CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 novembre 2023
Cassazione n. 47383/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 del Tribunale di Lecco; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il ricorso indicato in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] deduce che nella sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. il Giudice non l'ha prosciolto ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337). Peraltro, la sentenza impugnata dà atto che non sussistono i presupposti per un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. dando conto che quattro persone "hanno dichiarato di avere acquistato cocaina dall'odierno imputato, riconosciuto in foto, secondo le quantità, modalità, luoghi e tempi sintetizzati nel sopra riportato capo di imputazione" 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, e non emergendo ragioni per ritenerlo esente da colpa nella proposizione del ricorso, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I '8 novembre 2023 I onsiglier estens re [OSCURATO:PERSONA]