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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21750/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 del TRIBUNALE di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];o 71/RG. 39438 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, emessa con il rito abbreviato, con la quale è stata assolta dal delitto di falsa testimonianza in applicazione della causa di non punibilità di cui all'articolo 384 del codice penale anziché nel merito per insussistenza del fatto; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria; OSSERVA Le censure contenute nei motivi 1-2 e 4 del ricorso attengono esclusivamente a questioni in fatto (portata probatoria del verbale di pronto soccorso, contraddizioni della parte civile, dichiarazioni dell'imputata) che richiedono valutazioni alternative ed in merito che questa Corte non può operare alla luce della non manifesta illogicità degli argomenti adottati dalla sentenza, emessa con il rito abbreviato, che ha preso in esame elementi di natura documentale, come risulta alle pagine 4 e

5. Con riferimento al terzo motivo si censura la mancata valutazione della memoria difensiva che, come risulta dalla sua intestazione, era indirizzata al Pubblico ministero, e non al Tribunale, al fine di ottenere l'archiviazione del procedimento così da non dover essere necessariamente oggetto di autonoma valutazione.

Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

D P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 del TRIBUNALE di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];o 71/RG. 39438 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, emessa con il rito abbreviato, con la quale è stata assolta dal delitto di falsa testimonianza in applicazione della causa di non punibilità di cui all'articolo 384 del codice penale anziché nel merito per insussistenza del fatto; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria; OSSERVA Le censure contenute nei motivi 1-2 e 4 del ricorso attengono esclusivamente a questioni in fatto (portata probatoria del verbale di pronto soccorso, contraddizioni della parte civile, dichiarazioni dell'imputata) che richiedono valutazioni alternative ed in merito che questa Corte non può operare alla luce della non manifesta illogicità degli argomenti adottati dalla sentenza, emessa con il rito abbreviato, che ha preso in esame elementi di natura documentale, come risulta alle pagine 4 e 5. Con riferimento al terzo motivo si censura la mancata valutazione della memoria difensiva che, come risulta dalla sua intestazione, era indirizzata al Pubblico ministero, e non al Tribunale, al fine di ottenere l'archiviazione del procedimento così da non dover essere necessariamente oggetto di autonoma valutazione. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. D P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 21750/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris