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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 novembre 2022

Cassazione n. 25829/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI FIRENZEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 del TRIBUNALE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Firenze, su conforme richiesta delle parti, ha applicato all'odierno imputato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di giorni quattordici di arresto ed euro 1400 di ammenda, in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 1, lett. b), 2 bis e 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

2. La Procura generale presso la Corte di appello di Firenze ricorre per cassa- zione avverso la sentenza suindicata per violazione di legge, deducendo che il Tribunale aveva omesso l'applicazione della sospensione della patente di guida che consegue obbligatoriamente all'accertamento del reato.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte.

4. La difesa dell'imputato ha depositato memoria con cui tra l'altro deduce l'inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é inammissibile in quanto tardivo.

Ed invero la sentenza impugnata, con deposito contestuale della motivazione e conseguente termine di quindici giorni per l'impugnazione, a norma dell'art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., è stata emessa il 3 novembre 2022 e comunicata in pari data alla Procura generale, mentre il ricorso risulta depositato solamente il 29 novembre 2022.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI FIRENZEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 del TRIBUNALE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Firenze, su conforme richiesta delle parti, ha applicato all'odierno imputato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di giorni quattordici di arresto ed euro 1400 di ammenda, in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 1, lett. b), 2 bis e 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. 2. La Procura generale presso la Corte di appello di Firenze ricorre per cassa- zione avverso la sentenza suindicata per violazione di legge, deducendo che il Tribunale aveva omesso l'applicazione della sospensione della patente di guida che consegue obbligatoriamente all'accertamento del reato. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte. 4. La difesa dell'imputato ha depositato memoria con cui tra l'altro deduce l'inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é inammissibile in quanto tardivo. Ed invero la sentenza impugnata, con deposito contestuale della motivazione e conseguente termine di quindici giorni per l'impugnazione, a norma dell'art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., è stata emessa il 3 novembre 2022 e comunicata in pari data alla Procura generale, mentre il ricorso risulta depositato solamente il 29 novembre 2022. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Così d
Sentenza Cassazione n. 25829/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris