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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 38927/2021

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1)[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa il 29/11/2019 dalla Corte di appello di Bari; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 16/03/2018 il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, giudicava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato ascrittogli ex art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, condannandolo alla pena di quattro mesi di arresto.

2. Con sentenza emessa il 29/11/2019 la Corte di appello di Bari, pronunciandosi sull'appello di [OSCURATO:PERSONA], confermava la decisione impugnata e condannava l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali.

3. Da entrambe le sentenze, pienamente convergenti, emergeva che il 09/07/2015, nel corso di un controllo eseguito dai militari della Stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], l'imputato veniva trovato alla guida dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] targata CA940N3, pur essendogli stata revocata la patente di guida con provvedimento prefettizio.

3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi del reato ascritto all'imputato ex art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, che si ritenevano insussistenti alla luce dell'orientamento ermeneutico consolidatosi in tema di giudizio sulla pericolosità sociale dell'imputato, formulato senza attualizzare tale condizione soggettiva alla luce della sospensione della misura di sorveglianza speciale presupposta per il periodo compreso tra il 2008 e il 2015 (recte Sez. 1, n. 22547 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263575-01).

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Osserva il Collegio che il reato contestato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, deve ritenersi estinto per prescrizione.

Considerati, in particolare, il titolo di reato contestato a Cologno, l'epoca di commissione del delitto e il prolungamento per gli atti interruttivi, il termine massimo prolungato della prescrizione deve ritenersi interamente spirato alla data del 09/07/2020.

La declaratoria di estinzione del reato può essere adottata in questa sede processuale, in quanto la difesa di ricorrente, pur non avendo sollecitato espressamente questa pronunzia, non ha manifestato la volontà di rinunciare alla causa estintiva.

Né, allo stato, sussistono nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] i presupposti per il proscioglimento con formula di merito, a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., atteso che una tale pronuncia postulerebbe la rivalutazione della condizione di pericolosità sociale dell'imputato, da effettuarsi mediante il compimento di un'operazione di ermeneutica processuale — alla quale, invero, i Giudici di merito non si conformavano correttamente — preclusa a questo Collegio (Sez. 1, n. — 48686 del 29/09/2015, Mancuso, Rv. 265665-01).

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3. Ne discende conclusivamente che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per l'intervenuta prescrizione del reato contestato all'imputato [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 06/10/2021.

Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1)[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa il 29/11/2019 dalla Corte di appello di Bari; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 16/03/2018 il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, giudicava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato ascrittogli ex art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, condannandolo alla pena di quattro mesi di arresto. 2. Con sentenza emessa il 29/11/2019 la Corte di appello di Bari, pronunciandosi sull'appello di [OSCURATO:PERSONA], confermava la decisione impugnata e condannava l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali. 3. Da entrambe le sentenze, pienamente convergenti, emergeva che il 09/07/2015, nel corso di un controllo eseguito dai militari della Stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], l'imputato veniva trovato alla guida dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] targata CA940N3, pur essendogli stata revocata la patente di guida con provvedimento prefettizio. 3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi del reato ascritto all'imputato ex art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, che si ritenevano insussistenti alla luce dell'orientamento ermeneutico consolidatosi in tema di giudizio sulla pericolosità sociale dell'imputato, formulato senza attualizzare tale condizione soggettiva alla luce della sospensione della misura di sorveglianza speciale presupposta per il periodo compreso tra il 2008 e il 2015 (recte Sez. 1, n. 22547 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263575-01). Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Osserva il Collegio che il reato contestato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, deve ritenersi estinto per prescrizione. Considerati, in particolare, il titolo di reato contestato a Cologno, l'epoca di commissione del delitto e il prolungamento per gli atti interruttivi, il termine massimo prolungato della prescrizione deve ritenersi interamente spirato alla data del 09/07/2020. La declaratoria di estinzione del reato può essere adottata in questa sede processuale, in quanto la difesa di ricorrente, pur non avendo sollecitato espressamente questa pronunzia, non ha manifestato la volontà di rinunciare alla causa estintiva. Né, allo stato, sussistono nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] i presupposti per il proscioglimento con formula di merito, a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., atteso che una tale pronuncia postulerebbe la rivalutazione della condizione di pericolosità sociale dell'imputato, da effettuarsi mediante il compimento di un'operazione di ermeneutica processuale — alla quale, invero, i Giudici di merito non si conformavano correttamente — preclusa a questo Collegio (Sez. 1, n. — 48686 del 29/09/2015, Mancuso, Rv. 265665-01). Nt h". itte," 4.042 uLtg- — Vt4A- ka,"~‘.."" ""- 1r"; h!•••ls" jt1/4"."122,42_ 40 1,, %.,f1/4"A, ,C,te~à, Cr i IL -1.4"V • 11,1> 3. Ne discende conclusivamente che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per l'intervenuta prescrizione del reato contestato all'imputato [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 06/10/2021. Il Consigliere esten
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