CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 settembre 2024
Cassazione n. 24797/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 5831/2022Numero sezionale 3203/2024Numero di raccolta generale 24797/2024Data pubblicazione 16/09/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]** * PresidenteDATI ** * Consigliere Ud 12/07/2024 CC* * Consigliere* * * * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 5831/2022 R G proposto da* * elettivamente domiciliato in ROMA V LE* * 142 presso lo studio dell avvocato ** * rappresentato e difesodall avvocato * * * ricorrentecontro* * * * * ** * 23/A presso lo studio dell avvocato ** * che li rappresenta e difendeunitamente agli avvocati * * ** * * controricorrentinei confronti* * * * intimati* disposto d ufficio Numero registro generale 5831/2022Numero sezionale 3203/2024Numero di raccolta generale 24797/2024* [OSCURATO:PERSONA] * [OSCURATO:PERSONA] *Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] * 12presso l AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO * che lo rappresenta e difende ricorrente incidentaleavverso la SENTENZA del TRIBUNALE VENEZIA n 2286/2021depositata il 02/12/2021Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2024dal Consigliere * * * *[OSCURATO:PERSONA]* * * e * dirigenti della* s p a hanno proposto reclamo al * per laprotezione dei dati personali ai sensi dell art 77 del *UE 2016/679 * per la cancellazione e/o la distruzione di unfile audio contenente la registrazione di una conversazioneintrattenuta dal dipendente * * con essi rappresentantidella società nel contesto di una riunione indetta dalla dirigenza esvoltasi diversi anni prima Tale file era stato prodotto da altridipendenti della società * * e * * inoccasione di udienze relative a procedimenti di lavoro contro lasocietàIl * ha respinto la richiesta rilevando che le operazionidi trattamento erano state svolte per esclusive finalità dicontestazione di addebiti nell ambito del rapporto di lavoroI dirigenti hanno proposto opposizione al Tribunale diVenezia che l ha accolta dichiarando “l illegittimità delprovvedimento dell * garante per la protezione dei datipersonali del 17 6 2019” e “l illiceità dei trattamenti” posti in essereda * * e * per l effetto ha ordinato aiconvenuti “la cancellazione e/o distruzione del file audio” inquestione e “la notificazione di tali misure ad altri ulteriori eventuali2 di 17* disposto d ufficio Numero registro generale 5831/2022Numero sezionale 3203/2024Numero di raccolta generale 24797/2024destinatari dello stesso ex art 58 comma 2 lettera g del *Data pubblicazione 16/09/2024UE n 2016/679” e ha infine comminato a * e * lasanzione pecuniaria di cui all art 58 comma 2 lettera i e 83dello stesso * nella misura di 5 000 00 euro ciascunoIl Tribunale ha rilevato che il file audio conteneva laregistrazione di una riunione tenutasi il 25 novembre 2016 perrisolvere “alcune difficoltà organizzative interne all azienda”eseguita senza che al momento vi fossero esigenze difensivedell autore della registrazione * e ha poi rilevato che erapacifico che la registrazione fosse stata conservata e ceduta aicolleghi * e * per essere prodotta a distanza di anninelle rispettive cause di lavoro contro la stessa azienda ha quindiconcluso che sebbene esistente un contenzioso dei dipendenti* e * con l azienda il trattamento dei dati eracomunque avvenuto in violazione dei principi di cui all art 5 *Contro la predetta sentenza * ha proposto ricorso percassazione affidato a quattro motivi hanno presentatocontroricorso i dirigenti della società * Il * haproposto controricorso in adesione contenente in via incidentaledue motivi ritenendo erronea la sentenza del Tribunale echiedendo la cassazione della sentenza impugnataI dirigenti della società controricorrenti al ricorso principalehanno notificato in data 9/05/2022 un controricorso ex art 370c p c al controricorso adesivo con ricorso incidentale del *con successiva memoria e contestuale istanza ex art 153 c p cesponevano di avere ottenuto la ricevuta di avvenuta consegnama di avere ricevuto una comunicazione dall ufficio “gruppotelematico * in ordine al fatto che il documento non potevaessere elaborato dal sistema “Documento * non valido *non valido per date * * non valido L elemento tpanV8 * non deve avere elementi figli ed il suo valore deveessere valido” con invito a effettuare un nuovo deposito previa la3 di 17* disposto d ufficio Numero registro generale 5831/2022Numero sezionale 3203/2024richiesta di restituzione in termini e dichiaravano di provvedere inNumero di raccolta generale 24797/2024tal senso contestualmente al deposito della memoria/isDtaatan pzubab licdaziio ne 16/09/2024restituzione in termini I restanti intimati * e * nonhanno svolto difese sono state quindi depositate memoriedifensive Con ordinanza interlocutoria 14 settembre 2023 questaCorte ha rinviato il processo a nuovo ruolo in attesa della decisionedelle sezioni unite sulla questione sollevata con ordinanzainterlocutoria n 20588 del 2023 sulla ammissibilitàdell impugnazione incidentale tardiva anche quando rivesta leforme dell impugnazione adesiva rivolta contro la parte investitadell impugnazione principale * una nuova adunanza cameraleper la trattazione della causa le parti hanno depositato ulteriorimemorieRITENUTO CHE1 Preliminarmente in rito* ammissibilità del ricorso incidentale adesivo propostodal * si osserva che con ordinanza interlocutoria del 14settembre 2023 questa Corte ha preso atto che esso è tardivo mache si tratta di una impugnazione adesiva e che sia pure conriferimento a processi di natura diversa la questione dellaammissibilità di siffatti ricorsi era stata rimessa alle sezioni unitela cui decisione poteva quindi avere incidenza sul presenteprocedimento Di conseguenza la causa è stata rinviata nuovoruoloLe sezioni unite di questa Corte si sono pronunziate consentenza n 8486/2024 in continuità con il precedenteorientamento dato dalla sentenza a sezioni unite n 24627/2007ed in difformità rispetto al più restrittivo orientamento dato dallasentenza sempre a sezioni unite n 23903 del 29/10/2020affermando che l impugnazione incidentale tardiva è ammissibileanche quando riveste le forme dell impugnazione adesiva rivoltacontro la parte destinataria dell impugnazione principale in ragione4 di 17* disposto d ufficio Numero registro generale 5831/2022Numero sezionale 3203/2024Numero di raccolta generale 24797/2024del fatto che l interesse alla sua proposizione può sorgereData pubblicazione 16/09/2024dall impugnazione principale o da un impugnazione incidentaletardiva1 2 I dirigenti della società deducono che questo principioin quanto relativo alla posizione dei coobbligati solidali nontroverebbe applicazione nel caso di specie posto che il *non è obbligato in solido con il soggetto sanzionato e pertanto laimpugnazione del * sarebbe inammissibile conconseguente passaggio in giudicato della sentenza così come resainter partes trattandosi di cause scindibili in un contenzioso di tipolitisconsortile facoltativoL argomentazione non convince poiché non tiene conto nédella effettiva questione dubbia come delimitata della precedenteordinanza interlocutoria – e cioè se la impugnazione incidentaleadesiva tardiva possa essere esperita soltanto dalla parte “contro”la quale è stata proposta l impugnazione principale o da quellachiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell art 331 codproc civ ovvero anche quando rivesta le forme dell impugnazioneadesiva rivolta contro la parte investita dell impugnazioneprincipale in ragione del fatto che l interesse alla sua proposizionesorge dall impugnazione principale né della natura peculiare delgiudizio di opposizione ai provvedimenti del * e dellalegittimazione di quest ultimo ad intervenirvi2 Il * per la protezione dei dati personali i cuicompiti sono definiti dal * UE 2016/679 * e dal* in materia di protezione dei dati personali D lgs 30 giugno2003 n 196 cd codice della privacy adeguato alle disposizionidel * UE 2016/679 tramite il D lgs 10 agosto 2018n 101 è un organo amministrativo competente all emanazionedi provvedimenti di natura preventiva inibitoria o conformativache può sospendere modificare o far cessare il trattamentoillegittimo dei dati nonché irrogare sanzioni esso esercita le sue5 di 17* disposto d ufficio Numero registro generale 5831/2022Numero sezionale 3203/2024funzioni modo “imparziale ed equo” considerando 129 e art 52 delNumero di raccolta generale 24797/2024d * ma non è tuttavia in posizione di terzietà Cass * ta 1pu3b1bli5ca1zio ne 16/09/2024del 25/05/2017 La sua partecipazione al giudizio è previstadall art 10 del D lgs n 150/2011 come modificato dall art 17del D lgs 101/2018 il quale dispone che il ricorso in opposizionesia notificato anche al * accordandogli la facoltà dipresentare osservazioni con riferimento ai profili relativi allaprotezione dei dati personali anche quando non sia parte ingiudizio* vigenza del codice della privacy prima della entrata invigore del * si è consolidata nella giurisprudenza di questaCorte l affermazione che il * partecipa al giudizio per farvalere il medesimo interesse pubblico specifico che la legge haaffidato a detta * predisponendo dinanzi ad essa unprocedimento che per quanto strutturalmente caratterizzato dalcontraddittorio dei soggetti coinvolti il titolare il responsabile el interessato e funzionalmente proteso alla tutela dei diritti dellapersona si connota come amministrativo e non pone il * inuna posizione di terzietà assimilabile a quella del giudice nelprocesso Cass n 7341 del 20/05/2002 Cass n 11864 del25/06/2004 * principio può essere confermato anchenell attuale quadro normativo che attribuisce al * tra glialtri il compito di sorvegliare ed assicurare l applicazione dellanormativa vigente in tema di trattamento dei dati personali art 57* e di assicurare anche d ufficio la tutela dei diritti e dellelibertà fondamentali degli individui dando idonea attuazione alregolamento UE e al codice protezione dei dati personali art154 del D lgs 196/2003L attribuzione di poteri ufficiosi rende evidente che il* rappresenta interessi pubblici e di conseguenza ad essoè attribuita anche la legittimazione ad agire in giudizio nei confrontidel titolare o del responsabile del trattamento in caso di violazione6 di 17* disposto d ufficio Numero registro generale 5831/2022Numero sezionale 3203/2024Numero di raccolta generale 24797/2024delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali aiData pubblicazione 16/09/2024sensi dell art 154 ter del D lgs 196/2003 Peraltro che il *assuma la qualità di parte innanzi al giudice è previsto anchedall art 78 del * il quale traccia le linee del ricorsogiurisdizionale al quale ogni persona fisica o giuridica ha semprediritto come un ricorso “avverso” la decisione – o l inerzia dellaautorità di controllo ma anche specificando che il ricorso sipropone “nei confronti” della autorità di controllo e nello Stato ovequesta autorità è stabilita2 1 * regolamentazione del trattamento dei datipersonali si intrecciano interessi pubblici e privati venendo inrilievo non solo i diritti fondamentali della persona ma anchel esigenza che la comunità in cui viviamo altamente tecnologica efondata anche sullo scambio dei dati personali tra attori pubblici eprivati persone fisiche associazioni e imprese mantenga la suaconnotazione di spazio di libertà sicurezza e giustizia Ed infattinel considerando 6 del * si osserva che la tecnologia hatrasformato l economia e le relazioni sociali e dovrebbe facilitareancora di più la libera circolazione dei dati personali all internodell * e il loro trasferimento verso paesi terzi e organizzazioniinternazionali garantendo al tempo stesso un elevato livello diprotezione dei dati personaliIn questo contesto la legittimazione processuale del* non si riconnette ai diritti disponibili delle parti privatequale quello di opporsi ad una sanzione comminata ai sensi dell art58 del * in questo caso dal Tribunale in esito al giudizio diopposizione al provvedimento del * ma ai pubbliciinteressi che vengono in rilievo nella fattispecie2 2 Il caso di specie è certamente diverso da quello delcoobbligato solidale cui fa riferimento parte controricorrente manondimeno si può applicare in termini generali il principioaffermato dalle sezioni unite con la sentenza n 8486/2024 atteso7 di 17* disposto d ufficio Numero registro generale 5831/2022Numero sezionale 3203/2024Numero di raccolta generale 24797/2024che si tratta di ricorso incidentale adesivo proposto da soggettoData pubblicazione 16/09/2024diverso della parte destinataria dell impugnazione principale erivolto contro quest ultimaIl * è immune dalle conseguenze patrimoniali negativedella irrogazione di una sanzione ma interviene a tutela di interessipubblici se ed in quanto siano messi in gioco dalla iniziativaprocessuale del privato di conseguenza per valutare laammissibilità della sua impugnazione tardiva dal momento che èadesiva si deve verificare se sussista un interesse proprio del* e se esso possa reputarsi sorto per effettodell impugnazione principale Sul punto deve rilevarsi che il ricorsodi * come appresso meglio si vedrà si fondaessenzialmente sull affermazione che il suo comportamento èlegittimo e non ha in alcun modo violato la normativa vigente intema di trattamento dei dati personali La impugnazione seaccolta comporterebbe una modifica dell assetto delle situazionigiuridiche come disegnate dalla sentenza del Tribunale non solo inordine alla questione se la ricorrente debba pagare o meno unasanzione ma in primo luogo sul presupposto di tale sanzione e cioèse ella abbia fatto o meno illecito trattamento di dati personali Laparte obbligata alla sanzione mette in discussione la lettura dellanormativa sul trattamento dati personali data dalla sentenza delTribunale e quindi sorge inevitabilmente l interesse del *ad interloquire sul punto anche con proprie ragioni di censuraposto che la sua funzione come sopra si diceva è anche quella diassicurare la corretta applicazione della normativa vigente inmateriaIl ricorso proposto dalla Avvocatura di Stato nell interessedel * è quindi da ritenersi ammissibile2 3 Quanto al controricorso depositato dai dirigenti dellasocietà * per rispondere al ricorso incidentale adesivo del* deve osservarsi che la notifica si perfeziona nel momento8 di 17* disposto d ufficio Numero registro generale 5831/2022Numero sezionale 3203/2024Numero di raccolta generale 24797/2024in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna e che dopoData pubblicazione 16/09/2024la segnalazione dell errore che impediva la elaborazione da partedel sistema del controricorso depositato la parte ha provveduto anuovo deposito andato a buon fine unitamente alla istanza direstituzione in termini già positivamente valutata nella ordinanzainterlocutoria del 14 settembre 2023 che ha considerato i dirigentidella società resistenti ad entrambi i ricorsiIl contraddittorio pertanto deve ritenersi validamenteinstaurato anche sul ricorso della Avvocatura dello Stato3 Nel merito con il primo motivo del ricorso la partericorrente lamenta ai sensi dell art 360 n 3 c p c la violazionedell art art 2 del * UE 679/2016 *La ricorrente rileva in primo luogo che nel processo penalecontro * * e * ai sensi dell articolo 615 bis eseguenti il * ha escluso la sussistenza di qualunque nocumentoall azienda * che ella e * non hanno mai divulgatola suddetta registrazione al di fuori della cause civili che liriguardavano invoca l applicazione dell art 5 del D lgs196/2003 rilevando che sotto la vigenza di tale normativa edunque sino al settembre 2018 si era formata una giurisprudenzauniforme secondo cui il soggetto che effettua il trattamento dei datipersonali non è soggetto all applicazione di queste disposizioninormative se non sono destinate alla comunicazione sistematica ealla diffusione trattandosi di attività a carattere esclusivamentepersonale rileva che la disciplina generale in tema di trattamentodei dati personali subisce deroghe ed eccezioni laddove si tratti difar valere in giudizio la difesa di diritti di rango primario Conl analogo motivo del ricorso incidentale adesivo l Avvocatura delloStato rileva che la riunione di lavoro durante la quale * haregistrato la conversazione poi utilizzata in giudizio da * e* si è tenuta in data 25 novembre 2016 epoca in cui eravigente il D lgs 196/2003 dal momento che il regolamento europeo9 di 17* disposto d ufficio Numero registro generale 5831/2022Numero sezionale 3203/2024Numero di raccolta generale 24797/2024è diventato applicabile solo a far data da 25 maggio 2018 Si rilevaData pubblicazione 16/09/2024che questa registrazione è legittima in quanto i dati non eranodestinati a una comunicazione sistematica o alla diffusione poiché ilcarattere professionale che esclude il trattamento per fini personalideve riferirsi alla finalità del trattamento dati e non alle circostanzedi luogo e di tempo in cui viene effettuato3 1 Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensidell art 360 n 3 c p c la violazione degli artt 5 6 9 21regolamento UE * 679/2016 di diretta applicazione nelloStato e comunque recepito dal D lgs 101/2018 in particolaredall art 2 comma 1 lett d” La ricorrente osserva che il giudiziodel Tribunale è erroneo perché la registrazione avvenuta in unaconversazione tra presenti essa è legittima così come è legittima laconsegna a terzi perché in questo caso si perseguiva un legittimointeresse a tutela di un diritto fondamentale dell interessato e cioèla difesa giurisdizionale * anche l Avvocatura delloStato nel secondo motivo del suo ricorso adesivo osserva che ècostante l orientamento della giurisprudenza di legittimità secondocui l utilizzo fini difensivi di registrazioni i colloqui fra dipendente ecolleghi sul luogo del lavoro non necessita del consenso deipresenti3 2 Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensidell art 360 n 5 c p c la falsa ed erronea interpretazione edapplicazione dell art 115 c p c per aver omesso l esame dellaintegrale registrazione e trascrizione della conversazioneintervenuta nella riunione del 25 novembre 2016 presso gli ufficidella società * ed in particolare le espressioni profferite dalladott * nonché per omesso esame e valorizzazione deidocumenti prodotti in primo grado dai dipendenti della società Laricorrente lamenta che il giudice non abbia interamente ascoltato laregistrazione contenuta nel supporto informatico e trascritta nellarelazione a firma del consulente da questa registrazione risulta che10 di 17* disposto d ufficio Numero registro generale 5831/2022Numero sezionale 3203/2024Numero di raccolta generale 24797/2024vi erano già alcune cause in corso tra la società e i dipendenti eData pubblicazione 16/09/2024cioè un contenzioso già in essere e che le misure organizzativeerano correlate alla presenza di questo contenzioso Deduce diaver dimostrato in giudizio e che di ciò non si è tenuto conto che almomento in cui si era tenuta la riunione esisteva già uncontenzioso promosso sia da * che da *3 3 Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazionedell art 360 co 1 n 3 c p c per falsa ed erronea applicazionedell art 91 e 97 co 1 c p c e del DM 37/2018 che ha modificato iprecedenti decreti ministeriali in tema di parametri forensi per avercondannato in solido la * rimasta contumace in primo gradoe per aver statuito oltre i limiti dei parametri senza motivazione4 I primi tre motivi sono fondati nei termini di cuiappressoIl Tribunale ha ritenuto che la registrazione audio inquestione pacificamente eseguita da * durante una riunionecon i dirigenti della * in data 25 novembre 2016 costituiscatrattamento dati cui trova applicazione il regolamento UE679/2016 escludendo che ricorra l ipotesi prevista dall art 2 lettC del * secondo il quale il regolamento non si applica aitrattamenti di dati personali “effettuati da una persona fisica perl esercizio di attività a carattere esclusivamente personale odomestico” in quanto ciò indicherebbe solo le attività attinentialla sfera strettamente privata e familiare* premesso il Tribunale ha ritenuto non rispettati i canoni diliceità del trattamento dei dati personali previsti dal *escludendo che nella specie si prospettassero delle esigenze ditutela poiché si trattava di una riunione di lavoro per la risoluzionedi difficoltà organizzative interne all azienda il Tribunale harilevato che la registrazione fu effettuata da * che non potevavantare esigenze difensive o pre difensive nei confronti delladatrice di lavoro fu ceduta da * ad altri colleghi non presenti11 di 17* disposto d ufficio Numero registro generale 5831/2022Numero sezionale 3203/2024Numero di raccolta generale 24797/2024alla riunione tra cui * i quali la produssero due anni dopoData pubblicazione 16/09/2024nel rispettive cause di lavoro contro l azienda Secondo il Tribunalela condotta dei lavoratori è esterna al perimetro di liceità di cui alregolamento UE sia per quanto riguarda la mancanza di unapropria esigenza difensiva sia con riferimento al “difetto dellapertinenza sul piano temporale dei tempi di conservazione dei datia quanto strettamente necessario alla difesa”5 La sentenza in larga parte affidata a affermazioniperplesse e di scarsa chiarezza oltre che alla mera trascrizione diparti del ricorso dei dirigenti della società rende una letturaerronea della normativa applicabile al caso di specieE assodato che la registrazione è avvenuta nel novembre2016 meno chiaro quando esattamente sia avvenuta lautilizzazione in giudizio secondo la sentenza impugnata a distanzadi due anni senza ulteriori specificazioni pacifico comunque cheè stata utilizzata da * e * in un contenzioso dilavoro che essi deducono fosse già pendente alla data dellariunioneAlla data in cui è avvenuta la registrazione non era ancora invigore il * vigente dal 25 maggio 2018 e il conseguenteD lgs n 101/2018 entrato in vigore il 19 settembre 2018registrazioni del tipo di quella eseguita da * in data 25novembre 2016 erano consentite integrando la fattispecie di cuiall art 24 lettera f del D lgs 196/2003 che escludeva l esigenzadel consenso dell interessato qualora le registrazioni venisseroutilizzate al fine di far valere o difendere un diritto in sedegiudiziaria sempre che i dati siano trattati esclusivamente per talifinalità e per il periodo strettamente necessario al loroperseguimento nel rispetto della vigente normativa in materia disegreto aziendale e industriale”In termini la giurisprudenza di questa Corte la quale ha precisatoche il diritto di difesa in giudizio consente ai sensi dell art 24 lett12 di 17* disposto d ufficio Numero registro generale 5831/2022Numero sezionale 3203/2024f del d lgs n 196 del 2003 di prescindere dal consenso dellaNumero di raccolta generale 24797/2024parte interessata a condizione che i dati siano * rpaubtbtliacatziio ne 16/09/2024esclusivamente per tale finalità e per il periodo strettamentenecessario al suo perseguimento e non è limitato alla pura esemplice sede processuale ma si estende a tutte quelle attivitàdirette ad acquisire prove in essa utilizzabili ancor prima che lacontroversia sia stata formalmente instaurata Cass n 33809 del12/11/2021 * che rileva pertanto non è come e da chi sia stataeseguita la registrazione né se vi fossero esigenze difensive delsuo autore materiale ma per quali scopi sia stata utilizzate laconversazione registrata e le informazioni in essa contenute esegnatamente per quale finalità le abbia utilizzate la odiernaricorrente E poi evidente che per poter utilizzare dei dati ingiudizio è necessaria una preventiva attività di ricerca e raccoltadegli stessi la cui liceità si valuta appunto in ragione dell usofattone In linea generale la utilizzazione dei dati pur senza ilconsenso dell interessato è ritenuta lecita quando si tratti didifendere un diritto fondamentale e inoltre quando i dati siano statiutilizzati in giudizio come nella specie è il giudice di quel giudizioa dover bilanciare gli interessi in gioco ed ammettere o meno leprove che comportano il trattamento di dati di terzi posto che latitolarità del trattamento spetta in questo caso all autoritàgiudiziaria e in tal sede vanno composte le diverse esigenzerispettivamente di tutela della riservatezza e di correttaesecuzione del processo Cass n 9314 del 04/04/20235 1 Né a conclusioni diverse si giunge ove si consideri ilquadro normativo dato dal *Occorre tenere presente in particolare quanto esposto nelconsiderando 4 del regolamento UE laddove si legge che “Iltrattamento dei dati personali dovrebbe essere al serviziodell uomo Il diritto alla protezione dei dati di carattere personalenon è una prerogativa assoluta ma va considerato alla luce della13 di 17* disposto d ufficio Numero registro generale 5831/2022Numero sezionale 3203/2024Numero di raccolta generale 24797/2024sua funzione sociale e va contemperato con altri dirittiData pubblicazione 16/09/2024fondamentali in ossequio al principio di proporzionalità”* il considerando 47 precisa che “i legittimi interessidi un titolare del trattamento compresi quelli di un titolare deltrattamento a cui i dati personali possono essere comunicati o diterzi possono costituire una base giuridica del trattamento acondizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertàfondamentali dell interessato tenuto conto delle ragionevoliaspettative nutrite dall interessato in base alla sua relazione con iltitolare del trattamento”* deve tenersi presente il considerando 20 il qualecosì si esprime “Non è opportuno che rientri nella competenzadelle autorità di controllo il trattamento di dati personali effettuatodalle autorità giurisdizionali nell adempimento delle loro funzionigiurisdizionali al fine di salvaguardare l indipendenza dellamagistratura nell adempimento dei suoi compiti giurisdizionalicompreso il processo decisionale”5 2 Deve quindi osservarsi che difendersi in giudizio specieove la controversia attenga a diritti della persona strettamenteconnessi alla dignità umana e quindi i diritti dei lavoratori secondoquanto dispone l art 36 Cost è un diritto fondamentale e chenella relazione tra il datore di lavoro e i dipendenti si creanolegittime aspettative e tra queste quella delle reciproca lealtà e delrispetto dei diritti del dipendente Gli artt 17 e 21 del *rendono palese che nel bilanciamento degli interessi in gioco ildiritto a difendersi in giudizio può essere ritenuto prevalente suidiritti dell interessato al trattamento dei dati personali Inparticolare l art 17 comma 3 lettera e del regolamento disponeche i paragrafi 1 e 2 diritto alla cancellazione non si applicanonella misura in cui il trattamento sia necessario per l accertamentol esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria e l art 21 diritto di opposizione consente al titolare del trattamento di14 di 17* disposto d ufficio Numero registro generale 5831/2022Numero sezionale 3203/2024dimostrare “l esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere alNumero di raccolta generale 24797/2024trattamento che prevalgono sugli interessi sui diritti e sulDleat al pibubeblrictaàzio ne 16/09/2024dell interessato oppure per l accertamento l esercizio o la difesa diun diritto in sede giudiziaria”* specificamente la Corte di giustizia UE con sentenza del2 marzo 2023 C 268/21 – * * * AB contro [OSCURATO:PERSONA]* AB ha chiarito che qualora dati personali di terzivengano utilizzati in un giudizio è il giudice nazionale che deveponderare con piena cognizione di causa e nel rispetto del principiodi proporzionalità gli interessi in gioco e che “tale valutazione puòse del caso indurlo ad autorizzare la divulgazione completa oparziale alla controparte dei dati personali che gli sono stati cosìcomunicati qualora ritenga che una siffatta divulgazione nonecceda quanto necessario al fine di garantire l effettivo godimentodei diritti che i soggetti dell ordinamento traggono dall articolo 47della * par 58In termini anche la giurisprudenza nazionale è consolidatanel ritenere che l uso di dati personali non è soggetto all obbligo diinformazione ed alla previa acquisizione del consenso del titolarequando i dati stessi vengano raccolti e gestiti nell ambito di unprocesso in esso infatti la titolarità del trattamento spettaall autorità giudiziaria e in tal sede vanno composte le diverseesigenze rispettivamente di tutela della riservatezza e di correttaesecuzione del processo per cui se non coincidenti è il codice dirito a regolare le modalità di svolgimento in giudizio del diritto didifesa Cass n 9314 del 04/04/2023 Cass s u n 3034 del08/02/2011 Si è così affermato che il trattamento dei datipersonali in ambito giudiziario anche nel vigore della disciplina dicui al D lgs n 196 del 2003 non è soggetto all obbligo diinformazione ed alla previa acquisizione del consenso purché i datisiano inerenti al campo degli affari e delle controversie giudiziarieche ne scrimina la raccolta non siano utilizzati per finalità estranee15 di 17* disposto d ufficio Numero registro generale 5831/2022Numero sezionale 3203/2024a quelle di giustizia in ragione delle quali ne é avvenutaNumero di raccolta generale 24797/2024l acquisizione e sussista il provvedimento autorizzatorio * psusb b licnaz io ne 16/09/20241263 del 17/01/2022 v Cass n 39531 del 13/12/2021Inoltre questa Corte ha ritenuto che anche nella vigenza del* vadano confermati i consolidati principi in ordine allalegittimità del trattamento di dati personali senza il consensodell interessato purché effettuato nel rispetto del criterio della minimizzazione ove sia indispensabile per la tutela di interessivitali della persona che li divulga o della sua famiglia Cass n9922 del 28/03/20226 Ha quindi errato il Tribunale una volta accertatoche della registrazione si era fatto uso in un processo a ritenereche tale comportamento violasse la normativa sul trattamento deidati personali sovrapponendo così indebitamente la propriavalutazione a quella del giudice del processo ove questi dati eranostati utilizzati peraltro facendo riferimento a parametriinconferenti come la circostanza che la registrazione fosse stataeffettuata da un soggetto diverso da quelli che l avevano utilizzatasenza tenere conto che al momento in cui la registrazione fueffettuata vigeva una normativa diversa da quella richiamata nellasentenza impugnata e che la successiva utilizzazione era avvenutaper finalità difensive peraltro in un contezioso di lavoro che inlinea tendenziale è improntato alla rimozione degli ostacoli diordine economico e sociale alla tutela giurisdizionale del lavoratoresubordinatoNe consegue in accoglimento per quanto di ragione dei primitre motivi del ricorso assorbito il quarto la cassazione dellasentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamentiin fatto può decidersi nel merito respingendo l originario ricorso di* * * e * in conformità alprovvedimento assunto dal *16 di 17* disposto d ufficio Numero registro generale 5831/2022Numero sezionale 3203/2024Numero di raccolta generale 24797/2024In considerazione del complessivo sviluppo processuale e diData pubblicazione 16/09/2024taluni profili di novità delle questioni agitate nell odiernoprocedimento ricorrono giusti motivi per compensare tra tutte leparti le spese dell intero giudizioCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 5831/2022Numero sezionale 3203/2024Numero di raccolta generale 24797/2024Data pubblicazione 16/09/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]** * PresidenteDATI ** * Consigliere Ud 12/07/2024 CC* * Consigliere* * * * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 5831/2022 R G proposto da* * elettivamente domiciliato in ROMA V LE* * 142 presso