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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 32511/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 del GIP TRIBUNALE di AVEZZANO(datosa_alLe_padjjj udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorrente lamenta la mancata assoluzione e l'omesso riconoscimento della fattispecie di lieve entità in ordine alla sentenza di applicazione della pena concordata (di anni 2, mesi 10 di reclusione ed euro 12.000 di multa) emessa il 10 ottobre 2022 dal G.U.P. del Tribunale di Avezzano, in relazione al reato di detenzione illecita di hashish e cocaina, fatti accertati in data 22 novembre 2021 in Magliano dei Marsi e Trasacco: Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non dedotti e non ravvisabili nel caso di specie; Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 aprile 2023 Il lieriAstenspre [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 del GIP TRIBUNALE di AVEZZANO(datosa_alLe_padjjj udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorrente lamenta la mancata assoluzione e l'omesso riconoscimento della fattispecie di lieve entità in ordine alla sentenza di applicazione della pena concordata (di anni 2, mesi 10 di reclusione ed euro 12.000 di multa) emessa il 10 ottobre 2022 dal G.U.P. del Tribunale di Avezzano, in relazione al reato di detenzione illecita di hashish e cocaina, fatti accertati in data 22 novembre 2021 in Magliano dei Marsi e Trasacco: Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non dedotti e non ravvisabili nel caso di specie; Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2023 Il lieriAstenspre [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32511/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris