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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36208/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI FIRENZEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 del TRIBUNALE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'annullamento con rinvio udito il difensore L'AVV.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Firenze assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato ex artt. 110, 477, 482 e 469, c.p.p. per avere formato o concorso a formare un falso contrassegno per parcheggio invalidi, che gli consentiva di accedere alla ZTL di Firenze e di parcheggiare in piazza Duomo ovvero dal reato di cui all'art. 648, c.p., contestatogli in via alternativa.

Il tribunale, premesso che il Lanzetta ha indebitamente sfruttato il permesso per parcheggio invalidi rilasciato alla moglie per parcheggiare in una zona alla quale non avrebbe potuto accedere e nella quale non avrebbe potuto parcheggiare, riteneva che nel caso in esame nessuna delle ipotesi di reato in contestazione sia configurabile, trattandosi di condotta penalmente irrilevante.

Ciò in quanto il contrassegno utilizzato dal Lanzetta era una semplice fotocopia, "senza l'attuazione di ulteriori operazioni tese a rendere effettivamente la copia analoga all'originale e con la parvenza di originale".

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione per saltum il pubblico ministero presso il tribunale di Firenze, lamentando violazione di legge in riferimento agli artt. 472-482, c.p.

Rileva, al riguardo il ricorrente, che nel caso in esame non si contesta l'uso di una fotocopia, ma il fatto del tutto diverso di avere formato un permesso invalidi integralmente falso fotocopiando quello originale rilasciato alla moglie dell'imputato, permesso falso, in quanto avente le stesse dimensioni, gli stessi colori avanti-retro, timbro dell'ufficio comunale "S.a.s. servizi alla Strada" e plastificazione identici a quello del permesso originale, di cui pertanto rappresentava non una mera fotocopia ma una imitazione, tanto che gli agenti operanti hanno avuto la certezza della falsificazione solo quando hanno avuto in mano il permesso ovvero solo dopo l'estrazione di esso dalla macchina, al cui interno era stato posto sul cruscotto in modo tale che l'ologramma, mancante, non era visibile a macchina chiusa e parcheggiata.

3. Il ricorso è fondato e va accolto.

Ed invero, come da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità, hanno rilevanza penale ai sensi dell'art. 492, c.p., le condotte di falsificazione di copie che tengono luogo degli originali, qualora il relativo documento abbia l'apparenza dell'originale e sia utilizzato come tale, non presentandosi come mera riproduzione fotostatica. (Fattispecie concernente condanna per il reato di cui agli artt. 477 e 482, c.p., in relazione alla contraffazione di un permesso di trasporto per invalidi: cfr. Cass., Sez. 5, n. 22694 del 14/04/2010, Rv. 247981) Al riguardo la Suprema Corte ha chiarito come la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale (cfr. Cass., Sez.

U, n. 35814 del 28/03/2019, Rv. 276285).

Proprio in applicazione di tali principi, in relazione a una fattispecie analoga a quella in esame, si è affermato in un condivisibile arresto di questa Sezione che integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482, c.p.) la riproduzione fotostatica dell'originale di un "permesso di parcheggio riservato ad invalidi" attribuito ad altri e l'esposizione di tale falso permesso sul proprio veicolo, allorché il relativo documento abbia l'apparenza e sia utilizzato come originale, non presentandosi come mera riproduzione fotostatica.

Osservava sul punto la Corte di Cassazione che il giudice impugnato, nel ritenere che la fattispecie concreta non integrasse il reato di cui all'art. 477 , c.p., né altra ipotesi di falso, non ha tenuto in considerazione che il permesso aveva le stesse dimensioni, gli stessi colori e plastificazione identica al permesso originale e che era stato utilizzato dall'imputata sulla sua autovettura per legittimare la circolazione di quest'ultima come se fosse abilitata sulla base del permesso originario (cfr. Cass., Sez. 5, n. 8900 del 19/01/2016, Rv. 267711, nonché, nello stesso senso, Cass., Sez. 5, o. 836 del 20/10/2020, Rv. 280170).

Di tali principi non ha fatto buon governo il tribunale di Firenze che ha omesso completamente di considerare, da un lato, le caratteristiche del falso contrassegno, che, come si evince dalla stessa lettura del capo d'imputazione, appariva sostanzialmente identico a quello originale rilasciato in favore della moglie del prevenuto, di cui aveva le stesse dimensioni, lo stesso colore azzurro, apparendo, inoltre, rilasciato dal Comune di Firenze, per il tramite della "[OSCURATO:SOCIETA]", di cui recava il timbro falsificato; dall'altro la circostanza, incontestata, che il suddetto permesso era stato utilizzato dall'imputato come se si trattasse di un'autorizzazione originale.

Risulta, dunque, non conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, in sede di interpretazione delle menzionate disposizioni normative, l'affermazione del tribunale, che ha dedotto la natura di semplice fotocopia del permesso di cui si discute, dalla considerazione che li contrassegno era stato utilizzato "senza l'attuazione di ulteriori operazioni tese a rendere effettivamente la copia analoga all'originale e con la parvenza di originale".

Sulla base delle svolte considerazioni si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla corte di appello di Firenze, ai sensi dell'art. 569, co. 4, c.p.p., da svolgersi conformemente ai principi di diritto in precedenza richiamati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI FIRENZEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 del TRIBUNALE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio udito il difensore L'AVV.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Firenze assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato ex artt. 110, 477, 482 e 469, c.p.p. per avere formato o concorso a formare un falso contrassegno per parcheggio invalidi, che gli consentiva di accedere alla ZTL di Firenze e di parcheggiare in piazza Duomo ovvero dal reato di cui all'art. 648, c.p., contestatogli in via alternativa. Il tribunale, premesso che il Lanzetta ha indebitamente sfruttato il permesso per parcheggio invalidi rilasciato alla moglie per parcheggiare in una zona alla quale non avrebbe potuto accedere e nella quale non avrebbe potuto parcheggiare, riteneva che nel caso in esame nessuna delle ipotesi di reato in contestazione sia configurabile, trattandosi di condotta penalmente irrilevante. Ciò in quanto il contrassegno utilizzato dal Lanzetta era una semplice fotocopia, "senza l'attuazione di ulteriori operazioni tese a rendere effettivamente la copia analoga all'originale e con la parvenza di originale". 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione per saltum il pubblico ministero presso il tribunale di Firenze, lamentando violazione di legge in riferimento agli artt. 472-482, c.p. Rileva, al riguardo il ricorrente, che nel caso in esame non si contesta l'uso di una fotocopia, ma il fatto del tutto diverso di avere formato un permesso invalidi integralmente falso fotocopiando quello originale rilasciato alla moglie dell'imputato, permesso falso, in quanto avente le stesse dimensioni, gli stessi colori avanti-retro, timbro dell'ufficio comunale "S.a.s. servizi alla Strada" e plastificazione identici a quello del permesso originale, di cui pertanto rappresentava non una mera fotocopia ma una imitazione, tanto che gli agenti operanti hanno avuto la certezza della falsificazione solo quando hanno avuto in mano il permesso ovvero solo dopo l'estrazione di esso dalla macchina, al cui interno era stato posto sul cruscotto in modo tale che l'ologramma, mancante, non era visibile a macchina chiusa e parcheggiata. 3. Il ricorso è fondato e va accolto. Ed invero, come da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità, hanno rilevanza penale ai sensi dell'art. 492, c.p., le condotte di falsificazione di copie che tengono luogo degli originali, qualora il relativo documento abbia l'apparenza dell'originale e sia utilizzato come tale, non presentandosi come mera riproduzione fotostatica. (Fattispecie concernente condanna per il reato di cui agli artt. 477 e 482, c.p., in relazione alla contraffazione di un permesso di trasporto per invalidi: cfr. Cass., Sez. 5, n. 22694 del 14/04/2010, Rv. 247981) Al riguardo la Suprema Corte ha chiarito come la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale (cfr. Cass., Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019, Rv. 276285). Proprio in applicazione di tali principi, in relazione a una fattispecie analoga a quella in esame, si è affermato in un condivisibile arresto di questa Sezione che integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482, c.p.) la riproduzione fotostatica dell'originale di un "permesso di parcheggio riservato ad invalidi" attribuito ad altri e l'esposizione di tale falso permesso sul proprio veicolo, allorché il relativo documento abbia l'apparenza e sia utilizzato come originale, non presentandosi come mera riproduzione fotostatica. Osservava sul punto la Corte di Cassazione che il giudice impugnato, nel ritenere che la fattispecie concreta non integrasse il reato di cui all'art. 477 , c.p., né altra ipotesi di falso, non ha tenuto in considerazione che il permesso aveva le stesse dimensioni, gli stessi colori e plastificazione identica al permesso originale e che era stato utilizzato dall'imputata sulla sua autovettura per legittimare la circolazione di quest'ultima come se fosse abilitata sulla base del permesso originario (cfr. Cass., Sez. 5, n. 8900 del 19/01/2016, Rv. 267711, nonché, nello stesso senso, Cass., Sez. 5, o. 836 del 20/10/2020, Rv. 280170). Di tali principi non ha fatto buon governo il tribunale di Firenze che ha omesso completamente di considerare, da un lato, le caratteristiche del falso contrassegno, che, come si evince dalla stessa lettura del capo d'imputazione, appariva sostanzialmente identico a quello originale rilasciato in favore della moglie del prevenuto, di cui aveva le stesse dimensioni, lo stesso colore azzurro, apparendo, inoltre, rilasciato dal Comune di Firenze, per il tramite della "[OSCURATO:SOCIETA]", di cui recava il timbro falsificato; dall'altro la circostanza, incontestata, che il suddetto permesso era stato utilizzato dall'imputato come se si trattasse di un'autorizzazione originale. Risulta, dunque, non conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, in sede di interpretazione delle menzionate disposizioni normative, l'affermazione del tribunale, che ha dedotto la natura di semplice fotocopia del permesso di cui si discute, dalla considerazione che li contrassegno era stato utilizzato "senza l'attuazione di ulteriori operazioni tese a rendere effettivamente la copia analoga all'originale e con la parvenza di originale". Sulla base delle svolte considerazioni si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla corte di appello di Firenze, ai sensi dell'art. 569, co. 4, c.p.p., da svolgersi conformemente ai principi di diritto in precedenza richiamati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra s
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