CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 giugno 2022
Cassazione n. 26216/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28945/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (PEC: sergio.carboni©ordineavvocati.ss.it ); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 68/2019 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, t. SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 15/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che: 1. Con ricorso depositato il 3 novembre 2014 [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Sassari, esponendo di condurre in locazione un immobile sito in Alghero in forza di contratto del 4 maggio 2012 con [OSCURATO:PERSONA] quale locatrice ed assumendo che, essendo stato il contratto stipulato ex art. 2, comma 3, I. n. 431 del 1998, il canone avrebbe dovuto essere quello stabilito negli accordi locali di cui alla norma stessa, cioè stipulati dalle organizzazioni di proprietà edilizia e da quelle dei conduttori maggiormente rappresentative. Il ricorrente esponeva altresì di avere concordato con la controparte un canone libero mensile di euro 500,00 ed una durata del rapporto di anni quattro rinnovabile per altri due anni. Sosteneva che in tal modo si sarebbe violata la suddetta norma, in quanto egli avrebbe poi versato somme in eccesso giacché l'importo mensile avrebbe dovuto essere di euro 188,24 o della diversa somma da accertarsi. Lamentava inoltre la presenza di infiltrazioni e vizi che avrebbero dovuto comunque comportare la riduzione dell'entità del canone. Chiedeva quindi la condanna della controparte a pagarle il surplus percepito per indebito arricchimento, cioè euro 9.352,00 e chiedeva pure la riduzione del canone del 40%. 1.1. Si costituiva la Murgia resistendo, e in particolare sostenendo che il canone mensile era stato liberamente pattuito in euro 500,00 e negando che l'immobile locato presentasse i vizi denunciati. Proponeva domande riconvenzionali di dichiarazione di nullità del contratto per causa contraria a norme imperative e di condanna del conduttore a risarcirle i danni e a pagarle le spese sostenute per tributi relativi all'immobile.2. Il Tribunale, con sentenza dell'8 giugno 2017, rigettava la domanda attorea di sussunzione del contratto nell'articolo 2, comma 3, I. 431/1998, reputando che fosse sussumibile sotto il comma 1 della stessa norma. Accoglieva invece l'ulteriore domanda del Gabrielli di riduzione del canone per presenza di vizi da infiltrazione d'acqua. Per l'effetto disponeva la riduzione del canone mensile ad euro 300,00, peraltro dal novembre 2014; condannava inoltre il Gabrielli a pagare alla Murgia i canoni mensili di euro 300,00 ciascuno, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo, dalla data di presentazione del ricorso, in cui sarebbe iniziata la sua morosità, fino al rilascio dell'immobile avvenuto il 3 dicembre 2015; accoglieva la domanda riconvenzionale della locatrice condannando quindi il Gabrielli a pagarle euro 610,60 quale rimborso delle spese sostenute per Tares e Tarsu, tasse dovute dal Gabrielli ma da lei anticipate; compensava infine le spese. 3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui la Murgia resisteva. Con sentenza del 15 febbraio 2019 la Corte d'appello di Sassari, accogliendo parzialmente il gravame, ribadita la qualificazione del contratto locatizio come non rientrante nell'articolo 2, comma 3, I. 431/1998, bensì nel comma 1, riconosceva che il giudice di prime cure era incorso in ultrapetizione nel condannare il Gabrielli a pagare alla Murgia canoni da lei non richiesti e disponeva la riduzione del canone mensile ad euro 300,00 a partire dal febbraio 2014 anziché dal novembre. Per il resto confermava la decisone di prime cure e compensava per metà le spese del grado d'appello, condannando l'appellata a rifondere l'altra metà all'appellante. 4. Contro detta sentenza il Gabrielli ha proposto ricorso, articolato in sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva.5. La trattazione del ricorso è stata disposta in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Considerato che: 1. Con il primo motivo si deduce: "violazione ed errata applicazione ai sensi dell'art. 360, comma 3 [rectius: n. 3] c.p.c. delle seguenti norme di diritto: art. 2 commi 3 e 4, 5 della Legge 431/1998; art. 13 Legge 431/1998; art. 1362 c.c.". L'illustrazione del motivo si articola con il richiamo integrale del testo dell'art. 2 della I. n. 431 del 1998 e, quindi, nello svolgimento - sotto la rubrica "elementi tipici del contratto" - di una serie di considerazioni sulla sua esegesi. Dopo di che, sulla premessa che il contratto inter partes sarebbe stato riconducibile alla fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 2 e non a quella di cui all'art. 2, comma 1, come invece ritenuto dalla sentenza impugnata in condivisione di quanto affermato dal primo giudice, sostiene che il giudice di appello avrebbe commesso un errore di sussunzione. 1.1. Il motivo è manifestamente inammissibile per violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c., in quanto non fornisce l'indicazione specifica del contratto su cui si fonda e del quale assume l'erronea sussunzione. Invero, non solo non si trascrive il suo contenuto, per la parte che sarebbe stata oggetto di erronea sussunzione, e ciò né direttamente, né indirettamente (in questo secondo caso precisando la parte del documento in cui l'indiretta riproduzione troverebbe corrispondenza), ma ci si astiene dal localizzare in questo giudizio di legittimità il documento contrattuale al fine di consentirne l'esame da parte della Corte. Sotto il primo aspetto le argomentazioni vengono svolte senza specificamente argomentare con riferimenti al tenore del contratto sia tramite evocazione diretta del suo contenuto, sia tramite l'evocazione indiretta nei termini indicati. Sotto il secondo aspetto, né nell'illustrazione del motivo, né nella parte del ricorso dedicata all'esposizione del fatto, né comunque altrove, si precisa se e dove il contratto sia stato prodotto in questo giudizio di legittimità (ed anche se e dove fosse stato prodotto nel giudizio di merito) e, pertanto, lo scrutinio del motivo - fermo il carattere dirimente dell'inosservanza dell'art. 366 n. 6 sotto il primo aspetto - è impossibile anche - aggiuntivamente - per l'inosservanza della stessa norma sotto il secondo aspetto. In chiusura del ricorso si dichiara di produrre di parte dei due grdi merito, ma, come si è detto, non essendo stato indicato se e dove, nonché da chi il contratto fosse stato prodotto, e meno che mai indicata la presenza del contratto nel detto fascicolo, la norma dell'art. 366 n. 6, che prescrive un requisito di contenuto-forma del ricorso, risulta, come s'è detto violata (ex multis, Cass., Sez. Un., n. 34469 del 2019). Nella descritta situazione la Corte non risulta messa in grado di procedere allo scrutinio della prospettazione del motivo e ciò anche valorizzando i principi che sul tema della c.d. autosufficienza, di cui l'art. 366 n. 6 c.p.c. costituisce il precipitato normativo sono stati enunciati dalla Corte EDU (si veda, in proposito, quanto affermato dalle Sezioni Unite nella recente ordinanza n. 8950 del 2022). 2. Con il secondo motivo si denuncia "violazione o errata applicazione dell'art. 1362 c.c." e si assume che la corte territoriale avrebbe violato il criterio esegetico di cui a tale norma. 2.1. Il motivo risulta nuovamente inammissibile per inosservanza della norma dell'art. 366 n. 6 c.p.c. e ciò per le stesse ragioni indicate a proposito del primo motivo.Risulta gradatamente inammissibile anche per la sua mancanza di specificità (alla stregua del consolidato principio di cui a Cass. n. 4741 del 2005, ribadito - in motivazione espressa non massimata - da Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017), atteso che la prospettazione si riduce nell'assertoria prospettazione che sarebbe stato violato l'art. 1362 senza alcuna precisazione del come e del perché la motivazione della sentenza impugnata l'avrebbe violato, atteso che si omette qualsiasi riferimento ad essa e ciò anche per il tramite di un'evocazione della stessa siccome riportata nell'illustrazione del primo motivo. Inoltre, il motivo impinge in ulteriore inammissibilità giacché omette di individuare quale dei criteri esegetici somministrati dall'art. 1362 sarebbe stato violato. E' palese che la norma non indica un solo criterio esegetico, ma ne indica in via gradata e/o concorrente più di uno. Il motivo, invece, per la sua genericità, omette di indicare quale fra essi sarebbe stato violato. Si ricorsa che è principio consolidato quello per cui « Il motivo di ricorso per cassazione che denunci la violazione, da parte del giudice del merito, dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., deve essere formulato attraverso la puntuale e precisa enunciazione delle ragioni per le quali un dato criterio sarebbe stato erroneamente applicato, non assumendo rilievo la circostanza che nella sentenza impugnata risulti omesso l'espresso riferimento ad uno specifico criterio interpretativo legale.» (Cass. (ord.) n. 15350 del 2017; da ultimo, ex multis, Cass. (ord.) n. 8461 del 2021). 3. Con il terzo motivo si prospetta letteralmente un vizio così rubricato: "Sul prezzo del canone e erronea applicazione dell'art. 13 Legge 431/98". La prospettazione è che erroneamente la corte territoriale - della quale si evoca un breve passo motivazionale - avrebbe negato la riconducibilità del contratto all'art. 2, comma 3, legge citata dando rilievo alla mancanza di riferimento nel contratto e nell'art. 20 dello stesso del riferimento agli accordi territoriali del Comune di Alghero. 3.1. Anche in questo caso il motivo - in disparte che si evocano poco più di tre righe della motivazione senza considerare ciò che le precede - viola l'art. 366 n. 6 c.p.c., atteso che perdurano le omissioni che ne determinano l'inosservanza. 4. Con il quarto motivo è dedotta "violazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.". Vi si lamenta (è questa la sostanza della censura, esposta a pagina 24 in fine e nelle prime tre righe della paginna successiva) che la corte sassarese, pur avendo ritenuto che il canone da corrispondersi dal ricorrente era di C 300,00 mensili, non avrebbe «poi deciso affermativamente in ordine alla domanda di restituzione dei canoni pagati in eccedenza alla Murgia>>, formulata dal Gabrielli al numero 4 delle conclusioni dell'atto di appello. 4..1. Il motivo pone in tal modo una questione che lo colloca del tutto al di fuori dell'evocato paradigma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., giacché non lamenta l'omesso esame di un "fatto" (inteso alla stregua di quanto hanno precisato le Sezioni Unite nelle sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014), ma si duole di un error iuris consistente nell'omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme eccedentarie. Ne segue che è per ciò solo inammissibile. Peraltro, se, in adesione agli insegnamenti di Cass., Sez. Un., n. 17931 del 2013, si apprezzasse come tale (ma occorrerebbe valutarne i caratteri di chiarezza, che non vi sono), non cesserebbe di essere inammissibile per un'altra palese ragione. Infatti, risulterebbe non correlato alla motivazione della sentenza impugnata, la quale ha nella sostanza implicitamente pronunciato sulla domanda restitutoria e non l'ha accolta perché non risultava la prova dei pretesi pagamenti. Ciò si desume chiaramente dalle affermazioni di cui alla seconda, terza e quarta proposizione della pag. 6 della sentenza impugnata, là dove si dice, nell'esaminare il terzo motivo di appello che il primo giudice aveva ritenuto la morosità e dunque il non pagamento dei canoni da parte del ricorrente, si dice, quindi, che egli aveva «richiesto di poter produrre nel presente giudizio i documenti relativi all'avvenuto pagamento» e, di seguito si conclude che era stata rigettata l'istanza istruttoria intesa ad ottenere l'autorizzazione alla chiesta produzione. E' palese, dunque, che la corte territoriale ha implicitamente nella motivazione disatteso la doglianza e, dunque, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare tale ratio deddendi. Ne segue che il motivo, pur se si riconvertisse, sarebbe inammissibile alla stregua del principio di diritto consolidato di cui a Cass. n. 359 del 2005, ribadito - in motivazione espressa non massimata - da Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2907. 5. Con un quinto motivo viene denunciata: "violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 201 del 2011 (convertito in legge 22/12/2011 n. 214); Regolamento comunale emesso dal Comune di Alghero, approvato con delibera del Consiglio del 1/9/2013; dell'art. 437 comma 2 c.p.c."; nonché "violazione ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 degli artt. 115 e 116 c.p.c.". Il motivo si lamenta della motivazione con cui la corte sassarese ha confermato la motivazione della sentenza di primo grado che aveva condannato il Gabrielli al pagamento in favore della Murgia della somma di C 616,60 a titolo di rimborso spese Tares e Tarsu. 5.1. Il motivo anche in tal caso è inammissibile per violazione dell'art. 366 n. 6: si fonda, infatti, sul regolamento comunale e su altri documenti, ma riguardo ad essi si indica un numero di produzione che non si sa a che cosa si riferisca oppure nemmeno questo (per gli avvisi di pagamento che a pag. 28 si dicono ricevuti dalla Murgia). Sotto il primo aspetto, è palese che l'onere di cui all'art. 366 n. 6 avrebbe richiesto l'individuazione sia del termine di riferimento della allocazione della produzione riferibile al procedimento di merito, sia quella del termine di riferimento della produzione in questo giudizio di legittimità, mentre entrambe le indicazioni individuatrici mancano (e dunque questa Corte non è messa in condizione di verificare il contenuto della produzione ed apprezzarne la ritualità). Sotto il secondo aspetto difetta a maggior ragione il requisito della localizzazione sia in sede di merito sia in questa sede di legittimità. Tanto non esime dal rilevare che quanto si illustra nel motivo dà per presupposto che i documenti cui si allude, ivi compreso il testo del regolamento, fossero entrati nel processo, nel mentre, come del resto dimostra il motivo successivo, la corte territoriale ha motivato negandone la produzione, richiesta in appello. Il motivo omette - pur avendo evocato la violazione dell'art. 437 c.p.c. - di argomentare su di esso e pertanto nuovamente è privo di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata. 6. Con un sesto motivo si deduce invece "violazione e falsa applicazione dell'art. 437 c.p.c. e dell'art. 115 c.p.c." e questa volta ci si duole della motivazione con cui la corte sassarese ha negato la produzione della documentazione evocata nel motivo precedente per la sussistenza delle preclusioni di cui all'art. 437, secondo comma, c.p.c. e prima ancora dell'art. 416 ultimo comma c.p.c.. 6.1. Il motivo è sempre inammissibile per la già rilevata violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c. La causa di inammissibilità non cesserebbe di sussistere anche se si condividesse l'assunto, svolto genericamente nel motivo, che il regolamento comunale dovesse conoscersi d'ufficio dalla corte quale fonte normativa. Resterebbe, infatti, il profilo di inammissibilità ex art. 366 n. 6 per gli altri documenti e sarebbe in ogni caso decisivo. 7. Il ricorso, stante l'inammissibilità di tutti i motivi, dev'essere dichiarato inammissibile. 8. L'inammissibilità, in ossequio al principio costituzionale sulla ragionevole durata del processo, esclude che si debba fare luogo ad un rinvio della trattazione in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione rimessa, nel presupposto dell'esistenza di un contrasto interno alle Sezioni della Corte, da Cass. (ord.) n. 6946 del 2022. La decisione delle Sezioni Unite sarebbe stata rilevante per valutare l'ammissibilità del ricorso sotto il profilo della ritualità della procura, la quale risulta collocata in un foglio separato rispetto al ricorso, non menziona minimamente il giudizio di cassazione né la sentenza d'appello, riferendosi esclusivamente ad un giudizio di merito "in avvio" e menzionando pure il procedimento di mediazione e la convenzione di negoziazione assistita. 9. Si dà atto che il Presidente, all'esito della deliberazione del Collegio, ha sostituito se stesso come estensore alla relatrice designata, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 276 c.p.c., applicabile anche alla decisione resa in sede di giudizio di legittimità, giusta il disposto dell'art.380 c.p.c. e 141 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. 10. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. P. Q. M.La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il