CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 18460/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza con cui il Tribunale salentino, in data 22 settembre 2017, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt.648 e 474 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto la corte di appello (cfr., pag. 8 della sentenza impugnata) ha congruamente motivato il diniego dell'esimente per entrambi i delitti contestati, sebbene agli atti non risulti che in appello il difensore l'abbia richiesta anche in relazione al delitto ex art. 648, secondo comma (attuale quarto comma) cod. pen., valorizzando il significativo numero delle res contraffatte, oggetto di ricettazione, elemento che ha giudicato già di per sé sufficiente ad escludere la non particolare tenuità della condotta sotto il profilo oggettivo e che, anzi, aveva indotto ad escludere anche la attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente