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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 32265/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto - previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen. - l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, non dovendo procedersi per difetto di querela; nonché le conclusioni presentate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputata, si è riportato al ricorso, si è associato alle conclusioni del Procuratore generale e, in subordine, l'annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 13 dicembre 2022 la Corte di appello di Salerno, a seguito del gravame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha riqualificato in furto aggravato perché commesso su cose esposte alla pubblica fede il fatto contestato all'imputata sub specie della ricettazione e ha confermato la pronuncia in data 27 aprile 2022, segnatamente nella parte in cui aveva irrogato all'imputata la pena di due mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, che ha articolato un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), in quanto: - l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede sarebbe ontologicamente incompatibile con il furto di un bene smarrito e quindi «sottratto a un controllo continuativo e costante da parte della collettività»; - e in maniera illogica ed erronea la Corte di merito avrebbe ritenuto sussistente l'aggravante, pur non escludendo che il cellulare (oggetto materiale del reato) potesse essere accidentalmente caduto dal tavolo su cui era posto, non essendosi peraltro raggiunta la prova al di là di ogni ragionevole dubbio che esso sia stato oggetto di furto e non anche rinvenuto dall'imputata per terra nelle adiacenze dell'esercizio pubblico de quo dopo qualche tempo rispetto allo smarrimento (come da lei dichiarato ai Carabinieri), fatto da sussumere nell'appropriazione di cose smarrite non più penalmente rilevante; e rispetto a tale allegazione la motivazione della sentenza impugnata sarebbe mancante e illogica.

Ancora, la difesa ha rappresentato che - alla luce della giurisprudenza di legittimità - nel caso di specie sono stati erroneamente ritenuti i presupposti dell'aggravante in contestazione, non potendosi ricondurre a una consuetudine né alla necessità la condotta di chi lascia un telefono cellulare sul tavolo di un pubblico esercizio allorché si allontana per provvedere al pagamento del conto; ragion per cui ha chiesto di rendere una declaratoria di non doversi procedere per mancanza della querela.

3. Il ricorso non è manifestamente infondato, segnatamente nella parte in cui ha addotto che erroneamente sarebbe stata ritenuta sussistente la circostanza aggravante in contestazione, atteso che questa Corte ha affermato che «in tema di furto aggravato di cose esposte alla pubblica fede, il requisito della esposizione per "necessità" richiede che sia puntualmente accertata in concreto la sussistenza di una situazione determinata da impellenti e non differibili esigenze che abbiano impedito alla persona offesa di portare con sé o custodire più adeguatamente la res furtiva» (cfr. Sez. 5, n. 51255 del 30/10/2019, Liberali, Rv. 277524 - 01, che ha escluso la sussistenza dell'aggravante relativamente al furto di un telefono cellulare lasciato incustodito sul tavolino di un bar).Ne deriva che - non ricorrendo i presupposti per dichiarare l'impugnazione inammissibile - deve tenersi conto del regime di procedibilità per la fattispecie delittuosa in imputazione, mutato in forza dell'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, successivamente alla pronuncia impugnata (cfr. Sez.

U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551; cfr. art. 624, comma 3, cod. pen., a mente del quale il delitto di furto «è punibile a querela della persona offesa.

Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna dele circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 bis)»); e deve rilevarsi il difetto della querela (avendo la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] sporto denuncia il 5 agosto 2016); con la conseguenza che - non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. - la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non deve essere proseguita.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non deve essere proseguita pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto - previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen. - l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, non dovendo procedersi per difetto di querela; nonché le conclusioni presentate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputata, si è riportato al ricorso, si è associato alle conclusioni del Procuratore generale e, in subordine, l'annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 dicembre 2022 la Corte di appello di Salerno, a seguito del gravame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha riqualificato in furto aggravato perché commesso su cose esposte alla pubblica fede il fatto contestato all'imputata sub specie della ricettazione e ha confermato la pronuncia in data 27 aprile 2022, segnatamente nella parte in cui aveva irrogato all'imputata la pena di due mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, che ha articolato un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), in quanto: - l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede sarebbe ontologicamente incompatibile con il furto di un bene smarrito e quindi «sottratto a un controllo continuativo e costante da parte della collettività»; - e in maniera illogica ed erronea la Corte di merito avrebbe ritenuto sussistente l'aggravante, pur non escludendo che il cellulare (oggetto materiale del reato) potesse essere accidentalmente caduto dal tavolo su cui era posto, non essendosi peraltro raggiunta la prova al di là di ogni ragionevole dubbio che esso sia stato oggetto di furto e non anche rinvenuto dall'imputata per terra nelle adiacenze dell'esercizio pubblico de quo dopo qualche tempo rispetto allo smarrimento (come da lei dichiarato ai Carabinieri), fatto da sussumere nell'appropriazione di cose smarrite non più penalmente rilevante; e rispetto a tale allegazione la motivazione della sentenza impugnata sarebbe mancante e illogica. Ancora, la difesa ha rappresentato che - alla luce della giurisprudenza di legittimità - nel caso di specie sono stati erroneamente ritenuti i presupposti dell'aggravante in contestazione, non potendosi ricondurre a una consuetudine né alla necessità la condotta di chi lascia un telefono cellulare sul tavolo di un pubblico esercizio allorché si allontana per provvedere al pagamento del conto; ragion per cui ha chiesto di rendere una declaratoria di non doversi procedere per mancanza della querela. 3. Il ricorso non è manifestamente infondato, segnatamente nella parte in cui ha addotto che erroneamente sarebbe stata ritenuta sussistente la circostanza aggravante in contestazione, atteso che questa Corte ha affermato che «in tema di furto aggravato di cose esposte alla pubblica fede, il requisito della esposizione per "necessità" richiede che sia puntualmente accertata in concreto la sussistenza di una situazione determinata da impellenti e non differibili esigenze che abbiano impedito alla persona offesa di portare con sé o custodire più adeguatamente la res furtiva» (cfr. Sez. 5, n. 51255 del 30/10/2019, Liberali, Rv. 277524 - 01, che ha escluso la sussistenza dell'aggravante relativamente al furto di un telefono cellulare lasciato incustodito sul tavolino di un bar).Ne deriva che - non ricorrendo i presupposti per dichiarare l'impugnazione inammissibile - deve tenersi conto del regime di procedibilità per la fattispecie delittuosa in imputazione, mutato in forza dell'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, successivamente alla pronuncia impugnata (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551; cfr. art. 624, comma 3, cod. pen., a mente del quale il delitto di furto «è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna dele circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 bis)»); e deve rilevarsi il difetto della querela (avendo la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] sporto denuncia il 5 agosto 2016); con la conseguenza che - non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. - la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non deve essere proseguita. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non deve essere proseguita pe
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