CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2025
Cassazione n. 24748/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; r OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione con riferito alla ritenuta manomissione del file audio da parte dell'imputato, con il secondo motivo la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'attendibilità delle persone offese e, con il terzo motivo, la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello e ha ribadito le proprie censure nella memoria depositata in data 17 marzo 2025; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso sono inammissibili, in quanto contestano, peraltro genericamente, l'apprezzamento delle prove operato dai giudici di merito e si risolvono nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle stesse, non consentito in sede di legittimità; Ritenuto che il terzo motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto è meramente reiterativo di una censura disattesa dalla Corte di appello con motivazione completa, logica e giuridicamente ineccepibile (pag. 5 della sentenza impugnata); Considerato, inoltre, che non si deve procedere alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, in quanto la stessa non ha effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, E., Rv. 281923 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso