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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 32973/2026

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ppello di Roma;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo;lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto di rigettare il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto in arresto nella flagranza del delitto di cui agliartt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso aRoma in data 18 marzo 2024, in quanto, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine della cessione a terzi, venticinque involucri, contenenticomplessivamente gr. 13,5 lordi, di sostanza stupefacente del tipo cocaina/crack;fatto aggravato dalla recidiva specifica e infraquinquennale.2.

Il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e l’imputato nel giudiziodirettissimo ha chiesto di essere giudicato nelle forme del rito abbreviato.3.

Il Tribunale di Roma, con sentenza emessa in data 3 aprile 2024, hadichiarato l’imputato responsabile del delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n.309 del 1990, così riqualificato il fatto contestato, e, applicata la diminuente per ilrito, l’ha condannato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione ed euro 6.000di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.Il Tribunale ha, inoltre, revocato il beneficio della sospensione condizionalericonosciuto all’imputato dalla sentenza del Tribunale di Roma emessa in data 12marzo 2022, divenuta irrevocabile in data 30 marzo 2022, e ha disposto la confiscadella sostanza stupefacente e del materiale per il confezionamento e della sommadi denaro in sequestro.4.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in riforma dellasentenza di primo grado, appellata dall’imputato, ha ridotto la pena inflitta a Gaccia due anni, due mesi e venti giorni di reclusione ed euro 5.000,00 di multa.5. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso avversoquesta sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, proponendo tre motivi di ricorso.5.1.

Con il primo motivo il difensore ha censurato l’erronea applicazionedell’art. 99 cod. pen. e il vizio di contraddittorietà della motivazione in ordine allaritenuta sussistenza della recidiva.Il difensore ha rilevato che la Corte di appello, discostandosi dal principio didiritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza n.35738 del 27/05/2010, Calibè, non ha indicato le ragioni per le quali la reiterazionedel reato nel caso di specie sia sintomo di una più accentuata colpevolezza e diuna maggiore pericolosità sociale dell’imputato.I giudici di appello hanno, infatti, motivato la sussistenza della recidiva,limitandosi ad un generico e tautologico riferimento alla «negativa personalità»dell’imputato.La Corte di appello si sarebbe limitata a desumere la maggiore capacitàdelinquenziale dell’imputato dalla mera esistenza di precedenti penali, senzavalutarli in concreto, e dalla gravità del fatto complessivamente considerato.Questa affermazione sarebbe, inoltre, contraddittoria, in quanto le sentenzedi merito hanno qualificato la condotta accertata come di lieve entità.5.2.

Con il secondo motivo il difensore ha censurato l’erronea applicazionedegli artt. 59 cod. pen. e 73, sesto comma, d.P.R. n. 309 del 1990, circal’imputazione soggettiva dell’aggravante del numero dei concorrenti.L’aggravante di cui all’art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 postula lapresenza di due persone in più oltre quelle necessarie per la consumazione delreato base (e, dunque, quella del cedente o del cessionario), come statuito dallagiurisprudenza di legittimità (e ha citato sul punto Sez. 4, n. 36960 del 2025).La Corte di appello, peraltro, non ha fatto corretta applicazione di questafattispecie, in quanto non ha considerato la necessità che, oltre alla presenza ditre soggetti, occorra la consapevolezza o la colpevole ignoranza da parte di tutti iconcorrenti che l’azione sia compiuta da tre o più persone (e ha citato sul puntoSez. 2, n. 21089 del 17/05/2023); i giudici di appello, dunque, hanno omesso diverificare l’elemento soggettivo dell’imputato in ordine a tale circostanza.5.3.

Il difensore, con il terzo motivo, ha eccepito il vizio di motivazione sulriconoscimento della stessa aggravante di cui all’art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309del 1990.La Corte di appello ha ritenuto sussistente tale aggravante sulla base dellapartecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all’azione criminosa e della preesistenza di rapporti diconoscenza tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].La motivazione, tuttavia, non precisa se [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza della terzapersona a bordo dell’autovettura o se potesse conoscere tale circostanza, usandol’ordinaria diligenza.Questo elemento sarebbe stato desunto dalla presenza di Paglianell’autovettura di [OSCURATO:PERSONA] e dalla pregressa conoscenza tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], maquesta motivazione sarebbe manchevole e oscura.La Corte di appello, dunque, avrebbe applicato oggettivamente l’aggravante,in violazione del disposto dell’art. 59, secondo comma, cod. pen.6.

Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 25 giugno2026, il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di rigettare ilricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi proposti sono infondati.2.

Con il primo motivo il difensore ha censurato l’erronea applicazionedell’art. 99 cod. pen. e il vizio di contraddittorietà della motivazione in ordine allaritenuta sussistenza della recidiva.3.

Il motivo è manifestamente infondato.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che, in presenza dicontestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell’art. 99cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazionedell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolositàdel suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essisono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanzatemporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all’eventualeoccasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativodella personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero eindifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali (Sez U, n.35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 – 01).I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione di questi principi didiritto.Il Tribunale di Roma ha, infatti, ritenuto sussistente la recidiva specifica einfraquinquennale contestata all’imputato, rilevando che l’imputato ha riportatouna precedente condanna per delitto doloso della stessa indole, divenutairrevocabile in data 30 marzo 2022 e, dunque, nel quinquennio anteriore ai fattiper cui si procede.Il giudice di primo grado ha rilevato, con motivazione congrua, che lamedesima indole dei delitti commessi, il breve lasso di tempo trascorso, nonchél’esistenza di precedenti giudiziali specifici inducono a ritenere che la nuovacondotta sia sintomatica di una maggiore capacità a delinquere dell’imputato e diuna sua accresciuta pericolosità sociale.La Corte di appello, nel condividere le argomentazioni del giudice di primogrado, ha espressamente rilevato che «dalla lettura del certificato del casellariogiudiziale aggiornato risultano a carico del [OSCURATO:PERSONA] ben tre condanne definitive perreati specifici commessi l’11 marzo 2022, il 28 gennaio 2024 e il 14 marzo 2024ovverosia soltanto tre giorni prima i fatti che qui i interessano» (pag. 6 dellasentenza impugnata).I giudici di merito, dunque, non si sono limitati al mero riscontro deiprecedenti penali, peraltro specifici, dell’imputato, ma hanno rilevato come lareiterazione dell’illecito sia sintomo di effettivo di riprovevolezza della condotta edi pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, alla distanzatemporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro.Queste affermazioni non sono contraddittorie con l’applicazione dellafattispecie della lieve entità prevista dal comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del1990, in quanto prescindono dalla gravità dei reati di cui si controverte, e, peraltro,i giudici di merito hanno ritenuto sussistente l’aggravante speciale della “nonoccasionalità” del fatto di lieve entità.La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, ritenuto, in tema distupefacenti, che l’elemento specializzante della non occasionalità della condotta,integrante l’aggravante speciale di cui all’art. 73, comma 5, secondo periodo,d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, introdotta dall’art. 4, comma 3, d.l. 15 settembre2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.159, ricorre nel caso in cui l’agente, al momento del fatto, abbia già riportatoalmeno un precedente specifico, sicché la circostanza deve ritenersi ascritta infatto ove sia contestata la recidiva specifica (Sez. 3, n. 5842 del 22/01/2025,Amendola, Rv. 287441 – 01).4.

Con il secondo motivo il difensore ha censurato l’erronea applicazione degliartt. 59 cod. pen. e 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazioneall’imputazione soggettiva dell’aggravante del numero dei concorrenti e, con ilterzo motivo, ha eccepito il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dellastessa aggravante.5.

Il motivo relativo alla violazione di legge è infondato.Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in temadi stupefacenti, è richiesto, per la configurabilità dell’aggravante del concorso ditre o più persone di cui all’art. 73, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che lapluralità di soggetti agenti abbia cooperato a una delle condotte tipiche, quali,esemplificativamente, l’offerta, l’intermediazione, l’acquisto, la detenzione, nonessendo, invece, necessario che tale pluralità abbia concorso nella commissione diciascuna delle condotte previste dalla norma incriminatrice, concretamentecontestate (ex plurimis: Sez. 4, n. 36960 del 09/10/2025, D’Amato, Rv. 288661– 01; Sez. 1, n. 37686 del 17/06/2022, Avila, Rv. 283511 – 01).La sentenze di merito hanno fatto corretta applicazione di questi principi, inquanto, con motivazione non manifestamente illogica, hanno ritenuto sussistentel’aggravante, rilevando che l’imputato, alla guida della propria autovettura, dopoaver atteso, si è accostato all’autovettura condotta da [OSCURATO:PERSONA] e con accantoPaglia e ha lanciato all’interno della stessa, dal finestrino, un pacchetto disigarette, che conteneva gli involucri di sostanza stupefacente.I giudici hanno rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano legati da una conoscenzapregressa, tutti gli imputati sono stati trovati in possesso di rilevanti somme didanaro, di cui non hanno saputo giustificare la provenienza, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] didue utenze cellulari, di cui hanno negato i codici di sblocco di accesso agliinquirenti.[OSCURATO:PERSONA] in sede di convalida dell’arresto si è avvalso della facoltà di nonrispondere e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno dichiarato, implausibilmente ad avviso deigiudici di merito, in quanto in contrasto con quanto direttamente osservato dagliinquirenti, di essersi avvicinati all’autovettura del ricorrente per chiedergli unasigaretta.

Nella valutazione non illogica dei giudici di merito, la sequenza cui hannoassistito le forze di polizia sarebbe stata un rifornimento di sostanza stupefacenteoperata da [OSCURATO:PERSONA] per lo spaccio dei correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Legittimamente, dunque, i giudici hanno applicato l’attenuante fondata sulcoinvolgimento di almeno tre persone nella commissione della condottapenalmente rilevante di detenzione della sostanza stupefacente.Secondo la giurisprudenza di legittimità, peraltro, l’aggravante del numerodelle persone, prevista dall’art. 73, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e, peri sodali del delitto associativo, dall’art. 74, comma 3, d.P.R. cit., ha naturaoggettiva e, pertanto, non richiede la consapevolezza della partecipazione di altriconcorrenti nel numero sufficiente a integrarla (ex plurimis: Sez. 3, n. 26676 del08/05/2025, Pg, Rv. 288738 – 04; conf., Sez. 4, n. 18140 del 23/04/2026; Sez.6, n. 17072 del 03/03/2026).Il terzo motivo, relativo al vizio di motivazione in ordine alla predettaaggravante, è inammissibile, in quanto si risolve in una sollecitazione ad unalettura alternativa delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità.Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa letturadegli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione èriservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio dilegittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanzeprocessuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U, n. 6402 del 2/07/1997,Dessimone, Rv. 207944).6.

Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrentedeve essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen. alpagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 16/07/2026.Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di Roma;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo;lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto di rigettare il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto in arresto nella flagranza del delitto di cui agliartt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso aRoma in data 18 marzo 2024, in quanto, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine della cessione a terzi, venticinque involucri, contenenticomplessivamente gr. 13,5 lordi, di sostanza stupefacente del tipo cocaina/crack;fatto aggravato dalla recidiva specifica e infraquinquennale.2. Il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e l’imputato nel giudiziodirettissimo ha chiesto di essere giudicato nelle forme del rito abbreviato.3. Il Tribunale di Roma, con sentenza emessa in data 3 aprile 2024, hadichiarato l’imputato responsabile del delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n.309 del 1990, così riqualificato il fatto contestato, e, applicata la diminuente per ilrito, l’ha condannato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione ed euro 6.000di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.Il Tribunale ha, inoltre, revocato il beneficio della sospensione condizionalericonosciuto all’imputato dalla sentenza del Tribunale di Roma emessa in data 12marzo 2022, divenuta irrevocabile in data 30 marzo 2022, e ha disposto la confiscadella sostanza stupefacente e del materiale per il confezionamento e della sommadi denaro in sequestro.4. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in riforma dellasentenza di primo grado, appellata dall’imputato, ha ridotto la pena inflitta a Gaccia due anni, due mesi e venti giorni di reclusione ed euro 5.000,00 di multa.5. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso avversoquesta sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, proponendo tre motivi di ricorso.5.1. Con il primo motivo il difensore ha censurato l’erronea applicazionedell’art. 99 cod. pen. e il vizio di contraddittorietà della motivazione in ordine allaritenuta sussistenza della recidiva.Il difensore ha rilevato che la Corte di appello, discostandosi dal principio didiritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza n.35738 del 27/05/2010, Calibè, non ha indicato le ragioni per le quali la reiterazionedel reato nel caso di specie sia sintomo di una più accentuata colpevolezza e diuna maggiore pericolosità sociale dell’imputato.I giudici di appello hanno, infatti, motivato la sussistenza della recidiva,limitandosi ad un generico e tautologico riferimento alla «negativa personalità»dell’imputato.La Corte di appello si sarebbe limitata a desumere la maggiore capacitàdelinquenziale dell’imputato dalla mera esistenza di precedenti penali, senzavalutarli in concreto, e dalla gravità del fatto complessivamente considerato.Questa affermazione sarebbe, inoltre, contraddittoria, in quanto le sentenzedi merito hanno qualificato la condotta accertata come di lieve entità.5.2. Con il secondo motivo il difensore ha censurato l’erronea applicazionedegli artt. 59 cod. pen. e 73, sesto comma, d.P.R. n. 309 del 1990, circal’imputazione soggettiva dell’aggravante del numero dei concorrenti.L’aggravante di cui all’art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 postula lapresenza di due persone in più oltre quelle necessarie per la consumazione delreato base (e, dunque, quella del cedente o del cessionario), come statuito dallagiurisprudenza di legittimità (e ha citato sul punto Sez. 4, n. 36960 del 2025).La Corte di appello, peraltro, non ha fatto corretta applicazione di questafattispecie, in quanto non ha considerato la necessità che, oltre alla presenza ditre soggetti, occorra la consapevolezza o la colpevole ignoranza da parte di tutti iconcorrenti che l’azione sia compiuta da tre o più persone (e ha citato sul puntoSez. 2, n. 21089 del 17/05/2023); i giudici di appello, dunque, hanno omesso diverificare l’elemento soggettivo dell’imputato in ordine a tale circostanza.5.3. Il difensore, con il terzo motivo, ha eccepito il vizio di motivazione sulriconoscimento della stessa aggravante di cui all’art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309del 1990.La Corte di appello ha ritenuto sussistente tale aggravante sulla base dellapartecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all’azione criminosa e della preesistenza di rapporti diconoscenza tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].La motivazione, tuttavia, non precisa se [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza della terzapersona a bordo dell’autovettura o se potesse conoscere tale circostanza, usandol’ordinaria diligenza.Questo elemento sarebbe stato desunto dalla presenza di Paglianell’autovettura di [OSCURATO:PERSONA] e dalla pregressa conoscenza tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], maquesta motivazione sarebbe manchevole e oscura.La Corte di appello, dunque, avrebbe applicato oggettivamente l’aggravante,in violazione del disposto dell’art. 59, secondo comma, cod. pen.6. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 25 giugno2026, il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di rigettare ilricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi proposti sono infondati.2. Con il primo motivo il difensore ha censurato l’erronea applicazionedell’art. 99 cod. pen. e il vizio di contraddittorietà della motivazione in ordine allaritenuta sussistenza della recidiva.3. Il motivo è manifestamente infondato.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che, in presenza dicontestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell’art. 99cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazionedell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolositàdel suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essisono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanzatemporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all’eventualeoccasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativodella personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero eindifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali (Sez U, n.35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 – 01).I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione di questi principi didiritto.Il Tribunale di Roma ha, infatti, ritenuto sussistente la recidiva specifica einfraquinquennale contestata all’imputato, rilevando che l’imputato ha riportatouna precedente condanna per delitto doloso della stessa indole, divenutairrevocabile in data 30 marzo 2022 e, dunque, nel quinquennio anteriore ai fattiper cui si procede.Il giudice di primo grado ha rilevato, con motivazione congrua, che lamedesima indole dei delitti commessi, il breve lasso di tempo trascorso, nonchél’esistenza di precedenti giudiziali specifici inducono a ritenere che la nuovacondotta sia sintomatica di una maggiore capacità a delinquere dell’imputato e diuna sua accresciuta pericolosità sociale.La Corte di appello, nel condividere le argomentazioni del giudice di primogrado, ha espressamente rilevato che «dalla lettura del certificato del casellariogiudiziale aggiornato risultano a carico del [OSCURATO:PERSONA] ben tre condanne definitive perreati specifici commessi l’11 marzo 2022, il 28 gennaio 2024 e il 14 marzo 2024ovverosia soltanto tre giorni prima i fatti che qui i interessano» (pag. 6 dellasentenza impugnata).I giudici di merito, dunque, non si sono limitati al mero riscontro deiprecedenti penali, peraltro specifici, dell’imputato, ma hanno rilevato come lareiterazione dell’illecito sia sintomo di effettivo di riprovevolezza della condotta edi pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, alla distanzatemporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro.Queste affermazioni non sono contraddittorie con l’applicazione dellafattispecie della lieve entità prevista dal comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del1990, in quanto prescindono dalla gravità dei reati di cui si controverte, e, peraltro,i giudici di merito hanno ritenuto sussistente l’aggravante speciale della “nonoccasionalità” del fatto di lieve entità.La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, ritenuto, in tema distupefacenti, che l’elemento specializzante della non occasionalità della condotta,integrante l’aggravante speciale di cui all’art. 73, comma 5, secondo periodo,d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, introdotta dall’art. 4, comma 3, d.l. 15 settembre2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.159, ricorre nel caso in cui l’agente, al momento del fatto, abbia già riportatoalmeno un precedente specifico, sicché la circostanza deve ritenersi ascritta infatto ove sia contestata la recidiva specifica (Sez. 3, n. 5842 del 22/01/2025,Amendola, Rv. 287441 – 01).4. Con il secondo motivo il difensore ha censurato l’erronea applicazione degliartt. 59 cod. pen. e 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazioneall’imputazione soggettiva dell’aggravante del numero dei concorrenti e, con ilterzo motivo, ha eccepito il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dellastessa aggravante.5. Il motivo relativo alla violazione di legge è infondato.Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in temadi stupefacenti, è richiesto, per la configurabilità dell’aggravante del concorso ditre o più persone di cui all’art. 73, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che lapluralità di soggetti agenti abbia cooperato a una delle condotte tipiche, quali,esemplificativamente, l’offerta, l’intermediazione, l’acquisto, la detenzione, nonessendo, invece, necessario che tale pluralità abbia concorso nella commissione diciascuna delle condotte previste dalla norma incriminatrice, concretamentecontestate (ex plurimis: Sez. 4, n. 36960 del 09/10/2025, D’Amato, Rv. 288661– 01; Sez. 1, n. 37686 del 17/06/2022, Avila, Rv. 283511 – 01).La sentenze di merito hanno fatto corretta applicazione di questi principi, inquanto, con motivazione non manifestamente illogica, hanno ritenuto sussistentel’aggravante, rilevando che l’imputato, alla guida della propria autovettura, dopoaver atteso, si è accostato all’autovettura condotta da [OSCURATO:PERSONA] e con accantoPaglia e ha lanciato all’interno della stessa, dal finestrino, un pacchetto disigarette, che conteneva gli involucri di sostanza stupefacente.I giudici hanno rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano legati da una conoscenzapregressa, tutti gli imputati sono stati trovati in possesso di rilevanti somme didanaro, di cui non hanno saputo giustificare la provenienza, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] didue utenze cellulari, di cui hanno negato i codici di sblocco di accesso agliinquirenti.[OSCURATO:PERSONA] in sede di convalida dell’arresto si è avvalso della facoltà di nonrispondere e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno dichiarato, implausibilmente ad avviso deigiudici di merito, in quanto in contrasto con quanto direttamente osservato dagliinquirenti, di essersi avvicinati all’autovettura del ricorrente per chiedergli unasigaretta. Nella valutazione non illogica dei giudici di merito, la sequenza cui hannoassistito le forze di polizia sarebbe stata un rifornimento di sostanza stupefacenteoperata da [OSCURATO:PERSONA] per lo spaccio dei correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Legittimamente, dunque, i giudici hanno applicato l’attenuante fondata sulcoinvolgimento di almeno tre persone nella commissione della condottapenalmente rilevante di detenzione della sostanza stupefacente.Secondo la giurisprudenza di legittimità, peraltro, l’aggravante del numerodelle persone, prevista dall’art. 73, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e, peri sodali del delitto associativo, dall’art. 74, comma 3, d.P.R. cit., ha naturaoggettiva e, pertanto, non richiede la consapevolezza della partecipazione di altriconcorrenti nel numero sufficiente a integrarla (ex plurimis: Sez. 3, n. 26676 del08/05/2025, Pg, Rv. 288738 – 04; conf., Sez. 4, n. 18140 del 23/04/2026; Sez.6, n. 17072 del 03/03/2026).Il terzo motivo, relativo al vizio di motivazione in ordine alla predettaaggravante, è inammissibile, in quanto si risolve in una sollecitazione ad unalettura alternativa delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità.Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa letturadegli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione èriservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio dilegittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanzeprocessuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997,Dessimone, Rv. 207944).6.  Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrentedeve essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen. alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 16/07/2026.Il Consigliere estensore Il Presidente
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