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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 31 marzo 2022

Cassazione n. 26222/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, del 4.12.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Taranto aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione già contestato ai sensi del capoverso dell'art. 648 cod. pen. e, perciò, lo aveva condannato alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 400 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

2. la Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto -, giudicando sull'appello dell'imputato, ha riconosciuto al Fraccalvieri le circostanze attenuanti generiche ed ha perciò rideterminato la pena in mesi 2 di reclusione ed Euro 200 di multa concedendo all'imputato i benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna;

3. ricorrono per cassazione i difensori del Fraccalvieri lamentando: 3.1 violazione di legge con riferimento agli artt. 601 cod. proc. pen. e 23 DL 137 del 2020: rilevano che in data 23.10.2020 era stato notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello nelle forme di cui all'art. 601 cod. proc. pen. ma che, nelle more, era intervenuto il DL 137 del 2020 che ha introdotto la celebrniQne del processo in forma cartolare cui non aveva fatto seguito alcuna comunieuziutie iiea- ii-irnputato né ai difeti5tmi iatiduve, inve Rtato opportuno notificare un nuovo decreto di citazione a giudizio con le nuove modalità di celebrazione del processo; lamenta perciò un vulnus al diritto di difesa e nullità del decreto ex art. 601 cod. proc. pen. e della sentenza successivamente emessa; 3.2 violazione di legge con riferimento agli artt. 157 cod. pen. e 83 del DL 18 del 2020: rileva che il calcolo del termine di prescrizione operato nella sentenza impugnata sconta una sospensione del suo corso pari a 114 giorni in forza dell'art. 83 del DL 18 del 2020; richiama, tuttavia, l'arresto delle SS.UU. della S.C. del 26.11.2020 sostenendo che i principi in essa dettati sono perfettamente sovrapponibili al giudizio di appello; segnala che il gravame era stato depositato in data 2.10.2019 e che, perciò, il fascicolo era stato trasmesso sicuramente prima del 9.3.2020, con conseguente inapplicabilità del periodo di sospensione previsto dal DL 83 del 2020; 3.3 violazione e falsa applicazione dell'art. 63 cpv cod. proc. pen.: rileva che gli unici elementi a carico del Fraccalvieri sono stati desunti dalle dichiarazioni rese dal ricorrente ai CC di Santeramo del Colle di fronte ai quali venne convocato quale persona informata dei fatti ma interrogato in qualità di indagato con conseguente radicale inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nella occasione; segnala che il verbale fu acquisito sul consenso delle parti limitatamente, tuttavia, alle dichiarazioni rese dopo gli avvisi di rito e non già a quelle fornite senza alcuna garanzia difensiva;

4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l'inammissibilità del ricorso ritenendo i motivi di gravame ivi articolati manifestamente infondati;

5. la difesa del Fraccalvieri ha trasmesso delle note di trattazione scritta con cui insiste nei motivi di ricorso con particolare riferimento alla declaratoria di nullità del decreto di citazione in appello ed alla violazione del disposto di cui all'art. 63 cod. proc. pen. con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ovvero, in subordine con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Lecce. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate.

1. Manifestamente infondato, infatti, è il primo motivo del ricorso avendo questa Corte avuto già modo di chiarire che nel vigore della disciplina emergenziale pandemica non è causa di nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello l'omesso avvertimento all'imputato della celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 23bis del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto requisito non richiamato dall'art. 601, comma 6, cod. proc. pen. (cfr., in tal senso, Sez. 2 - , Sentenza n. 45188 del 14/10/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282438; conf., non massimate, Sez. 6, 31.3.2022 n. 14728, Perciballi ed altro; Sez. 2, 8.3.2022 n. 14296, Mandile; Sez. 1, 1.3.2022 n. 10392, Mossuto).

L'art. 23bis del DL 137, contenente disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 (tuttora in vigore, avendo l'art. 1 del DL 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, disposto che la normativa eccezionale continua ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022) ha previsto che, a decorrere dal 9 novembre 2020, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado, la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire.

La disposizione emergenziale ha specificamente disciplinato la procedura cartolare senza incidere sulle modalità della vocatio in iudicium che, nel rito ordinario dinanzi alla Corte di Appello, continua ad essere regolata dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., alla cui stregua il decreto di citazione per il giudizio d'appello deve contenere i requisiti di cui all'art. 429, comnna 1 lett. a) (generalità dell'imputato); f) (l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della comparizione) e g) (la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste) nonché l'indicazione del giudice competente, requisiti tutti (pacificamente) presenti nel caso di specie nessuna nullità perciò essendo configurabile.

2. Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo atteso che il termine di prescrizione per il delitto di ricettazione è quello di otto anni, aumentato di due anni ai sensi dell'art. 161 comma 2 cod. pen. nel caso sia nel frattempo intervenuto uno degli eventi interruttivi tassativamente indicati dall'art. 160 cod. pen..Nel caso di specie il reato era stato contestato come commesso in data 24.7.2012 (che, per inciso, è la data del furto non essendo perciò possibile alcuna "retrodatazione") per cui, anche indipendentemente dall'intervento di cause di sospensione, della loro applicabilità al caso di specie ovvero della loro estensione (cfr., con riguardo alla sospensione "COVID", Corte Costituzionale n. 140 del 2021) considerando i dieci anni - di cui al combinato disposto degli artt.157, 160 e 161 cod. pen. - decorrenti (al più) dal 24.7.2012, è pacifico che non fosse decorso'fié in pendenza del giudizio di appello ma, invero, nemmeno alla data odierna.

3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo del ricorso dal momento che la Corte di Appello ha fatto leva - per pervenire al giudizio di responsabilità - non già sulle dichiarazioni del Fraccalvieri, di cui non ha fatto cenno alcuno, ma sul dato obiettivo ed incontestato secondo cui l'odierno ricorrente era venuto in possesso del telefono (e nel quale era stata inserita una scheda a lui intestata) risultato provento del delitto di furto in danno di tale [OSCURATO:PERSONA] ma non aveva mai spiegato il modo in cui ciò era avvenuto poiché il figlio, che si assume dalla difesa ne fosse il reale utilizzatore, era all'epoca appena undicenne ed era perciò improbabile che fosse stato in grado di procurarselo direttamente.

Altro dato obiettivo correttamente valorizzato anche dal Tribunale, è quello della consegna, da parte del Fraccalvieri, del telefono in questione ai CC di Santeramo in Colle con una scatola recante la indicazione di un numero IMEI diverso.

I giudici di merito hanno sottolineato, perciò, che le uniche spiegazioni pur tardivamente fornite dal Fraccalvieri (secondo egli avrebbe acquistato il telefono due anni prima avendo conservato la scatola che aveva consegnato agli investigatori) erano invero significative della colpevolezza dell'appellante "... non essendo possibile che il telefono (rubato pochi giorni prima) potesse mai essere stato comprato due anni prima dall'imputato" (cfr., pag. 4 della sentenza in verifica).

Di qui, in definitiva, la irrilevanza, nella economia della decisione, delle dichiarazioni del ricorrente anche indipendentemente dal rilievo, pure non secondario, secondo cui tali dichiarazioni erano state comunque acquisite al fascicolo del dibattimento sul consenso delle parti.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, del 4.12.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Taranto aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione già contestato ai sensi del capoverso dell'art. 648 cod. pen. e, perciò, lo aveva condannato alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 400 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. la Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto -, giudicando sull'appello dell'imputato, ha riconosciuto al Fraccalvieri le circostanze attenuanti generiche ed ha perciò rideterminato la pena in mesi 2 di reclusione ed Euro 200 di multa concedendo all'imputato i benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna; 3. ricorrono per cassazione i difensori del Fraccalvieri lamentando: 3.1 violazione di legge con riferimento agli artt. 601 cod. proc. pen. e 23 DL 137 del 2020: rilevano che in data 23.10.2020 era stato notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello nelle forme di cui all'art. 601 cod. proc. pen. ma che, nelle more, era intervenuto il DL 137 del 2020 che ha introdotto la celebrniQne del processo in forma cartolare cui non aveva fatto seguito alcuna comunieuziutie iiea- ii-irnputato né ai difeti5tmi iatiduve, inve Rtato opportuno notificare un nuovo decreto di citazione a giudizio con le nuove modalità di celebrazione del processo; lamenta perciò un vulnus al diritto di difesa e nullità del decreto ex art. 601 cod. proc. pen. e della sentenza successivamente emessa; 3.2 violazione di legge con riferimento agli artt. 157 cod. pen. e 83 del DL 18 del 2020: rileva che il calcolo del termine di prescrizione operato nella sentenza impugnata sconta una sospensione del suo corso pari a 114 giorni in forza dell'art. 83 del DL 18 del 2020; richiama, tuttavia, l'arresto delle SS.UU. della S.C. del 26.11.2020 sostenendo che i principi in essa dettati sono perfettamente sovrapponibili al giudizio di appello; segnala che il gravame era stato depositato in data 2.10.2019 e che, perciò, il fascicolo era stato trasmesso sicuramente prima del 9.3.2020, con conseguente inapplicabilità del periodo di sospensione previsto dal DL 83 del 2020; 3.3 violazione e falsa applicazione dell'art. 63 cpv cod. proc. pen.: rileva che gli unici elementi a carico del Fraccalvieri sono stati desunti dalle dichiarazioni rese dal ricorrente ai CC di Santeramo del Colle di fronte ai quali venne convocato quale persona informata dei fatti ma interrogato in qualità di indagato con conseguente radicale inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nella occasione; segnala che il verbale fu acquisito sul consenso delle parti limitatamente, tuttavia, alle dichiarazioni rese dopo gli avvisi di rito e non già a quelle fornite senza alcuna garanzia difensiva; 4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l'inammissibilità del ricorso ritenendo i motivi di gravame ivi articolati manifestamente infondati; 5. la difesa del Fraccalvieri ha trasmesso delle note di trattazione scritta con cui insiste nei motivi di ricorso con particolare riferimento alla declaratoria di nullità del decreto di citazione in appello ed alla violazione del disposto di cui all'art. 63 cod. proc. pen. con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ovvero, in subordine con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Lecce. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate. 1. Manifestamente infondato, infatti, è il primo motivo del ricorso avendo questa Corte avuto già modo di chiarire che nel vigore della disciplina emergenziale pandemica non è causa di nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello l'omesso avvertimento all'imputato della celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 23bis del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto requisito non richiamato dall'art. 601, comma 6, cod. proc. pen. (cfr., in tal senso, Sez. 2 - , Sentenza n. 45188 del 14/10/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282438; conf., non massimate, Sez. 6, 31.3.2022 n. 14728, Perciballi ed altro; Sez. 2, 8.3.2022 n. 14296, Mandile; Sez. 1, 1.3.2022 n. 10392, Mossuto). L'art. 23bis del DL 137, contenente disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 (tuttora in vigore, avendo l'art. 1 del DL 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, disposto che la normativa eccezionale continua ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022) ha previsto che, a decorrere dal 9 novembre 2020, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado, la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire. La disposizione emergenziale ha specificamente disciplinato la procedura cartolare senza incidere sulle modalità della vocatio in iudicium che, nel rito ordinario dinanzi alla Corte di Appello, continua ad essere regolata dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., alla cui stregua il decreto di citazione per il giudizio d'appello deve contenere i requisiti di cui all'art. 429, comnna 1 lett. a) (generalità dell'imputato); f) (l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della comparizione) e g) (la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste) nonché l'indicazione del giudice competente, requisiti tutti (pacificamente) presenti nel caso di specie nessuna nullità perciò essendo configurabile. 2. Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo atteso che il termine di prescrizione per il delitto di ricettazione è quello di otto anni, aumentato di due anni ai sensi dell'art. 161 comma 2 cod. pen. nel caso sia nel frattempo intervenuto uno degli eventi interruttivi tassativamente indicati dall'art. 160 cod. pen..Nel caso di specie il reato era stato contestato come commesso in data 24.7.2012 (che, per inciso, è la data del furto non essendo perciò possibile alcuna "retrodatazione") per cui, anche indipendentemente dall'intervento di cause di sospensione, della loro applicabilità al caso di specie ovvero della loro estensione (cfr., con riguardo alla sospensione "COVID", Corte Costituzionale n. 140 del 2021) considerando i dieci anni - di cui al combinato disposto degli artt.157, 160 e 161 cod. pen. - decorrenti (al più) dal 24.7.2012, è pacifico che non fosse decorso'fié in pendenza del giudizio di appello ma, invero, nemmeno alla data odierna. 3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo del ricorso dal momento che la Corte di Appello ha fatto leva - per pervenire al giudizio di responsabilità - non già sulle dichiarazioni del Fraccalvieri, di cui non ha fatto cenno alcuno, ma sul dato obiettivo ed incontestato secondo cui l'odierno ricorrente era venuto in possesso del telefono (e nel quale era stata inserita una scheda a lui intestata) risultato provento del delitto di furto in danno di tale [OSCURATO:PERSONA] ma non aveva mai spiegato il modo in cui ciò era avvenuto poiché il figlio, che si assume dalla difesa ne fosse il reale utilizzatore, era all'epoca appena undicenne ed era perciò improbabile che fosse stato in grado di procurarselo direttamente. Altro dato obiettivo correttamente valorizzato anche dal Tribunale, è quello della consegna, da parte del Fraccalvieri, del telefono in questione ai CC di Santeramo in Colle con una scatola recante la indicazione di un numero IMEI diverso. I giudici di merito hanno sottolineato, perciò, che le uniche spiegazioni pur tardivamente fornite dal Fraccalvieri (secondo egli avrebbe acquistato il telefono due anni prima avendo conservato la scatola che aveva consegnato agli investigatori) erano invero significative della colpevolezza dell'appellante "... non essendo possibile che il telefono (rubato pochi giorni prima) potesse mai essere stato comprato due anni prima dall'imputato" (cfr., pag. 4 della sentenza in verifica). Di qui, in definitiva, la irrilevanza, nella economia della decisione, delle dichiarazioni del ricorrente anche indipendentemente dal rilievo, pure non secondario, secondo cui tali dichiarazioni erano state comunque acquisite al fascicolo del dibattimento sul consenso delle parti. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p
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