CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 16559/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25505-2022, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, nonché delibera di giunta comunale n. 91 del 18.9.2020, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente alla quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 30, presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 1/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. alcuni avvisi di accertamento per riprese I.C.I. relative agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014; che la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. impugnò detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Treviso che, con sentenza n. 380/2016, accolse il ricorso, determinando il valore a m 2 dell'area interessata dall'accertamento in C 30,00, anziché in C 50,00 come stabilito dal COMUNE; che tanto il [OSCURATO:PERSONA], quanto la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. proposero impugnazione, rispettivamente in via principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. del [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 1/2/2020, depositata il 2.1.2020 rigettò entrambi i gravami, pur riconoscendo - per quanto in questa sere ancora rileva - in astratto legittima la rettifica operata dal COMUNE, in presenza di una dichiarazione inferiore a quanto stabilito alla delibera comunale del 2010 (le cui determinazioni in merito al valore dell'area in questione rientravano nei limiti dettati dagli art 52 e 59, comma 1, del d.lgs. n. 46 del 1997) ha, cionondimeno, ritenuto che detta determinazione doveva considerarsi non rispondente al valore venale del bene nel periodo preso in considerazione, per non avere tenuto conto della crisi economica; che avverso tale decisione il [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, Ric. 2020 n. 25505 sez. Sesta civile - T - ud. 26-04-2022 -2- illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico articolato motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) della "mancanza dell'apparato motivazionale previsto dal combinato disposto degli artt. 61 e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546/1992, nonché dell'art. III, comma 6, Cost.Violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 504/1992 nonché dell'art. 59 del d.lgs. 446/1997" (cfr. ricorso, p. 13), per fondare la decisione impugnata anzitutto su argomentazioni contrastanti e contraddittorie (a) affermandosi, da un lato, che la determinazione del valore dell'area era avvenuta nei limiti previsti dagli artt. 52 e 59, comma 1, del d.lgs. n. 46 del 1997 e, dall'altro, che gli avvisi adottati a distanza di più di cinque anni non fossero rispondenti al valore venale dei beni) e, quindi, (b) denunziandosi, altresì l'ulteriore incongruità del ragionamento svolto dalla C.T.R. che, pur riconoscendo che, relativamente all'I.C.I., vi erano stati versamenti volontari per il valore di 50,00, oltre a transazioni per quello di C 40,00, ha poi contraddittoriamente ritenuto di confermare il valore a m2 dell'area interessata in C 30,00, come determinato dalla C.T.P., anziché accogliere quantomeno parzialmente l'appello, fissando tale valore in C 40,00; che il motivo è in parte manifestamente infondato e, sia pure per ragioni diverse da quelle prospettate nella proposta del relatore, in parte manifestamente inammissibile; che va anzitutto chiarito che, in materia di ricorso per cassazione, l'articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d'inammissibilità quando non è Ric. 2020 n. 25505 sez. Sesta civile - T - ud. 26-04-2022 -3- possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass., Sez. 2, 23.10.2018, n. 26790, Rv. 651379-01); che, tanto premesso, osserva il Collegio come parte ricorrente si è anzitutto doluta di una omessa motivazione laddove, al contrario, dalla piana lettura della decisione impugnata emergono chiaramente le ragioni che hanno spinto la C.T.R. a confermare la sentenza di primo grado: dopo aver rilevato la legittimità di un avviso in rettifica emesso pur in presenza di un pagamento dell'I.C.I. per un importo non inferiore al valore indicato nella delibera comunale emessa nei limiti dettati dagli artt. 52 e 59, comma 1, del d.lgs. n. 46 del 1997, i giudici di appello hanno, infatti, ciononostante ritenuto che quel valore, a distanza di cinque anni dall'adozione della detta delibera, non fosse più rispondente al valore venale dell'area interessata, analiticamente argomentando (cfr. p. 3, penultimo cpv.) circa le ragioni che hanno portato a confermare la decisione della C.T.P.; che tale articolata motivazione, peraltro, consente di disattendere anche la seconda sotto-censura in cui si articola l'unico motivo di ricorso e che, a ben vedere, pur formulato in termini di violazione di legge, in realtà disvela un - inammissibile - vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., laddove mira ad una rivalutazione (non consentita a questa Corte) di quegli elementi che hanno indotto la C.T.R. a ritenere il valore-soglia indicato dal Comune Ric. 2020 n. 25505 sez. Sesta civile - T - ud. 26-04-2022 -4- esorbitante rispetto al valore venale dei luoghi (arg. da Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276, Rv. 661628-01; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna del [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t. al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Per l'effetto, condanna il [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco p.t. al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 200,00 (duecento/00) per esborsi ed € 5.600,00 (cinquemilaseincento/00) per compenso professionale, oltre 15% su tale ultimo importo per rimborso forfetario spese generali ed agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco p.t., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - Tributaria, il 26.4.2022 Il Presidente i Lucio iuciot i [OSCURATO:PERSONA] . 2 3 1\i'AG 20 2 [OSCURATO:PERSONA] og