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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22578/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 26.10.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]:ca; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui, in data 31.1.2019, il Tribunale di Parma aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di appropriazione indebita, aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 11 cod. pen. e, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata aggravante, operato l'aumento per la continuazione, lo aveva condannato alla pena di mesi 9 di reclusione ed euro 300 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;

2. ricorre per cassazione il difensore del Rossi impugnando sia la sentenza della Corte di appello che l'ordinanza dichiarativa della assenza dell'imputato, con i seguenti motivi: 2.1 illegittimità della ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato in primo grado all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non rilevata dalla Corte di appello: sviluppate alcune premesse sullo stato della giurisprudenza in ordine ai presupposti della "assenza" ed alle conseguenze in punto di nullità assoluta ed insanabile della violazione della relativa disciplina, rileva che, nel caso di specie, il Rossi era stato identificato il 31.7.2014 dai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] in Rio avendo nell'occasione eletto domicilio presso la propria abitazione in quel Comune, via Prampolini n. 10; ivi, prosegue, venne inviato, per la notifica, il decreto di citazione a giudizio perfezionatasi solo "per compiuta giacenza"; segnala che, ciò non di meno, il giudice di primo grado aveva dichiarato la assenza dell'imputato nonostante una PEC del difensore di ufficio dal cui tenore si evinceva chiaramente la mancanza di qualsiasi contatto con il ricorrente che non fu accertato nemmeno dal suo nuovo difensore di ufficio per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] quando il processo venne istruito e deciso; segnala, pertanto, due profili di nullità, il primo legato alla mancata verifica dei presupposti dell'assenza incolpevole da parte del primo giudice e, il secondo, alla omessa rilevazione del vizio da parte del giudice di appello che, anche di ufficio, avrebbe dovuto provvedere in tal senso, con conseguente nullità anche della sentenza di secondo grado; 2.2 mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione ai motivi di appello attinenti la affermazione di responsabilità: richiama le considerazioni svolte con l'atto di appello circa la farraginosità, vaghezza ed incertezza della deposizione della persona offesa che aveva riferito di quanto appreso dai terzi acquirenti della merce che non sono stati mai sentiti nel corso del processo; osserva che il primo giudice, con una motivazione prossima alla apparenza, si era limitato a riassumere la deposizione della persona offesa senza spiegare la ragione per la quale non erano stati citati i testimoni diretti dando rilievo invece alla assenza dell'imputato quale scelta difensiva da cui trarre argomenti a carico; analoghe considerazioni svolge per la sentenza di appello che ha giustificato gli ondeggiamenti della teste con il tempo trascorso, considerandoli indici di non calunniosità delle sue propalazioni; sottolinea come la sentenza di appello sia stata costretta far riferimento alla prova documentale e, in particolare, alle fatture, senza tuttavia considerare che su una sola di esse vi era la dicitura "pagato", non siglata, certamente non idonea a fornire la prova dell'avvenuto pagamento nelle mani dell'odierno ricorrente piuttosto che del corriere, come avrebbe ordinariamente dovuto avvenire; 2.3 mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione ai motivi di appello sulla pena base: rileva che già con l'atto di appello la difesa ebbe a lamentare il carattere sostanzialmente apparente della motivazione in punto di dosimetria della pena che, quanto al delitto in esame, nella vigenza della norma antecedente al 2019, corrispondeva, nel minimo, a 15 giorni di reclusione ed euro 50 di multa e, nel massimo, a tre anni di reclusione ed euro 1.032 di multa; rileva che la pena in concreto inflitta è di molto superiore al minimo edittale e segnala che la Corte di appello, nel confermare il trattamento sanzionatorio individuato dal primo giudice, non ha considerato che l'intensità del dolo non può fondarsi sulla mera reiterazione delle condotte, a loro volta, peraltro, mera congettura a fronte della unicità del capo di imputazione; aggiunge che i precedenti penali, di per sé, non possono incidere sulla pena in assenza di una spiegazione circa la loro rilevanza, trattandosi, peraltro, di due episodi risalenti nel tempo; è stata ignorata la parziale restituzione della merce; 2.4 mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione ai motivi di appello sul giudizio di valenza: rileva che la sentenza di primo grado non aveva argomentato in alcun modo sul giudizio di valenza laddove quella di appello fa ancora riferimento ai precedenti penali ed alla mancata resipiscenza, argomenti insufficienti e, il secondo, fondato su un giudizio del tutto astratto vista la assenza dell'imputato dal processo; 2.5 mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione ai motivi di appello sulla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena: rileva che la difesa, con l'atto di appello, aveva stigmatizzato la lapidarietà ed erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice aveva negato il beneficio della sospensione condizionale della pena; osserva che i due risalenti precedenti non avevano comportato la concessione del beneficio; rileva che la sentenza di appello ha motivato il diniego con argomentazioni apodittiche ed al limite della apparenza, invocando da un lato la reiterazione della condotta e la determinazione accentuata nel porre in essere atti condotte illecite;

3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato: richiama i presupposti richiesti per la dichiarazione di "assenza" come peraltro puntualizzati dalla giurisprudenza di questa Corte sottolineando come, nel caso di specie, il Tribunale avesse ritenuto perfezionata la notifica per compiuta giacenza e, senza provvedere al suo rinnovo, sussistenti i presupposti per la celebrazione del processo nell'assenza dell'imputato; conclude, perciò, per la fondatezza del rilievo difensivo e per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione;

4. in data 16.3.2023 la difesa del Rossi ha trasmesso le proprie conclusioni scritte rinviando ai motivi di gravame ed insistendo nel loro accoglimento anche alla luce delle conclusioni rassegnate dalla Procura Generale. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata va annullata senza rinvio.

Con il primo motivo del ricorso, infatti, la difesa solleva la questione relativa alla nullità della dichiarazione di assenza cui il giudice di primo grado aveva proceduto senza tener conto che l'atto di citazione a giudizio era stato inviato, per la notifica, al domicilio eletto dal Rossi nel corso delle indagini preliminari e che, tuttavia, si era perfezionata soltanto con la "compiuta giacenza" del plico presso l'[OSCURATO:PERSONA].

Vero che la notificazione avvenuta con queste modalità è formalmente corretta: ciò non di meno, si è pure chiarito che sussiste l'obbligo di provvedere alla rinnovazione della citazione a giudizio attraverso la polizia giudiziaria, nonostante la regolarità formale della notifica, quando sia certo che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza della "vocatio in ius, certezza c:he non può essere collegata alla procedura di compiuta giacenza (cfr., in tal senso, specificamente, Sez. 5, n. 31992 del 05/03/2018, Ianne, Rv. 273313 - 01; cfr., anche, Sez. 5 - , n. 37185 del 01/07/2019, Della Torre, Rv. 277339 - 01, in cui la Corte ha affermato che la celebrazione del processo, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 420-bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e senza che il giudice abbia disposto la sospensione ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen., determina, in virtù dell'art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., la nullità della sentenza equiparabile, quanto al regime di rilevabilità, ad una nullità assoluta, con conseguente obbligo da parte del giudice di appello di restituzione degli atti al giudice di primo grado; cfr., in generale, Sez. 3 - , n. 48376 del 09/11/2022, Naouar, Rv. 284062 - 01, secondo cui, nel giudizio in assenza, è affetta da nullità assoluta la notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato ove non si abbia certezza della conoscenza della pendenza del processo da parte sua ovvero della volontà del medesimo di sottrarsi a tale conoscenza).

Il primo motivo di ricorso è, perciò, sicuramente in grado di superare il vaglio di ammissibilità per cui, avendo consentito la corretta instaurazione del giudizio in questa sede, è necessario tener conto del decorso del termine di prescrizione del reato anche successivamente alla sentenza di secondo grado (cfr., Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266 01; Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164 - 01) e che, ad oggi, è interamente maturato trattandosi di truffa commessa in data 13.6.2014, in assenza di cause di sospensione.

P.Q.M. annulla se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 26.10.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]:ca; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui, in data 31.1.2019, il Tribunale di Parma aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di appropriazione indebita, aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 11 cod. pen. e, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata aggravante, operato l'aumento per la continuazione, lo aveva condannato alla pena di mesi 9 di reclusione ed euro 300 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione il difensore del Rossi impugnando sia la sentenza della Corte di appello che l'ordinanza dichiarativa della assenza dell'imputato, con i seguenti motivi: 2.1 illegittimità della ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato in primo grado all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non rilevata dalla Corte di appello: sviluppate alcune premesse sullo stato della giurisprudenza in ordine ai presupposti della "assenza" ed alle conseguenze in punto di nullità assoluta ed insanabile della violazione della relativa disciplina, rileva che, nel caso di specie, il Rossi era stato identificato il 31.7.2014 dai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] in Rio avendo nell'occasione eletto domicilio presso la propria abitazione in quel Comune, via Prampolini n. 10; ivi, prosegue, venne inviato, per la notifica, il decreto di citazione a giudizio perfezionatasi solo "per compiuta giacenza"; segnala che, ciò non di meno, il giudice di primo grado aveva dichiarato la assenza dell'imputato nonostante una PEC del difensore di ufficio dal cui tenore si evinceva chiaramente la mancanza di qualsiasi contatto con il ricorrente che non fu accertato nemmeno dal suo nuovo difensore di ufficio per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] quando il processo venne istruito e deciso; segnala, pertanto, due profili di nullità, il primo legato alla mancata verifica dei presupposti dell'assenza incolpevole da parte del primo giudice e, il secondo, alla omessa rilevazione del vizio da parte del giudice di appello che, anche di ufficio, avrebbe dovuto provvedere in tal senso, con conseguente nullità anche della sentenza di secondo grado; 2.2 mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione ai motivi di appello attinenti la affermazione di responsabilità: richiama le considerazioni svolte con l'atto di appello circa la farraginosità, vaghezza ed incertezza della deposizione della persona offesa che aveva riferito di quanto appreso dai terzi acquirenti della merce che non sono stati mai sentiti nel corso del processo; osserva che il primo giudice, con una motivazione prossima alla apparenza, si era limitato a riassumere la deposizione della persona offesa senza spiegare la ragione per la quale non erano stati citati i testimoni diretti dando rilievo invece alla assenza dell'imputato quale scelta difensiva da cui trarre argomenti a carico; analoghe considerazioni svolge per la sentenza di appello che ha giustificato gli ondeggiamenti della teste con il tempo trascorso, considerandoli indici di non calunniosità delle sue propalazioni; sottolinea come la sentenza di appello sia stata costretta far riferimento alla prova documentale e, in particolare, alle fatture, senza tuttavia considerare che su una sola di esse vi era la dicitura "pagato", non siglata, certamente non idonea a fornire la prova dell'avvenuto pagamento nelle mani dell'odierno ricorrente piuttosto che del corriere, come avrebbe ordinariamente dovuto avvenire; 2.3 mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione ai motivi di appello sulla pena base: rileva che già con l'atto di appello la difesa ebbe a lamentare il carattere sostanzialmente apparente della motivazione in punto di dosimetria della pena che, quanto al delitto in esame, nella vigenza della norma antecedente al 2019, corrispondeva, nel minimo, a 15 giorni di reclusione ed euro 50 di multa e, nel massimo, a tre anni di reclusione ed euro 1.032 di multa; rileva che la pena in concreto inflitta è di molto superiore al minimo edittale e segnala che la Corte di appello, nel confermare il trattamento sanzionatorio individuato dal primo giudice, non ha considerato che l'intensità del dolo non può fondarsi sulla mera reiterazione delle condotte, a loro volta, peraltro, mera congettura a fronte della unicità del capo di imputazione; aggiunge che i precedenti penali, di per sé, non possono incidere sulla pena in assenza di una spiegazione circa la loro rilevanza, trattandosi, peraltro, di due episodi risalenti nel tempo; è stata ignorata la parziale restituzione della merce; 2.4 mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione ai motivi di appello sul giudizio di valenza: rileva che la sentenza di primo grado non aveva argomentato in alcun modo sul giudizio di valenza laddove quella di appello fa ancora riferimento ai precedenti penali ed alla mancata resipiscenza, argomenti insufficienti e, il secondo, fondato su un giudizio del tutto astratto vista la assenza dell'imputato dal processo; 2.5 mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione ai motivi di appello sulla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena: rileva che la difesa, con l'atto di appello, aveva stigmatizzato la lapidarietà ed erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice aveva negato il beneficio della sospensione condizionale della pena; osserva che i due risalenti precedenti non avevano comportato la concessione del beneficio; rileva che la sentenza di appello ha motivato il diniego con argomentazioni apodittiche ed al limite della apparenza, invocando da un lato la reiterazione della condotta e la determinazione accentuata nel porre in essere atti condotte illecite; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato: richiama i presupposti richiesti per la dichiarazione di "assenza" come peraltro puntualizzati dalla giurisprudenza di questa Corte sottolineando come, nel caso di specie, il Tribunale avesse ritenuto perfezionata la notifica per compiuta giacenza e, senza provvedere al suo rinnovo, sussistenti i presupposti per la celebrazione del processo nell'assenza dell'imputato; conclude, perciò, per la fondatezza del rilievo difensivo e per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione; 4. in data 16.3.2023 la difesa del Rossi ha trasmesso le proprie conclusioni scritte rinviando ai motivi di gravame ed insistendo nel loro accoglimento anche alla luce delle conclusioni rassegnate dalla Procura Generale. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata va annullata senza rinvio. Con il primo motivo del ricorso, infatti, la difesa solleva la questione relativa alla nullità della dichiarazione di assenza cui il giudice di primo grado aveva proceduto senza tener conto che l'atto di citazione a giudizio era stato inviato, per la notifica, al domicilio eletto dal Rossi nel corso delle indagini preliminari e che, tuttavia, si era perfezionata soltanto con la "compiuta giacenza" del plico presso l'[OSCURATO:PERSONA]. Vero che la notificazione avvenuta con queste modalità è formalmente corretta: ciò non di meno, si è pure chiarito che sussiste l'obbligo di provvedere alla rinnovazione della citazione a giudizio attraverso la polizia giudiziaria, nonostante la regolarità formale della notifica, quando sia certo che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza della "vocatio in ius, certezza c:he non può essere collegata alla procedura di compiuta giacenza (cfr., in tal senso, specificamente, Sez. 5, n. 31992 del 05/03/2018, Ianne, Rv. 273313 - 01; cfr., anche, Sez. 5 - , n. 37185 del 01/07/2019, Della Torre, Rv. 277339 - 01, in cui la Corte ha affermato che la celebrazione del processo, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 420-bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e senza che il giudice abbia disposto la sospensione ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen., determina, in virtù dell'art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., la nullità della sentenza equiparabile, quanto al regime di rilevabilità, ad una nullità assoluta, con conseguente obbligo da parte del giudice di appello di restituzione degli atti al giudice di primo grado; cfr., in generale, Sez. 3 - , n. 48376 del 09/11/2022, Naouar, Rv. 284062 - 01, secondo cui, nel giudizio in assenza, è affetta da nullità assoluta la notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato ove non si abbia certezza della conoscenza della pendenza del processo da parte sua ovvero della volontà del medesimo di sottrarsi a tale conoscenza). Il primo motivo di ricorso è, perciò, sicuramente in grado di superare il vaglio di ammissibilità per cui, avendo consentito la corretta instaurazione del giudizio in questa sede, è necessario tener conto del decorso del termine di prescrizione del reato anche successivamente alla sentenza di secondo grado (cfr., Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266 01; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164 - 01) e che, ad oggi, è interamente maturato trattandosi di truffa commessa in data 13.6.2014, in assenza di cause di sospensione. P.Q.M. annulla se
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