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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 21760/2022

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dinario-Fatto notorio - [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC Cron.

R.G.N. 14612/2014 LUIGI D’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 14612/2014 proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via d ei Portoghesi n. 12 , presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n.6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difende , giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente – R.G.N. 14612/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avversoil decreto del TRIBUNALE di UDINE, depositato il 27/11/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2022 dallacons. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: Il Tribunale di Udine, con decreto del 27 novembre del 2013, ha respinto l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta dall’’Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Udine, avverso il decreto del giudice delegato che aveva dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 101 1° comma l. fall. e 53 l. n. 270/1999, la domanda tardiva con la quale l’opponente aveva chiesto l’ammissione allo stato passivo dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione s.r.l. del credito erariale di euro 1.222.099,74 , in quanto presentata dopo la scadenza del termine (di diciotto mesi) dal deposito del decreto di esecutività,fissato nella sentenza dichiarativa dell’insolvenza.

Il tribunale ha premesso che era pacifico che il [OSCURATO:PERSONA] non avesse mai inviato all a direzione di Udine dell’Agenzia delle Entrate la comunicazione di cui a gli artt. 22 l . n.270/1999 e92 l. fall. e che tale circostanza, integrando di per sé gli estremi della “causa non imputabile alcreditore” di cui all’art. 101, 4° comma, l. fall., comporta va l’ inversione dell’onere della prova, spettando al C.S. di provare che la creditrice aveva avuto notizia dell’apertura della procedura indipendentemente dalla ricezione dell’avviso.

Hatuttavia ritenuto che nella specie tale prova fosse stata fornita dall’opposto in ragione d e lla “notorietà” dell a dichiarazione di insolvenza di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.da parte del Tribunale di Udine, che aveva avuto ampio risalto mediatico, specie sui giornali e nei R.G.N. 14612/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] telegiornali locali, e che dunque doveva presumersi essere venuta a conoscenza anche del personale della sede provinciale dell’opponente.

Il decreto è stato impugnato dall’Agenzia delle Entrate con ricorso per cassazione affidato ad un me zzo.

L’A .S. ha replicato con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con l’unico motivo, che denuncia violazione dell’art.115, 2° comma, cod.proc.civ., la ricorrente lamenta che il t ribunale abbia ritenuto provata la sua piena e diretta conoscenza dell’assoggettamento della Caffaro alla procedura concorsuale in base al c.d. fatto notorio.

Segnatamente, sollecita il corretto inquadramento della portata probatoria del fatto notorio, dopo avere assunto che i fatti notori comportano, nel loro utilizzo ex officio da parte del giudice “senza bisogno di prove”, una duplice deroga al principio della disponibilità delle prove ed al contraddittorio.

Osserva che il risalto mediatico della crisi del [OSCURATO:PERSONA] non appariva idoneo a determinare la certa conoscenza da parte del personale dell’Agenzia della procedura concorsuale.

Si duole, quindi, che sia stato utilizzato un procedimento induttivo per dedurre da un fatto noto (insolvenza della [OSCURATO:PERSONA] SRL) un fatto ignoto (conoscenza da parte del personale dell’Agenzia della instaurazione della procedura concorsuale), sostenendo che solo il primo fatto poteva essere ritenuto provato dal giudice mediante la nozione di fatto notorio e non quello successivo.

2. Il motivo è fondato.

3. Nel caso in esame, il tribunale, recependo l’argomento svolto dall’A.S. circa l’ascrivibilità al “fatto notorio” della dichiarazione di insolvenza di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , ne ha dedotto la immediata e R.G.N. 14612/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] diretta conoscenza da parte dell’Agenzia delle entrate e ha ravvisato la tardività della domanda di ammissione al passivo.

In particolare, il giudice del meritoha affermato: i) che, una volta ammessa la notorietà della crisi del gruppo e la dichiarazione di insolvenza di alcune società che lo componevano, l’individuazione specifica di tali società non poteva essere considerata un ostacolo alla conoscenza effettiva dell’apertura della procedura concorsuale; ii)che in tal modo non venivano prospettati “effetti notificatori” delle comunicazioni mass-mediatiche, ma veniva dato rilievo alla notorietà di un fatto al fine del giudizio in merito all’assolvimento dell’onere di provare la conoscenza di quel fatto; iii) che la rilevanza della notorietà del fatto non è limitata alle persone fisiche, ma può essere riferita anche acoloro che rappresentano o operano in soggetti collettivi e che ciò valeva anche per le Pubbliche amministrazioni.

Da tali premesse ha quindi tratto la conclusione che «la parte resistente ha dimostrato che il creditore ebbe di fatto immediata notizia dell’apertura della procedura concorsuale, nonostante l’omessa comunicazione ai sensi dell’art.22 della legge n.270 del 1999 (il che rende il caso di specie non assimilabile a quello giudicato dalla citata Cass. 19.3.2012, n.4310, ove la conoscenza del creditore era stata presunta – dai giudici di merito – sulla base del solo dato di fatto dell’avvenuta pubblicazione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese)»

4. L’assunto non può essere condiviso.

5.1. L’art.22 del d.lgs. n.270 dell’8 luglio 1999, in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, prevede, analogamente a quanto stabilito dall’art.92 l.fall., che il commissario comunichi ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore insolvente il termine entro il quale R.G.N. 14612/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] devono far pervenire in cancelleria le loro domande, nonché le disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza che riguardano l'accertamento del passivo; stabilisce, a tal fine, che la comunicazione sia effettuata mediante lettera raccomandata o con mezzi telematici che diano certezza della ricezione.

L’art.53 del d.lgs. cit. puntualizza poi che l'accertamento del passivo prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, secondo il procedimento previsto dagli artt. 93 e seguenti della l.fall., sostituito al curatore il commissario straordinario.

5.2. In ragione del rinvio, quanto alle domande di ammissione al passivo, trova applicazione l’art.101 l.fall. che qualifica come “tardive” le domande depositate in cancelleria oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dello stato passivo e non oltre quello di dodici mesi (prorogabile dal tribunale a diciotto mesiin caso di particolare complessità della procedura) dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo.

L'ultimo comma della norma in oggetto – che disciplina le domande cd.

“supertardive” o “ultratardive” prevede che «decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa non imputabile».

Nel caso quindi della c.d. domanda “supertardiva”, il termine decadenziale, sino all'esaurimento del riparto dell'attivo, non opera, ove il creditore provi che l'inosservanza del termine finale per la presentazione della domanda non gli sia addebitabile. 5.3.Il mancato invio della comunicazione da parte del curatore (o, come nella specie, da parte del [OSCURATO:PERSONA]) integra , per l’appunto,una causa non imputabile del ritardo nell'insinuazione al R.G.N. 14612/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] passivo del creditore, a fronte della quale è onere non già di quest'ultimo, bensì del primo, fornire la prova della conoscenza in capo al creditore dell’avvenuta apertura della procedura e delle scansioni temporali di svolgimento della stessa fissate dalla sentenzadichiarativa (Cass. n. 21316/2015; Cass. n. 26396/20121).

Questa Corte ha tuttavia anche affermato che la facoltà del curatore (o del C.S.) di provare, ai fini dell’inammissibilità della domanda, che il creditore abbia avuto notizia del fallimento (o della dichiarazione di insolvenza) indipendentemente dalla ricezione dell’avviso “implica un accertamento di fatto rimesso alla valutazione del giudice del merito che, se logicamente e congruamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità” (Cass. n. 23302/2015; conf.

Cass. 16103/2018; Cass. n. 20120/2016).

5.4. E’ opinione del collegio che tale ultimo principio vada integrato con la precisazione che l’accertamento del giudice del merito deve avere ad oggettola conoscenza effettiva (e non già la conoscenza di mero fatto, né, tantomeno,l’astratta conoscibilità) dell’emissione della sentenza dichiarativa del fallimento- o d ell’ insolvenza - della debitrice da parte del destinatario, nonché della data del suo conseguimento, ovvero una conoscenza assimilabile a quella, legale,che sarebbe stata garantitadal rispetto della forma prevista da gli art t . 92, 1° comma, l. fall. e 22d.lgs. n. 270/1999.

5.5. Lo scopo cui è preordinato l’avviso è infatti quello di porre in grado i creditori di approntare la domanda di ammissione al passivo entro i termini di decadenza previsti da lla legge ( e dalla sentenza dichiarativa): in assenza di tale adempimento, la domand a di ammissione non può dunque ritenersi preclusa per effetto dello spirare dei termini in questionese non risulti l’esistenza di un documento , o di un fattoprocessuale equipollente all’avviso , che dimostri no in maniera R.G.N. 14612/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] certa che il creditore ha avuto tempestiva notizia dell’apertura della procedura e che pertanto si è ugualmente realizzato lo scopo ( il risultato pratico)cui detto avviso era finalizzato ex lege.

Ne è conferma l'esame di altri precedenti di questa Corte che, in fattispecie similari, hanno ad esempio concluso per l'inammissibilità della domanda supertardiva a fronte di una specifica comunicazione della sentenza di fallimento a mezzo fax (Cass. n. 23302/2015) e per la sua ammissibilità a fronte di una ricezione dell'avviso ex art. 92 legge fall.

«allorquando il creditore istante non era ancora subentrato, a seguito di fusione per incorporazione, all'originario creditore della società fallita, non potendo ritenersi che il rapporto di controllo preesistente tra le due società implicasse anche la trasmissione della conoscenza del fallimento»(Cass. n. 21316/2015).

Tanto in applicazione del principio, da ultimo enunciato da Cass.

S.U. n.16084/2021, secondo cui «… nell'assetto costituzionale che garantisce il diritto di agire in giudizio e il dritto di difesa (art. 24 Cost.), ove un termine sia prescritto per il compimento di un'attività processuale, la cui omissione si risolva per la parte in pregiudizio della situazione tutelata, deve essere assicurata all'interessato la conoscibilità del momento di iniziale decorrenza del termine stesso, onde poter utilizzare, nella sua interezza, il tempo assegnatogli, pena la violazione del diritto di azione e di difesa.

Diversamente, la parte sarebbe vincolata al rispetto di oneri processuali, che non è in grado di assolvere, non avendo avuto conoscenza del provvedimento del giudice, salvo l'uso di una diligenza ben superiore a quella "normale" che la Corte costituzionale ha ritenuto doverosa per la conoscibilità di un evento processuale (C.

Cost. n. 34 del 1970; C. Cost. n. 159 del 1971; C. Cost. n. 14 e n. 15 del 1977; C. Cost. n. 303 del 1985; C.R.G.N. 14612/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]. n. 255 e n. 156 del 1986; C. Cost., C. Cost. n. 120 del 1986; C. Cost. n. 223/1993; C. Cost. n. 144 del 1996)» Questa Corte ha già ritenute inidoneea provare l’imputabilità del ritardo al creditore che, non avendo ricevuto l’avviso, depositi la domanda di ammissione oltre il termine di cui all’art. 101, 1° comma, l. fall, l'a nnotazione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese, ex art. 17 della legge (Cass. n. 4310/2012) o la sola pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa (Cass. n. 26396/2021), ancorché si tratti di forme di pubblicità- notizia che integr a no, ad altri effetti, una presunzione di conoscenza legale dell a sentenza dichiarativa nei confronti di soggetti diversi dai creditori concorsuali; va dunque a maggior ragione escluso che , nel caso di omesso invio dell’avviso, l’onere del curatore o del c ommissario di provare che il creditore ha avuto notizia certa e tempestiva dell’apertura della procedura possa essere assolto mediante il ricorso al “notorio”, cui difetta qualsivoglia connotazione di prova documentale o legale.

Altrimenti, tanto varrebbe affermare che per le dichiarazioni di fallimento più rilevanti o destinate ad assurgere agli onori della cronaca, l’avviso in questione è superfluo.

In conclusione, escluso che l ’ incontestata riconducibilità dell’insolvenzadelle società del [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del “fatto notorio” sia idonea a provare la conoscenza qualificata dell’apertura della procedura concorsuale da parte dell’Agenzia delle entrate, il decreto impugnato va cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Udine in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto: «In tema di ammissione al passivodi una procedura concorsuale, nel caso di domanda cd.

"supertardiva",il mancato avviso al creditore R.G.N. 14612/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell’apertura della procedura integra una causa non imputabile del ritardo per il creditore; è, pertanto, onere del commissario dimostrare, ai fini dell'inammissibilità della domanda, che, pur in difetto di prova della conoscenza legale, il creditore h a avuto conoscenza effettiva e tempestiva dell’emissione della sentenza dichiarativa e che, in tal modo, si sia realizzato il risultato pratico cui l’avviso era finalizzato ex lege, restando in conseguenza irrilevante il mero “fatto notorio” dell’apertura della procedura concorsuale».

6. I l giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spesedel presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. -La Corte accoglie il ricorso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dinario-Fatto notorio - [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC Cron. R.G.N. 14612/2014 LUIGI D’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 14612/2014 proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via d ei Portoghesi n. 12 , presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n.6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difende , giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente – R.G.N. 14612/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avversoil decreto del TRIBUNALE di UDINE, depositato il 27/11/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2022 dallacons. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: Il Tribunale di Udine, con decreto del 27 novembre del 2013, ha respinto l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta dall’’Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Udine, avverso il decreto del giudice delegato che aveva dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 101 1° comma l. fall. e 53 l. n. 270/1999, la domanda tardiva con la quale l’opponente aveva chiesto l’ammissione allo stato passivo dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione s.r.l. del credito erariale di euro 1.222.099,74 , in quanto presentata dopo la scadenza del termine (di diciotto mesi) dal deposito del decreto di esecutività,fissato nella sentenza dichiarativa dell’insolvenza. Il tribunale ha premesso che era pacifico che il [OSCURATO:PERSONA] non avesse mai inviato all a direzione di Udine dell’Agenzia delle Entrate la comunicazione di cui a gli artt. 22 l . n.270/1999 e92 l. fall. e che tale circostanza, integrando di per sé gli estremi della “causa non imputabile alcreditore” di cui all’art. 101, 4° comma, l. fall., comporta va l’ inversione dell’onere della prova, spettando al C.S. di provare che la creditrice aveva avuto notizia dell’apertura della procedura indipendentemente dalla ricezione dell’avviso. Hatuttavia ritenuto che nella specie tale prova fosse stata fornita dall’opposto in ragione d e lla “notorietà” dell a dichiarazione di insolvenza di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.da parte del Tribunale di Udine, che aveva avuto ampio risalto mediatico, specie sui giornali e nei R.G.N. 14612/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] telegiornali locali, e che dunque doveva presumersi essere venuta a conoscenza anche del personale della sede provinciale dell’opponente. Il decreto è stato impugnato dall’Agenzia delle Entrate con ricorso per cassazione affidato ad un me zzo. L’A .S. ha replicato con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con l’unico motivo, che denuncia violazione dell’art.115, 2° comma, cod.proc.civ., la ricorrente lamenta che il t ribunale abbia ritenuto provata la sua piena e diretta conoscenza dell’assoggettamento della Caffaro alla procedura concorsuale in base al c.d. fatto notorio. Segnatamente, sollecita il corretto inquadramento della portata probatoria del fatto notorio, dopo avere assunto che i fatti notori comportano, nel loro utilizzo ex officio da parte del giudice “senza bisogno di prove”, una duplice deroga al principio della disponibilità delle prove ed al contraddittorio. Osserva che il risalto mediatico della crisi del [OSCURATO:PERSONA] non appariva idoneo a determinare la certa conoscenza da parte del personale dell’Agenzia della procedura concorsuale. Si duole, quindi, che sia stato utilizzato un procedimento induttivo per dedurre da un fatto noto (insolvenza della [OSCURATO:PERSONA] SRL) un fatto ignoto (conoscenza da parte del personale dell’Agenzia della instaurazione della procedura concorsuale), sostenendo che solo il primo fatto poteva essere ritenuto provato dal giudice mediante la nozione di fatto notorio e non quello successivo. 2. Il motivo è fondato. 3. Nel caso in esame, il tribunale, recependo l’argomento svolto dall’A.S. circa l’ascrivibilità al “fatto notorio” della dichiarazione di insolvenza di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , ne ha dedotto la immediata e R.G.N. 14612/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] diretta conoscenza da parte dell’Agenzia delle entrate e ha ravvisato la tardività della domanda di ammissione al passivo. In particolare, il giudice del meritoha affermato: i) che, una volta ammessa la notorietà della crisi del gruppo e la dichiarazione di insolvenza di alcune società che lo componevano, l’individuazione specifica di tali società non poteva essere considerata un ostacolo alla conoscenza effettiva dell’apertura della procedura concorsuale; ii)che in tal modo non venivano prospettati “effetti notificatori” delle comunicazioni mass-mediatiche, ma veniva dato rilievo alla notorietà di un fatto al fine del giudizio in merito all’assolvimento dell’onere di provare la conoscenza di quel fatto; iii) che la rilevanza della notorietà del fatto non è limitata alle persone fisiche, ma può essere riferita anche acoloro che rappresentano o operano in soggetti collettivi e che ciò valeva anche per le Pubbliche amministrazioni. Da tali premesse ha quindi tratto la conclusione che «la parte resistente ha dimostrato che il creditore ebbe di fatto immediata notizia dell’apertura della procedura concorsuale, nonostante l’omessa comunicazione ai sensi dell’art.22 della legge n.270 del 1999 (il che rende il caso di specie non assimilabile a quello giudicato dalla citata Cass. 19.3.2012, n.4310, ove la conoscenza del creditore era stata presunta – dai giudici di merito – sulla base del solo dato di fatto dell’avvenuta pubblicazione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese)» 4. L’assunto non può essere condiviso. 5.1. L’art.22 del d.lgs. n.270 dell’8 luglio 1999, in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, prevede, analogamente a quanto stabilito dall’art.92 l.fall., che il commissario comunichi ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore insolvente il termine entro il quale R.G.N. 14612/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] devono far pervenire in cancelleria le loro domande, nonché le disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza che riguardano l'accertamento del passivo; stabilisce, a tal fine, che la comunicazione sia effettuata mediante lettera raccomandata o con mezzi telematici che diano certezza della ricezione. L’art.53 del d.lgs. cit. puntualizza poi che l'accertamento del passivo prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, secondo il procedimento previsto dagli artt. 93 e seguenti della l.fall., sostituito al curatore il commissario straordinario. 5.2. In ragione del rinvio, quanto alle domande di ammissione al passivo, trova applicazione l’art.101 l.fall. che qualifica come “tardive” le domande depositate in cancelleria oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dello stato passivo e non oltre quello di dodici mesi (prorogabile dal tribunale a diciotto mesiin caso di particolare complessità della procedura) dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo. L'ultimo comma della norma in oggetto – che disciplina le domande cd. “supertardive” o “ultratardive” prevede che «decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa non imputabile». Nel caso quindi della c.d. domanda “supertardiva”, il termine decadenziale, sino all'esaurimento del riparto dell'attivo, non opera, ove il creditore provi che l'inosservanza del termine finale per la presentazione della domanda non gli sia addebitabile. 5.3.Il mancato invio della comunicazione da parte del curatore (o, come nella specie, da parte del [OSCURATO:PERSONA]) integra , per l’appunto,una causa non imputabile del ritardo nell'insinuazione al R.G.N. 14612/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] passivo del creditore, a fronte della quale è onere non già di quest'ultimo, bensì del primo, fornire la prova della conoscenza in capo al creditore dell’avvenuta apertura della procedura e delle scansioni temporali di svolgimento della stessa fissate dalla sentenzadichiarativa (Cass. n. 21316/2015; Cass. n. 26396/20121). Questa Corte ha tuttavia anche affermato che la facoltà del curatore (o del C.S.) di provare, ai fini dell’inammissibilità della domanda, che il creditore abbia avuto notizia del fallimento (o della dichiarazione di insolvenza) indipendentemente dalla ricezione dell’avviso “implica un accertamento di fatto rimesso alla valutazione del giudice del merito che, se logicamente e congruamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità” (Cass. n. 23302/2015; conf. Cass. 16103/2018; Cass. n. 20120/2016). 5.4. E’ opinione del collegio che tale ultimo principio vada integrato con la precisazione che l’accertamento del giudice del merito deve avere ad oggettola conoscenza effettiva (e non già la conoscenza di mero fatto, né, tantomeno,l’astratta conoscibilità) dell’emissione della sentenza dichiarativa del fallimento- o d ell’ insolvenza - della debitrice da parte del destinatario, nonché della data del suo conseguimento, ovvero una conoscenza assimilabile a quella, legale,che sarebbe stata garantitadal rispetto della forma prevista da gli art t . 92, 1° comma, l. fall. e 22d.lgs. n. 270/1999. 5.5. Lo scopo cui è preordinato l’avviso è infatti quello di porre in grado i creditori di approntare la domanda di ammissione al passivo entro i termini di decadenza previsti da lla legge ( e dalla sentenza dichiarativa): in assenza di tale adempimento, la domand a di ammissione non può dunque ritenersi preclusa per effetto dello spirare dei termini in questionese non risulti l’esistenza di un documento , o di un fattoprocessuale equipollente all’avviso , che dimostri no in maniera R.G.N. 14612/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] certa che il creditore ha avuto tempestiva notizia dell’apertura della procedura e che pertanto si è ugualmente realizzato lo scopo ( il risultato pratico)cui detto avviso era finalizzato ex lege. Ne è conferma l'esame di altri precedenti di questa Corte che, in fattispecie similari, hanno ad esempio concluso per l'inammissibilità della domanda supertardiva a fronte di una specifica comunicazione della sentenza di fallimento a mezzo fax (Cass. n. 23302/2015) e per la sua ammissibilità a fronte di una ricezione dell'avviso ex art. 92 legge fall. «allorquando il creditore istante non era ancora subentrato, a seguito di fusione per incorporazione, all'originario creditore della società fallita, non potendo ritenersi che il rapporto di controllo preesistente tra le due società implicasse anche la trasmissione della conoscenza del fallimento»(Cass. n. 21316/2015). Tanto in applicazione del principio, da ultimo enunciato da Cass. S.U. n.16084/2021, secondo cui «… nell'assetto costituzionale che garantisce il diritto di agire in giudizio e il dritto di difesa (art. 24 Cost.), ove un termine sia prescritto per il compimento di un'attività processuale, la cui omissione si risolva per la parte in pregiudizio della situazione tutelata, deve essere assicurata all'interessato la conoscibilità del momento di iniziale decorrenza del termine stesso, onde poter utilizzare, nella sua interezza, il tempo assegnatogli, pena la violazione del diritto di azione e di difesa. Diversamente, la parte sarebbe vincolata al rispetto di oneri processuali, che non è in grado di assolvere, non avendo avuto conoscenza del provvedimento del giudice, salvo l'uso di una diligenza ben superiore a quella "normale" che la Corte costituzionale ha ritenuto doverosa per la conoscibilità di un evento processuale (C. Cost. n. 34 del 1970; C. Cost. n. 159 del 1971; C. Cost. n. 14 e n. 15 del 1977; C. Cost. n. 303 del 1985; C.R.G.N. 14612/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]. n. 255 e n. 156 del 1986; C. Cost., C. Cost. n. 120 del 1986; C. Cost. n. 223/1993; C. Cost. n. 144 del 1996)» Questa Corte ha già ritenute inidoneea provare l’imputabilità del ritardo al creditore che, non avendo ricevuto l’avviso, depositi la domanda di ammissione oltre il termine di cui all’art. 101, 1° comma, l. fall, l'a nnotazione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese, ex art. 17 della legge (Cass. n. 4310/2012) o la sola pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa (Cass. n. 26396/2021), ancorché si tratti di forme di pubblicità- notizia che integr a no, ad altri effetti, una presunzione di conoscenza legale dell a sentenza dichiarativa nei confronti di soggetti diversi dai creditori concorsuali; va dunque a maggior ragione escluso che , nel caso di omesso invio dell’avviso, l’onere del curatore o del c ommissario di provare che il creditore ha avuto notizia certa e tempestiva dell’apertura della procedura possa essere assolto mediante il ricorso al “notorio”, cui difetta qualsivoglia connotazione di prova documentale o legale. Altrimenti, tanto varrebbe affermare che per le dichiarazioni di fallimento più rilevanti o destinate ad assurgere agli onori della cronaca, l’avviso in questione è superfluo. In conclusione, escluso che l ’ incontestata riconducibilità dell’insolvenzadelle società del [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del “fatto notorio” sia idonea a provare la conoscenza qualificata dell’apertura della procedura concorsuale da parte dell’Agenzia delle entrate, il decreto impugnato va cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Udine in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto: «In tema di ammissione al passivodi una procedura concorsuale, nel caso di domanda cd. "supertardiva",il mancato avviso al creditore R.G.N. 14612/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell’apertura della procedura integra una causa non imputabile del ritardo per il creditore; è, pertanto, onere del commissario dimostrare, ai fini dell'inammissibilità della domanda, che, pur in difetto di prova della conoscenza legale, il creditore h a avuto conoscenza effettiva e tempestiva dell’emissione della sentenza dichiarativa e che, in tal modo, si sia realizzato il risultato pratico cui l’avviso era finalizzato ex lege, restando in conseguenza irrilevante il mero “fatto notorio” dell’apertura della procedura concorsuale». 6. I l giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spesedel presente giudizio di legittimità. P.Q.M. -La Corte accoglie il ricorso,
Decreto Cassazione n. 21760/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris