Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28745/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Taranto respingeva l'istanza di restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale emessa nei confronti del Carone all'esito di giudizio abbreviato con il quale l'istante era stato condannato per i reati di cui agli artt.648 cod. pen. e 4 e 7 della Legge. n. 895 del

67. La sentenza in relazione ala quale si chiedeva la restituzione del termine per impugnare era stata pronunciata con motivazione "contestuale" all'esito di un processo celebrato con il rito abbreviato ed era stata letta in assenza del difensore, che si era allontanato. [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato l'esito del processo al difensore trasmettendo il dispositivo via pec senza alcuna indicazione in ordine alla contestualità della motivazione.

2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. vizio di motivazione: sarebbe manifestamente illogico ritenere che l'indicazione del termine per il deposito della motivazione possa mancare dal dispositivo per un motivo diverso dall'opzione per il termine "ordinario" di 15 giorni; peraltro, nel caso in esame, il dispositivo era stato comunicato al difensore via pec, (per ragioni di cortesia, dato che il difensore si era allontanato poiché la sua presenza non era necessaria); tale comunicazione non indicava che la motivazione era stata contestuale, sicché il difensore aveva ritenuto che il termine per il deposito della motivazione fosse quello ordinario di 15 giorni (e che il termine per impugnare fosse quello di trenta giorni). 2.2.Violazione di legge: la notifica via "pec" del dispositivo senza l'indicazione della dicitura "motivazione contestuale" avrebbe creato nel difensore un affidamento circa il fatto che il deposito della motivazione dovesse intervenire nei quindici giorni successivi (con conseguente slittamento del termine per proporre l'impugnazione); tale equivoco integrerebbe il "caso fortuito" che - contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello - legittimerebbe la restituzione nel termine. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

1.1. Entrambi i motivi sono manifestamente infondati.

In materia di oneri di diligenza del difensore e di identificazione del "caso fortuito" le Sezioni Unite hanno affermato che la condotta del difensore d'ufficio che, in violazione degli obblighi di diligenza, abbia omesso di informare il difensore di fiducia circa il mancato accoglimento dell'istanza di rinvio dell'udienza e non abbia presentato tempestiva impugnazione in qualità di sostituto ex art. 102 cod. proc. pen., non può essere considerata, per gli effetti dell'art. 175, comma primo, cod. proc. pen., ipotesi di caso fortuito, né di forza maggiore, dato che il difensore di fiducia, con un comportamento improntato a "normale diligenza", come quello di recarsi presso la cancelleria del giudice per chiedere informazioni, avrebbe potuto conoscere per tempo che era stata pronunciata sentenza di condanna e presentare impugnazione (Sez.

U, Sentenza n. 14991 del 11/04/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233419 - 01) La rado di tale decisione può essere estesa al caso in esame in considerazione del fatto che (a) il difensore si era allontanato dall'udienza camerale senza assistere alla lettura del dispositivo e della motivazione, (b) il dispositivo era stato comunicato via "pec" per sole ragioni di cortesia, non gravando alcun onere in tal senso sull'Autorità giudiziaria e sula cancelleria, (c) la comunicazione era stata effettuata al solo fine di consentire al difensore di conoscere l'esito della decisione, visto che si era allontanato, (d) il difensore non si era recato in cancelleria per verificare se la sentenza fosse stata contestuale, eventualità possibile, in quanto prevista dal codice e decisiva per la contrazione dei termini di impugnazione.

Nessuna censura può pertanto essere mossa alla ineccepibile valutazione effettuata dalla Corte di appello, che ha escluso la sussistenza del caso fortuito rilevando come non gravasse alcun onere di specifica comunicazione né sulla autorità procedente, né sulla cancelleria, mentre il difensore avrebbe dovuto verificare se la sentenza fosse stata emessa con motivazione contestuale, circostanza decisiva e rilevante in quanto idonea a contrarre significativamente il termine per proporre impugnazione. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Taranto respingeva l'istanza di restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale emessa nei confronti del Carone all'esito di giudizio abbreviato con il quale l'istante era stato condannato per i reati di cui agli artt.648 cod. pen. e 4 e 7 della Legge. n. 895 del 67. La sentenza in relazione ala quale si chiedeva la restituzione del termine per impugnare era stata pronunciata con motivazione "contestuale" all'esito di un processo celebrato con il rito abbreviato ed era stata letta in assenza del difensore, che si era allontanato. [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato l'esito del processo al difensore trasmettendo il dispositivo via pec senza alcuna indicazione in ordine alla contestualità della motivazione. 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. vizio di motivazione: sarebbe manifestamente illogico ritenere che l'indicazione del termine per il deposito della motivazione possa mancare dal dispositivo per un motivo diverso dall'opzione per il termine "ordinario" di 15 giorni; peraltro, nel caso in esame, il dispositivo era stato comunicato al difensore via pec, (per ragioni di cortesia, dato che il difensore si era allontanato poiché la sua presenza non era necessaria); tale comunicazione non indicava che la motivazione era stata contestuale, sicché il difensore aveva ritenuto che il termine per il deposito della motivazione fosse quello ordinario di 15 giorni (e che il termine per impugnare fosse quello di trenta giorni). 2.2.Violazione di legge: la notifica via "pec" del dispositivo senza l'indicazione della dicitura "motivazione contestuale" avrebbe creato nel difensore un affidamento circa il fatto che il deposito della motivazione dovesse intervenire nei quindici giorni successivi (con conseguente slittamento del termine per proporre l'impugnazione); tale equivoco integrerebbe il "caso fortuito" che - contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello - legittimerebbe la restituzione nel termine. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Entrambi i motivi sono manifestamente infondati. In materia di oneri di diligenza del difensore e di identificazione del "caso fortuito" le Sezioni Unite hanno affermato che la condotta del difensore d'ufficio che, in violazione degli obblighi di diligenza, abbia omesso di informare il difensore di fiducia circa il mancato accoglimento dell'istanza di rinvio dell'udienza e non abbia presentato tempestiva impugnazione in qualità di sostituto ex art. 102 cod. proc. pen., non può essere considerata, per gli effetti dell'art. 175, comma primo, cod. proc. pen., ipotesi di caso fortuito, né di forza maggiore, dato che il difensore di fiducia, con un comportamento improntato a "normale diligenza", come quello di recarsi presso la cancelleria del giudice per chiedere informazioni, avrebbe potuto conoscere per tempo che era stata pronunciata sentenza di condanna e presentare impugnazione (Sez. U, Sentenza n. 14991 del 11/04/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233419 - 01) La rado di tale decisione può essere estesa al caso in esame in considerazione del fatto che (a) il difensore si era allontanato dall'udienza camerale senza assistere alla lettura del dispositivo e della motivazione, (b) il dispositivo era stato comunicato via "pec" per sole ragioni di cortesia, non gravando alcun onere in tal senso sull'Autorità giudiziaria e sula cancelleria, (c) la comunicazione era stata effettuata al solo fine di consentire al difensore di conoscere l'esito della decisione, visto che si era allontanato, (d) il difensore non si era recato in cancelleria per verificare se la sentenza fosse stata contestuale, eventualità possibile, in quanto prevista dal codice e decisiva per la contrazione dei termini di impugnazione. Nessuna censura può pertanto essere mossa alla ineccepibile valutazione effettuata dalla Corte di appello, che ha escluso la sussistenza del caso fortuito rilevando come non gravasse alcun onere di specifica comunicazione né sulla autorità procedente, né sulla cancelleria, mentre il difensore avrebbe dovuto verificare se la sentenza fosse stata emessa con motivazione contestuale, circostanza decisiva e rilevante in quanto idonea a contrarre significativamente il termine per proporre impugnazione. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favo
Sentenza Cassazione n. 28745/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris