CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02908/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8549/2021R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliatain Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA](C.F.: GNSDRD92T 1 6B157A ) , residente in Brescia, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 33, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli A vv.ti [OSCURATO:PERSONA] ( C . F . : [OSCURATO:PERSONA] 59E07 B157X), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio eletto presso lo studi o di quest'ultima, in [OSCURATO:PERSONA] G.G. Belli n. 27; -controricorrente – Diniego di autotutela istanza di rettifica erronea categoria catastale indicata nel Docfa -avverso la sentenza n. 280/26/2021 emessa dalla CTR della Lombardia il 18/01/2021 e notificata il 27/01/2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Brescia avverso un diniego di autotutela oppostogli ad un’istanza di rettifica della erronea categoria catastale (cat. A/1 classe 3, anziché cat. A/2) indicata nel Docfa. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, rideterminando la rendita catastale dell’immobile in categoria A/2. 3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia rigettava il gravame, ritenendo che, da un lato, il contribuente avesse diritto a rettificare in ogni momento la dichiarazione Docfa, stante l’errore di indicazione della categoriacatastale di riferimento, e, dall’altro, i giudici di primo grado non fossero incorsi in ultrapetizione assegnando all’immobile la categoria catastale A/2 (in luogo di quella A/1 concernente le abitazioni signorili con rifiniture di lusso), avendo il potere di valutare anche il merito degli atti impositivi della P.A. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 68 dPR n. 287/1992, 2 quater, comma 1, d.l. n. 564/1994 (conv. in l. n. 656/1994) e 19, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 e del dm n. 701/1994, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che il sindacato giurisdizionale sull’impugnato diniego di procedere ad un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell’Amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l’esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria. 1.1. Il motivo è infondato. Questa Corte ha già chiarito che "In tema di classamento, la rendita catastale, che non è il fatto costitutivo di alcuna obbligazione tributaria, ma il risultato di un procedimento di tipo accertativo, strumentale alla determinazione del valore economico di un bene, rilevante ai fini di una pluralità d'imposte, ha una efficacia illimitata nel tempo, ma non definitiva, per cui, come all'Ufficio finanziario va riconosciuto, oltre il termine di 12 mesi di cui al d.m. 19 aprile 1994, n. 701, il potere d'intervenire per rettificare la rendita proposta dal contribuente, quest'ultimo può sempre presentare istanze di variazione, anche a correzione dei propri errori, atteso che la non emendabilità di eventuali dichiarazioni inesatte cristallizzerebbe, in contrasto con l'art. 53 Cost., un'imposizione falsata nei presupposti" (vedi Cass. n. 3001 del 2015). Al contribuente deve essere, dunque, riconosciuto il diritto di modificare, senza alcun limite temporale, la rendita proposta con la procedura DOCFA, quando la situazione di fatto o di diritto ab origine denunziata non sia veritiera (vedi Cass. n. 19379 e n. 22557 del 2008; n. 2995 del 2015). L'esito del procedimento di classamento è di tipo accertativo e mira solo a fornire chiarezza sul valore economico del bene, attraverso il sistema del catasto, in vista di una congrua tassazione secondo le diverse leggi d'imposta, sicché, quando la situazione di fatto e di diritto ab originedenunziata non sia veritiera, il contribuente mantiene il diritto di modificare la rendita proposta all'Ufficio. Nel vigente sistema tributario la rendita catastale non ha mai efficacia costitutiva diretta di alcuna obbligazione fiscale, ma solo una efficacia riflessa, ai fini delle imposte sul reddito complessivo, ai fini delle imposte sul patrimonio immobiliare e ai fini delle imposte indirette sui trasferimenti immobiliari (Sez. 5, Ordinanza n. 22024 del 2020). La rendita catastale non forma oggetto di una dichiarazione annuale del contribuente e non esaurisce la propria efficacia con riguardo ad una singola annualità d'imposta, avendo - al contrario - efficacia pluriennale escludente in radice qualsiasi ipotesi di definitività o irrevocabilità; avendo efficacia illimitata nel tempo, altrettanto illimitata deve essere la facoltà del contribuente di presentare istanze di variazione, di rettifica, di correzione. Pertanto, come l'Ufficio, senza caducazione dei suoi poteri accertativi, può sempre intervenire a rettificare la rendita proposta dal contribuente, non vi è ragione per cui quest'ultimo non possa correggere i propri errori od omissioni o sollecitare un adeguamento dell'esatto valore secondo il reddito effettivamente retraibile. La cristallizzazione nel tempo di una imposizione falsata nei suoi presupposti si pone infatti in contrasto con il principio della capacità contributiva garantito dall'art. 53 Cost. Come la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti, costituendo essa solo un momento dell'iter procedimentale volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria, lo stesso principio va - a maggior ragione - applicato alla dichiarazione di classificazione catastale, che costituisce l'atto iniziale di un procedimento amministrativo di tipo "cooperativo" per la classificazione degli immobili e le rendite da questi prodotte che - per valere come base per il calcolo dell'imposta -debbono essere idonee a rappresentare l'indice di capacità contributiva del cittadino. Tanto in sintonia con l'art. 10 dello Statuto del contribuente secondo cui "i rapporti tra contribuente ed Amministrazione finanziaria sono improntati al principio di collaborazione e buona fede", essendo - appunto - conforme a buona fede non percepire somme non dovute, ancorché versate per errore dall'obbligato su dichiarazione da lui stesso effettuata. 2. Tanto premesso, deve ancora osservarsi che non può condividersi l'assunto dell'Amministrazione secondo cui l'atto di diniego di modifica della rendita catastale non rientrerebbe nella tipologia degli atti a contenuto negativo tassativamente elencati tra quelli impugnabili al d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, con conseguente inammissibilità del ricorso. Anche su questo punto il Collegio intende conformarsi ai precedenti di questa Corte sopra citati secondo cui il ricorso può essere proposto avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 3, dello stesso d.lgs. e quest'ultima disposizione annovera nell'oggetto della giurisdizione tributaria tutte le controversie concernenti "la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale". Non vi è dunque ragione di escludere dall'ambito degli "atti relativi alle operazioni catastali" di cui al d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, lett. f), il diniego opposto ad una istanza di variazione/correzione. Con tale atto, infatti, il contribuente non sollecita una richiesta di inte rvento in autotutela - che indubbiamente rappresenta una possibilità per l'amministrazione, ma non un obbligo, in ogni caso subordinata ad un riscontro positivo da parte della stessa non sindacabile nel merito -, ma esercita il diritto, che l'ordinamento gli riconosce, ad una definizione mirata e specifica relativa alla sua proprietà. Ne consegue che, ove il classamento non risulti soddisfacente, il privato può ricorrere al giudice tributario, previo il diniego dell'Amministrazione. In tal caso il giudice procederà ad una valutazione in cui ben può tener conto di mutate condizioni, della vetustà dell'edificio, della non rispondenza dell'immobile alle esigenze attuali; e potrà eventualmente disapplicare i criteri elaborati dalla Amministrazione. D'altronde, i termini di abitazione signorile, civile, popolare richiamano nozioni presenti nell'opinione generale a cui corrispondono caratteristiche che possono con il tempo mutare, sia sul piano della percezione dei consociati (si pensi al maggior rilievo che assume nella mentalità di oggi il numero dei servizi igienici, la collocazione centrare o periferica di un immobile), sia sul piano oggettivo, per il naturale deperimento delle cose, cui non abbia posto rimedio una buona manutenzione; o per le mutate condizioni dell'area ove l'immobile si trovi. Quindi può accadere che abitazioni in passato ritenute modeste o popolari divengano civili o signorili e, viceversa, che immobili di pregio perdano la qualifica superiore (vedi Cass. n. 22557 del 2008). A quest'ultimo riguardo va sottolineato che gli atti catastali sono, tra quelli impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie, gli atti assoggettati alla più ampia "libertà di forma", non avendo il legislatore definito il nome od il tipo dell'atto nei cui confronti il contribuente è ammesso a proporre ricorso e limitandosi a rinviare alle operazioni catastali ricomprese nella giurisdizione tributaria, cioè a tutti gli atti ad esse operazioni afferenti senza distinguo di sorta. La previsione della generica impugnabilità degli atti catastali va di conseguenza letta nell'ottica del rispetto dei diritti di difesa e di tutela giudiziaria contro tutti gli atti idonei a produrre effetti giuridici negativi in capo al contribuente, quale è la determinazione della rendita catastale, che rappresenta, ai fini di una pluralità di tributi, la misura della capacità contributiva del soggetto passivo con riferimento alla titolarità di un diritto di proprietà su un bene immobile sito nel territorio dello Stato. Come, dunque , non vi sarebbe r agione di precludere al contribuente la possibilità di emendare la denuncia di classamento precedentemente presentata, non vi è ragione di assegnare al diniego dell'Agenzia delle Entrate la natura di atto non impugnabile, né di imporre al contribuente la preventiva proposizione di altra procedura DOCFA. 3. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va rigettato. 3.1 Segue la condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] del le spese del presente giudizio di legittimità , liquidate in euro 3.000,00 per compensi professionali , euro