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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2025

Cassazione n. 28789/2025

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile, nelle sentenze di merito conformi, dei reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 e 648 cod. pen.

Rilevato che la difesa lamenta:

1. Erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90;

2. Erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.;

3. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla mancata disapplicazione della recidiva;

4. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione;

5. Inosservanza di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio inflitto.

Ritenuto che la sentenza gravata è sostenuta da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto e che le doglianze difensive, oltre ad essere riproduttive di censure attentamente vagliate dalla Corte di merito sono palesemente versate in fatto.

Considerato, quanto al primo motivo, che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell'imputato, ha negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (elevato dato ponderale, detenzione di sostanze stupefacenti di diversa qualità, modalità di custodia, detenzione di strumenti idonei al confezionamento e di appunti manoscritti riferiti al traffico di stupefacenti) indicativi della professionalità dell'attività illecita a cui era dedito l'imputato e della rilevante capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività.

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la causa di non punibilità di cui all'ad 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata e dell'intensità del dolo riscontrato, elementi apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.

Considerato, quanto al terzo motivo di ricorso, che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo in ordine al riconoscimento della contestata recidiva, avendo la Corte di merito evidenziato l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato, in ragione dei molteplici precedenti penali anche specifici annoverati dallo stesso ed in considerazione della gravità del fatto per cui è intervenuta condanna.

Rilevato che la motivazione così espressa soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marciano', Rv. 251690; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid, Rv. 250039 - 01).

Considerato, quanto agli ultimi due motivi di ricorso, che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle ritenute aggravanti sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato, risultante dai numerosi precedenti e la gravità del fatto per cui è intervenuta condanna; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142);Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 giugno 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile, nelle sentenze di merito conformi, dei reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 e 648 cod. pen. Rilevato che la difesa lamenta: 1. Erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; 2. Erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.; 3. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla mancata disapplicazione della recidiva; 4. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione; 5. Inosservanza di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio inflitto. Ritenuto che la sentenza gravata è sostenuta da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto e che le doglianze difensive, oltre ad essere riproduttive di censure attentamente vagliate dalla Corte di merito sono palesemente versate in fatto. Considerato, quanto al primo motivo, che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell'imputato, ha negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (elevato dato ponderale, detenzione di sostanze stupefacenti di diversa qualità, modalità di custodia, detenzione di strumenti idonei al confezionamento e di appunti manoscritti riferiti al traffico di stupefacenti) indicativi della professionalità dell'attività illecita a cui era dedito l'imputato e della rilevante capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività. Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la causa di non punibilità di cui all'ad 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata e dell'intensità del dolo riscontrato, elementi apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità. Considerato, quanto al terzo motivo di ricorso, che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo in ordine al riconoscimento della contestata recidiva, avendo la Corte di merito evidenziato l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato, in ragione dei molteplici precedenti penali anche specifici annoverati dallo stesso ed in considerazione della gravità del fatto per cui è intervenuta condanna. Rilevato che la motivazione così espressa soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marciano', Rv. 251690; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid, Rv. 250039 - 01). Considerato, quanto agli ultimi due motivi di ricorso, che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle ritenute aggravanti sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato, risultante dai numerosi precedenti e la gravità del fatto per cui è intervenuta condanna; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142);Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2025
Sentenza Cassazione n. 28789/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris