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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2023

Cassazione n. 18141/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di motivazione in ordine alla destinazione dello stupefacente rinvenuto a fini di spaccio, posto che lo stupefacente non era confezionato in dosi, non vi erano strumenti per il frazionamento, non vi erano strumenti per la pesatura; Considerato che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine da 1 a 4 della sentenza gravata, laddove ha affermato che all'interno dell'àttività commerciale "L'orto della nonna s.r.l.", gestita dal ricorrente unitamente ai suoi familiari, veniva rinvenuta nel retrobottega sostanza stupefacente, congiuntamente al materiale idoneo al suo taglio e confezionamento e ad una somma di denaro di euro 1515,00.

Il quantitativo di sostanza sequestrata consiste in 27,37 grammi netti di cocaina pura da cui erano ricavabili complessivamente 128 dosi medie singole.

Rileva anche il tentativo di occultamento della sostanza stupefacente alla vista delle forze dell'ordine; Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di motivazione in ordine alla destinazione dello stupefacente rinvenuto a fini di spaccio, posto che lo stupefacente non era confezionato in dosi, non vi erano strumenti per il frazionamento, non vi erano strumenti per la pesatura; Considerato che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine da 1 a 4 della sentenza gravata, laddove ha affermato che all'interno dell'àttività commerciale "L'orto della nonna s.r.l.", gestita dal ricorrente unitamente ai suoi familiari, veniva rinvenuta nel retrobottega sostanza stupefacente, congiuntamente al materiale idoneo al suo taglio e confezionamento e ad una somma di denaro di euro 1515,00. Il quantitativo di sostanza sequestrata consiste in 27,37 grammi netti di cocaina pura da cui erano ricavabili complessivamente 128 dosi medie singole. Rileva anche il tentativo di occultamento della sostanza stupefacente alla vista delle forze dell'ordine; Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 18141/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris