CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 16586/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
HE di [OSCURATO:PERSONA] eGianluca [OSCURATO:SOCIETA]. (già “[OSCURATO:PERSONA]. G. Girlando e G. [OSCURATO:SOCIETA]” s.n.c.)– p . i . v.a. 0 3793240874 – in persona de i legalirappresentanti pro tempore , elettivamente domiciliat o in Roma , al la v ia S. Basilio, n. 61,presso lo studio dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difendein virtù di procura speciale su foglio allegato in calce a l ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA – [OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c.,in Catania, al corso Italia , n. 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.CONTRORICORRENTE avverso lasentenza n. 104/2023 del la Corte d’Appello di Catania , udita la relazione nella camera di consiglio del28 marzo 202 4 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto notificato in data 27.11.2015 la “Girlando e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” s.n.c. citava l’ “[OSCURATO:PERSONA] di Catania” a comparire dinanzi al Tribunale di Catania. Premetteva che era accreditata con il [OSCURATO:PERSONA] ed aveva pur per gli anni 2008, 2009e 2010 stipulato con l’ “A.S.P. di Catania” regolari contratti di prestazioni sanitarie (cfr. ricorso, pag. 3). Indi esponeva che l’ “A.S.P. di Catania” con raccomandata del 29.10.2014 le aveva chiesto in restituzione per l’anno 2008l’importo di euro 3 0. 989 ,8 4, per l’anno 2009 l’importo di euro 19.067,00 e per l’anno 201 0 l’importo di euro 22.039,11(cfr. ricorso, pag. 3). Esponeva segnatamente che a fondamento della pretesa restitutoria l’ “A.S.P. di Catania” aveva addotto che il tariffario e la correlata scontistica di cui all’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006, recepitiin Sicilia con il decreto assessoriale n. 1977/2007, dapprima vanificaticon il D.A. n. 336/2008, era no statiripristinati con il D.A. n. 170/2013 mercè la revoca del D.A. n. 336/2008 (cfr. ricorso, pagg. 2 -3). Chiedeva accertarsi e dichiararsi l’insussistenza delle pretese creditorie dell’ “A.S.P. di Catania”. 2.Si costituiva l’ “A.S.P. di Catania”.Instava per il rigetto dell’avversa domanda. 3.Con sentenza n. 2573/2018 il tribunale rigettava la domanda attorea. 4.La “Girlando e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” s.n.c.proponeva appello. Resisteval’ “A.S.P. di Catania”. 5.Con sentenza n. 104/2023la Corte d’Appello di Catania accoglieva in parte il gravame ed in parziale riforma della gravata sentenza dichiarava non dovuta la somma di euro 22.039,11 chiesta dall’ “A.S.P.” in restituzione per l’anno 2010; compensava nella misura di 1/3 le spese del doppio grado e condanna l’iniziale attrice a rimborsare a controparte i residui 2/3. Reputava la corteche la domanda di accertamento negativo era destituita di fondamento in relazioneagli anni 2008 e 2009 (cfr. sentenza d’appello, pag. 9 ) . Reputava, invece, in r elazione all’anno 2010 che il Consiglio di Stato aveva con sentenza n. 4843/2021 annullato il D.A. n. 170/2013 nella parte in cui comportava l’operatività del regime tariffario, con la connessa scontistica, previsto per il triennio 2007 - 2009 oltre il medesimo periodo (cfr. sentenza d’appello, pag. 9). Puntualizzava che l’annullamento di un atto amministrativo a contenuto generale proietta la sua efficacia oltre l’ambito soggettivo del giudizio in cui la pronuncia di annullamento viene resa(cfr. sentenza d’appello, pag. 11). 6.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la s.n.c. “Girlando e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”; ne ha chiesto sulla scorta di tremotivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. L’ “[OSCURATO:PERSONA] di Catania” ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con vittoria di spese.7.La ricorrente ha depositato memoria. Del pari ha depositato memoria la controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 8.Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 324 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ. Premette che il Consiglio di Stato con sentenza n. 4840/2021 e con sentenza n. 4843/2021ha annullato il D.A. n. 170/2013 in considerazione della efficacia cronologicamente circoscritta – sino al 31.12.2008 - degli sconti prefigurati dall’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006(cfr. ricorso, pag. 7). Deduce quindi che in virtùed in esplicazione del giudicato esterno costituito dalle pronunce del Consiglio di Stato deve nella specie opinarsi per l’inapplicabilità del D.A. n. 170/2013, per l’erroneità dell’impugnato dictum e per l’inapplicabilità degli sconti tariffari anche alle prestazioni da essa ricorrente rese nell’anno2009 (cfr. ricorso, pagg. 8 – 10 ) . 9.Il primo motivo di ricorso va respinto. 10.Senza dubbio nel giudizio di cassazione il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla sentenza impugnata; in tal caso, infatti, la produzione del documento che lo attesta non trova ostacolo nel divieto posto dall’art. 372 cod.proc. c iv ., che è limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito, ed è, invece, operante ove la parte invochi l’efficacia di giudicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedenti gradi del processo (cfr. Cass. (ord.) 22.1.2018, n. 1534). 11.Nondimeno, la ricorrente non ha provveduto a riprodurre l’in tegrale testo dellesentenze n. 4840/2021 e n. 4843/2021 del Consiglio di Stato (il difetto di “autosufficienza” non è superabile, qualora le necessarie indicazioni siano rinvenibili in attidiversi dal ricorso: cfr. Cass. (ord.) 3.7.2009, n. 15628 ) . Ben vero, allorquando venga denunciato un “error in procedendo”, quest a Corte di legittimità divieneanche giudice del “fatto processuale ” ed è investita del potere di esaminare direttamente gli atti di causa (cfr. Cass. sez. un.25.7.2019, n. 20181). E però il ricorrente deve indicare, e nella specie la “Girlando e [OSCURATO:SOCIETA]” non ha indicato, gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” (il “giudicato” correlato alle suindicate pronunce del Consiglio di Stato)di cui ha invocato il riesame (cfr. Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181, ove si soggiunge che l’“error in procedendo” non è rilevabile ex officio e che questa Corte non può ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento dell’“error”). 12.Il difetto di “autosufficienza” riveste valenza pur alla luce del più recente arresto, in tema, delle sezioni unite. Difatti, le sezioni unite hanno precisato che il principio di “autosufficienza”del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, 1° co., n. 6, cod.proc. c iv . , quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 -non deve, certo, essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e,tuttavia, postula che nel ricorso sia comunque puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 18.3.2022, n. 8950). 13. I l difetto di “autosufficienza” viepiù ha rilievo alla luce di un duplice riscontro. Da un canto, la medesima ricorrente si è detta “consapevole del fatto che le citate sentenze del Consiglio di Stato contengono anche alcuni riferimenti alla inefficacia degli sconti e dei valori tariffari solo a decorrere dall’anno 2010 (e non dall’anno 2009, ovvero una delle annualità d’interesse nel caso di specie)” (così memoria della ricorrente, pag.3). D’altro canto, la controricorrente ha espressamente addotto che “il [OSCURATO:PERSONA], a conferma di quanto incidenter tantum già verificato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 94/2009, con le pronunce summenzionate [n. 4840/2021 e n. 484 3/ 2021 ] ha confermato l’operatività delle tariffe richiamate (e dunque imperativamente introdotte) dall’art. 1, comma 796,lett. o), della l egge n. 296/2006, ma ne ha delimitato l’ambito di applicazione al triennio 2007/2009, escludendone invece l’operatività per gli anni a seguire” (così controricorso, pagg. 11 –12). 14.In questi termini questa Corte non può che ribadire la su a elaborazione , seppur con precipuo riferimento agli sconti tariffari (ben vero, è la stessa ricorrente a puntualizzare che, “sebbene non sia oggetto di discussione, (…) la questione degli sconti e quella dei c.d. recuperi tariffari sono sostanzialmente assimilabili sotto il profilo giuridico e come tali esaminate anche sul piano giurisprudenziale. (…) Per tale ragione le sentenze del Consiglio di Stato (…) rilevano sia che si affronti il tema degli sconti, sia che si affronti il tema del recupero delle differenze tariffarie”: così memoria della ricorrente, pag. 7).Ovvero l’insegnamento secondo cui, in tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate, losconto previsto dall ’ art. 1, 1° co . , lett. o), della l egge n. 296 del 2006, deve intendersi limitato al triennio 2007-2009, deponendo in tal senso non solo l’ “incipit” della norma, che espressamente fa riferimento a detto triennio, ma anche l’interpretazione della Corte costituzionale che con le pronunce n. 94 del 2009 e n. 243 del 2010, chiamata a valutare la ragionevolezza della disposizione, ne ha sottolineato il carattere transitorio, senza lasciare dubbi in ordine alla possibilità di una diversa interpretazione(cfr. Cass. (ord.) 5.10.2021, n. 27007; Cass. (ord.) 4.5.2018, n. 10582). Correttamente, dunque, la corte d’appello ha reputata la domanda di accertamento negativo destituita di fondamento per gli anni 2008 e 2009. 15.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 quater ed 8 quinquiesd.lgs. n. 502/1992. Deduce che nel quadro dei rapporti senza dubbio di natura privatistica intercorsi tra essa ricorrente e l’ “A.S.P. di Catania” il D.A. n. 170/2013, anche a prescindere dalla sua legittimità, giammai avrebbe potuto incidere sull’equilibrio contrattuale cristallizzatosi nel regolamento negoziale poi attuatosi con la sua piena e compiuta esecuzione (cfr. ricorso, pagg. 10 -11). Deduce segnatamente che nel quadro, appunto, di rapporti privatistici in nessun modo è destinato a configurarsi un “potere di modifica unilaterale retroattiva delle condizioni contrattuali”(cfr. ricorso, pag. 12). Deduce in ogni caso che, anche a voler accedere alla ricostruzione panpubblicistica cui ha fatto luogo la Corte di Catania,l’ “A.S.P.” non avrebbe potuto incidere unilateralmente e retroattivamente sui rapporti intercorrenti con il concessionario (cfr. ricorso, pagg. 15 -16). Deduce del resto che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 203/2016, ha ammesso la possibilità che con apposita norma si incida su contratti già stipulati unicamente con riferimento alle prestazioni sanitarie non ancora eseguite (cfr. ricorso, pag. 18). 16.Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto. 17.Evidentemente la legittima operatività con riferimento alle prestazioni sanitarie rese nell’anno 2009 della scontisticacorrelata a “tariffe massime molto più svantaggiose per le strutture sanitarie convenzionate e accreditate” (così ricorso, pag. 2), al di là di qualsivoglia valutazione in ordine alla natura del rapporto per cui è controversia, rinviene titolo nella previsione dell’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006 e rinviene riscontro nell’elaborazione di questa Corte dapprima menzionata (il rinvio è a Cass. (ord.) n. 27007/2021, ove è menzionata pur la giurisprudenza della Consulta, e a Cass.(ord.) n. 10582/2018). Vannodunque condivis i , con precipuo riferimento alla Regione siciliana , i rilievi esplicativi di cui alle pagine 25 –26 del controricorso, ove in conclusione si puntualizza che, “essendo venuti meno i presupposti del decreto numero 336/2008, le maggiori somme percepite da parte ricorrente, nel periodo compreso tra il 2008 e il 2009, rispetto ai valori tariffari ripristinati dal decreto assessoriale numero 170/2013, rappresentano (…) incontrovertibilmente un indebito arricchimento, nei cui confronti controparte non può(…) opporre alcun diritto asseritamente acquisito a trattenerle”. 18.Sono vani, pertanto, gli argomenti addotti con il mezzo in esame .E vano è pur l’argomento per cui “una modifica unilaterale della tariffa incide sul volume delle prestazioni, che sarebbe stato maggiore in caso di riduzione delle tariffe e viceversa” (così ricorso, pag. 17). 19.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. Deduce che il buon fondamentodei precedenti motivi giustifica la cassazione della sentenza della Corte di Catania pur nella parte in cui è stata condannata parzialmente alle spese di lite (cfr. ricorso, pag. 18). 20.Il terzo motivo di ricorso parimenti va respinto. 21.I motivi di ricorso per cassazione sono risultati privi di fondamento. Di conseguenzala Corte di Catania ha fatto ineccepibile applicazione, in tema di regolamentazione delle spese di lite,del principio di causalità - soccombenza (cfr. Cass. 27.11.2006, n. 25141, secondo cui l’individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, sicché parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi; Cass. 15.10.2004, n. 20335). 22.In dipendenza del rigetto del ricorso la società ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo(il valore è rapportato unicamente all’importo chiesto in restituzione per l’anno 2009). 23.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, “Girlando e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” s.n.c., a rimborsare alla controricorrente, “[OSCURATO:PERSONA] di Catania”, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di