lo studio dell avvocato ** * rappresentato e difesodall avvocato * * * ricorrentecontro* * * * * ** * 23/A presso lo studio dell avvocato ** * che li rappresenta e difendeunitamente agli avvocati * * ** * * controricorrentinei confronti* * * * intimati* disposto d ufficio Numero registro generale 5831/2022Numero sezionale 3203/2024Numero di raccolta generale 24797/2024* [OSCURATO:PERSONA] * [OSCURATO:PERSONA] *Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] * 12presso l AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO * che lo rappresenta e difende ricorrente incidentaleavverso la SENTENZA del TRIBUNALE VENEZIA n 2286/2021depositata il 02/12/2021Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2024dal Consigliere * * * *[OSCURATO:PERSONA]* * * e * dirigenti della* s p a hanno proposto reclamo al * per laprotezione dei dati personali ai sensi dell art 77 del *UE 2016/679 * per la cancellazione e/o la distruzione di unfile audio contenente la registrazione di una conversazioneintrattenuta dal dipendente * * con essi rappresentantidella società nel contesto di una riunione indetta dalla dirigenza esvoltasi diversi anni prima Tale file era stato prodotto da altridipendenti della società * * e * * inoccasione di udienze relative a procedimenti di lavoro contro lasocietàIl * ha respinto la richiesta rilevando che le operazionidi trattamento erano state svolte per esclusive finalità dicontestazione di addebiti nell ambito del rapporto di lavoroI dirigenti hanno proposto opposizione al Tribunale diVenezia che l ha accolta dichiarando “l illegittimità delprovvedimento dell * garante per la protezione dei datipersonali del 17 6 2019” e “l illiceità dei trattamenti” posti in essereda * * e * per l effetto ha ordinato aiconvenuti “la cancellazione e/o distruzione del file audio” inquestione e “la notificazione di tali misure ad altri ulteriori eventuali2 di 17* disposto d ufficio Numero registro generale 5831/2022Numero sezionale 3203/2024Numero di raccolta generale 24797/2024destinatari dello stesso ex art 58 comma 2 lettera g del *Data pubblicazione 16/09/2024UE n 2016/679” e ha infine comminato a * e * lasanzione pecuniaria di cui all art 58 comma 2 lettera i e 83dello stesso * nella misura di 5 000 00 euro ciascunoIl Tribunale ha rilevato che il file audio conteneva laregistrazione di una riunione tenutasi il 25 novembre 2016 perrisolvere “alcune difficoltà organizzative interne all azienda”eseguita senza che al momento vi fossero esigenze difensivedell autore della registrazione * e ha poi rilevato che erapacifico che la registrazione fosse stata conservata e ceduta aicolleghi * e * per essere prodotta a distanza di anninelle rispettive cause di lavoro contro la stessa azienda ha quindiconcluso che sebbene esistente un contenzioso dei dipendenti* e * con l azienda il trattamento dei dati eracomunque avvenuto in violazione dei principi di cui all art 5 *Contro la predetta sentenza * ha proposto ricorso percassazione affidato a quattro motivi hanno presentatocontroricorso i dirigenti della società * Il * haproposto controricorso in adesione contenente in via incidentaledue motivi ritenendo erronea la sentenza del Tribunale echiedendo la cassazione della sentenza impugnataI dirigenti della società controricorrenti al ricorso principalehanno notificato in data 9/05/2022 un controricorso ex art 370c p c al controricorso adesivo con ricorso incidentale del *con successiva memoria e contestuale istanza ex art 153 c p cesponevano di avere ottenuto la ricevuta di avvenuta consegnama di avere ricevuto una comunicazione dall ufficio “gruppotelematico * in ordine al fatto che il documento non potevaessere elaborato dal sistema “Documento * non valido *non valido per date * * non valido L elemento tpanV8 * non deve avere elementi figli ed il suo valore deveessere valido” con invito a effettuare un nuovo deposito previa la3 di 17* disposto d ufficio Numero registro generale 5831/2022Numero sezionale 3203/2024richiesta di restituzione in termini e dichiaravano di provvedere inNumero di raccolta generale 24797/2024tal senso contestualmente al deposito della memoria/isDtaatan pzubab licdaziio ne 16/09/2024restituzione in termini I restanti intimati * e * nonhanno svolto difese sono state quindi depositate memoriedifensive Con ordinanza interlocutoria 14 settembre 2023 questaCorte ha rinviato il processo a nuovo ruolo in attesa della decisionedelle sezioni unite sulla questione sollevata con ordinanzainterlocutoria n 20588 del 2023 sulla ammissibilitàdell impugnazione incidentale tardiva anche quando rivesta leforme dell impugnazione adesiva rivolta contro la parte investitadell impugnazione principale * una nuova adunanza cameraleper la trattazione della causa le parti hanno depositato ulteriorimemorieRITENUTO CHE1 Preliminarmente in rito* ammissibilità del ricorso incidentale adesivo propostodal * si osserva che con ordinanza interlocutoria del 14settembre 2023 questa Corte ha preso atto che esso è tardivo mache si tratta di una impugnazione adesiva e che sia pure conriferimento a processi di natura diversa la questione dellaammissibilità di siffatti ricorsi era stata rimessa alle sezioni unitela cui decisione poteva quindi avere incidenza sul presenteprocedimento Di conseguenza la causa è stata rinviata nuovoruoloLe sezioni unite di questa Corte si sono pronunziate consentenza n 8486/2024 in continuità con il precedenteorientamento dato dalla sentenza a sezioni unite n 24627/2007ed in difformità rispetto al più restrittivo orientamento dato dallasentenza sempre a sezioni unite n 23903 del 29/10/2020affermando che l impugnazione incidentale tardiva è ammissibileanche quando riveste le forme dell impugnazione adesiva rivoltacontro la parte destinataria dell impugnazione principale in ragione4 di 17* disposto d ufficio Numero registro generale 5831/2022Numero sezionale 3203/2024Numero di raccolta generale 24797/2024del fatto che l interesse alla sua proposizione può sorgereData pubblicazione 16/09/2024dall impugnazione principale o da un impugnazione incidentaletardiva1 2 I dirigenti della società deducono che questo principioin quanto relativo alla posizione dei coobbligati solidali nontroverebbe applicazione nel caso di specie posto che il *non è obbligato in solido con il soggetto sanzionato e pertanto laimpugnazione del * sarebbe inammissibile conconseguente passaggio in giudicato della sentenza così come resainter partes trattandosi di cause scindibili in un contenzioso di tipolitisconsortile facoltativoL argomentazione non convince poiché non tiene conto nédella effettiva questione dubbia come delimitata della precedenteordinanza interlocutoria – e cioè se la impugnazione incidentaleadesiva tardiva possa essere esperita soltanto dalla parte “contro”la quale è stata proposta l impugnazione principale o da quellachiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell art 331 codproc civ ovvero anche quando rivesta le forme dell impugnazioneadesiva rivolta contro la parte investita dell impugnazioneprincipale in ragione del fatto che l interesse alla sua proposizionesorge dall impugnazione principale né della natura peculiare delgiudizio di opposizione ai provvedimenti del * e dellalegittimazione di quest ultimo ad intervenirvi2 Il * per la protezione dei dati personali i cuicompiti sono definiti dal * UE 2016/679 * e dal* in materia di protezione dei dati personali D lgs 30 giugno2003 n 196 cd codice della privacy adeguato alle disposizionidel * UE 2016/679 tramite il D lgs 10 agosto 2018n 101 è un organo amministrativo competente all emanazionedi provvedimenti di natura preventiva inibitoria o conformativache può sospendere modificare o far cessare il trattamentoillegittimo dei dati nonché irrogare sanzioni esso esercita le sue5 di 17* disposto d ufficio Numero registro generale 5831/2022Numero sezionale 3203/2024funzioni modo “imparziale ed equo” considerando 129 e art 52 delNumero di raccolta generale 24797/2024d * ma non è tuttavia in posizione di terzietà Cass * ta 1pu3b1bli5ca1zio ne 16/09/2024del 25/05/2017 La sua partecipazione al giudizio è previstadall art 10 del D lgs n 150/2011 come modificato dall art 17del D lgs 101/2018 il quale dispone che il ricorso in opposizionesia notificato anche al * accordandogli la facoltà dipresentare osservazioni con riferimento ai profili relativi allaprotezione dei dati personali anche quando non sia parte ingiudizio* vigenza del codice della privacy prima della entrata invigore del * si è consolidata nella giurisprudenza di questaCorte l affermazione che il * partecipa al giudizio per farvalere il medesimo interesse pubblico specifico che la legge haaffidato a detta * predisponendo dinanzi ad essa unprocedimento che per quanto strutturalmente caratterizzato dalcontraddittorio dei soggetti coinvolti il titolare il responsabile el interessato e funzionalmente proteso alla tutela dei diritti dellapersona si connota come amministrativo e non pone il * inuna posizione di terzietà assimilabile a quella del giudice nelprocesso Cass n 7341 del 20/05/2002 Cass n 11864 del25/06/2004 * principio può essere confermato anchenell attuale quadro normativo che attribuisce al * tra glialtri il compito di sorvegliare ed assicurare l applicazione dellanormativa vigente in tema di trattamento dei dati personali art 57* e di assicurare anche d ufficio la tutela dei diritti e dellelibertà fondamentali degli individui dando idonea attuazione alregolamento UE e al codice protezione dei dati personali art154 del D lgs 196/2003L attribuzione di poteri ufficiosi rende evidente che il* rappresenta interessi pubblici e di conseguenza ad essoè attribuita anche la legittimazione ad agire in giudizio nei confrontidel titolare o del responsabile del trattamento in caso di violazione6 di 17* disposto d ufficio Numero registro generale 5831/2022Numero sezionale 3203/2024Numero di raccolta generale 24797/2024delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali aiData pubblicazione 16/09/2024sensi dell art 154 ter del D lgs 196/2003 Peraltro che il *assuma la qualità di parte innanzi al giudice è previsto anchedall art 78 del * il quale traccia le linee del ricorsogiurisdizionale al quale ogni persona fisica o giuridica ha semprediritto come un ricorso “avverso” la decisione – o l inerzia dellaautorità di controllo ma anche specificando che il ricorso sipropone “nei confronti” della autorità di controllo e nello Stato ovequesta autorità è stabilita2 1 * regolamentazione del trattamento dei datipersonali si intrecciano interessi pubblici e privati venendo inrilievo non solo i diritti fondamentali della persona ma anchel esigenza che la comunità in cui viviamo altamente tecnologica efondata anche sullo scambio dei dati personali tra attori pubblici eprivati persone fisiche associazioni e imprese mantenga la suaconnotazione di spazio di libertà sicurezza e giustizia Ed infattinel considerando 6 del * si osserva che la tecnologia hatrasformato l economia e le relazioni sociali e dovrebbe facilitareancora di più la libera circolazione dei dati personali all internodell * e il loro trasferimento verso paesi terzi e organizzazioniinternazionali garantendo al tempo stesso un elevato livello diprotezione dei dati personaliIn questo contesto la legittimazione processuale del* non si riconnette ai diritti disponibili delle parti privatequale quello di opporsi ad una sanzione comminata ai sensi dell art58 del * in questo caso dal Tribunale in esito al giudizio diopposizione al provvedimento del * ma ai pubbliciinteressi che vengono in rilievo nella fattispecie2 2 Il caso di specie è certamente diverso da quello delcoobbligato solidale cui fa riferimento parte controricorrente manondimeno si può applicare in termini generali il principioaffermato dalle sezioni unite con la sentenza n 8486/2024 atteso7 di 17* disposto d ufficio Numero registro generale 5831/2022Numero sezionale 3203/2024Numero di raccolta generale 24797/2024che si tratta di ricorso incidentale adesivo proposto da soggettoData pubblicazione 16/09/2024diverso della parte destinataria dell impugnazione principale erivolto contro quest ultimaIl * è immune dalle conseguenze patrimoniali negativedella irrogazione di una sanzione ma interviene a tutela di interessipubblici se ed in quanto siano messi in gioco dalla iniziativaprocessuale del privato di conseguenza per valutare laammissibilità della sua impugnazione tardiva dal momento che èadesiva si deve verificare se sussista un interesse proprio del* e se esso possa reputarsi sorto per effettodell impugnazione principale Sul punto deve rilevarsi che il ricorsodi * come appresso meglio si vedrà si fondaessenzialmente sull affermazione che il suo comportamento èlegittimo e non ha in alcun modo violato la normativa vigente intema di trattamento dei dati personali La impugnazione seaccolta comporterebbe una modifica dell assetto delle situazionigiuridiche come disegnate dalla sentenza del Tribunale non solo inordine alla questione se la ricorrente debba pagare o meno unasanzione ma in primo luogo sul presupposto di tale sanzione e cioèse ella abbia fatto o meno illecito trattamento di dati personali Laparte obbligata alla sanzione mette in discussione la lettura dellanormativa sul trattamento dati personali data dalla sentenza delTribunale e quindi sorge inevitabilmente l interesse del *ad interloquire sul punto anche con proprie ragioni di censuraposto che la sua funzione come sopra si diceva è anche quella diassicurare la corretta applicazione della normativa vigente inmateriaIl ricorso proposto dalla Avvocatura di Stato nell interessedel * è quindi da ritenersi ammissibile2 3 Quanto al controricorso depositato dai dirigenti dellasocietà * per rispondere al ricorso incidentale adesivo del* deve osservarsi che la notifica si perfeziona nel momento8 di 17* disposto d ufficio Numero registro generale 5831/2022Numero sezionale 3203/2024Numero di raccolta generale 24797/2024in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna e che dopoData pubblicazione 16/09/2024la segnalazione dell errore che impediva la elaborazione da partedel sistema del controricorso depositato la parte ha provveduto anuovo deposito andato a buon fine unitamente alla istanza direstituzione in termini già positivamente valutata nella ordinanzainterlocutoria del 14 settembre 2023 che ha considerato i dirigentidella società resistenti ad entrambi i ricorsiIl contraddittorio pertanto deve ritenersi validamenteinstaurato anche sul ricorso della Avvocatura dello Stato3 Nel merito con il primo motivo del ricorso la partericorrente lamenta ai sensi dell art 360 n 3 c p c la violazionedell art art 2 del * UE 679/2016 *La ricorrente rileva in primo luogo che nel processo penalecontro * * e * ai sensi dell articolo 615 bis eseguenti il * ha escluso la sussistenza di qualunque nocumentoall azienda * che ella e * non hanno mai divulgatola suddetta registrazione al di fuori della cause civili che liriguardavano invoca l applicazione dell art 5 del D lgs196/2003 rilevando che sotto la vigenza di tale normativa edunque sino al settembre 2018 si era formata una giurisprudenzauniforme secondo cui il soggetto che effettua il trattamento dei datipersonali non è soggetto all applicazione di queste disposizioninormative se non sono destinate alla comunicazione sistematica ealla diffusione trattandosi di attività a carattere esclusivamentepersonale rileva che la disciplina generale in tema di trattamentodei dati personali subisce deroghe ed eccezioni laddove si tratti difar valere in giudizio la difesa di diritti di rango primario Conl analogo motivo del ricorso incidentale adesivo l Avvocatura delloStato rileva che la riunione di lavoro durante la quale * haregistrato la conversazione poi utilizzata in giudizio da * e* si è tenuta in data 25 novembre 2016 epoca in cui eravigente il D lgs 196/2003 dal momento che il regolamento europeo9 di 17* disposto d ufficio Numero registro generale 5831/2022Numero sezionale 3203/2024Numero di raccolta generale 24797/2024è diventato applicabile solo a far data da 25 maggio 2018 Si rilevaData pubblicazione 16/09/2024che questa registrazione è legittima in quanto i dati non eranodestinati a una comunicazione sistematica o alla diffusione poiché ilcarattere professionale che esclude il trattamento per fini personalideve riferirsi alla finalità del trattamento dati e non alle circostanzedi luogo e di tempo in cui viene effettuato3 1 Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensidell art 360 n 3 c p c la violazione degli artt 5 6 9 21regolamento UE * 679/2016 di diretta applicazione nelloStato e comunque recepito dal D lgs 101/2018 in particolaredall art 2 comma 1 lett d” La ricorrente osserva che il giudiziodel Tribunale è erroneo perché la registrazione avvenuta in unaconversazione tra presenti essa è legittima così come è legittima laconsegna a terzi perché in questo caso si perseguiva un legittimointeresse a tutela di un diritto fondamentale dell interessato e cioèla difesa giurisdizionale * anche l Avvocatura delloStato nel secondo motivo del suo ricorso adesivo osserva che ècostante l orientamento della giurisprudenza di legittimità secondocui l utilizzo fini difensivi di registrazioni i colloqui fra dipendente ecolleghi sul luogo del lavoro non necessita del consenso deipresenti3 2 Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensidell art 360 n 5 c p c la falsa ed erronea interpretazione edapplicazione dell art 115 c p c per aver omesso l esame dellaintegrale registrazione e trascrizione della conversazioneintervenuta nella riunione del 25 novembre 2016 presso gli ufficidella società * ed in particolare le espressioni profferite dalladott * nonché per omesso esame e valorizzazione deidocumenti prodotti in primo grado dai dipendenti della società Laricorrente lamenta che il giudice non abbia interamente ascoltato laregistrazione contenuta nel supporto informatico e trascritta nellarelazione a firma del consulente da questa registrazione risulta che10 di 17* disposto d ufficio Numero registro generale 5831/2022Numero sezionale 3203/2024Numero di raccolta generale 24797/2024vi erano già alcune cause in corso tra la società e i dipendenti eData pubblicazione 16/09/2024cioè un contenzioso già in essere e che le misure organizzativeerano correlate alla presenza di questo contenzioso Deduce diaver dimostrato in giudizio e che di ciò non si è tenuto conto che almomento in cui si era tenuta la riunione esisteva già uncontenzioso promosso sia da * che da *3 3 Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazionedell art 360 co 1 n 3 c p c per falsa ed erronea applicazionedell art 91 e 97 co 1 c p c e del DM 37/2018 che ha modificato iprecedenti decreti ministeriali in tema di parametri forensi per avercondannato in solido la * rimasta contumace in primo gradoe per aver statuito oltre i limiti dei parametri senza motivazione4 I primi tre motivi sono fondati nei termini di cuiappressoIl Tribunale ha ritenuto che la registrazione audio inquestione pacificamente eseguita da * durante una riunionecon i dirigenti della * in data 25 novembre 2016 costituiscatrattamento dati cui trova applicazione il regolamento UE679/2016 escludendo che ricorra l ipotesi prevista dall art 2 lettC del * secondo il quale il regolamento non si applica aitrattamenti di dati personali “effettuati da una persona fisica perl esercizio di attività a carattere esclusivamente personale odomestico” in quanto ciò indicherebbe solo le attività attinentialla sfera strettamente privata e familiare* premesso il Tribunale ha ritenuto non rispettati i canoni diliceità del trattamento dei dati personali previsti dal *escludendo che nella specie si prospettassero delle esigenze ditutela poiché si trattava di una riunione di lavoro per la risoluzionedi difficoltà organizzative interne all azienda il Tribunale harilevato che la registrazione fu effettuata da * che non potevavantare esigenze difensive o pre difensive nei confronti delladatrice di lavoro fu ceduta da * ad altri colleghi non presenti11 di 17* disposto d ufficio Numero registro generale 5831/2022Numero sezionale 3203/2024Numero di raccolta generale 24797/2024alla riunione tra cui * i quali la produssero due anni dopoData pubblicazione 16/09/2024nel rispettive cause di lavoro contro l azienda Secondo il Tribunalela condotta dei lavoratori è esterna al perimetro di liceità di cui alregolamento UE sia per quanto riguarda la mancanza di unapropria esigenza difensiva sia con riferimento al “difetto dellapertinenza sul piano temporale dei tempi di conservazione dei datia quanto strettamente necessario alla difesa”5 La sentenza in larga parte affidata a affermazioniperplesse e di scarsa chiarezza oltre che alla mera trascrizione diparti del ricorso dei dirigenti della società rende una letturaerronea della normativa applicabile al caso di specieE assodato che la registrazione è avvenuta nel novembre2016 meno chiaro quando esattamente sia avvenuta lautilizzazione in giudizio secondo la sentenza impugnata a distanzadi due anni senza ulteriori specificazioni pacifico comunque cheè stata utilizzata da * e * in un contenzioso dilavoro che essi deducono fosse già pendente alla data dellariunioneAlla data in cui è avvenuta la registrazione non era ancora invigore il * vigente dal 25 maggio 2018 e il conseguenteD lgs n 101/2018 entrato in vigore il 19 settembre 2018registrazioni del tipo di quella eseguita da * in data 25novembre 2016 erano consentite integrando la fattispecie di cuiall art 24 lettera f del D lgs 196/2003 che escludeva l esigenzadel consenso dell interessato qualora le registrazioni venisseroutilizzate al fine di far valere o difendere un diritto in sedegiudiziaria sempre che i dati siano trattati esclusivamente per talifinalità e per il periodo strettamente necessario al loroperseguimento nel rispetto della vigente normativa in materia disegreto aziendale e industriale”In termini la giurisprudenza di questa Corte la quale ha precisatoche il diritto di difesa in giudizio consente ai sensi dell art 24 lett12 di 17* disposto d ufficio Numero registro generale 5831/2022Numero sezionale 3203/2024f del d lgs n 196 del 2003 di prescindere dal consenso dellaNumero di raccolta generale 24797/2024parte interessata a condizione che i dati siano * rpaubtbtliacatziio ne 16/09/2024esclusivamente per tale finalità e per il periodo strettamentenecessario al suo perseguimento e non è limitato alla pura esemplice sede processuale ma si estende a tutte quelle attivitàdirette ad acquisire prove in essa utilizzabili ancor prima che lacontroversia sia stata formalmente instaurata Cass n 33809 del12/11/2021 * che rileva pertanto non è come e da chi sia stataeseguita la registrazione né se vi fossero esigenze difensive delsuo autore materiale ma per quali scopi sia stata utilizzate laconversazione registrata e le informazioni in essa contenute esegnatamente per quale finalità le abbia utilizzate la odiernaricorrente E poi evidente che per poter utilizzare dei dati ingiudizio è necessaria una preventiva attività di ricerca e raccoltadegli stessi la cui liceità si valuta appunto in ragione dell usofattone In linea generale la utilizzazione dei dati pur senza ilconsenso dell interessato è ritenuta lecita quando si tratti didifendere un diritto fondamentale e inoltre quando i dati siano statiutilizzati in giudizio come nella specie è il giudice di quel giudizioa dover bilanciare gli interessi in gioco ed ammettere o meno leprove che comportano il trattamento di dati di terzi posto che latitolarità del trattamento spetta in questo caso all autoritàgiudiziaria e in tal sede vanno composte le diverse esigenzerispettivamente di tutela della riservatezza e di correttaesecuzione del processo Cass n 9314 del 04/04/20235 1 Né a conclusioni diverse si giunge ove si consideri ilquadro normativo dato dal *Occorre tenere presente in particolare quanto esposto nelconsiderando 4 del regolamento UE laddove si legge che “Iltrattamento dei dati personali dovrebbe essere al serviziodell uomo Il diritto alla protezione dei dati di carattere personalenon è una prerogativa assoluta ma va considerato alla luce della13 di 17* disposto d ufficio Numero registro generale 5831/2022Numero sezionale 3203/2024Numero di raccolta generale 24797/2024sua funzione sociale e va contemperato con altri dirittiData pubblicazione 16/09/2024fondamentali in ossequio al principio di proporzionalità”* il considerando 47 precisa che “i legittimi interessidi un titolare del trattamento compresi quelli di un titolare deltrattamento a cui i dati personali possono essere comunicati o diterzi possono costituire una base giuridica del trattamento acondizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertàfondamentali dell interessato tenuto conto delle ragionevoliaspettative nutrite dall interessato in base alla sua relazione con iltitolare del trattamento”* deve tenersi presente il considerando 20 il qualecosì si esprime “Non è opportuno che rientri nella competenzadelle autorità di controllo il trattamento di dati personali effettuatodalle autorità giurisdizionali nell adempimento delle loro funzionigiurisdizionali al fine di salvaguardare l indipendenza dellamagistratura nell adempimento dei suoi compiti giurisdizionalicompreso il processo decisionale”5 2 Deve quindi osservarsi che difendersi in giudizio specieove la controversia attenga a diritti della persona strettamenteconnessi alla dignità umana e quindi i diritti dei lavoratori secondoquanto dispone l art 36 Cost è un diritto fondamentale e chenella relazione tra il datore di lavoro e i dipendenti si creanolegittime aspettative e tra queste quella delle reciproca lealtà e delrispetto dei diritti del dipendente Gli artt 17 e 21 del *rendono palese che nel bilanciamento degli interessi in gioco ildiritto a difendersi in giudizio può essere ritenuto prevalente suidiritti dell interessato al trattamento dei dati personali Inparticolare l art 17 comma 3 lettera e del regolamento disponeche i paragrafi 1 e 2 diritto alla cancellazione non si applicanonella misura in cui il trattamento sia necessario per l accertamentol esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria e l art 21 diritto di opposizione consente al titolare del trattamento di14 di 17* disposto d ufficio Numero registro generale 5831/2022Numero sezionale 3203/2024dimostrare “l esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere alNumero di raccolta generale 24797/2024trattamento che prevalgono sugli interessi sui diritti e sulDleat al pibubeblrictaàzio ne 16/09/2024dell interessato oppure per l accertamento l esercizio o la difesa diun diritto in sede giudiziaria”* specificamente la Corte di giustizia UE con sentenza del2 marzo 2023 C 268/21 – * * * AB contro [OSCURATO:PERSONA]* AB ha chiarito che qualora dati personali di terzivengano utilizzati in un giudizio è il giudice nazionale che deveponderare con piena cognizione di causa e nel rispetto del principiodi proporzionalità gli interessi in gioco e che “tale valutazione puòse del caso indurlo ad autorizzare la divulgazione completa oparziale alla controparte dei dati personali che gli sono stati cosìcomunicati qualora ritenga che una siffatta divulgazione nonecceda quanto necessario al fine di garantire l effettivo godimentodei diritti che i soggetti dell ordinamento traggono dall articolo 47della * par 58In termini anche la giurisprudenza nazionale è consolidatanel ritenere che l uso di dati personali non è soggetto all obbligo diinformazione ed alla previa acquisizione del consenso del titolarequando i dati stessi vengano raccolti e gestiti nell ambito di unprocesso in esso infatti la titolarità del trattamento spettaall autorità giudiziaria e in tal sede vanno composte le diverseesigenze rispettivamente di tutela della riservatezza e di correttaesecuzione del processo per cui se non coincidenti è il codice dirito a regolare le modalità di svolgimento in giudizio del diritto didifesa Cass n 9314 del 04/04/2023 Cass s u n 3034 del08/02/2011 Si è così affermato che il trattamento dei datipersonali in ambito giudiziario anche nel vigore della disciplina dicui al D lgs n 196 del 2003 non è soggetto all obbligo diinformazione ed alla previa acquisizione del consenso purché i datisiano inerenti al campo degli affari e delle controversie giudiziarieche ne scrimina la raccolta non siano utilizzati per finalità estranee15 di 17* disposto d ufficio Numero registro generale 5831/2022Numero sezionale 3203/2024a quelle di giustizia in ragione delle quali ne é avvenutaNumero di raccolta generale 24797/2024l acquisizione e sussista il provvedimento autorizzatorio * psusb b licnaz io ne 16/09/20241263 del 17/01/2022 v Cass n 39531 del 13/12/2021Inoltre questa Corte ha ritenuto che anche nella vigenza del* vadano confermati i consolidati principi in ordine allalegittimità del trattamento di dati personali senza il consensodell interessato purché effettuato nel rispetto del criterio della minimizzazione ove sia indispensabile per la tutela di interessivitali della persona che li divulga o della sua famiglia Cass n9922 del 28/03/20226 Ha quindi errato il Tribunale una volta accertatoche della registrazione si era fatto uso in un processo a ritenereche tale comportamento violasse la normativa sul trattamento deidati personali sovrapponendo così indebitamente la propriavalutazione a quella del giudice del processo ove questi dati eranostati utilizzati peraltro facendo riferimento a parametriinconferenti come la circostanza che la registrazione fosse stataeffettuata da un soggetto diverso da quelli che l avevano utilizzatasenza tenere conto che al momento in cui la registrazione fueffettuata vigeva una normativa diversa da quella richiamata nellasentenza impugnata e che la successiva utilizzazione era avvenutaper finalità difensive peraltro in un contezioso di lavoro che inlinea tendenziale è improntato alla rimozione degli ostacoli diordine economico e sociale alla tutela giurisdizionale del lavoratoresubordinatoNe consegue in accoglimento per quanto di ragione dei primitre motivi del ricorso assorbito il quarto la cassazione dellasentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamentiin fatto può decidersi nel merito respingendo l originario ricorso di* * * e * in conformità alprovvedimento assunto dal *16 di 17* disposto d ufficio Numero registro generale 5831/2022Numero sezionale 3203/2024Numero di raccolta generale 24797/2024In considerazione del complessivo sviluppo processuale e diData pubblicazione 16/09/2024taluni profili di novità delle questioni agitate nell odiernoprocedimento ricorrono giusti motivi per compensare tra tutte leparti le spese dell intero giudizio P Q Maccoglie il primi tre motivi del ricorso assorbito il quartocassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito respingendol originario ricorso di * * * e * inconformità al provvedimento assunto dal ** tra tutte le parti le spese dell intero giudizioIn caso di diffusione del presente provvedimento omettere legeneralità e gli altri titoli identificativi a norma dell art 52 d lgs196/2003Così deciso in Roma il 12/07/2024Il Presidente* *17 di 17P Q Maccoglie il primi tre motivi del ricorso assorbito il quartocassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito respingendol originario ricorso di * * * e * inconformità al provvedimento assunto dal ** tra tutte le parti le spese dell intero giudizioIn caso di diffusione del presente provvedimento omettere legeneralità e gli altri titoli identificativi a norma dell art 52 d lgs196/2003Così deciso in Roma il 12/07/2024Il Presidente* *17 di 17