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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 dicembre 2023

Cassazione n. 00011/2024

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12224/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresenta- to e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (LCCGTT61S42 F112U) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di TRIBUNALE LOCRI n.1062/2019 pubblicata il 31/10/2019; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla co- municazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo com- ma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte in- timata svolto attività difensiva; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,il 22/12/2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12224/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresenta- to e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (LCCGTT61S42 F112U) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di TRIBUNALE LOCRI n.1062/2019 pubblicata il 31/10/2019; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla co- municazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo com- ma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte in- timata svolto attività difensiva; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 22/12/2023