CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31186/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del 10 febbraio 2014 del Tribunale di Catania che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose condannandoli alla pena ritenuta di giustizia; - che i primi tre motivi di ricorso, con i quali gli imputati lamentano la illogicità della motivazione della sentenza che avrebbe ritenuto che i rami dei quali essi avevano tentato di impossessarsi, erano stati da essi tagliati dagli alberi perché ancora verdi, mentre era ben possibile che i rami fossero stati tagliati da altri e che gli imputati avessero tentato di sottrarre i rami lasciati nel fondo, con conseguente insussistenza del reato, avente ad oggetto una cosa abbandonata, o almeno dell'aggravante della violenza sulle cose, con applicazione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, sono inammissibili, in quanto volti a riproporre profili di censura già disattesi dalla Corte territoriale con adeguati argomenti, affatto illogici o contraddittori; - che anche il quarto motivo di ricorso è inammissibile, avendo la Corte di fornito adeguata motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec