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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20290/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:ANI;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso l'ordinanza in preambolo con la quale la Corte di Assise di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza dallo stesso formulata di sostituzione della pena dell'ergastolo a lui inflitta con sentenza del stessa Corte in data 11 agosto 2000, con quella di trenta anni di reclusione, deducendo violazione ed erronea applicazione degli artt. 442 cod. proc. pen. e 30 L. n. 479 del 1999, nonché degli artt. 6 e 7 CEDU; ritenuto che - come ineccepibilmente rilevato nel provvedimento impugnatola - la posizione del ricorrente non è né identica, né simile a quella esaminata nella sentenza della Corte EDU nel caso Scoppola, in occasione del quale l'imputato aveva chiesto il giudizio abbreviato dopo l'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 e sulla base della disciplina da essa introdotta, era stato ammesso al rito speciale e condannato in primo grado a trenta anni di reclusione.

Era quindi accaduto che (lo stesso giorno della condanna) era entrato in vigore il D.L. n. 341 del 2000, convertito, con modificazioni, con la legge 19.1.2001, n. 4, il cui art. 7 stabiliva che, nel secondo periodo dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen.«l'espressione "pena dell'ergastolo" deve intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno» (comma 1) e aggiungeva allo stesso art. 442, comma 2, un ulteriore periodo, in forza del quale «Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo» (comma 2).

In applicazione di tale norma sopravvenuta, in appello l'imputato era stato condannato all'ergastolo "semplice", con sentenza poi confermata dalla Corte di cassazione; ricordato che, in relazione alla fattispecie processuale descritta, la Corte europea ha ravvisato la violazione del principio di ultrattività della legge penale più favorevole al reo, ritenuto insito nella previsione dell'art. 7, paragrafo 1, CEDU, principio alla luce del quale l'imputato avrebbe dovuto beneficiare - pur avendo commesso il fatto anteriormente - della più favorevole previsione dell'art. 30 della legge n. 479 del 1999, ritenendo, altresì, che violava l'art. 6 della CEDU, una modifica a posteriori delle condizioni dell' "accordo" insito nel giudizio abbreviato, che «implica uno scambio tra la rinuncia a determinate garanzie processuali e la diminuzione della pena».

Con la sentenza n. 210 del 2013, sollecitata dalla Sezioni Unite, la Corte costituzionale ha ritenuto quindi - come efficacemente sintetizzato dalla stessa Corte nella orci. n. 235 del 2013 - che «la sentenza Scoppola non consenta allo Stato italiano di limitarsi a sostituire la pena dell'ergastolo applicata in quel caso, ma lo obblighi, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della CEDU, a porre riparo alla violazione riscontrata a livello normativo e a rimuoverne gli effetti nei confronti di tutti i condannati che si trovino nelle medesime condizioni di Scoppola (sentenza n. 210 del 201.3)»; «che detto obbligo non trova ostacolo nell'avvenuta formazione del giudicato e che alla sostituzione della pena - la quale non postula la necessità di una "riapertura del processo" - può procedere il giudice dell'esecuzione»; ma che tale conclusione riguarda «esclusivamente l'ipotesi in cui si debba applicare una decisione della Corte europea in materia sostanziale, relativa ad un caso che sia identico a quello deciso e non richieda la riapertura del processo: ipotesi nella quale soltanto può giustificarsi un incidente di legittimità costituzionale sollevato nel procedimento di esecuzione nei confronti di una norma applicata nel giudizio di cognizione»; considerato che, ai fini che qui interessano, analogamente a quanto rimarca l'ordinanza n. 235 del 2013, rileva il fatto che lo stesso si differenzi dal caso Scoppola sotto l'essenziale profilo che l'imputato non è mai stato ammesso al giudizio abbreviato e che la questione sollevata non investe, perciò, direttamente l'entità della riduzione di pena conseguente al giudizio abbreviato celebrato, ma attiene ai profili - esclusivamente - procedurali della (oramai irrimediabilmente preclusa) possibilità di avanzare la relativa richiesta e di riconoscere come celebrato il rito alternativo invece non tenuto; ritenuto pertanto che, anche per la situazione processuale del ricorrente, non riferibile a norma sostanziale ma alla disciplina squisitamente processuale dell'accesso al rito, più che la sentenza Scoppola, è evocabile la successiva decisione della Corte europea in data 27.4.2010, Morabito c.

Italia (concernente proprio il regime transitorio previsto dal comma 1 dell'art. 4-ter D.L. n. 82 del 2000) in cui si è osservato che «gli Stati contraenti non sono obbligati dalla Convenzione a prevedere dei procedimenti semplificati [...]: a essi incombe soltanto l'obbligo, allorquando tali procedure esistono e sono adottate, di non privare un imputato dei vantaggi che vi si collegano», oltre che, appunto, quanto già ampiamente evidenziato da Corte cost. n. 235 del 2010 a proposito della non esportabilità dell'arresto della sentenza Scoppola a situazioni in cui il giudizio alternativo non è stato celebrato (nella stessa linea, pur con riferimento a diverso istituto, v. anche Corte cast. n. 240 del 2015);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:ANI;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso l'ordinanza in preambolo con la quale la Corte di Assise di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza dallo stesso formulata di sostituzione della pena dell'ergastolo a lui inflitta con sentenza del stessa Corte in data 11 agosto 2000, con quella di trenta anni di reclusione, deducendo violazione ed erronea applicazione degli artt. 442 cod. proc. pen. e 30 L. n. 479 del 1999, nonché degli artt. 6 e 7 CEDU; ritenuto che - come ineccepibilmente rilevato nel provvedimento impugnatola - la posizione del ricorrente non è né identica, né simile a quella esaminata nella sentenza della Corte EDU nel caso Scoppola, in occasione del quale l'imputato aveva chiesto il giudizio abbreviato dopo l'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 e sulla base della disciplina da essa introdotta, era stato ammesso al rito speciale e condannato in primo grado a trenta anni di reclusione. Era quindi accaduto che (lo stesso giorno della condanna) era entrato in vigore il D.L. n. 341 del 2000, convertito, con modificazioni, con la legge 19.1.2001, n. 4, il cui art. 7 stabiliva che, nel secondo periodo dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen.«l'espressione "pena dell'ergastolo" deve intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno» (comma 1) e aggiungeva allo stesso art. 442, comma 2, un ulteriore periodo, in forza del quale «Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo» (comma 2). In applicazione di tale norma sopravvenuta, in appello l'imputato era stato condannato all'ergastolo "semplice", con sentenza poi confermata dalla Corte di cassazione; ricordato che, in relazione alla fattispecie processuale descritta, la Corte europea ha ravvisato la violazione del principio di ultrattività della legge penale più favorevole al reo, ritenuto insito nella previsione dell'art. 7, paragrafo 1, CEDU, principio alla luce del quale l'imputato avrebbe dovuto beneficiare - pur avendo commesso il fatto anteriormente - della più favorevole previsione dell'art. 30 della legge n. 479 del 1999, ritenendo, altresì, che violava l'art. 6 della CEDU, una modifica a posteriori delle condizioni dell' "accordo" insito nel giudizio abbreviato, che «implica uno scambio tra la rinuncia a determinate garanzie processuali e la diminuzione della pena». Con la sentenza n. 210 del 2013, sollecitata dalla Sezioni Unite, la Corte costituzionale ha ritenuto quindi - come efficacemente sintetizzato dalla stessa Corte nella orci. n. 235 del 2013 - che «la sentenza Scoppola non consenta allo Stato italiano di limitarsi a sostituire la pena dell'ergastolo applicata in quel caso, ma lo obblighi, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della CEDU, a porre riparo alla violazione riscontrata a livello normativo e a rimuoverne gli effetti nei confronti di tutti i condannati che si trovino nelle medesime condizioni di Scoppola (sentenza n. 210 del 201.3)»; «che detto obbligo non trova ostacolo nell'avvenuta formazione del giudicato e che alla sostituzione della pena - la quale non postula la necessità di una "riapertura del processo" - può procedere il giudice dell'esecuzione»; ma che tale conclusione riguarda «esclusivamente l'ipotesi in cui si debba applicare una decisione della Corte europea in materia sostanziale, relativa ad un caso che sia identico a quello deciso e non richieda la riapertura del processo: ipotesi nella quale soltanto può giustificarsi un incidente di legittimità costituzionale sollevato nel procedimento di esecuzione nei confronti di una norma applicata nel giudizio di cognizione»; considerato che, ai fini che qui interessano, analogamente a quanto rimarca l'ordinanza n. 235 del 2013, rileva il fatto che lo stesso si differenzi dal caso Scoppola sotto l'essenziale profilo che l'imputato non è mai stato ammesso al giudizio abbreviato e che la questione sollevata non investe, perciò, direttamente l'entità della riduzione di pena conseguente al giudizio abbreviato celebrato, ma attiene ai profili - esclusivamente - procedurali della (oramai irrimediabilmente preclusa) possibilità di avanzare la relativa richiesta e di riconoscere come celebrato il rito alternativo invece non tenuto; ritenuto pertanto che, anche per la situazione processuale del ricorrente, non riferibile a norma sostanziale ma alla disciplina squisitamente processuale dell'accesso al rito, più che la sentenza Scoppola, è evocabile la successiva decisione della Corte europea in data 27.4.2010, Morabito c. Italia (concernente proprio il regime transitorio previsto dal comma 1 dell'art. 4-ter D.L. n. 82 del 2000) in cui si è osservato che «gli Stati contraenti non sono obbligati dalla Convenzione a prevedere dei procedimenti semplificati [...]: a essi incombe soltanto l'obbligo, allorquando tali procedure esistono e sono adottate, di non privare un imputato dei vantaggi che vi si collegano», oltre che, appunto, quanto già ampiamente evidenziato da Corte cost. n. 235 del 2010 a proposito della non esportabilità dell'arresto della sentenza Scoppola a situazioni in cui il giudizio alternativo non è stato celebrato (nella stessa linea, pur con riferimento a diverso istituto, v. anche Corte cast. n. 240 del 2015);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa
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