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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 18313/2026

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OLO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• Motivi della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Catania ha confermato la decisione del Tribunale di Caltagirone dell'8 maggio 2025, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.p.r. 309/90 per aver detenuto sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo con un unico motivo il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art 62 bis cod. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile.

Il motivo proposto, afferente al trattamento san-zionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (pp. 3 - 4 sentenza ri-corsa), con riferimento ai gravissimi precedenti e alla reiterazione di gravi reati finalizzati a guadagni illeciti.

6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al paga-mento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.Mmende.

Così deciso il 28/04/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].Donatella nti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
OLO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• Motivi della decisione 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Catania ha confermato la decisione del Tribunale di Caltagirone dell'8 maggio 2025, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.p.r. 309/90 per aver detenuto sostanza stupefacente ai fini di spaccio. 2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo con un unico motivo il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art 62 bis cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo proposto, afferente al trattamento san-zionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (pp. 3 - 4 sentenza ri-corsa), con riferimento ai gravissimi precedenti e alla reiterazione di gravi reati finalizzati a guadagni illeciti. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al paga-mento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.Mmende. Così deciso il 28/04/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].Donatella nti
Sentenza Cassazione n. 18313/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris