Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 08544/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza - notificata via PEC il 1 dicembre 2020 - con la quale il Tribunale di Campobasso ha rigettato il ricorso da lui presentato ex artt. 99, D.P.R. 115/2002 e 702-bis cod.proc.civ. avverso il decreto con il quale, I'll febbraio 2020, era stata revocata la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato per non abbienti, che era stata disposta con decreto del 30 luglio 2019.

Nel provvedimento impugnato si deduce che il beneficio cui lo Zitani era stato ammesso ha formato oggetto di revoca essendo il medesimo gravato da precedenti penali per reati contro il patrimonio tali da far presumere che la sua posizione reddituale non fosse conforme alle condizioni di cui agli articoli 76 e 92 del d.P.R. n. 115/2002: tali precedenti hanno indotto il Tribunale a ritenere che operasse la presunzione semplice del conseguimento di redditi illeciti, di tal che spettava all'instante fornire la prova contraria; ma, a fronte di ciò, l'interessato non ha fornito dimostrazione del suo stato di non abbienza.

2. A fondamento del ricorso, lo Zitani articola un unico, ampio motivo di doglianza, preceduto da una premessa narrativa.

Con il suddetto motivo l'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, richiamando vari arresti della giurisprudenza di legittimità sul punto e deducendo che il Tribunale molisano si é, da un lato, uniformato in termini meramente assertivi al provvedimento di revoca del beneficio; dall'altro, ha preso in esame del tutto genericamente i suoi precedenti penali, al fine di presumere un reddito illecito da parte sua sulla base di "fondati sospetti", senza considerare che detti precedenti sono solo due e risalgono nel tempo a molti anni prima della dichiarazione dei redditi indicata nell'istanza; che quindi essi non potevano far presumere il conseguimento di redditi illeciti; e che peraltro i precedenti cui fa riferimento il Tribunale non riguardano reati rientranti fra quelli indicati nell'art. 76, comma 4-bis del testo unico e non valgono, pertanto, a far scattare la presunzione iuris tantum cui fa riferimento il Tribunale e, con essa, l'onere della prova contraria in capo al ricorrente; a fronte di ciò, al contrario, vi sono plurimi elementi idonei a far escludere che lo Zitani possa aver superato il reddito massimo per ottenere il beneficio.

Né, peraltro, risulta in alcun modo superato il valore fidefaciente della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 d.P.R. 445/2000.

Anche con riguardo alle attività economiche svolte dallo Zitani, che già nel 2018 aveva abbandonato la professione di amministratore di condominio, la presunzione formulata dal Tribunale non é supportata da alcunché.

L'esponente conclude richiamando alcune decisioni della giurisprudenza di legittimità riguardanti casi analogh i

3. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é fondato, nei termini che appresso si illustrano.

1.1. Posto, infatti, che ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato l'art. 76, comma 1, lettera c), D.P.R. 115/2002, prevede la presentazione, da parte dell'istante, di una dichiarazione sostitutiva, dalla quale risulti la "specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76", é assorbente il rilievo in base al quale non può tuttavia argomentarsi in modo univoco la non accoglibilità della richiesta sulla sola base di precedenti penali insufficienti a far ritenere che l'interessato abbia percepito redditi illeciti non dichiarati nell'anno di riferimento.

1.2. A fronte di ciò, la normativa vigente offre all'autorità giudiziaria procedente strumenti idonei per verificare le effettive condizioni reddituali, patrimoniali e familiari dell'interessato: non solo a posteriori, attraverso le verifiche di cui all'art. 98 d.P.R. 115/2002 demandate all'Ufficio finanziario competente per territorio, ma anche "prima di provvedere", esercitando la facoltà conferita al giudicante dall'art. 96, comma 2, dello stesso d.P.R., ossia trasmettendo l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di Finanza, per le necessarie verifiche.

1.3. A parte tale non trascurabile elemento, deve ricordarsi che il cennato art. 96, comma 2, stabilisce che l'istanza va respinta "se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92" del d.P.R. n. 115/2002, "tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte".

A proposito della fondatezza dei motivi per rigettare l'istanza, secondo la giurisprudenza di legittimità, i requisiti di gravità, precisione e concordanza, indicati dall'art. 2729 cod. civ., perché gli indizi possano assurgere in subiecta materia al rango di prova presuntiva, debbono valutarsi con rigore e con adeguato riferimento ai fatti noti, dai quali risalire con deduzioni logiche ai fatti ignorati, il cui significato deve essere apprezzato senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative: ad esempio, possono assumere rilievo a tal fine il tenore di vita dell'interessato e dei familiari conviventi, come pure qualunque altro fatto che riveli la percezione, lecita o illecita, di reddito (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 25044 del 11/04/2007, Salvemini e altri, Rv. 237008; Sez. 4, Sentenza n. 26056 del 24/07/2020, Schirone, Rv. 280011).

In tale quadro, non può dirsi corretta, per la sua apoditticità, l'osservazione, contenuta nell'ordinanza impugnata, secondo la quale sarebbe ostativa al mantenimento del beneficio la presenza di precedenti penali in quanto deponente per il possesso di redditi illeciti.

Invero tali precedenti, che nel percorso argornentativo vengono posti a base della decisione impugnata, non possono qualificarsi come specifici ed oggettivi elementi fattuali di tale portata da far ritenere che lo Zitani percepisse rediti illeciti nel corso dell'anno di riferimento della sua dichiarazione (i precedenti da cui egli é gravato risalgono oltretutto ad epoca di molto antecedente); né d'altronde sono stati messi in luce dal Tribunale elementi tali da far ritenere che quanto dichiarato dall'instante a proposito dei propri redditi sia viziato da falsità o reticenza.

1.4. Oltre a ciò, va osservato che il ricorso alle c.d. presunzioni semplici viene di regola ammesso non tanto in riferimento alla generica sussistenza di fonti di reddito non dichiarate dall'instante, quanto in riferimento al presumibile superamento dei limite di reddito stabilito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per non abbienti nei casi particolari di cui all'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. 115/2002 (cfr. ad es.

Sez. 4, Sentenza n. 30499 del 17/06/2014, Nave, Rv. 262242; Sez. 4, Sentenza n. 9703 del 20/11/2012, dep. 2013, Cantales e altro, Rv. 254932): casi nei quali non risulta rientrare quello oggetto del ricorso in esame.

2. Pertanto si impone l'annullamento della stessa con rinvio al Presidente del Tribunale di Campobasso, che rivaluterà l'istanza avanzata dall'interessato alla luce dei principi dianzi enunciati, se del caso esercitando i poteri officiosi conferiti dalla legge, onde stabilire se l'instante possa o meno essere ammesso al beneficio richiesto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Presidente del Tribu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza - notificata via PEC il 1 dicembre 2020 - con la quale il Tribunale di Campobasso ha rigettato il ricorso da lui presentato ex artt. 99, D.P.R. 115/2002 e 702-bis cod.proc.civ. avverso il decreto con il quale, I'll febbraio 2020, era stata revocata la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato per non abbienti, che era stata disposta con decreto del 30 luglio 2019. Nel provvedimento impugnato si deduce che il beneficio cui lo Zitani era stato ammesso ha formato oggetto di revoca essendo il medesimo gravato da precedenti penali per reati contro il patrimonio tali da far presumere che la sua posizione reddituale non fosse conforme alle condizioni di cui agli articoli 76 e 92 del d.P.R. n. 115/2002: tali precedenti hanno indotto il Tribunale a ritenere che operasse la presunzione semplice del conseguimento di redditi illeciti, di tal che spettava all'instante fornire la prova contraria; ma, a fronte di ciò, l'interessato non ha fornito dimostrazione del suo stato di non abbienza. 2. A fondamento del ricorso, lo Zitani articola un unico, ampio motivo di doglianza, preceduto da una premessa narrativa. Con il suddetto motivo l'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, richiamando vari arresti della giurisprudenza di legittimità sul punto e deducendo che il Tribunale molisano si é, da un lato, uniformato in termini meramente assertivi al provvedimento di revoca del beneficio; dall'altro, ha preso in esame del tutto genericamente i suoi precedenti penali, al fine di presumere un reddito illecito da parte sua sulla base di "fondati sospetti", senza considerare che detti precedenti sono solo due e risalgono nel tempo a molti anni prima della dichiarazione dei redditi indicata nell'istanza; che quindi essi non potevano far presumere il conseguimento di redditi illeciti; e che peraltro i precedenti cui fa riferimento il Tribunale non riguardano reati rientranti fra quelli indicati nell'art. 76, comma 4-bis del testo unico e non valgono, pertanto, a far scattare la presunzione iuris tantum cui fa riferimento il Tribunale e, con essa, l'onere della prova contraria in capo al ricorrente; a fronte di ciò, al contrario, vi sono plurimi elementi idonei a far escludere che lo Zitani possa aver superato il reddito massimo per ottenere il beneficio. Né, peraltro, risulta in alcun modo superato il valore fidefaciente della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 d.P.R. 445/2000. Anche con riguardo alle attività economiche svolte dallo Zitani, che già nel 2018 aveva abbandonato la professione di amministratore di condominio, la presunzione formulata dal Tribunale non é supportata da alcunché. L'esponente conclude richiamando alcune decisioni della giurisprudenza di legittimità riguardanti casi analogh i 3. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é fondato, nei termini che appresso si illustrano. 1.1. Posto, infatti, che ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato l'art. 76, comma 1, lettera c), D.P.R. 115/2002, prevede la presentazione, da parte dell'istante, di una dichiarazione sostitutiva, dalla quale risulti la "specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76", é assorbente il rilievo in base al quale non può tuttavia argomentarsi in modo univoco la non accoglibilità della richiesta sulla sola base di precedenti penali insufficienti a far ritenere che l'interessato abbia percepito redditi illeciti non dichiarati nell'anno di riferimento. 1.2. A fronte di ciò, la normativa vigente offre all'autorità giudiziaria procedente strumenti idonei per verificare le effettive condizioni reddituali, patrimoniali e familiari dell'interessato: non solo a posteriori, attraverso le verifiche di cui all'art. 98 d.P.R. 115/2002 demandate all'Ufficio finanziario competente per territorio, ma anche "prima di provvedere", esercitando la facoltà conferita al giudicante dall'art. 96, comma 2, dello stesso d.P.R., ossia trasmettendo l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di Finanza, per le necessarie verifiche. 1.3. A parte tale non trascurabile elemento, deve ricordarsi che il cennato art. 96, comma 2, stabilisce che l'istanza va respinta "se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92" del d.P.R. n. 115/2002, "tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte". A proposito della fondatezza dei motivi per rigettare l'istanza, secondo la giurisprudenza di legittimità, i requisiti di gravità, precisione e concordanza, indicati dall'art. 2729 cod. civ., perché gli indizi possano assurgere in subiecta materia al rango di prova presuntiva, debbono valutarsi con rigore e con adeguato riferimento ai fatti noti, dai quali risalire con deduzioni logiche ai fatti ignorati, il cui significato deve essere apprezzato senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative: ad esempio, possono assumere rilievo a tal fine il tenore di vita dell'interessato e dei familiari conviventi, come pure qualunque altro fatto che riveli la percezione, lecita o illecita, di reddito (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 25044 del 11/04/2007, Salvemini e altri, Rv. 237008; Sez. 4, Sentenza n. 26056 del 24/07/2020, Schirone, Rv. 280011). In tale quadro, non può dirsi corretta, per la sua apoditticità, l'osservazione, contenuta nell'ordinanza impugnata, secondo la quale sarebbe ostativa al mantenimento del beneficio la presenza di precedenti penali in quanto deponente per il possesso di redditi illeciti. Invero tali precedenti, che nel percorso argornentativo vengono posti a base della decisione impugnata, non possono qualificarsi come specifici ed oggettivi elementi fattuali di tale portata da far ritenere che lo Zitani percepisse rediti illeciti nel corso dell'anno di riferimento della sua dichiarazione (i precedenti da cui egli é gravato risalgono oltretutto ad epoca di molto antecedente); né d'altronde sono stati messi in luce dal Tribunale elementi tali da far ritenere che quanto dichiarato dall'instante a proposito dei propri redditi sia viziato da falsità o reticenza. 1.4. Oltre a ciò, va osservato che il ricorso alle c.d. presunzioni semplici viene di regola ammesso non tanto in riferimento alla generica sussistenza di fonti di reddito non dichiarate dall'instante, quanto in riferimento al presumibile superamento dei limite di reddito stabilito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per non abbienti nei casi particolari di cui all'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. 115/2002 (cfr. ad es. Sez. 4, Sentenza n. 30499 del 17/06/2014, Nave, Rv. 262242; Sez. 4, Sentenza n. 9703 del 20/11/2012, dep. 2013, Cantales e altro, Rv. 254932): casi nei quali non risulta rientrare quello oggetto del ricorso in esame. 2. Pertanto si impone l'annullamento della stessa con rinvio al Presidente del Tribunale di Campobasso, che rivaluterà l'istanza avanzata dall'interessato alla luce dei principi dianzi enunciati, se del caso esercitando i poteri officiosi conferiti dalla legge, onde stabilire se l'instante possa o meno essere ammesso al beneficio richiesto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Presidente del Tribu
Decreto Cassazione n. 08544/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris