CassazionedecretoSezione 3Decisione del 5 ottobre 2021
Cassazione n. 38448/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ta) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/2/2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza con trasmissione atti [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal locale Tribunale, applicava ad [OSCURATO:PERSONA] la sanzione della confisca, ai sensi dell'art. 12-bis, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, in relazione alla condanna per il delitto di cui all'art. 10-ter, stesso decreto, comminata in primo grado. 2. Propone ricorso per cassazione il Dimo, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - omessa valutazione del gravame proposto; violazione degli artt. 593 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost.; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello si sarebbe pronunciata sulla sola impugnazione del Procuratore generale, non anche su quella ritualmente depositata dall'imputato, con relativa documentazione, così sostenendo - in modo errato - che l'affermazione di responsabilità sarebbe passata in giudicato. Sulla base di questa premessa, peraltro, sarebbe stata erroneamente rigettata anche la richiesta di declaratoria di estinzione del reato, formulata dal Procuratore generale di udienza; - violazione degli artt. 584, 161, 179 cod. proc. pen. L'impugnazione in appello non sarebbe stata notificata all'imputato, ai sensi dell'art. 584 cod. proc. pen., pur essendo noto che lo stesso - dopo aver eletto domicilio in Brugherio (MB), viale Lombardia 351 - si era trasferito (nello stesso Comune) alla via Ghirlanda, n. 23. In assenza di qualunque tentativo all'indirizzo corretto, dunque, la notifica del gravame sarebbe stata effettuata esclusivamente presso in difensore, e non presso l'imputato personalmente, come invece dovuto ai sensi della norma citata; - violazione dell'art. 12-bis, d. Igs. n. 74 del 2000. La Corte di appello avrebbe disposto la confisca in modo automatico, senza valutare correttamente la condotta dell'imputato, peraltro da escludere in ogni valenza penale alla luce del materiale probatorio acquisito, tra cui la relazione del curatore fallimentare. 3. Con requisitoria scritta del 15/9/2021, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza con trasmissione atti. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato quanto al primo ed assorbente motivo. La Corte di appello, infatti, si è pronunciata esclusivamente sul gravame proposto dal Procuratore generale, senza esaminare affatto quello ritualmente depositato dal Dimo il 25/1/2020, in atti; dal corpo della sentenza, anzi, emerge che il Collegio ha ritenuto che proprio nessuna impugnazione fosse stata avanzata dal condannato. 4. Ne conseguirebbe, pertanto, l'annullamento della sentenza per nuovo esame. Nelle more, tuttavia, il reato in rubrica si è estinto per prescrizione, ai sensi degli artt. 157-161 cod. pen., così imponendosi l'annullamento della pronuncia impugnata senza rinvio, per prescrizione. QL: P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2021