Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16062/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania-Napoli n. 4590/2017 depositata il 19/05/2017;- ricorso iscritto al n. 24598/2019 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello StatoNumero registro generale 85/2018Numero sezionale 4320/2026Numero di raccolta generale 16062/2026Data pubblicazione 25/05/2026-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania-Napoli n. 921/2019 depositata il 04/02/2019.Udita le relazioni svolte, in entrambe le suddette cause, nella camera diconsiglio del 20/05/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1.

Causa n. 85 del 2018.1.1. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. era attinta da avviso di accertamenton.

TF503AL02141/2015 per IRES, IRAP ed IVA oltre accessorirelativamente all’anno di imposta 2011.L’avviso scaturiva da indagini di polizia giudiziaria e tributaria,compendiato in PVC della G.d.F., da cui era emersa una complessa frodecarosello nel settore della macellazione di animali vivi.Le indagini erano sfociate in un procedimento penale per condotte diemissione ed utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistentitra varie società - segnatamente [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., oltreché [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. eBE.[OSCURATO:SOCIETA]. - i cui amministratori erano tutti legati da rapporti difamiliarità o dipendenza lavorativa.Alla stregua del PVC, sunteggiato in ricorso, il sistema frodatorioruotava attorno a Cencarn che, per il tramite dell'amministratoreABAGNALE Pasquale, gestiva, all'interno dell’opificio “[OSCURATO:PERSONA] S.Pasquale”, la commercializzazione e la trasformazione di animali vivi e diNumero registro generale 85/2018Numero sezionale 4320/2026Numero di raccolta generale 16062/2026Data pubblicazione 25/05/2026carne macellata, sfruttando, per indebiti abbattimenti di costi e detrazionidell’IVA, un corteo di società di comodo appositamente costituite, tra cuiquelle innanzi indicate, rette da prestanome (rispondendo in effettiall’Abagnale), prive di potenzialità economiche e “temporizzate”.In siffatto contesto, secondo i verificatori, la contribuente si collocavain posizione di soggetto economico, bensì indipendente, attesa la molegestionale ed il volume d’affari rivolti ad un più ampio “plateau” costituitoda grossisti e dettaglianti del settore, tuttavia solo in parte: ossia perquella parte relativa a tali grossisti e dettaglianti, esclusi invece i rapportiintrattenuti con le società dell’Abagnale (particolarmente: Cencarn,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), giusta lasudditanza, parimenti delle medesime e della contribuente, al predetto,resa evidente, tra l’altro, dall’avvicendarsi, anche in seno allacontribuente, di esponenti della famiglia Abagnale alla carica di legalerappresentante.Oltretutto, i rapporti intrattenuti dalla contribuente con le societàdell’Abagnale erano regolati in larga prevalenza per contanti, senzariscontro in contabilità.1.2.

Per tali ragioni, con specifico riferimento all’anno di imposta chene occupa, alla contribuente venivano mossi i seguenti rilievi, condivisinell’avviso notificatole, ai fini, come detto, sia delle imposte dirette che diquelle indirette:a) costi di locazione per euro 36.000,00 oltre IVA, ritenutiindeducibili in quanto riconducibili ad un immobile di proprietà di SocietàMeridionale Carni;b) quote di ammortamento per euro 14.911,25 e costi percarburanti, manutenzione ed altro per euro 138.583,70, ritenutiindeducibili in quanto riconducibili all'acquisto di automezzi da SocietàMeridionale Carni;Numero registro generale 85/2018Numero sezionale 4320/2026Numero di raccolta generale 16062/2026Data pubblicazione 25/05/2026c) altri costi per euro 42.849,08 relativi a spese di pubblicità,alberghi, lavori edili e consumo, ritenuti indeducibili in quanto mancanti diinerenza;d) ricavi non dichiarati, ritenuti riferibili a prestazioni di servizirese senza emissione di documento fiscale, corrispondenti ad operazioniingiustificate di conto corrente emerse – attese anche le discordanzeappurate tra le registrazioni del libro giornale e le disponibilità dei conti“cassa” e “banca” – a seguito di indagini ex art. 32 DPR n. 600 del 1973eseguite in corso di verifica.1.3.

Il giudice di prossimità, adito dalla contribuente in integralecontestazione dell’avviso, rigettava il ricorso.1.4.

La contribuente proponeva appello.1.5.

La C.T.R. della Campania, nella resistenza dell’Agenzia delleentrate, che insisteva per la conferma dell’avviso, con la sentenza inepigrafe, accoglieva parzialmente l’appello, annullando “l’avviso diaccertamento con esclusione dell’importo di euro 42.849,00 (concorrispondente IVA di euro 7.714,00) riferibile a costi non deducibili e nondocumentati”.1.5.1.

In motivazione, in estrema sintesi, per quanto di odierno rilievo,osservava che:- “le contestazioni mosse dalla soc. appellante sono accoglibili inrelazione alla indeducibilità dei costi relativi alla locazione dell'immobileove la stessa esercita la propria attività ed a quelli relativi all'acquisto e aicosti di manutenzione ed ammortamento degli automezzi a servizio dellamacellazione) che la società aveva acquistalo dalla soc. [OSCURATO:SOCIETA].”;- la contribuente, “pur avendo rapporti commerciali e di identità dellacompagine societaria con altre società coinvolte in una indagine penaledella GdF che ha disvelato un meccanismo frodatorio noto come cc.dd.frodi carosello, era sostanzialmente estranea ed indipendente dalleNumero registro generale 85/2018Numero sezionale 4320/2026Numero di raccolta generale 16062/2026Data pubblicazione 25/05/2026predette società; risulta ancora che la predetta società era operante edotata di tutta l'attrezzattura e la struttura necessaria per lo svolgimentodell'attività di servizi di macellazione e commercializzazione di animalivivi”;- “la circostanza che la locazione dell'immobile e l'acquisto degliautomezzi sia stata effettuata con contratti stipulati con una delle societàcoinvolte direttamente nella indagine della G.d.F. (Società MeridionaleCarni) non rende automaticamente indeducibili i costi sostenuti edocumentati dal momento che è la stessa GdF prima, e l'A.F. poi, arilevare la piena operatività della società stessa, che evidentemente habisogno di un luogo ove svolgere la sua attività e di utilizzare i benistrumentali necessari al suo svolgimento.

Né la circostanza che tali benisiano stati acquistati o locati da un soggetto coinvolto in una indaginepenale (rende) tali costi indeducibili, a fini fiscali, come ritenuto dallaAmministrazione appellata, a meno che non sia fornita la prova che quelleoperazioni di locazione, acquisto, manutenzione, ammortamento eutilizzazione di quei beni siano direttamente serventi le operazioni in frodecontestate alla società dante causa.

Tale prova non risulta essere statafornita nella fattispecie in esame”;- quanto “alla analisi delle movimentazioni in accredito e in addebitotransitate sui conti correnti della società verificata che secondo la GdFavrebbe evidenziato versamenti non giustificati per l'importo dì euro832.966,81, che non avevano trovato riscontro né nel conto banca, né nelconto cassa”, l’appellante “lamenta la mancata presa in considerazione”“dei rilievi mossi alla ricostruzione contabile (c.d. riconciliazione) operatasenza tener conto della documentazione prodotta sin dall'atto della verificadi cui vi è traccia nel verbale di constatazione”; “peraltro dalladocumentazione prodotta in primo grado dalla medesima parte risulta chele 16 operazioni contestate dalla GdF (tabella riepilogativa delle differenzenon giustificate emerse dal riscontro tra le registrazioni contabili e leNumero registro generale 85/2018Numero sezionale 4320/2026Numero di raccolta generale 16062/2026Data pubblicazione 25/05/2026movimentazioni finanziarie esitate sul c.c. bancario), trovano, invece,pieno riscontro e raccordo nella documentazione prodotta dalla soc.appellata (cfr. allegati 8 e 8 bis).

Tale documentazione smentisce laricostruzione operata dalla GdF, sicché devono ritenersi comeregolarmente registrate le operazioni ritenute sospette, non essendo statafornita dalla A.F. prova alcuna della loro presunta inesistenza”.1.6.

Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con quattromotivi.La contribuente resta intimata.Con requisitoria addì 28 aprile 2026, il Pubblico Ministero pressoquesta S.C., in persona del Sost.

Proc.

Gen.

Dott. [OSCURATO:PERSONA],conclude per l’accoglimento del primo e del quarto motivo, rigettato ilsecondo ed assorbito il terzo.2.

Causa n. 24598 del 2019.2.1.

Parallelamente al superiore avviso, la contribuente, sulla base deimedesimi fatti, era attinta altresì dall’avviso n.

TF507AL03726/2015 perIRPEF relativamente all’identico a.i. 2011, in conseguenza del mancatoversamento delle ritenute sul reddito da utili extra-bilancio.2.2.

La contribuente proponeva ricorso, rigettato dal giudice diprossimità.2.3.

La contribuente proponeva appello.2.4.

La CTR della Campania, con la sentenza in epigrafe, l’accoglieva inparte, “nei limiti di cui in motivazione(,) determinando in 42.849,00 eurola somma sulla quale l’Agenzia delle entrate (…) dovrà basare e ricalcolarequella dovuta per il presente processo”.2.4.1.

In motivazione, rilevava che l’avviso n.

TF503AL02141/2015 erastato parzialmente annullato, eccezion fatta per la suddetta somma, dallaCTR della Campania con la sentenza n. 7537 dell’8 febbraio 2016,“passata in giudicato”; donde l’esigenza di corrispondentementerideterminare la pretesa di cui all’avviso oggetto della presente causa.Numero registro generale 85/2018Numero sezionale 4320/2026Numero di raccolta generale 16062/2026Data pubblicazione 25/05/20262.5.

Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazionel’Agenzia con tre motivi.La contribuente resta intimata.Con requisitoria in data 28 aprile 2026, il Pubblico Ministero pressoquesta Suprema Corte, in persona del Sost.

Proc.

Gen.

Dott. [OSCURATO:PERSONA] DiMauro, insta per l’accoglimento del ricorso, con particolare riguardo alsecondo motivo.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente la causa n. 24598 del 2019 va riunita alla causa n.85 del 2018 per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.2.

Assume rilievo prioritario la causa n. 85 del 2018.3.

I primi tre motivi, per comunanza di censure, possono essereillustrati congiuntamente.4.

Con il primo motivo si denuncia: “Violazione degli artt. 112 c.p.c., 2e 36 d.lgs. 546/92, in relazione all'articolo 360, co. 1, n. 4 c.p.c.”.4.1.

La CTR ha annullato integralmente l’avviso, eccezion fatta per laripresa di euro 42.849,00; tuttavia in motivazione prende posizioneesclusivamente sui costi relativi alla locazione dell'immobile ed all’acquistodegli automezzi, così pretermettendo le altre riprese, con particolareriguardo all’IVA.

“È evidente che la sentenza nel ritenere di non prendereposizione sulla parte dell'avviso (e quindi della domanda) con cui sievidenziavano i rilievi relativi alle falsità delle operazioni commerciali (fogli23, 24 P.V.C.), ha inopinatamente ritenuto assorbibili quelli che erano inrealtà rilievi totalmente distinti, in quanto autonomi fatti costitutivi delladomanda che avrebbero dovuto essere indagati nel merito e che, in ognicaso, non sono strutturalmente dipendenti dalla ragione per la quale haritenuto, viceversa, deducibili altri costi”.

Si configura un’omissione dipronuncia e comunque di motivazione.5.

Con il secondo motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazionedegli artt. 2697 c.c., comma 4-bis, dell’art. 14 della legge 24 dicembreNumero registro generale 85/2018Numero sezionale 4320/2026Numero di raccolta generale 16062/2026Data pubblicazione 25/05/20261993, n. 537 (così come modificato dall'art. 8, co. 1, D.L. n. 16/2012,conv. in L. n. 44/2012), in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.”.5.1.

La nuova disciplina in materia di costi da reato, in riferimentoall’indeducibilità dei soli costi che abbiano una connessione diretta con ilcompimento del delitto non colposo, si applica alla condizione che, sullabase della documentazione, si riscontri la sussistenza dei presuppostiessenziali del costo, richiesti dall'art. 109 TUIR.

Se l'Amministrazionefornisce attendibili riscontri dell'inesistenza soggettiva delle operazionifatturate, è onere del privato dimostrare la sussistenza dei requisiti chelegittimano la deduzione dei costi.

Nella specie, la contribuente non haofferto alcuna documentazione.6.

Con il terzo motivo si denuncia: “Omesso esame di fatti decisivi peril giudizio in relazione all'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.”.6.1.

La CTR non ha esaminato gli indizi offerti dall’Amministrazione.7.

Tutti e tre tali motivi sono, nel complesso, fondati e meritanoaccoglimento.7.1.

V’è da premettere che l’avviso di accertamento, di là dalla ripresascaturente dalle indagini bancarie (su cui, come si vedrà, verte il quartomotivo), espone riprese in considerazione dell’inserimento dellacontribuente in un sistema, ruotante attorno a Cencarn ed alle altresocietà dell’Abagnale, dedito all’emissione ed all’utilizzo di fatture peroperazioni soggettivamente inesistenti, con conseguente disconoscimentodi plurimi costi e liquidazione della corrispondente IVA.La CTR, nella parte motiva della sentenza, “a latere” della confermadel disconoscimento di costi per euro 42.849,08 relativi a spese dipubblicità, alberghi, lavori edili e consumo (cd. altri costi) siccome noninerenti, si limita puramente e semplicemente ad esaminare,confutandolo, il “thema” del disconoscimento dei costi relativi allalocazione dell’immobile ed all’acquisto degli automezzi.Essa, pertanto, pretermette di esaminare, viepiù motivatamente,Numero registro generale 85/2018Numero sezionale 4320/2026Numero di raccolta generale 16062/2026Data pubblicazione 25/05/2026- sia, in riferimento a detti medesimi costi, le questioni riguardanti irecuperi dell’IVA, così disapplicando l’insegnamento di questa S.C.secondo cui “il diritto del contribuente alla detrazione, fondandosi sulprincipio di neutralità dell'imposta, muove da presupposti diversi da quellidella deducibilità dei costi di impresa” (Cass. n. 15288 del 2020) (fermorestando che – cfr. Cass. nn. 26340 del 2025 e 1682 del 2024 – “a frontedi fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti,l'IVA indetraibile non è deducibile tra i costi d'impresa ai fini delladeterminazione delle imposte dirette, in quanto configura un esborso noninerente allo svolgimento della specifica attività economico-produttiva,essendo piuttosto espressione di distrazione verso diverse finalità”);- sia, “tout court”, le questioni riguardanti le ulteriori riprese.In tal guisa, l’annullamento dell’avviso, di cui al dispositivo dellasentenza impugnata, anche per detti profili eccede la prospettiva adottatain motivazione, di per sé arbitrariamente circoscritta – rispetto allecontestazioni mosse in avviso, che notoriamente sostanziano la domandadella parte pubblica (cfr. Cass. n. 12467 del 2019), peraltro nella specieespressamente insistita in appello – ai soli costi per locazione e perautomezzi: donde la fondatezza del primo motivo, in ragione del nonavere la CTR esaminato, com’era suo dovere, tutte le contestazionicontenute in avviso, “a fortiori” omettendo radicalmente di motivare inordine al disattendimento di quelle neppure accennate in motivazione.7.2.

Fermo quanto precede, finanche con riferimento aldisconoscimento in sé dei costi per locazione e per automezzi, il percorsogiustificativo della CTR si espone a censure.In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’orientamentoconsolidato di questa S.C. (cfr., a mero titolo d’esempio, Cass. n. 25891del 2023; Cass. n. 37889 del 2022; Cass. n. 22190 del 2022; Cass. n.40690 del 2021; Cass. n. 22969 del 2021; Cass. n. 5339 del 2020; Cass.n. 5873 del 2019; Cass. n. 27566 del 2018), in linea con la Corte diNumero registro generale 85/2018Numero sezionale 4320/2026Numero di raccolta generale 16062/2026Data pubblicazione 25/05/2026giustizia dell’Unione europea (sentenza, 22 ottobre 2015, Ppuh, C-277/14e, più recentemente, 11 novembre 2021, Kemwater ProChemie s.r.o., C-281/20), precisa che:a) l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche solo in viaindiziaria, l’oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza deldestinatario – ovvero la possibilità per il medesimo di rendersi conto – chel’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta;b) la prova della (possibilità di) consapevolezza dell’evasione nonrichiede la prova della partecipazione del predetto all’accordo criminoso nédella sua piena conoscenza della – ed adesione alla – frode;c) incombe sul predetto la prova contraria di aver agito in assenza di(possibilità di) consapevolezza di partecipare ad un'evasione e di averadoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenzamassima esigibile da un operatore accorto e qualificato.7.3.

Tornando al caso di specie, la CTR – come denunciato nel terzomotivo – ha totalmente ed ingiustificatamente squalificato l’intero corteoindiziario offerto dall’Agenzia, per l’effetto ignorando che – nella nonaffatto ricostruita, men che meno criticamente, prospettazione agenziale –tutte le società dell’Abagnale – compresa dunque Società MeridionaleCarni, dante causa della contribuente – rappresentano pure e semplicisocietà di comodo, prive di qualsiasi consistenza economica ed autonomiaorganizzativo-decisionale, siccome direttamente ed integralmenteeterodirette dall’Abagnale: dunque, in quanto tali, ineffettive e comunqueinsuscettive di sostenere alcun rapporto commerciale.Donde la contestazione di soggettiva inesistenza delle prestazionidocumentate nelle fatture.Né, in contrario, appare dirimente, come invece sostenuto dalla CTR,che la contribuente è società operativa, dotata di una consistenzaautonoma rispetto al gruppo di società dell’Abagnale.Numero registro generale 85/2018Numero sezionale 4320/2026Numero di raccolta generale 16062/2026Data pubblicazione 25/05/2026Vertendosi, giust’appunto, di operazioni soggettivamente (e nonoggettivamente) inesistenti, non rileva l’operatività della contribuente, néla circostanza che essa la esprimesse in altri pur consistenti rapporti condifferenti operatori del settore: infatti, a venire in conto, comechiaramente indicato negli stralci del PVC e dell’avviso riprodotti perautosufficienza in ricorso, è unicamente il segmento delle operazioni dallacontribuente condotte con le società mettenti capo all’Abagnale.7.4.

Procedendo oltre nell’analisi, fondato è anche il secondo motivo.Per costante giurisprudenza, pretermessa dalla CTR, “in tema diimposte sui redditi, ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537 del1993 (nella formulazione introdotta dall'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del2012, conv. in l. n. 44 del 2012), che opera, in ragione del comma 3 dellastessa disposizione, quale ‘jus superveniens’ con efficacia retroattiva ‘inbonam partem’, sono deducibili i costi delle operazionisoggettivamente inesistenti (inserite, o meno, in una frode carosello), peril solo fatto che sono stati sostenuti, anche se l'acquirente è consapevoledel carattere fraudolento delle operazioni, salvo che detti costi siano incontrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza,determinatezza o determinabilità ovvero relativi a beni o servizidirettamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo” (così,da ultimo, Cass. n. 26786 del 2024).La prova dei presupposti di essenzialità dei costi ai sensi dell’art. 109T.U.I.R. incombe, per regola generale, a chi ne afferma la deducibilità.

Intal senso depone granitica giurisprudenza:- in caso di accertamento delle imposte sui redditi, “spetta alcontribuente l'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza e, ovecontestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica deicosti deducibili.

A tal fine non è sufficiente che la spesa sia statacontabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista unadocumentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragioneNumero registro generale 85/2018Numero sezionale 4320/2026Numero di raccolta generale 16062/2026Data pubblicazione 25/05/2026e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, lanegazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi oall'oggetto dell'impresa” (Cass. n. 13300 del 2017);- “l'abrogazione, ad opera dell'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1996,dell'art. 75, comma 6, del d.P.R. n. 917 del 1986, che impediva ladeduzione dei costi non regolarmente registrati nelle scritture contabili,non ne determina l'automatica deducibilità, dovendo l'imprenditoredimostrare di averli effettivamente sostenuti: tale prova, tuttavia, non puòessere fornita esclusivamente mediante le annotazioni del libro giornale, inquanto le stesse, per un verso, non fanno fede della veridicità dei dati inesso esposti e, per un altro, non costituiscono prova a favoredell'imprenditore ai sensi dell'art. 2709 c.c.” (Cass. n. 18401 del 2018);- “ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza al qualevanno temporalmente imputati i ricavi, le spese e gli altri componentipositivi e negativi del reddito, ai sensi dell'art. 109 del d.P.R. n. 917 del1986, deve tenersi conto del momento in cui si verificano le due condizionidella ‘certezza’ in ordine alla sussistenza e della ‘determinabilità’ in ordineall'ammontare, della cui prova è onerata l'amministrazione finanziaria conriguardo ai componenti positivi, e il contribuente con riguardo aicomponenti negativi; pertanto, nell'ipotesi di debito litigioso, che rientratra le cd. ‘passività potenziali’, il costo non può essere dedotto dal redditodell'anno in cui la lite ha avuto inizio ma da quello dell'anno in cui essa siè conclusa” (Cass. n. 19166 del 2021);- “la deducibilità di costi ed oneri richiede la loro inerenza all'attività diimpresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenutiall'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocanoin una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcunavalutazione in termini di utilità - anche solo potenziale ed indiretta -secondo valutazione qualitativa e non quantitativa, la cui prova, in caso dicontestazioni dell'amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente,Numero registro generale 85/2018Numero sezionale 4320/2026Numero di raccolta generale 16062/2026Data pubblicazione 25/05/2026dovendo egli provare e documentare l'imponibile maturato e, quindi,l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la suaconcreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché incorrelazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé” (Cass. n. 24880del 2022).7.5.

Ora, a fronte di quanto precede, l’errore in diritto compiuto dallaCTR consiste in ciò che essa conclude nel senso di una sorta diriconoscimento automatico dei costi, per il sol fatto, in buona sostanza,dell’operatività della contribuente.

In tal guisa, tuttavia, la CTR omette disottoporre a vaglio critico l’assolvimento, da parte di quest’ultima, dellostringente onere probatorio, alla stregua di quanto innanzi, incombentele:ciò, viepiù, nonostante la contestazione agenziale, già rassegnata inavviso, circa il difetto di idonea documentazione finanche della certezza,prima ancora che dell’inerenza, dei ridetti costi, che, ad ogni modo, inrapporto a quelli correlati a fatture per operazioni inesistenti, sonosuscettibili di essere comprovati (cfr. Cass. n. 25141 del 2009, in motiv.,par. 5.3.1, p. 7) soltanto sulla scorta di “scritture”, oltreché formalmentecorrette e contenutisticamente attendibili, comunque “diverse dalle fatturefalse e dalle false registrazioni”, siccome, in quanto tali, prive della loronormale valenza dimostrativa.8.

Può passarsi ora alla disamina del quarto ed ultimo motivo.9.

Con esso si denuncia: “Violazione degli artt. 32 dpr 600/73, 51 dpr633/72, 2697 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.”.9.1.

La CTR ha disapplicato il meccanismo dell’inversione dell’oneredella prova insito negli accertamenti bancari.10.

Anche tale motivo è fondato.10.1 Invero la S.C. insegna che, “in tema di accertamenti bancari, gliartt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale,non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiestiNumero registro generale 85/2018Numero sezionale 4320/2026Numero di raccolta generale 16062/2026Data pubblicazione 25/05/2026dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superatadal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazionedella riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che glielementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono adoperazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito diverificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dalcontribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente insentenza delle relative risultanze” (cfr., ad es., Cass. n. 13112 del 2020).In ragione di quanto precede, la presunzione “consenteall’Amministrazione finanziaria di riferire ‘de plano’ ad operazioni imponibilii dati raccolti in sede di accesso ai conti correnti bancari del contribuente”(Cass. n. 10249 del 2017).

Ciò significa che, “qualora l'accertamentoeffettuato dall'Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correntibancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondol'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementirisultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere dellaprova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova,non generica, ma analitica, per ogni versamento bancario, che gli elementidesumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioniimponibili” (in termini, da ultimo, Cass. n. 15857 del 2016).

Donde,“poiché il contribuente ha l'onere di superare la presunzione posta dagliartt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972,dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni afatti imponibili, il Giudice di merito è tenuto ad effettuare una verificarigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso,rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente contoin motivazione” (Cass. n. 10480 del 2018).10.2.

La C.T.R. ha disatteso i superiori principi.Ha omesso, in particolare, una “verifica rigorosa in ordine all'efficaciadimostrativa delle prove fornite” dalla contribuente, attraverso un esameNumero registro generale 85/2018Numero sezionale 4320/2026Numero di raccolta generale 16062/2026Data pubblicazione 25/05/2026analitico e circostanziato delle medesime rispetto a ciascuna operazionecontestata, limitandosi a vacui ed onnicomprensivi richiami documentali.11.

Conclusivamente, in integrale accoglimento del ricorso nella causan. 85 del 2018, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per nuovoesame e per le spese.12.

Deve ora esaminarsi il ricorso nella causa n. 24598 del 2019.13.

Tutti e tre i motivi, per sovrapposizione di censure, possono essereenunciati congiuntamente.14.

Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma1, n. 5), cod. proc. civ., l’omesso esame di fatto decisivo e controverso,per avere la CTR ritenuto la sentenza n. 4590/2017 passata in giudicatosebbene l’Agenzia avesse contestato la circostanza.15.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata, per avereerroneamente la CTR, in violazione dell’art. 2909 cod. civ., riconosciutoefficacia di giudicato alla sentenza n. 4590/2017.16.

Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata, per motivazionemancante od apparente, essendosi la CTR limitata ad accogliere l’appellodella contribuente sulla base della sentenza n. 4590/2017, senzaaffrontare il merito della controversia.17.

Infondato è il primo motivo, fondato il secondo, assorbito il terzo.17.

1. Il punto di partenza di ogni ragionamento è che l’erroneapriva costituisce errore di diritto, denunciabile, come tale, in cassazione, enon errore di fatto, avente, “in limine”, caratura revocatoria.Invero, per consolidata giurisprudenza, “il giudicato, essendo destinatoa fissare la regola del caso concreto, partecipa della natura dei comandigiuridici, e, conseguentemente, la sua interpretazione non si risolve in ungiudizio di fatto, ma deve essere assimilata, per natura ed effetti,Numero registro generale 85/2018Numero sezionale 4320/2026Numero di raccolta generale 16062/2026Data pubblicazione 25/05/2026all'interpretazione delle norme giuridiche, sicché l'erronea presupposizionedella sua esistenza, equivalendo all'ignoranza della ‘regula juris’, rilevanon quale errore di fatto ma quale errore di diritto, derivandonesostanzialmente un vizio del giudizio sussuntivo, consistente nelricondurre la fattispecie ad una norma diversa da quella che reca, invece,la sua disciplina, inidoneo, come tale, ad integrare gli estremi dell'errorerevocatorio di cui all'art. 395, numero 4, c.p.c.” (così, da ult., Cass. n.7584 del 2025, cui si rinvia per ulteriori citazioni di giurisprudenza).17.2.

Ciò esclude la fondatezza del primo motivo: esso è imperniatosulla denuncia di omesso esame di un “fatto”, che, viepiù, per rilevare aisensi dell’art 360, comma 1, n. 5, cod. proc civ., deve essere storico-naturalistico.

Al contrario, in conseguenza di quanto detto, l’erroneasolo dal paradigma dell’art 360, comma 1, n. 5, cit.17.3.

Per le medesime ragioni per le quali è infondato il primo motivo,fondato è, di contro, il secondo, volto a denunciare (seppureinappropriatamente evocando il n. 4, anziché il n. 3, del comma 1 dell’art.360 cod. proc. civ.: ciò che tuttavia non inficia l’ammissibilità del motivo)la violazione dell’art. 2909 cod. civ.: la CTR, infatti, attribuendo la qualitàdi giudicato alla sentenza n. 4590/2017, pacificamente non affattoirrevocabile in quanto impugnata dall’Agenzia nella causa n. 85 del 2018R.G., ha errato nella presupposizione in sé dell’esistenza della normagiuridica del caso concreto.17.4.

Per l’effetto, come detto, resta assorbito il terzo motivo.18.

Conclusivamente, in accoglimento del secondo motivo di ricorsonella causa n. 24598 del 2019, rigettato il primo ed assorbito il terzo, lasentenza impugnata va cassata con rinvio, per nuovo esame e per lespese.

P.Q.MRiunita la causa n.r.g. 24598 del 2019 alla causa n.r.g. 85 del 2018,Numero registro generale 85/2018Numero sezionale 4320/2026Numero di raccolta generale 16062/2026Data pubblicazione 25/05/2026quanto alla causa n. 85 del 2018, in accoglimento del ricorso, cassa lasentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per lespese del presente giudizio;quanto alla causa n. 24598 del 2019, in accoglimento del secondomotivo di ricorso, rigettato il primo ed assorbito il terzo, cassa la sentenzaimpugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e anche per ilregolamento delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso a Roma, lì 20 maggio 2026.La PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania-Napoli n. 4590/2017 depositata il 19/05/2017;- ricorso iscritto al n. 24598/2019 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello StatoNumero registro generale 85/2018Numero sezionale 4320/2026Numero di raccolta generale 16062/2026Data pubblicazione 25/05/2026-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania-Napoli n. 921/2019 depositata il 04/02/2019.Udita le relazioni svolte, in entrambe le suddette cause, nella camera diconsiglio del 20/05/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. Causa n. 85 del 2018.1.1. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. era attinta da avviso di accertamenton. TF503AL02141/2015 per IRES, IRAP ed IVA oltre accessorirelativamente all’anno di imposta 2011.L’avviso scaturiva da indagini di polizia giudiziaria e tributaria,compendiato in PVC della G.d.F., da cui era emersa una complessa frodecarosello nel settore della macellazione di animali vivi.Le indagini erano sfociate in un procedimento penale per condotte diemissione ed utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistentitra varie società - segnatamente [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., oltreché [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. eBE.[OSCURATO:SOCIETA]. - i cui amministratori erano tutti legati da rapporti difamiliarità o dipendenza lavorativa.Alla stregua del PVC, sunteggiato in ricorso, il sistema frodatorioruotava attorno a Cencarn che, per il tramite dell'amministratoreABAGNALE Pasquale, gestiva, all'interno dell’opificio “[OSCURATO:PERSONA] S.Pasquale”, la commercializzazione e la trasformazione di animali vivi e diNumero registro generale 85/2018Numero sezionale 4320/2026Numero di raccolta generale 16062/2026Data pubblicazione 25/05/2026carne macellata, sfruttando, per indebiti abbattimenti di costi e detrazionidell’IVA, un corteo di società di comodo appositamente costituite, tra cuiquelle innanzi indicate, rette da prestanome (rispondendo in effettiall’Abagnale), prive di potenzialità economiche e “temporizzate”.In siffatto contesto, secondo i verificatori, la contribuente si collocavain posizione di soggetto economico, bensì indipendente, attesa la molegestionale ed il volume d’affari rivolti ad un più ampio “plateau” costituitoda grossisti e dettaglianti del settore, tuttavia solo in parte: ossia perquella parte relativa a tali grossisti e dettaglianti, esclusi invece i rapportiintrattenuti con le società dell’Abagnale (particolarmente: Cencarn,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), giusta lasudditanza, parimenti delle medesime e della contribuente, al predetto,resa evidente, tra l’altro, dall’avvicendarsi, anche in seno allacontribuente, di esponenti della famiglia Abagnale alla carica di legalerappresentante.Oltretutto, i rapporti intrattenuti dalla contribuente con le societàdell’Abagnale erano regolati in larga prevalenza per contanti, senzariscontro in contabilità.1.2. Per tali ragioni, con specifico riferimento all’anno di imposta chene occupa, alla contribuente venivano mossi i seguenti rilievi, condivisinell’avviso notificatole, ai fini, come detto, sia delle imposte dirette che diquelle indirette:a) costi di locazione per euro 36.000,00 oltre IVA, ritenutiindeducibili in quanto riconducibili ad un immobile di proprietà di SocietàMeridionale Carni;b) quote di ammortamento per euro 14.911,25 e costi percarburanti, manutenzione ed altro per euro 138.583,70, ritenutiindeducibili in quanto riconducibili all'acquisto di automezzi da SocietàMeridionale Carni;Numero registro generale 85/2018Numero sezionale 4320/2026Numero di raccolta generale 16062/2026Data pubblicazione 25/05/2026c) altri costi per euro 42.849,08 relativi a spese di pubblicità,alberghi, lavori edili e consumo, ritenuti indeducibili in quanto mancanti diinerenza;d) ricavi non dichiarati, ritenuti riferibili a prestazioni di servizirese senza emissione di documento fiscale, corrispondenti ad operazioniingiustificate di conto corrente emerse – attese anche le discordanzeappurate tra le registrazioni del libro giornale e le disponibilità dei conti“cassa” e “banca” – a seguito di indagini ex art. 32 DPR n. 600 del 1973eseguite in corso di verifica.1.3. Il giudice di prossimità, adito dalla contribuente in integralecontestazione dell’avviso, rigettava il ricorso.1.4. La contribuente proponeva appello.1.5. La C.T.R. della Campania, nella resistenza dell’Agenzia delleentrate, che insisteva per la conferma dell’avviso, con la sentenza inepigrafe, accoglieva parzialmente l’appello, annullando “l’avviso diaccertamento con esclusione dell’importo di euro 42.849,00 (concorrispondente IVA di euro 7.714,00) riferibile a costi non deducibili e nondocumentati”.1.5.1. In motivazione, in estrema sintesi, per quanto di odierno rilievo,osservava che:- “le contestazioni mosse dalla soc. appellante sono accoglibili inrelazione alla indeducibilità dei costi relativi alla locazione dell'immobileove la stessa esercita la propria attività ed a quelli relativi all'acquisto e aicosti di manutenzione ed ammortamento degli automezzi a servizio dellamacellazione) che la società aveva acquistalo dalla soc. [OSCURATO:SOCIETA].”;- la contribuente, “pur avendo rapporti commerciali e di identità dellacompagine societaria con altre società coinvolte in una indagine penaledella GdF che ha disvelato un meccanismo frodatorio noto come cc.dd.frodi carosello, era sostanzialmente estranea ed indipendente dalleNumero registro generale 85/2018Numero sezionale 4320/2026Numero di raccolta generale 16062/2026Data pubblicazione 25/05/2026predette società; risulta ancora che la predetta società era operante edotata di tutta l'attrezzattura e la struttura necessaria per lo svolgimentodell'attività di servizi di macellazione e commercializzazione di animalivivi”;- “la circostanza che la locazione dell'immobile e l'acquisto degliautomezzi sia stata effettuata con contratti stipulati con una delle societàcoinvolte direttamente nella indagine della G.d.F. (Società MeridionaleCarni) non rende automaticamente indeducibili i costi sostenuti edocumentati dal momento che è la stessa GdF prima, e l'A.F. poi, arilevare la piena operatività della società stessa, che evidentemente habisogno di un luogo ove svolgere la sua attività e di utilizzare i benistrumentali necessari al suo svolgimento. Né la circostanza che tali benisiano stati acquistati o locati da un soggetto coinvolto in una indaginepenale (rende) tali costi indeducibili, a fini fiscali, come ritenuto dallaAmministrazione appellata, a meno che non sia fornita la prova che quelleoperazioni di locazione, acquisto, manutenzione, ammortamento eutilizzazione di quei beni siano direttamente serventi le operazioni in frodecontestate alla società dante causa. Tale prova non risulta essere statafornita nella fattispecie in esame”;- quanto “alla analisi delle movimentazioni in accredito e in addebitotransitate sui conti correnti della società verificata che secondo la GdFavrebbe evidenziato versamenti non giustificati per l'importo dì euro832.966,81, che non avevano trovato riscontro né nel conto banca, né nelconto cassa”, l’appellante “lamenta la mancata presa in considerazione”“dei rilievi mossi alla ricostruzione contabile (c.d. riconciliazione) operatasenza tener conto della documentazione prodotta sin dall'atto della verificadi cui vi è traccia nel verbale di constatazione”; “peraltro dalladocumentazione prodotta in primo grado dalla medesima parte risulta chele 16 operazioni contestate dalla GdF (tabella riepilogativa delle differenzenon giustificate emerse dal riscontro tra le registrazioni contabili e leNumero registro generale 85/2018Numero sezionale 4320/2026Numero di raccolta generale 16062/2026Data pubblicazione 25/05/2026movimentazioni finanziarie esitate sul c.c. bancario), trovano, invece,pieno riscontro e raccordo nella documentazione prodotta dalla soc.appellata (cfr. allegati 8 e 8 bis). Tale documentazione smentisce laricostruzione operata dalla GdF, sicché devono ritenersi comeregolarmente registrate le operazioni ritenute sospette, non essendo statafornita dalla A.F. prova alcuna della loro presunta inesistenza”.1.6. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con quattromotivi.La contribuente resta intimata.Con requisitoria addì 28 aprile 2026, il Pubblico Ministero pressoquesta S.C., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. [OSCURATO:PERSONA],conclude per l’accoglimento del primo e del quarto motivo, rigettato ilsecondo ed assorbito il terzo.2. Causa n. 24598 del 2019.2.1. Parallelamente al superiore avviso, la contribuente, sulla base deimedesimi fatti, era attinta altresì dall’avviso n. TF507AL03726/2015 perIRPEF relativamente all’identico a.i. 2011, in conseguenza del mancatoversamento delle ritenute sul reddito da utili extra-bilancio.2.2. La contribuente proponeva ricorso, rigettato dal giudice diprossimità.2.3. La contribuente proponeva appello.2.4. La CTR della Campania, con la sentenza in epigrafe, l’accoglieva inparte, “nei limiti di cui in motivazione(,) determinando in 42.849,00 eurola somma sulla quale l’Agenzia delle entrate (…) dovrà basare e ricalcolarequella dovuta per il presente processo”.2.4.1. In motivazione, rilevava che l’avviso n. TF503AL02141/2015 erastato parzialmente annullato, eccezion fatta per la suddetta somma, dallaCTR della Campania con la sentenza n. 7537 dell’8 febbraio 2016,“passata in giudicato”; donde l’esigenza di corrispondentementerideterminare la pretesa di cui all’avviso oggetto della presente causa.Numero registro generale 85/2018Numero sezionale 4320/2026Numero di raccolta generale 16062/2026Data pubblicazione 25/05/20262.5. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazionel’Agenzia con tre motivi.La contribuente resta intimata.Con requisitoria in data 28 aprile 2026, il Pubblico Ministero pressoquesta Suprema Corte, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. [OSCURATO:PERSONA] DiMauro, insta per l’accoglimento del ricorso, con particolare riguardo alsecondo motivo.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente la causa n. 24598 del 2019 va riunita alla causa n.85 del 2018 per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.2. Assume rilievo prioritario la causa n. 85 del 2018.3. I primi tre motivi, per comunanza di censure, possono essereillustrati congiuntamente.4. Con il primo motivo si denuncia: “Violazione degli artt. 112 c.p.c., 2e 36 d.lgs. 546/92, in relazione all'articolo 360, co. 1, n. 4 c.p.c.”.4.1. La CTR ha annullato integralmente l’avviso, eccezion fatta per laripresa di euro 42.849,00; tuttavia in motivazione prende posizioneesclusivamente sui costi relativi alla locazione dell'immobile ed all’acquistodegli automezzi, così pretermettendo le altre riprese, con particolareriguardo all’IVA. “È evidente che la sentenza nel ritenere di non prendereposizione sulla parte dell'avviso (e quindi della domanda) con cui sievidenziavano i rilievi relativi alle falsità delle operazioni commerciali (fogli23, 24 P.V.C.), ha inopinatamente ritenuto assorbibili quelli che erano inrealtà rilievi totalmente distinti, in quanto autonomi fatti costitutivi delladomanda che avrebbero dovuto essere indagati nel merito e che, in ognicaso, non sono strutturalmente dipendenti dalla ragione per la quale haritenuto, viceversa, deducibili altri costi”. Si configura un’omissione dipronuncia e comunque di motivazione.5. Con il secondo motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazionedegli artt. 2697 c.c., comma 4-bis, dell’art. 14 della legge 24 dicembreNumero registro generale 85/2018Numero sezionale 4320/2026Numero di raccolta generale 16062/2026Data pubblicazione 25/05/20261993, n. 537 (così come modificato dall'art. 8, co. 1, D.L. n. 16/2012,conv. in L. n. 44/2012), in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.”.5.1. La nuova disciplina in materia di costi da reato, in riferimentoall’indeducibilità dei soli costi che abbiano una connessione diretta con ilcompimento del delitto non colposo, si applica alla condizione che, sullabase della documentazione, si riscontri la sussistenza dei presuppostiessenziali del costo, richiesti dall'art. 109 TUIR. Se l'Amministrazionefornisce attendibili riscontri dell'inesistenza soggettiva delle operazionifatturate, è onere del privato dimostrare la sussistenza dei requisiti chelegittimano la deduzione dei costi. Nella specie, la contribuente non haofferto alcuna documentazione.6. Con il terzo motivo si denuncia: “Omesso esame di fatti decisivi peril giudizio in relazione all'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.”.6.1. La CTR non ha esaminato gli indizi offerti dall’Amministrazione.7. Tutti e tre tali motivi sono, nel complesso, fondati e meritanoaccoglimento.7.1. V’è da premettere che l’avviso di accertamento, di là dalla ripresascaturente dalle indagini bancarie (su cui, come si vedrà, verte il quartomotivo), espone riprese in considerazione dell’inserimento dellacontribuente in un sistema, ruotante attorno a Cencarn ed alle altresocietà dell’Abagnale, dedito all’emissione ed all’utilizzo di fatture peroperazioni soggettivamente inesistenti, con conseguente disconoscimentodi plurimi costi e liquidazione della corrispondente IVA.La CTR, nella parte motiva della sentenza, “a latere” della confermadel disconoscimento di costi per euro 42.849,08 relativi a spese dipubblicità, alberghi, lavori edili e consumo (cd. altri costi) siccome noninerenti, si limita puramente e semplicemente ad esaminare,confutandolo, il “thema” del disconoscimento dei costi relativi allalocazione dell’immobile ed all’acquisto degli automezzi.Essa, pertanto, pretermette di esaminare, viepiù motivatamente,Numero registro generale 85/2018Numero sezionale 4320/2026Numero di raccolta generale 16062/2026Data pubblicazione 25/05/2026- sia, in riferimento a detti medesimi costi, le questioni riguardanti irecuperi dell’IVA, così disapplicando l’insegnamento di questa S.C.secondo cui “il diritto del contribuente alla detrazione, fondandosi sulprincipio di neutralità dell'imposta, muove da presupposti diversi da quellidella deducibilità dei costi di impresa” (Cass. n. 15288 del 2020) (fermorestando che – cfr. Cass. nn. 26340 del 2025 e 1682 del 2024 – “a frontedi fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti,l'IVA indetraibile non è deducibile tra i costi d'impresa ai fini delladeterminazione delle imposte dirette, in quanto configura un esborso noninerente allo svolgimento della specifica attività economico-produttiva,essendo piuttosto espressione di distrazione verso diverse finalità”);- sia, “tout court”, le questioni riguardanti le ulteriori riprese.In tal guisa, l’annullamento dell’avviso, di cui al dispositivo dellasentenza impugnata, anche per detti profili eccede la prospettiva adottatain motivazione, di per sé arbitrariamente circoscritta – rispetto allecontestazioni mosse in avviso, che notoriamente sostanziano la domandadella parte pubblica (cfr. Cass. n. 12467 del 2019), peraltro nella specieespressamente insistita in appello – ai soli costi per locazione e perautomezzi: donde la fondatezza del primo motivo, in ragione del nonavere la CTR esaminato, com’era suo dovere, tutte le contestazionicontenute in avviso, “a fortiori” omettendo radicalmente di motivare inordine al disattendimento di quelle neppure accennate in motivazione.7.2. Fermo quanto precede, finanche con riferimento aldisconoscimento in sé dei costi per locazione e per automezzi, il percorsogiustificativo della CTR si espone a censure.In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’orientamentoconsolidato di questa S.C. (cfr., a mero titolo d’esempio, Cass. n. 25891del 2023; Cass. n. 37889 del 2022; Cass. n. 22190 del 2022; Cass. n.40690 del 2021; Cass. n. 22969 del 2021; Cass. n. 5339 del 2020; Cass.n. 5873 del 2019; Cass. n. 27566 del 2018), in linea con la Corte diNumero registro generale 85/2018Numero sezionale 4320/2026Numero di raccolta generale 16062/2026Data pubblicazione 25/05/2026giustizia dell’Unione europea (sentenza, 22 ottobre 2015, Ppuh, C-277/14e, più recentemente, 11 novembre 2021, Kemwater ProChemie s.r.o., C-281/20), precisa che:a) l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche solo in viaindiziaria, l’oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza deldestinatario – ovvero la possibilità per il medesimo di rendersi conto – chel’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta;b) la prova della (possibilità di) consapevolezza dell’evasione nonrichiede la prova della partecipazione del predetto all’accordo criminoso nédella sua piena conoscenza della – ed adesione alla – frode;c) incombe sul predetto la prova contraria di aver agito in assenza di(possibilità di) consapevolezza di partecipare ad un'evasione e di averadoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenzamassima esigibile da un operatore accorto e qualificato.7.3. Tornando al caso di specie, la CTR – come denunciato nel terzomotivo – ha totalmente ed ingiustificatamente squalificato l’intero corteoindiziario offerto dall’Agenzia, per l’effetto ignorando che – nella nonaffatto ricostruita, men che meno criticamente, prospettazione agenziale –tutte le società dell’Abagnale – compresa dunque Società MeridionaleCarni, dante causa della contribuente – rappresentano pure e semplicisocietà di comodo, prive di qualsiasi consistenza economica ed autonomiaorganizzativo-decisionale, siccome direttamente ed integralmenteeterodirette dall’Abagnale: dunque, in quanto tali, ineffettive e comunqueinsuscettive di sostenere alcun rapporto commerciale.Donde la contestazione di soggettiva inesistenza delle prestazionidocumentate nelle fatture.Né, in contrario, appare dirimente, come invece sostenuto dalla CTR,che la contribuente è società operativa, dotata di una consistenzaautonoma rispetto al gruppo di società dell’Abagnale.Numero registro generale 85/2018Numero sezionale 4320/2026Numero di raccolta generale 16062/2026Data pubblicazione 25/05/2026Vertendosi, giust’appunto, di operazioni soggettivamente (e nonoggettivamente) inesistenti, non rileva l’operatività della contribuente, néla circostanza che essa la esprimesse in altri pur consistenti rapporti condifferenti operatori del settore: infatti, a venire in conto, comechiaramente indicato negli stralci del PVC e dell’avviso riprodotti perautosufficienza in ricorso, è unicamente il segmento delle operazioni dallacontribuente condotte con le società mettenti capo all’Abagnale.7.4. Procedendo oltre nell’analisi, fondato è anche il secondo motivo.Per costante giurisprudenza, pretermessa dalla CTR, “in tema diimposte sui redditi, ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537 del1993 (nella formulazione introdotta dall'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del2012, conv. in l. n. 44 del 2012), che opera, in ragione del comma 3 dellastessa disposizione, quale ‘jus superveniens’ con efficacia retroattiva ‘inbonam partem’, sono deducibili i costi delle operazionisoggettivamente inesistenti (inserite, o meno, in una frode carosello), peril solo fatto che sono stati sostenuti, anche se l'acquirente è consapevoledel carattere fraudolento delle operazioni, salvo che detti costi siano incontrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza,determinatezza o determinabilità ovvero relativi a beni o servizidirettamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo” (così,da ultimo, Cass. n. 26786 del 2024).La prova dei presupposti di essenzialità dei costi ai sensi dell’art. 109T.U.I.R. incombe, per regola generale, a chi ne afferma la deducibilità. Intal senso depone granitica giurisprudenza:- in caso di accertamento delle imposte sui redditi, “spetta alcontribuente l'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza e, ovecontestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica deicosti deducibili. A tal fine non è sufficiente che la spesa sia statacontabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista unadocumentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragioneNumero registro generale 85/2018Numero sezionale 4320/2026Numero di raccolta generale 16062/2026Data pubblicazione 25/05/2026e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, lanegazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi oall'oggetto dell'impresa” (Cass. n. 13300 del 2017);- “l'abrogazione, ad opera dell'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1996,dell'art. 75, comma 6, del d.P.R. n. 917 del 1986, che impediva ladeduzione dei costi non regolarmente registrati nelle scritture contabili,non ne determina l'automatica deducibilità, dovendo l'imprenditoredimostrare di averli effettivamente sostenuti: tale prova, tuttavia, non puòessere fornita esclusivamente mediante le annotazioni del libro giornale, inquanto le stesse, per un verso, non fanno fede della veridicità dei dati inesso esposti e, per un altro, non costituiscono prova a favoredell'imprenditore ai sensi dell'art. 2709 c.c.” (Cass. n. 18401 del 2018);- “ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza al qualevanno temporalmente imputati i ricavi, le spese e gli altri componentipositivi e negativi del reddito, ai sensi dell'art. 109 del d.P.R. n. 917 del1986, deve tenersi conto del momento in cui si verificano le due condizionidella ‘certezza’ in ordine alla sussistenza e della ‘determinabilità’ in ordineall'ammontare, della cui prova è onerata l'amministrazione finanziaria conriguardo ai componenti positivi, e il contribuente con riguardo aicomponenti negativi; pertanto, nell'ipotesi di debito litigioso, che rientratra le cd. ‘passività potenziali’, il costo non può essere dedotto dal redditodell'anno in cui la lite ha avuto inizio ma da quello dell'anno in cui essa siè conclusa” (Cass. n. 19166 del 2021);- “la deducibilità di costi ed oneri richiede la loro inerenza all'attività diimpresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenutiall'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocanoin una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcunavalutazione in termini di utilità - anche solo potenziale ed indiretta -secondo valutazione qualitativa e non quantitativa, la cui prova, in caso dicontestazioni dell'amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente,Numero registro generale 85/2018Numero sezionale 4320/2026Numero di raccolta generale 16062/2026Data pubblicazione 25/05/2026dovendo egli provare e documentare l'imponibile maturato e, quindi,l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la suaconcreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché incorrelazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé” (Cass. n. 24880del 2022).7.5. Ora, a fronte di quanto precede, l’errore in diritto compiuto dallaCTR consiste in ciò che essa conclude nel senso di una sorta diriconoscimento automatico dei costi, per il sol fatto, in buona sostanza,dell’operatività della contribuente. In tal guisa, tuttavia, la CTR omette disottoporre a vaglio critico l’assolvimento, da parte di quest’ultima, dellostringente onere probatorio, alla stregua di quanto innanzi, incombentele:ciò, viepiù, nonostante la contestazione agenziale, già rassegnata inavviso, circa il difetto di idonea documentazione finanche della certezza,prima ancora che dell’inerenza, dei ridetti costi, che, ad ogni modo, inrapporto a quelli correlati a fatture per operazioni inesistenti, sonosuscettibili di essere comprovati (cfr. Cass. n. 25141 del 2009, in motiv.,par. 5.3.1, p. 7) soltanto sulla scorta di “scritture”, oltreché formalmentecorrette e contenutisticamente attendibili, comunque “diverse dalle fatturefalse e dalle false registrazioni”, siccome, in quanto tali, prive della loronormale valenza dimostrativa.8. Può passarsi ora alla disamina del quarto ed ultimo motivo.9. Con esso si denuncia: “Violazione degli artt. 32 dpr 600/73, 51 dpr633/72, 2697 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.”.9.1. La CTR ha disapplicato il meccanismo dell’inversione dell’oneredella prova insito negli accertamenti bancari.10. Anche tale motivo è fondato.10.1 Invero la S.C. insegna che, “in tema di accertamenti bancari, gliartt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale,non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiestiNumero registro generale 85/2018Numero sezionale 4320/2026Numero di raccolta generale 16062/2026Data pubblicazione 25/05/2026dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superatadal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazionedella riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che glielementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono adoperazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito diverificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dalcontribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente insentenza delle relative risultanze” (cfr., ad es., Cass. n. 13112 del 2020).In ragione di quanto precede, la presunzione “consenteall’Amministrazione finanziaria di riferire ‘de plano’ ad operazioni imponibilii dati raccolti in sede di accesso ai conti correnti bancari del contribuente”(Cass. n. 10249 del 2017). Ciò significa che, “qualora l'accertamentoeffettuato dall'Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correntibancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondol'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementirisultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere dellaprova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova,non generica, ma analitica, per ogni versamento bancario, che gli elementidesumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioniimponibili” (in termini, da ultimo, Cass. n. 15857 del 2016). Donde,“poiché il contribuente ha l'onere di superare la presunzione posta dagliartt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972,dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni afatti imponibili, il Giudice di merito è tenuto ad effettuare una verificarigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso,rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente contoin motivazione” (Cass. n. 10480 del 2018).10.2. La C.T.R. ha disatteso i superiori principi.Ha omesso, in particolare, una “verifica rigorosa in ordine all'efficaciadimostrativa delle prove fornite” dalla contribuente, attraverso un esameNumero registro generale 85/2018Numero sezionale 4320/2026Numero di raccolta generale 16062/2026Data pubblicazione 25/05/2026analitico e circostanziato delle medesime rispetto a ciascuna operazionecontestata, limitandosi a vacui ed onnicomprensivi richiami documentali.11. Conclusivamente, in integrale accoglimento del ricorso nella causan. 85 del 2018, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per nuovoesame e per le spese.12. Deve ora esaminarsi il ricorso nella causa n. 24598 del 2019.13. Tutti e tre i motivi, per sovrapposizione di censure, possono essereenunciati congiuntamente.14. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma1, n. 5), cod. proc. civ., l’omesso esame di fatto decisivo e controverso,per avere la CTR ritenuto la sentenza n. 4590/2017 passata in giudicatosebbene l’Agenzia avesse contestato la circostanza.15. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata, per avereerroneamente la CTR, in violazione dell’art. 2909 cod. civ., riconosciutoefficacia di giudicato alla sentenza n. 4590/2017.16. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata, per motivazionemancante od apparente, essendosi la CTR limitata ad accogliere l’appellodella contribuente sulla base della sentenza n. 4590/2017, senzaaffrontare il merito della controversia.17. Infondato è il primo motivo, fondato il secondo, assorbito il terzo.17. 1. Il punto di partenza di ogni ragionamento è che l’erroneapriva costituisce errore di diritto, denunciabile, come tale, in cassazione, enon errore di fatto, avente, “in limine”, caratura revocatoria.Invero, per consolidata giurisprudenza, “il giudicato, essendo destinatoa fissare la regola del caso concreto, partecipa della natura dei comandigiuridici, e, conseguentemente, la sua interpretazione non si risolve in ungiudizio di fatto, ma deve essere assimilata, per natura ed effetti,Numero registro generale 85/2018Numero sezionale 4320/2026Numero di raccolta generale 16062/2026Data pubblicazione 25/05/2026all'interpretazione delle norme giuridiche, sicché l'erronea presupposizionedella sua esistenza, equivalendo all'ignoranza della ‘regula juris’, rilevanon quale errore di fatto ma quale errore di diritto, derivandonesostanzialmente un vizio del giudizio sussuntivo, consistente nelricondurre la fattispecie ad una norma diversa da quella che reca, invece,la sua disciplina, inidoneo, come tale, ad integrare gli estremi dell'errorerevocatorio di cui all'art. 395, numero 4, c.p.c.” (così, da ult., Cass. n.7584 del 2025, cui si rinvia per ulteriori citazioni di giurisprudenza).17.2. Ciò esclude la fondatezza del primo motivo: esso è imperniatosulla denuncia di omesso esame di un “fatto”, che, viepiù, per rilevare aisensi dell’art 360, comma 1, n. 5, cod. proc civ., deve essere storico-naturalistico. Al contrario, in conseguenza di quanto detto, l’erroneasolo dal paradigma dell’art 360, comma 1, n. 5, cit.17.3. Per le medesime ragioni per le quali è infondato il primo motivo,fondato è, di contro, il secondo, volto a denunciare (seppureinappropriatamente evocando il n. 4, anziché il n. 3, del comma 1 dell’art.360 cod. proc. civ.: ciò che tuttavia non inficia l’ammissibilità del motivo)la violazione dell’art. 2909 cod. civ.: la CTR, infatti, attribuendo la qualitàdi giudicato alla sentenza n. 4590/2017, pacificamente non affattoirrevocabile in quanto impugnata dall’Agenzia nella causa n. 85 del 2018R.G., ha errato nella presupposizione in sé dell’esistenza della normagiuridica del caso concreto.17.4. Per l’effetto, come detto, resta assorbito il terzo motivo.18. Conclusivamente, in accoglimento del secondo motivo di ricorsonella causa n. 24598 del 2019, rigettato il primo ed assorbito il terzo, lasentenza impugnata va cassata con rinvio, per nuovo esame e per lespese. P.Q.MRiunita la causa n.r.g. 24598 del 2019 alla causa n.r.g. 85 del 2018,Numero registro generale 85/2018Numero sezionale 4320/2026Numero di raccolta generale 16062/2026Data pubblicazione 25/05/2026quanto alla causa n. 85 del 2018, in accoglimento del ricorso, cassa lasentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per lespese del presente giudizio;quanto alla causa n. 24598 del 2019, in accoglimento del secondomotivo di ricorso, rigettato il primo ed assorbito il terzo, cassa la sentenzaimpugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e anche per ilregolamento delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso a Roma, lì 20 maggio 2026.La PresidenteRoberta Crucitti
Sentenza Cassazione n. 16062/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris