CassazionedecretoSezione 3Decisione del 29 settembre 1975
Cassazione n. 38131/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 29/09/1975 a Viterbo avverso il decreto del 28/11/2023 del Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate dal difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto di perquisizione locale personale ed informatica ed eventuale sequestro del 28 novembre 2023, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma disponeva, nell'ambito di procedimento pendente, tra gli altri, anche a carico dell'odierno ricorrente per il solo capo 6 (reato di cui agli artt. 81, comma 2, e 110 cod.pen., e 10-quater, comnna 2, d.lgs. n. 74/2000), la perquisizione, in [OSCURATO:PERSONA] della Pace n. 4, presso lo studio professionale dell'odierno ricorrente, nonché presso il domicilio dello stesso sito in Viterbo, strada Primono n. o6, ivi inclusi le pertinenze ed i locali accessori, nonché i luoghi che fossero risultati nella disponibilità dell'indagato al momento dell'esecuzione del precedente decreto; la perquisizione personale; la perquisizione informatica - sul posto- dei supporti (telefoni cellulari, tablet, computer) così rinvenuti [...]e, in subordine, con prescrizione della indicazione a verbale delle relative ragioni, il sequestro dei beni per il tempo strettamente necessario alle operazioni di estrapolazione di copia forense, che si disponeva avvenissero quale prosecuzione dell'attività di perquisizione e sequestro, e, comunque, il loro dissequestro al termine delle operazioni stesse, con riconsegna agli aventi diritto; la perquisizione a fini di ricerca di quanto altro, in formato cartaceo e digitale, utile a dimostrare identità degli effettivi amministratori delle società sopra richiamate e/o il coinvolgimento effettivo e consapevole degli amministratori di diritto, con conseguente sequestro -a norma degli artt. 252 e 253 c.p.p.- di quanto così rinvenuto, quale corpo del reato o, comunque, cose pertinenti alla condotta delittuosa descritta ai provvisori capi di imputazione, in quanto utili per la prova dei fatti oggetto del procedimento. 2. Il 30 novembre 2023 venivano eseguiti a carico dell'odierno ricorrente la perquisizione e il conseguente sequestro di: 1) [OSCURATO:PERSONA]; 2) I-phone 12; 3) Pin sim Iliad; 4) Hard disk Atlantis (che la parte ha dichiarato essere utilizzato per back up dell'e-mail e/o Pec del software [OSCURATO:PERSONA]); 5) [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso il decreto del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, tramite il suo difensore di fiducia, ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, e deducendo il vizio di violazione di legge per inosservanza degli artt. 253 e 355 c.p.p. per omessa motivazione in ordine alla contestata condotta, al fumus commissi delicti, a pertinenzialità, adeguatezza, proporzionalità, gradualità del provvedimento ablativo. Si contesta in particolare:-la mancata esplicitazione del fumus commissi delicti, ridotta, secondo l'assunto del ricorrente, alla mera enunciazione della astratta ipotesi di reato in difetto della enunciazione del concreto contributo apportato dal professionista nello schema fraudolento contestato anche con riferimento alle coordinate spazio-temporali della condotta; -la carenza motivazionale da cui deriverebbe la impossibilità di individuare le ragioni del sequestro e la impossibilità di una loro qualificazione quali corpo del reato e/o cose pertinenti al reato; con la conseguente mancata indicazione, per le prime, della specifica motivazione della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (come richiesto da SS.UU. n. 36072 del 19.4.2018), e per le seconde, della mancata individuazione della loro strumentalità a commettere il reato, requisito che deve comunque rispondere ai canoni generali della adeguatezza e proporzionalità sottesi anche alla disciplina di sistema delle misure cautelari reali e nella specie asseritamente disattesi (in violazione dei principi tutti affermati nella giurisprudenza di legittimità e nelle fonti unionali -par. 3 e 4 dell'art. 5 TUE, art. 49 par. 3 e art 52 par. 1 della Carta dei diritti fondamentali- e nel sistema delineato dalla CEDU), e, ancora, attese le modalità esecutive della perquisizione e del sequestro, con arbitraria compromissione di diritti costituzionalmente garantiti e del vincolo di riservatezza in ordine ai dati contenuti nei supporti sotto sequestro. 3.E' in atti la nota del 10 gennaio 2024 a firma del Procuratòre della Repubblica presso il Tribunale di Roma che, dopo aver richiamato la tassatività dei casi di ricorso per cassazione, e argomentato la non ricorribilità, per saltum, del decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero, ha comunque trasmesso a questa Corte il ricorso, su esplicita richiesta della difesa del ricorrente, il quale ha inteso chiarire che la impugnazione, ivi depositata e graficamente qualificata ricorso per saltum ex art 325, comma 2, c.p.p., dovesse considerarsi effettuata ai sensi dell'art. 311, comma 3 , c.p.p. . 4. Con conclusioni scritte dell'8 aprile 2024 il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, richiamato il principio -espresso da Sez. 2, n. 39148 del 1270472019, Rv. 277221- secondo cui, contro il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero ed avverso il provvedimento di convalida del sequestro ai sensi dell'art. 355 cod.proc.pen., non è ammesso il ricorso immediato per cassazione. 5. Con conclusioni scritte del 9 maggio 2024 il difensore del ricorrente, eccepita "l'omessa allegazione, da parte del Pubblico Ministero procedente nel fascicolo della corte di cessazione, della documentazione necessaria all'espletamento del presente giudizio, non consentendo all'indagato un'adeguata discovery del fascicolo stesso posto che, nell'incartamento trasmesso all'ill.ma Corte è presente soltanto il decreto di perquisizione e sequestro senza altra documentazione inerente le indagini espletate, con chiara lesione al diritto del contraddittorio del ricorrente", si è riportato al ricorso ed ha insistito per il suo accoglimento. Ha osservato, in via gradata, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, attesa la proponibilità del "... ricorso per saltum [...] in alternativa al riesame da parte del pubblico ministero, dell'imputato e dal suo difensore e dalla persona alla quale le cose sono state sequestrate ..." che, nel caso in cui il ricorso per saltum risulti erroneamente esperito, il giudice di legittimità deve effettuare una scelta tra declaratoria di inammissibilità del ricorso e conversione del ricorso stesso in riesame o appello cautelare con trasmissione degli atti al tribunale competente; scelta, questa ultima, possibile solo se la tipologia dei motivi non rientri nel novero del vizio di violazione di legge, se oltre alla violazione di legge vengano dedotte censure sul merito della valutazione o, infine, se il vizio di violazione di legge si sostanzi, in realtà, in un vizio motivazionale. Dovendosi, nel caso in esame, intendere il prospettato vizio di violazione di legge quale vizio motivazionale, posto che si contesta proprio la mancanza della motivazione del fumus bonis delicti che avrebbe portato al sequestro oggetto di gravame, invoca, conclusivamente, in via gradata, la riqualificazione della impugnazione proposta ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod.proc.pen., con rimessione al Tribunale competente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il provvedimento avverso cui è stato proposto è il decreto del Pubblico Ministero di [perquisizione e conseguente] sequestro -a norma degli artt. 252 e 253 c.p.p. di quanto così rinvenuto quale corpo del reato o, comunque, cose pertinenti alla condotta delittuosa descritta ai provvisori capi di imputazione, perché cose o documenti utili per la prova dei fatti oggetto del procedimento. L'art. 257 cod.proc.pen. prevede come unica forma di impugnazione del decreto [di perquisizione e] sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero la proposizione del riesame, anche nel merito, a norma dell'art. 324 cod.proc.pen. (l'art. 325, comma 2, cod.proc.pen., ammette la possibilità di ricorrere per saltum avverso i soli decreti di sequestro emessi da un giudice e non anche dal pubblico ministero).2.Questa Corte (Sez. 2, n. 39148 del 12/04/2019 -Rv. 277221 - 01) ha quindi affermato il principio secondo cui «contro il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero ed avverso il provvedimento di convalida del sequestro ai sensi dell'art. 355 cod. proc. pen. non è ammesso il ricorso immediato per cassazione». Si tratta di principio con evidenza desumibile, come sopra dedotto, dalla lettera del codice di rito, che prevede quale unico rimedio avverso il dedotto provvedimento del pubblico ministero la richiesta di riesame e della previsione di carattere generale che limita l'esperibilità dei casi di ricorso cd. per saltum a quelli specificamente indicati dal codice. Si deve, perciò, anche in questa sede senza dubbio riaffermare, nell'osservanza del principio di tipicità dei mezzi di impugnazione, ex art. 568 comma 1, cod,proc.pen., la inammissibilità del ricorso come proposto. 3. Quanto, poi, alla richiesta formulata in subordine dalla difesa del ricorrente, di rimessione — in caso di declaratoria di inammissibilità- degli atti, al Tribunale competente a mente dell'art. 568, comma 5, cod.proc.pen., si osserva quanto segue. Vige, come già detto, nel sistema del codice di rito il principio di tassatività delle impugnazioni, secondo il quale è la legge stessa a stabilire i casi in cui i provvedimenti di un giudice penale sono soggetti ad impugnazione. Il 'catalogo' dei provvedimenti sempre soggetti -in conformità a quanto stabilito dall'articolo 111, comma 7, Cost.- a ricorso per cassazione, annovera quelli con cui il giudice decide sulla libertà personale, oltre alle sentenze (salvo quelle sulla competenza) che possono dar luogo ad un conflitto di giurisdizione o di competenza. Quanto a quelli diversi dalle sentenze e che non incidano sulla libertà personale, si applica il principio di cui al comma primo dell'art. 568 cod.proc.pen.. Il principio della traslatio iudicii, per cui l'impugnazione proposta ad un giudice incompetente viene trasmessa in automatico al giudice competente, è stato interpretato, da questa Corte, sin dalla sentenza delle Sezioni unite n. 16 del 26/11/1997, Rv 209336, nel senso che «In tema di impugnazioni, il precetto di cui al quinto comma dell'art. 568 cod. proc. pen., [...] , deve essere inteso nel senso che solo l'erronea attribuzione del "nomen juris" non può pregiudicare l'ammissibilità di quel mezzo di impugnazione di cui l'interessato, ad onta dell'inesatta "etichetta", abbia effettivamente inteso avvalersi: ciò significa che il giudice ha il potere-dovere di provvedere all'appropriata qualificazione del gravame, privilegiando rispetto alla formale apparenza la volontà della parte di attivare il rimedio all'uopo predisposto dall'ordinamento giuridico. Ma [...] non è consentito sostituire il mezzo d'impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato, ma inammissibilmente proposto dalla parte, con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamente ammissibile: in tale ipotesi, infatti, non può parlarsi di inesatta qualificazione giuridica del gravame, come tale suscettibile di rettifica "ope iudicis", ma di una infondata pretesa da sanzionare con l' ina m m issibilità .» Orbene, nel caso di specie, gli atti del procedimento sono chiari nel delineare la volontà del ricorrente e della sua difesa di scegliere, quale mezzo di impugnazione, il proposto ricorso per cassazione. Tanto risulta oltre che dal 'nomen iuris' proprio dall'incipit della nota del 10.1.2024 di trasmissione a questa Corte di cassazione del ricorso di che trattasi da parte del Procuratore della Repubblica, in cui si dà atto non solo del deposito del ricorso per saltum presso la segreteria di quel Procuratore, ma, anche, dei chiarimenti resi da parte del difensore del ricorrente, con la richiesta di procedere "a trasmissione del ricorso depositato presso gli uffici di Procura e degli atti del procedimento penale ai sensi dell'art. 311 c.p.p.". Ribadita, allora, l'inammissibilità del ricorso come proposto, la chiara espressa e ribadita volontà del ricorrente, e l'assenza di indicazioni in ordine alle invocate 'riqualificazione' e ‘rimessione' al tribunale competente, va rilevato che deve trovare applicazione, il principio - condiviso da questo Collegio - secondo cui il ricorso diretto per cassazione non è convertibile [in appello], con conseguente inammissibilità del gravame, quando, attraverso la ricerca dell'effettiva volontà del ricorrente, si accerti che lo stesso abbia voluto deliberatamente impugnare il provvedimento con un mezzo o per motivi diversi da quelli consentiti, con la consapevolezza (che nella specie deriva anche dalle interlocuzioni con la Procura territoriale) della improponibilità del mezzo strumentalmente prescelto e dichiarato, quanto della esistenza di altro ed unico rimedio processuale, appositamente predisposto dal sistema e dallo stesso ricorrente rifiutato (tra le altre, Sez. 6, n. 1108 del 6/12/2022, G., Rv. 284333; Sez. 1, n. 51610 del 23/4/2018, Canella, Rv. 275664). Anche questa istanza, dunque, deve essere dichiarata inammissibile. 4. Restano assorbiti tutti gli esplicitati motivi di ricorso avverso il provvedimento impugnato, per violazione agli artt. 253 e 355 c.p.p., in tema di omessa motivazione in ordine alla contestata condotta, al fumus commissi delicti, alla pertinenzialità, all'adeguatezza, alla proporzionalità ed alla gradualità del provvedimento ablativo.5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s