CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 settembre 2024
Cassazione n. 25640/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4698/2019r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a per procura speciale in calce al ricorso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], il quale chiede di ricevere le comunicazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliatapresso il suo studio sito in Roma, via B. Oriani n. 85 . -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procura speciale in calceal controricorso, con questi elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Giove, n. 21 , presso gli uffici dell’[OSCURATO:PERSONA]. 2RG n. 4698/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 7629/2018 , depositata in data 30novembre 201 8 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:SOCIETA] conferiva nella società controllata Società G enerale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. «il ramo di impresa pertinente la promozione, esecuzione e commercializzazione in proprio di iniziative di edilizia libera», con trascrizione del 27/3/1981. Nel ramo d’azienda erano ricompresi i terreni poi oggetto di espropriazione. Successivamente, in data 15/12/1994 avveniva la fusione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per incorporazione in Parsitalia, con subentro di quest’ultima nel patrimonio immobiliare e quindi nella titolarità degli immobili. Tali passaggi di proprietà non venivano volturati in catasto, per cui tutti i beni risultavano ancora di esclusiva proprietà della [OSCURATO:PERSONA], ricomprendendo anche gli immobili che, nel 1998, erano stati oggetto di procedimento di espropriazione per pubblica utilità intrapresa dal Comune di Roma. 1.1.Con noteprot. 6321 del 14/8/1998, prot. 5322 del 14 8998, prot. 18143 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e prot. 18144 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], venivano depositati presso la segreteria del Comune gli atti della procedura espropriativa, ricadenti nell’area del comprensorio di Pietralata, da acquisirsi per la realizzazione del sistema direzionale orientale e delle connesse infrastrutture. Tali atti venivano notificati alla società [OSCURATO:SOCIETA], che risultava ancora intestataria degli immobili in virtù della voltura dell’atto a 3RG n. 4698/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio rogito notaio Millozza del 10/3/1981, presentata al catasto di Roma in data 27/11/1981. 1.2. Il Comune di Roma, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della legge n. 865 del 1971, in assenza di osservazioni, e dell’art. 11, emanava le ordinanze n.12 del 10/1/2001 e n. 305 del 15/10/2001 con cui veniva determinata l’indennità provvisoria di esproprio. Tali decreti venivano notificati alla [OSCURATO:SOCIETA], proprietaria in base ai dati catastali. 1.3. Venivano poi adottate dal sindaco del Comune di Roma le ordinanze n. 86 del 26/3/2002 e n. 233 del 6/8/2002, con cui venivano espropriati definitivamente tali beni e si provvedeva al deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell’indennità provvisoria di esproprio non accettata. Tali ordinanze venivano notificate alla [OSCURATO:SOCIETA] e pubblicate, nonché trascritte,nei registri immobiliari. 1.4. In data 21/2/2005 la [OSCURATO:SOCIETA] provvedeva ad integrare la documentazione ai fini della dimostrazione della proprietà degli immobili, depositando: certificato storico catastale ventennale rilasciato dall’ufficio tecnico erariale; certificato ipotecario ventennale rilasciato dall’ufficio di pubblicità immobiliare; regolarizzazione spontanea Ici e ricevuta spontanea di versamento dell’imposta. Nel dicembre 2005 [OSCURATO:SOCIETA] integrava tale documentazione con una dichiarazione del notaio [OSCURATO:PERSONA], attestante che [OSCURATO:SOCIETA] era intestataria catastale di alcune particelle oggetto di esproprio. Nelle more della presentazione dell’istanza di svincolo dell’indennità depositata presso il Ministero dell’economia e delle finanze, con delibere nn. 31 e 32 del 6/10/2005 e del 13/10/2005, la Commissione provinciale espropri fissava l’indennità di esproprio 4RG n. 4698/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio definitiva, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 865 del 1971, con comunicazione a [OSCURATO:SOCIETA]. 1.5. Con le determinazion i dirigenziali numeri 63 e 65 del 28/3/2006 veniva rilasciato il nullaosta, ex art. 12, comma 4, della legge n.865 del 1971, al pagamento, da parte del MEF, dell’indennità provvisoria di esproprio degli immobili in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. In tali provvedimenti si dava atto che era stata «accertata la libertà e proprietà dell’immobile espropriato» in base alla documentazione presentata [OSCURATO:SOCIETA]. 1.6. In data 20/9/2006 il MEF provvedeva al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA] con mandati n. 341 di euro 844.445,11, n. 342 di euro 200.731,36 e n. 343 di euro 762,17, per un totale di euro 1.045.938,64. 2. Parsitalia proponeva due distinti giudizi. 2.1. Con atto di citazione del 17/1/2007 la Parsitalia agiva dinanzi alla Corted’appello di Roma avverso il Comune di Roma per opposizione alla stima. Nell’ambito del giudizio veniva espletata CTU che valutava i beni in euro 10.802.170, a fronte della stima della CTU della opponente pari ad euro 14.548.581,18. La Corte d’appello di Roma con sentenza n. 4879 del 2012 rigettava l’opposizione alla stima. La Corte di cassazione con ordinanza n. 4198 del 21/2/18 cassava la sentenza della Corte d’appello accertando il diritto di Parsitalia all’indennità di esproprio, potendo pretendere la Parsitalia la determinazione della giusta indennità nei confronti dell’espropriante, salvo poter conseguire in concreto solo la differenza tra quanto giudizialmente riconosciuto e quanto erogato in favore dell’intestatario catastale. Pendeva il giudizio di rinvio dinanzi alla Corted’appello di Roma. 5RG n. 4698/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 2.2. Con atto di citazione distinto del 15/7/2010 Parsitalia agiva nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e del Comune di Roma per l’accertamento dei danni subiti, pari a 15.000.000 di euro. In particolare, chiedeva accertarsi che il Comune di Roma aveva corrisposto alla [OSCURATO:SOCIETA] l’indennità provvisoria di esproprio «in difetto dei presupposti di legge, previa istruttoria carente e negligente». Chiedeva, inoltre, accertarsi che il Comune di Roma aveva erroneamente e colposamente concordato con la [OSCURATO:SOCIETA] la misura dell’indennità. Inoltre, chiedeva accertarsi che i convenuti Comune di Roma e [OSCURATO:SOCIETA] avevano causato un danno all’attrice, quantificato in euro 15.000.000,00. Chiedeva, infine, che la [OSCURATO:SOCIETA] fosse condannata a restituire all’attrice le somme ricevute dal Comune di Roma. 3. Il tribunale di Roma, nell’ambito di questo secondo giudizio (per danni e restituzione di somma), con la sentenza n. 14199 del 2015, accoglieva la domanda di restituzione delle somme nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] (poi dichiarata fallita) e respingeva la domanda nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Avverso tale sentenza proponeva appello Parsitalia, mentre il fallimento [OSCURATO:SOCIETA] restava contumace. L’appello veniva proposto esclusivamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ma non verso la curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA], evocatoin giudizio ai soli fini di integrità del contraddittorio. Con il primo motivo di gravame Parsitalia deduceva l’erronea interpretazione ed applicazione della legge n.865 del 1971 per avere il tribunale, erroneamente, ritenuto che gli articoli da 10 a 15 di tale legge, si riferissero, tutti ed indistintamente, all’intestatario catastale del bene, mentre a quest’ultimo, in realtà, si riferiva solo art. 10, 6RG n. 4698/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio mentre tutti gli altri articoli facevano riferimento all’avente diritto, ossia al soggetto «proprietario effettivo», e non a quello catastale. Con il secondo motivo di impugnazione Parsitalia eccepiva la erroneità, insufficienza e inidoneità delle indagini svolte dall’amministrazione nella individuazione del titolare del diritto all’indennità di esproprio, basata unicamente sulla documentazione parziale fornita dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. Sarebbe stato necessario procedere al reperimento «dell’ultima formalità trascritta». Con il terzo motivo di impugnazione Parsitalia deduceva che la giurisprudenza di legittimità richiamata dal tribunale di Roma, in tema di creditore apparente ex art.1189 c.c., non fosse pertinente. Inoltre, la domanda di voltura dei terreni era stata presentata nel 1997, ma non era stata evasa dagli uffici comunali. Con il quartomotivo di impugnazione Parsitalia si doleva del fatto che il tribunale avesse affermato che l’omesso aggiornamento dell’intestazione catastale costituisse condotta colposa di essa appellante ex art.1227 c.c. Con il quinto motivo di impugnazione l’appellante contestava l’affermazione del tribunale per cui Parsitalia aveva l’onere di dimostrare la continuità delle trascrizioni relative al proprio acquisto degli immobili, e che in concreto tale onere non era stato documentato. Per l’appellante la relazione ventennale prodotta da [OSCURATO:SOCIETA], fermatasi al 1984, e quindi a 20 anni prima della richiesta di svincolo dell’indennità, avvenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA], non era stata idonea a valutare la reale situazione proprietaria dei beni espropriati, a fronte di un conferimento risalente al 1981 (conferimento di azienda del 27/3/1981). Se, dunque, la relazione fosse andata più indietro nel tempo di 20 anni, sarebbe stata in grado di rappresentare l’avvenuto passaggio di proprietà delle aree in questione, in forza della 7RG n. 4698/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio pregressa cessione del ramo d’azienda, verificatasi in favore di Parsitalia, a seguito di una doppia operazione societaria (conferimento di complesso aziendale da parte di [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e successivo atto di fusione per incorporazione di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Con il sestomotivo di impugnazione l’appellante deduceva che il tribunale non aveva erroneamente riconosciuto il valore effettivo degli immobili espropriati, di gran lunga superiore a quello dell’indennità in concreto versata da [OSCURATO:PERSONA] in favore del creditore apparente [OSCURATO:SOCIETA]. Il pregiudizio sarebbe consistito nel non aver potuto concordare, quale proprietario effettivo, il pagamento di una indennità più elevata con l’ente espropriante. Pertanto, Parsitalia sollecitava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni in misura pari al valore dei beni espropriati sulla base di una CTU prodotta. 5. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza del 30/11/2018, n.7629, rigettava l’appello. In particolare, con riferimento al primo motivo di impugnazione, la Corteterritoriale rilevava che l’art. 10 della legge n. 865 del 1971 prevedeva che tutte le procedure espropriative fossero eseguite dell’amministrazione espropriante nei confronti dell’intestatario catastale, quale creditore apparente ex art.1189 c.c.. Ciò, del resto, era stato sancito proprio nella sentenza della Cortedi cassazione n. 4198 del 2018, relativa al contenzioso espropriativo tra Parsitalia e Comune di Roma, in ordine al giudizio di opposizione alla stima. Il Comune di Roma aveva pagato in buona fede al creditore apparente, senza che potesse essere formulata alcuna censura di negligenza a carico di quest’ultimo. Peraltro, l’accertamento della proprietà effettiva del bene espropriato rilevava solo in un momento successivo, coincidente con 8RG n. 4698/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio lo svincolo dell’indennità da depositare presso la Cassa depositi e prestiti. L’effettivo proprietario degli immobili espropriati, ove soggetto diverso dal proprietario catastale, era titolare solo del diritto al risarcimento del danno da ritardo nella riscossione dell’indennità di esproprio e sempre che il ritardo fosse imputabile a negligenza dell’autorità espropriante al momento della notifica del decreto di esproprio. Per il giudice d’appello, dunque, il Comune di Roma aveva promosso la procedura ablatoria nei confronti dell’intestatario catastale, mentre eventuali indagini per l’identificazione del proprietario effettivo erano differite al momento successivo dello svincolo dell’indennità di esproprio. In relazione al secondo motivo d’appello, la Corte territoriale confermava la decisione del tribunale, che aveva reputato sussistere la buona fede del Comune di Roma, in quanto l’accertamento della reale proprietà delle aree, sulla base del confronto degli atti di provenienza e di conferimento di rami d’azienda, doveva tenere conto di «operazioni societarie collegate e particolarmente complesse, derivanti da atti di fusione-incorporazione e, quindi, di atti traslativi che non risultavano documentati nella Conservatoria dei [OSCURATO:PERSONA] fino al momento dell’esproprio». Pertanto, per la Corte d’appello dalla documentazione esibita dalla società proprietaria catastale appariva che nei vent’anni precedenti al momento dello svincolo dell’indennità di esproprio «nessuna trascrizione pregiudizievole risultava trascritta», sicché correttamente l’amministrazione comunale aveva provveduto a svincolare l’indennità di esproprio nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. Sulla base della documentazione prodotta da [OSCURATO:SOCIETA], dunque, «non vi era alcun obiettivo segnale di allarme, ragionevolmente 9RG n. 4698/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio percepibile dall’amministrazione», da cui desumere «anche solo il sospetto della carenza del titolo». Non erano giustificate, allora, indagini ulteriori, anche tenendo conto della circostanza che poco tempo prima [OSCURATO:SOCIETA] aveva formalmente dichiarato di non essere in grado di garantire la piena libertà e disponibilità degli immobili, tanto che il Comune aveva espressamente indicato dalla circostanza nel decreto n.233 del 6/8/2002. [OSCURATO:SOCIETA], dunque, doveva essere considerata creditore apparente ex art.1189 c.c. Infondato era anche il terzomotivo di appello. Per la Corte territoriale l’ente espropriante si era liberato della sua obbligazione, effettuando il pagamento in buona fede e, comunque, senza colpa ad un soggetto che appariva legittimato a ricevere il pagamento. Alla data dello svincolo dell’indennità ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) la [OSCURATO:SOCIETA] risultava ancora intestataria catastale degli immobili espropriati, senza che si fosse provveduto ad alcuna voltura, a seguito dell’atto di fusione per incorporazione. [OSCURATO:PERSONA], dunque, aveva provveduto ad aggiornare ed a volturarele risultanze catastali. La Corte d’appello rigettava anche il quarto motivo di impugnazione. Era circostanza pacifica che dal 1997 al 2005 si poteva provvedere all’aggiornamento catastale, potendo Parsitalia presentare istanza di prelievo della pratica. Si ribadiva che non erano necessarie ulteriori indagini ufficiose. La Corte territoriale respingeva anche il quintomotivo di appello. In realtà, il Comune aveva provveduto a svincolare le somme depositate in favore dell’intestataria catastale [OSCURATO:SOCIETA] in presenza di una relazione-certificazione ventennale da quest’ultima prodotta da cui non risultava alcuna trascrizione pregiudizievole a suo carico, 10RG n. 4698/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio fatta salva quella del 29/3/1985, relativa al decreto di amministrazione controllata biennale, iniziata il 16/3/1985 in favore della massa dei creditori. Non era risultata, invece, «la trascrizione dell’atto di cessione di ramo di azienda e degli immobili che la componevano in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., quale dante causa, a seguito di fusione per incorporazione, della società attrice Parsitalia né quest’ultima ha comunque prodotto la nota di trascrizione del conseguente proprio acquisto degli immobili di cui si tratta». La Corte d’appello ha precisato che il tribunale non aveva attribuito a Parsitalia l’inadempimento di un onere probatorio aggiuntivo insussistente, quale quello dell’asserita mancata dimostrazione della continuità delle trascrizioni, ma aveva soltanto sottolineato che, in assenza di elementi giustificativi per ulteriori indagini, la certificazione ventennale prodotta da [OSCURATO:SOCIETA] era sufficiente a consentire all’amministrazione di provvedere allo svincolo dell’indennità di esproprio. La Corte d’appello rigettava anche il sesto motivo di impugnazione, in quanto non vi era una condotta colpevole negligente di [OSCURATO:PERSONA]. 6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 7. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione degli articoli 10-15 della legge n.865 [recte: del 1971] (primo motivo di subgravame: pp. 8/9 della Sentenza), con riferimento all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.». 2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente si duole della «violazione e falsa applicazione dell’art.12 della legge n. 865 11RG n. 4698/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio nonché degli articoli 1142, 1143, 1158 e 2643 c.c. (secondo motivo di subgravame: pp. 9-11 della Sentenza), in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.». 3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione dell’art.1189 c.c. (terzo motivo di subgravame: pp. 11- 13 della Sentenza); violazione degli articoli 2643 e 2644 c.c. (quarto motivo di subgravame: pp. 13-14 della Sentenza), con riferimento all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.». 4. Con il quartomotivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione degli articoli 10/15 della legge 865 e dell’art.2043 c.c. (quinto submotivo di appello: pp. 14-15 della Sentenza) con riferimento all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.». 5. Con il quintomotivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione dell’art. 2043 c.c. (pp. 15/16 della Sentenza), in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.». 6. Va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Invero, la ricorrente[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto congiuntamente la dichiarazione di «cessazione della materia del contendere con compensazione di tutte le spese legali». 6.2.Per questa Corte, a sezioni unite, la rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell'inizio dell'udienza, anche se non mediante notificazione, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione che rileva solo ai fini delle spese (Cass., sez. un., 24 dicembre 2019, n. 34429; Cass., sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., sez. 1, 22 maggio 2020, n. 9474). Infatti, poiché l’art. 306 c.p.c. non si applica al giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso non integra un atto c.d. 12RG n. 4698/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio «accettizio», che richiede, quindi, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali, né un atto recettizio in senso stretto, in quanto l’articolo 390, ultimo comma, c.p.c., ne consente, in alternativa alla notifica alle parti costituite, la semplice comunicazione agli “avvocati” delle stesse, i quali sono investiti dei compiti di difesa, ma non anche della rappresentanza in giudizio delle controparti.Nella specie, la controricorrente ha accettato la rinuncia. 7. Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate interamente come richiesto dalle parti. 8. In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del