamento dell'acconto caparra dell'importo di Euro 10.000,00 (pag. 6) e poi, in altro punto della sentenza; ad affermare che A.C. 19.04.2022 n. r.g. 21638/2019 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi fosse dimostrato «in parte già pagato al preliminare con due assegni di Euro 5000,00 ciascuno» (pag. 5), così motivando illogicamente e in modo anomalo, in violazione di legge costituzionalmente rilevante. 3. Con il terzo motivo, denuncia la "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2901 comma 1 n. 1 c.c., art. 115 comma 1 c.p.c. art. 2932 c.c. in relazione alla datazione del contratto preliminare di vendita, alla sua anteriorità rispetto al pignoramento mobiliare presso terzi, notificato dalla signora [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] e alla sua efficacia obbligatoria (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.)" e, in particolare, censura i passaggi motivazionali ove la Corte ha ritenuto che il preliminare di vendita «non reca una data certa e non individua i numeri degli assegni» e che «nessun riferimento è contenuto nel documento dell'avvenuto pagamento della caparra mediante i due assegni, né vi è alcuna firma per ricevuta» e che ancora «la fotocopia dei due titoli, asseritamente oggetto dell'acconto/caparra alla data del 15.04.2013 (la stessa del preliminare) ne riproduce solo il frontespizio e non la girata» e che, di conseguenza, «dagli stessi è impossibile ricavare non solo la causa ma soprattutto la data e la persona che ne ha curato l'incasso» tenuto conto «che l'estratto conto allegato da cui si evincerebbe l'accredito dei due assegni è intestato a tale [OSCURATO:PERSONA]». Lamenta il ricorrente che se la Corte di appello avesse posto a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalle parti e avesse esaminato con attenzione il contratto definitivo di compravendita avrebbe constatato che nell'elenco degli assegni attraverso i quali risulta essere stato pagato il prezzo della compravendita figurano a pag. 5, al primo e al secondo posto, i due assegni bancari di Euro 5000,00 emessi a Chiavenna il 15 04.2013 con tanto di numero 0544754792 e 0544754793 tratti sulla Banca popolare di Sondrio coincidenti coi documenti prodotti in primo grado sub 3 e 4 dal [OSCURATO:PERSONA]. 4. Con il quarto motivo lamenta la "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2901 comma 3 c.c., con riguardo all'impiego del prezzo da parte del A.C. 19.04.2022 n. r.g. 21638/2019 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] per l'estinzione di un debito scaduto (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.)" e si sostiene che la decisione di alienare l'immobile al [OSCURATO:PERSONA] si era necessaria esclusivamente dall'esigenza di reperire risorse da destinare alla conservazione del proprio patrimonio mediante il pagamento di pregressi debiti verso le banche e non certamente dall'intento di sottrarre il bene ad eventuali procedure esecutive e/o conservative della signora [OSCURATO:PERSONA]. A parere del ricorrente da ciò risulterebbe che le circostanze di fatto indicate avrebbero dovuto, per un verso, essere considerate provate dal giudice di merito e per l'altro, giudicate idonee a dimostrare che la vendita era l'unico mezzo per il debitore per procurarsi il denaro per il pagamento dei debiti scaduti, circostanza ritenuta dalla Corte di merito indimostrata. 5. I motivi primo, secondo e terzo - da scrutinare congiuntamente, data la loro intrinseca connessione - sono fondati per le ragioni e nei limiti di seguito indicati e in particolare, nella parte ove il ricorrente si duole della manifesta illogicità motivazionale della sentenza impugnata. A seguito della riformulazione del numero 5 dell'art. 360 c.p.c., disposta dall'art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile alle sentenze pubblicate dopo il giorno 11 settembre 2012 e dunque anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame), il sindacato di legittimità sulla motivazione è stato ridotto al c.d. "minimo costituzionale", sicché è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054 e succ. conf.; da ultimo, Cass. 3 marzo 2022, n. 7090).A.C. 19.04.2022 n. r.g. 21638/2019 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] vizio è riscontrabile nella motivazione della sentenza impugnata, la quale si caratterizza sia per il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili sia per il carattere obiettivamente incomprensibile di alcuni rilevanti passaggi. Le circostanze che l'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] (terzo-acquirente), avesse acquistato con contratto definitivo da Gianera (venditore) l'immobile de quo con atto notarile del 17 ottobre 2013 e che avesse già pagato al preliminare, in parte, il prezzo dell'immobile compravenduto con due assegni di Euro 5000,00, erano pacifiche, così come non era revocabile in dubbio che, tra il preliminare e il definitivo, medio tempore, fosse avvenuta la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] in danno all'ex coniuge Gianera e notificato al [OSCURATO:PERSONA] - in qualità di conduttore dell'immobile de quo - in data 27.06.2013 con cui la [OSCURATO:PERSONA] ottenne tre mensilità del canone di locazione dovuto dal [OSCURATO:PERSONA] (luglio, agosto e settembre 2013) Sempre dal rogito del contratto definitivo era, inoltre, risultato che al momento della vendita gravasse una ipoteca su una sola delle particelle dell'immobile trasferito, che il prezzo pattuito ammontasse a Euro 58.000,00 e che esso venisse pagato, in parte mediante consegna diretta dell'acquirente di un assegno circolare di Euro 33,000,00 emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio in favore della [OSCURATO:PERSONA] (creditrice ipotecaria del Gianera), in parte tramite i due assegni di Euro 5000,00 consegnati al Gianera al momento del preliminare (come veduto) e la restante parte mediante altri due assegni, di Euro 5000,00 ciascuno, consegnati al Gianera al momento del rogito, con conseguente cancellazione dell'ipoteca stessa sulla particella vincolata, ferma restando l'ipoteca sull'immobile principale (costituito da altra abitazione, evidentemente ritenuta dalla stessa banca sufficiente a garantire il credito residuo). A.C. 19.04.2022 n. r.g. 21638/2019 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi A fronte di questa situazione, la Corte di appello conclude che «il superamento del prezzo di vendita rispetto al valore dell'ipoteca gravante sulla particella ha consentito al Gianera di incassare Euro 13.000,00, somma più che sufficiente ad estinguere il credito vantato all'epoca dalla [OSCURATO:PERSONA], ammontante ad Euro 3.500,00 come indicato nel successivo pignoramento e, come ammesso dallo stesso appellante» (p. 5 della sentenza impugnata). Dalla constatazione dell'avvenuto «successivo pignoramento» cui fu sottoposto il terzo, conduttore dell'immobile de quo, rispetto all'entità del credito vantato all'epoca dalla creditrice, avrebbe dovuto trarre le dovute conseguenze in tema di consapevolezza del pregiudizio arrecato da parte del terzo acquirente, cioè in merito alla conoscenza da parte di questi della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito. Rispetto a questa argomentazione appare del tutto inconciliabile quella, immediatamente successiva, volta a negare ogni rilevanza probatoria al preliminare intercorso tra le parti. Sul punto, la Corte afferma che «il preliminare di vendita (doc. 5 [OSCURATO:PERSONA]) non reca una data certa e non individua i numeri degli assegni, limitandosi a dire "il prezzo convenuto è a corpo, è di Euro 60.000,00. Esso è così regolato: Euro 10.000,00 anche a titolo di caparra confirmatoria; Euro 50.000,00 senza interessi alla stipula dell'atto definitivo che avverrà entro ottobre 2014" e che "la fotocopia dei due titoli, asseritamente oggetto dell'acconto caparra alla data del 15 aprile 2013 (la stessa del preliminare) ne riproduce solo il frontespizio e non la girata; conseguentemente dagli stessi è impossibile ricavare non solo la causa, ma soprattutto la data e la persona che ne ha curato l'incasso (doc. nn. 3 e 4). L'estratto conto allegato da cui si evincerebbe l'accredito dei due assegni è intestato a tale [OSCURATO:PERSONA], persona del tutto estranea alla presente vicenda, con ciò non A.C. 19.04.2022 n. r.g. 21638/2019 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi rendendoli in alcun modo riferibili in modo certo al preteso preliminare di vendita» (p. 6 della sentenza impugnata). Quest'ultimo rilievo, non solo si pone con il precedente in una posizione di irriducibile contraddittorietà logica, ma appare anche di per sé viziato da obiettiva incomprensibilità, posto che ritiene confermata l'inefficacia dell'atto di compravendita, già dichiarata dal giudice di prime cure, valutando soltanto - al momento della stipula del contratto definitivo - l'esistenza dell'eventus damni, ovverosia la realizzazione di una diminuzione del patrimonio del venditore o del pericolo del suo depauperamento con conseguente pregiudizio per il soddisfacimento dei crediti vantati dai terzi nei confronti del debitore-venditore, ma tralasciando del tutto l'accertamento del presupposto soggettivo della scientia fraudis in capo al terzo acquirente. La decisione impugnata si pone inoltre non in linea con l'orientamento consolidato di questa Corte che ritiene l'azione ex art. 2901 c.c., costituire «uno strumento di forte impatto sull'autonomia privata a tutela delle ragioni creditorie», sicché è proprio la necessità di assicurare un loro reciproco contemperamento ad escludere che si possa «basare il presupposto di operatività dell'azione solo su una considerazione oggettiva degli effetti dell'atto», dovendo, invece, assicurarsi che l'azione revocatoria «rispetti contemporaneamente l'affidamento dei terzi nella conclusione dell'atto» (cfr. Cass. Sez. 2, 15/10/2004, n. 20310; Cass. Sez. 3, 4/07/2006, n. 15265; Cass. Sez. 3, 16/04/2008, n. 9970; Cass. Sez. 3, 18/08/2011 n. 17365; Cass. Sez. 3 12/06/2018, n. 15215; Cass. Sez. 3, 22/06/2020 n. 12120). In proposito, alcuni degli elementi addotti dal terzo acquirente - ed in particolare: il pagamento dell'acconto/caparra avvenuto al momento del contratto preliminare mediante corresponsione di due assegni bancari, di Euro 5000,00 ciascuno (doc. 5E fascicolo [OSCURATO:PERSONA]); l'avvenuto pagamento parziale al preliminare risultante dal contenuto del contratto di vendita definitivo (atto notarile allegato fascicolo [OSCURATO:PERSONA] sub 5F) ove veniva A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. r.g. 21638/2019 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi annotato che il prezzo della compravendita era stato in parte già pagato con due assegni bancari nn. 0544754792 e 0544754793 corrisposti al momento del preliminare, tratti sulla Banca popolare di Sondrio sul conto intestato a [OSCURATO:PERSONA], madre del [OSCURATO:PERSONA] e versati in copia in atti (doc. SC fascicolo [OSCURATO:PERSONA]), risultati incassati rispettivamente, il 16 e 17 aprile 2013 come da estratto conto allegato (doc. 5E fascicolo [OSCURATO:PERSONA]) - sono stati valutati soltanto con riferimento alla scientia damni del debitore ma non anche con riferimento al consilium fraudis del terzo acquirente. 6. Il quarto motivo è inammissibile. Con esso si insiste nel sostenere che la decisione del debitore di alienare l'immobile al [OSCURATO:PERSONA] si era necessaria esclusivamente dall'esigenza di reperire risorse da destinare alla conservazione del proprio patrimonio mediante il pagamento di pregressi debiti verso le banche e non certamente dall'intento di sottrarre il bene ad eventuali procedure esecutive e/o conservative della signora [OSCURATO:PERSONA]; si chiede in sostanza una nuova e diversa valutazione di circostanze fattuali e di elementi istruttori al fine di suscitare dalla Corte di legittimità, sull'utilizzo del prezzo della compravendita per l'estinzione di un debito scaduto in capo al debitore, un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello motivatamente formulato dalla Corte territoriale in proposito. Ne discende l'inammissibilità dell'esaminato motivo di ricorso. 7. Alla luce di quanto osservato, la sentenza impugnata, in accoglimento, per quanto di ragione, dei motivi primo, secondo e terzo del ricorso, rigettato il quarto, va, dunque, cassata, e rinviata alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che si atterrà ai principi sopra ricordati e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Per questi motivi La Corte accoglie i motivi primo, secondo e terzo del ricorso, rigettato il quarto e, per l'effetto, cassa in relazione la sentenza impugnata, rinviando A.C. 19.04.2022 n. r.g. 21638/2019 Pres. G. T