CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 14334/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 2/3/2017, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di ANCONA il 16/10/2014 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: -violazione di legge in relazione agli artt. 178, 486 e 604 cod. proc. pen.; -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. con riferimento alla dichiarazione di responsabilità. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in ordine all'eccezione di nullità con riferimento all'istanza di rinvio presentata per legittimo impedimento dal difensore per l'udienza del 6 marzo 2014 e respinta dal primo giudice perché ritenuta intempestiva. In particolare, il ricorrente rileva che l'istanza, diversamente da quanto ritenuto, sarebbe pervenuta a mezzo fax in data 12 febbraio e che, pertanto, non potrebbe essere definita "intempestiva". La doglianza è formulata in termini aspecifici. Con riferimento alla tempestività dell'istanza e circa le modalità di invio e ricevimento della stessa, infatti, la Corte territoriale ha evidenziato gli elementi sui quali ha fondato la propria conclusione. In specifico il secondo giudice ha indicato la circostanza che la data riportata sull'istanza era "5 marzo 2014", incompatibile con la trasmissione che sarebbe avvenuta il 12 febbraio e, soprattutto, facendo riferimento ad altri atti inviati a mezzo fax dal medesimo difensore, ha dato atto del fatto che le date riportate sui fax erano errate. Sempre sul punto, inoltre, la Corte territoriale ha evidenziato anche come alcune circostanze indicate dal difensore non avessero trovato corrispondenza negli atti. Argomenti questi, fondati su elementi puntualmente indicati, con i quali il ricorrente ha del tutto omesso di confrontarsi così che il ricorso deve ritenersi generico e deve sul punto, per tali ragioni essere dichiarato inammissibile. Il motivo, infatti, risulta priva dei requisiti di cui all'art. 591, lett. c), in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. c), perché le doglianze in esso contenute sono formulate in termini da evidenziare il necessario elemento di critica "specifica" al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali, si palesano come detto immuni da vizi logici o giuridici. 2.2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. con riferimento alla dichiarazione di responsabilità La doglianza, formulata anche nei termini della violazione di legge ma che afferisce esclusivamente alla logicità e alla completezza della motivazione, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo riferimento alle circostanze fattuali emerse (i riconoscimenti fotografici, i tabulati telefonici, i biglietti di imbarco, la perizia antropometrica, la particolare conformazione del lobo dell'orecchio destro, la frequentazione con il correo), ha fornito corretta e adeguata risposta alle analoghe critiche sollevate della difesa nell'atto di appello. Ragione questa per la quale le censure attuali, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici di merito, non sono consentite in questa sede (cfr. Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/3/2022 [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] r4rÀ [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITAT