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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 luglio 2026

Cassazione n. 23432/2026

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ensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controS.a.s.i. [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato edifeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché controComune di Casacanditella;-intimato-Numero registro generale 17714/2023Numero sezionale 2265/2026Numero di raccolta generale 23432/2026Data pubblicazione 17/07/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 858/2023depositata il 01/06/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1.

Nel settembre 2017 [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi alTribunale di Chieti, la [OSCURATO:SOCIETA]. e il Comune di Casacanditella,deducendo che il proprio immobile sito in Casacanditella, contradaDendalo n. 90, aveva subito danni a seguito di infiltrazioni d’acquacausate dalla rottura di una valvola di sfogo collocata in un tombino dellarete idrica gestita dalla prima convenuta, ubicato in prossimitàdell’abitazione.

Esponeva che, a seguito di diffida del febbraio 2017, lasocietà era intervenuta per la riparazione del guasto, senza tuttaviaprovvedere al risarcimento dei danni, quantificati in euro 5.690,00 oltreaccessori, chiedendo, così, l’accertamento della responsabilità deiconvenuti, anche ex art. 2051 c.c., e la loro condanna, in solido o secondole rispettive quote, al risarcimento del danno.Si costituivano entrambe le convenute; in particolare, la [OSCURATO:SOCIETA]contestava la domanda, pur ammettendo di essere intervenuta per lariparazione del guasto al pozzetto, negando tuttavia la sussistenza difenomeni infiltrativi e di danni all’immobile dell’attore.

Nel corso delgiudizio veniva disposta consulenza tecnica d’ufficio, all’esito della quale ilconsulente individuava la causa delle infiltrazioni nella fuoriuscita d’acquadal pozzetto, dovuta alla rottura della valvola interna, con conseguentedispersione nel terreno e risalita per capillarità nelle murature dell’edificio.Con sentenza n. 594/2020, il Tribunale di Chieti accoglieva la domandanei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendone la responsabilità ai sensidell’art. 2051 c.c. e condannandola al risarcimento del danno in favoreNumero registro generale 17714/2023Numero sezionale 2265/2026Numero di raccolta generale 23432/2026Data pubblicazione 17/07/2026dell’attore, liquidato in euro 7.000,00 oltre accessori, nonché alle spese dilite, dichiarando invece il difetto di legittimazione passiva del Comune diCasacanditella.2.

Con sentenza n. 858/2023, pubblicata il 1° giugno 2023, la Corted’appello di L’Aquila accoglieva l’impugnazione della [OSCURATO:SOCIETA],riformando integralmente la decisione di primo grado e rigettando ladomanda attorea, ritenendo non provato il nesso di causalità tra la cosa incustodia e il danno; disponeva, conseguentemente, la restituzione dellesomme percepite dall’attore in forza della sentenza di primo grado e locondannava al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio,confermando la declaratoria di difetto di legittimazione passiva delComune.3.

Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso, affidato ad un motivo, illustrato da memoria.3.1.

Mentre il Comune resta intimato, [OSCURATO:SOCIETA]. resiste concontroricorso.

Ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE4.

Con l’unico motivo, articolato in più censure, il ricorrente denuncia laviolazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 2697 c.c. e 115 c.p.c.,nonché del principio del “più probabile che non”, assumendo che la Corted’appello, pur avendo correttamente individuato i criteri giuridiciapplicabili, ne abbia fatto erronea applicazione.Deduce, in primo luogo, la violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere laCorte territoriale ritenuto non provata la fuoriuscita d’acqua dal pozzetto ela relativa rottura, nonostante tali circostanze non fossero statespecificamente contestate dalla S.A.S.I., la quale aveva anzi ammessoNumero registro generale 17714/2023Numero sezionale 2265/2026Numero di raccolta generale 23432/2026Data pubblicazione 17/07/2026l’intervento manutentivo sul tombino; ne sarebbe derivato l’erroneomancato riconoscimento di fatti da ritenersi pacifici.Si censura poi la violazione degli artt. 2051 e 2697 c.c., assumendo che laCorte d’appello abbia invertito o comunque mal governato l’onere dellaprova, pretendendo una dimostrazione piena e diretta del nesso causale,anziché valutare il materiale istruttorio secondo il criterio probabilisticoproprio della responsabilità da cosa in custodia.Quanto al nesso causale, il ricorrente deduce la falsa applicazione delcriterio del “più probabile che non”, per avere la Corte territorialesvalutato le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio - qualificatacome percipiente - che riconduceva le infiltrazioni alla perdita delpozzetto, degradandole a mera ipotesi di verosimiglianza, e, al contempo,valorizzato una spiegazione alternativa (infiltrazioni da acque meteoriche)priva di riscontri tecnici.Si lamenta inoltre che il giudice d’appello abbia sostituito indebitamente lapropria valutazione a quella del CTU, fondandosi su considerazioni astrattee su nozioni di comune esperienza, senza un adeguato supportoscientifico, ed omettendo di svolgere il necessario giudizio comparativo trale diverse ipotesi causali, imposto dalla giurisprudenza di legittimità.Infine, si deduce che la Corte territoriale abbia erroneamente esclusoelementi ritenuti decisivi, quali la collocazione del pozzetto a quotasuperiore rispetto al fabbricato e la successione temporale tra rottura edanni, nonché l’assenza di prova di un fattore alternativo dotato di pari osuperiore probabilità causale, così pervenendo ad un erroneo esito diinsussistenza del nesso eziologico.5.

Il motivo non è fondato.La censura investe, sotto plurimi profili, l’accertamento del nesso causalenell’ambito della responsabilità da cose in custodia, deducendo laviolazione degli artt. 2051 e 2697 c.c., dell’art. 115 c.p.c. e del criterio del“più probabile che non”.Numero registro generale 17714/2023Numero sezionale 2265/2026Numero di raccolta generale 23432/2026Data pubblicazione 17/07/2026Va premesso che, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., ildanneggiato è tenuto a provare il nesso causale tra la cosa in custodia el’evento dannoso, mentre grava sul custode la prova del caso fortuito,quale fattore idoneo ad escludere la responsabilità (Cass. n. 24770/2023).La natura oggettiva della responsabilità non esonera, dunque, l’attoredall’onere di dimostrare che la cosa abbia avuto efficienza causale nellaproduzione del danno.Quanto al criterio di accertamento del nesso eziologico, questa Corte hachiarito che, nel giudizio civile, esso deve essere verificato secondo laregola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”,sicché il giudice deve ritenere provata la relazione causale solo quandol’ipotesi prospettata dalla parte onerata risulti, alla luce degli elementiacquisiti, dotata di maggiore probabilità logica rispetto alle ipotesialternative (Cass. n. 14386/2019; Cass. n. 10978/2023).Tale criterio non consente di ritenere sufficiente una mera plausibilità dellaricostruzione causale allegata, occorrendo invece che essa raggiunga lasoglia della maggiore probabilità logica.

Ne consegue che il giudice dimerito, ove ritenga che gli elementi acquisiti non consentano di superaretale soglia, non incorre, per ciò solo, in violazione degli artt. 2051 e 2697c.c., risolvendosi tale apprezzamento, salvo il limite del vizio denunciabilenei termini consentiti dall’art. 360 c.p.c., in una valutazione del materialeprobatorio rimessa al giudice del merito.Parimenti, la mera prospettazione di un’ipotesi causale alternativa non è diper sé sufficiente ad escludere il nesso eziologico; tuttavia, quando ilgiudice di merito, mediante apprezzamento complessivo delle risultanzeistruttorie, ritenga che l’ipotesi causale dedotta dal danneggiato non siaassistita da un grado di probabilità logica superiore rispetto alle altrepossibili spiegazioni dell’evento, egli non viola il criterio del “più probabileche non”, ma esercita il potere di valutazione della prova.Numero registro generale 17714/2023Numero sezionale 2265/2026Numero di raccolta generale 23432/2026Data pubblicazione 17/07/2026Occorre, inoltre, precisare che la condotta del danneggiato può assumererilievo non soltanto ai fini del concorso colposo ex art. 1227 c.c., maanche, ove presenti concreta efficienza causale esclusiva nella produzionedell’evento, ai fini dell’elisione del nesso causale tra la cosa e il danno.

Intale prospettiva, non può affermarsi in termini assoluti che la colpa delleso sia sempre e soltanto rilevante sul piano della riduzione delrisarcimento, dovendo il giudice verificare, nel caso concreto, se essaabbia inciso causalmente sull’evento in modo concorrente o esclusivo(Cass. n. 14571/2023; Cass. n. 6733/2024).5.1.

Nel caso di specie, la Corte territoriale non ha invertito l’onere dellaprova, né ha richiesto al danneggiato una prova piena e diretta delladinamica causale, ma ha ritenuto che gli elementi acquisiti non fosseroidonei a dimostrare, secondo il criterio del “più probabile che non”, laderivazione dei danni lamentati dalla cosa in custodia.La sentenza impugnata ha infatti esaminato le risultanze istruttorie, ivicomprese quelle derivanti dalla consulenza tecnica d’ufficio, e ha ritenutoche la riconducibilità delle infiltrazioni alla fuoriuscita d’acqua dal pozzettonon raggiungesse la soglia della maggiore probabilità logica, risolvendosiin una ricostruzione ritenuta soltanto non assistita da un grado diprobabilità logica sufficiente.

In tale valutazione, la Corte d’appello havalorizzato la genericità delle allegazioni attoree, l’assenza di elementiritenuti decisivi ai fini della ricostruzione causale e la possibilità dispiegazioni alternative dell’evento dannoso.La doglianza del ricorrente, nella parte in cui contesta la lettura dellerisultanze della consulenza tecnica, la valutazione della successionetemporale degli eventi, la rilevanza della collocazione del pozzetto e lamaggiore o minore plausibilità delle ipotesi causali prospettate, tendedunque a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio, nonconsentita in sede di legittimità sotto la veste della violazione degli artt.2051 e 2697 c.c.Numero registro generale 17714/2023Numero sezionale 2265/2026Numero di raccolta generale 23432/2026Data pubblicazione 17/07/2026Né ricorre la denunciata violazione dell’art. 115 c.p.c.

La circostanza che lasocietà convenuta avesse ammesso di essere intervenuta per lariparazione del pozzetto non equivale, di per sé sola considerata, adammissione della sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e idanni lamentati dall’attore.Il fatto storico dell’intervento manutentivo, quand’anche non contestato,non esonerava comunque il danneggiato dall’onere di provare che lafuoriuscita d’acqua dal pozzetto avesse effettivamente determinato leinfiltrazioni dedotte in giudizio.Deve pertanto escludersi che la Corte territoriale abbia fatto erroneaapplicazione dei principi in tema di responsabilità da cose in custodia e diriparto dell’onere probatorio.

Il giudice d’appello ha ritenuto non raggiuntala prova del nesso eziologico secondo il criterio del “più probabile chenon”; tale valutazione, in quanto espressione dell’apprezzamento dellerisultanze istruttorie, non è sindacabile - siccome scevra dai soli gravissimivizi motivazionali ormai rilevanti dopo la novella del n. 5 dell’art. 360c.p.c. - in sede di legittimità nei termini prospettati dal ricorrente.6.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.7.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo afavore della controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favoredella controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.100,00, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in Euro200,00, e agli accessori come per legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatoNumero registro generale 17714/2023Numero sezionale 2265/2026Numero di raccolta generale 23432/2026Data pubblicazione 17/07/2026pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater,dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civiledella Corte suprema di cassazione in data 9 luglio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controS.a.s.i. [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato edifeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché controComune di Casacanditella;-intimato-Numero registro generale 17714/2023Numero sezionale 2265/2026Numero di raccolta generale 23432/2026Data pubblicazione 17/07/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 858/2023depositata il 01/06/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Nel settembre 2017 [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi alTribunale di Chieti, la [OSCURATO:SOCIETA]. e il Comune di Casacanditella,deducendo che il proprio immobile sito in Casacanditella, contradaDendalo n. 90, aveva subito danni a seguito di infiltrazioni d’acquacausate dalla rottura di una valvola di sfogo collocata in un tombino dellarete idrica gestita dalla prima convenuta, ubicato in prossimitàdell’abitazione. Esponeva che, a seguito di diffida del febbraio 2017, lasocietà era intervenuta per la riparazione del guasto, senza tuttaviaprovvedere al risarcimento dei danni, quantificati in euro 5.690,00 oltreaccessori, chiedendo, così, l’accertamento della responsabilità deiconvenuti, anche ex art. 2051 c.c., e la loro condanna, in solido o secondole rispettive quote, al risarcimento del danno.Si costituivano entrambe le convenute; in particolare, la [OSCURATO:SOCIETA]contestava la domanda, pur ammettendo di essere intervenuta per lariparazione del guasto al pozzetto, negando tuttavia la sussistenza difenomeni infiltrativi e di danni all’immobile dell’attore. Nel corso delgiudizio veniva disposta consulenza tecnica d’ufficio, all’esito della quale ilconsulente individuava la causa delle infiltrazioni nella fuoriuscita d’acquadal pozzetto, dovuta alla rottura della valvola interna, con conseguentedispersione nel terreno e risalita per capillarità nelle murature dell’edificio.Con sentenza n. 594/2020, il Tribunale di Chieti accoglieva la domandanei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendone la responsabilità ai sensidell’art. 2051 c.c. e condannandola al risarcimento del danno in favoreNumero registro generale 17714/2023Numero sezionale 2265/2026Numero di raccolta generale 23432/2026Data pubblicazione 17/07/2026dell’attore, liquidato in euro 7.000,00 oltre accessori, nonché alle spese dilite, dichiarando invece il difetto di legittimazione passiva del Comune diCasacanditella.2. Con sentenza n. 858/2023, pubblicata il 1° giugno 2023, la Corted’appello di L’Aquila accoglieva l’impugnazione della [OSCURATO:SOCIETA],riformando integralmente la decisione di primo grado e rigettando ladomanda attorea, ritenendo non provato il nesso di causalità tra la cosa incustodia e il danno; disponeva, conseguentemente, la restituzione dellesomme percepite dall’attore in forza della sentenza di primo grado e locondannava al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio,confermando la declaratoria di difetto di legittimazione passiva delComune.3. Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso, affidato ad un motivo, illustrato da memoria.3.1. Mentre il Comune resta intimato, [OSCURATO:SOCIETA]. resiste concontroricorso. Ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE4. Con l’unico motivo, articolato in più censure, il ricorrente denuncia laviolazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 2697 c.c. e 115 c.p.c.,nonché del principio del “più probabile che non”, assumendo che la Corted’appello, pur avendo correttamente individuato i criteri giuridiciapplicabili, ne abbia fatto erronea applicazione.Deduce, in primo luogo, la violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere laCorte territoriale ritenuto non provata la fuoriuscita d’acqua dal pozzetto ela relativa rottura, nonostante tali circostanze non fossero statespecificamente contestate dalla S.A.S.I., la quale aveva anzi ammessoNumero registro generale 17714/2023Numero sezionale 2265/2026Numero di raccolta generale 23432/2026Data pubblicazione 17/07/2026l’intervento manutentivo sul tombino; ne sarebbe derivato l’erroneomancato riconoscimento di fatti da ritenersi pacifici.Si censura poi la violazione degli artt. 2051 e 2697 c.c., assumendo che laCorte d’appello abbia invertito o comunque mal governato l’onere dellaprova, pretendendo una dimostrazione piena e diretta del nesso causale,anziché valutare il materiale istruttorio secondo il criterio probabilisticoproprio della responsabilità da cosa in custodia.Quanto al nesso causale, il ricorrente deduce la falsa applicazione delcriterio del “più probabile che non”, per avere la Corte territorialesvalutato le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio - qualificatacome percipiente - che riconduceva le infiltrazioni alla perdita delpozzetto, degradandole a mera ipotesi di verosimiglianza, e, al contempo,valorizzato una spiegazione alternativa (infiltrazioni da acque meteoriche)priva di riscontri tecnici.Si lamenta inoltre che il giudice d’appello abbia sostituito indebitamente lapropria valutazione a quella del CTU, fondandosi su considerazioni astrattee su nozioni di comune esperienza, senza un adeguato supportoscientifico, ed omettendo di svolgere il necessario giudizio comparativo trale diverse ipotesi causali, imposto dalla giurisprudenza di legittimità.Infine, si deduce che la Corte territoriale abbia erroneamente esclusoelementi ritenuti decisivi, quali la collocazione del pozzetto a quotasuperiore rispetto al fabbricato e la successione temporale tra rottura edanni, nonché l’assenza di prova di un fattore alternativo dotato di pari osuperiore probabilità causale, così pervenendo ad un erroneo esito diinsussistenza del nesso eziologico.5. Il motivo non è fondato.La censura investe, sotto plurimi profili, l’accertamento del nesso causalenell’ambito della responsabilità da cose in custodia, deducendo laviolazione degli artt. 2051 e 2697 c.c., dell’art. 115 c.p.c. e del criterio del“più probabile che non”.Numero registro generale 17714/2023Numero sezionale 2265/2026Numero di raccolta generale 23432/2026Data pubblicazione 17/07/2026Va premesso che, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., ildanneggiato è tenuto a provare il nesso causale tra la cosa in custodia el’evento dannoso, mentre grava sul custode la prova del caso fortuito,quale fattore idoneo ad escludere la responsabilità (Cass. n. 24770/2023).La natura oggettiva della responsabilità non esonera, dunque, l’attoredall’onere di dimostrare che la cosa abbia avuto efficienza causale nellaproduzione del danno.Quanto al criterio di accertamento del nesso eziologico, questa Corte hachiarito che, nel giudizio civile, esso deve essere verificato secondo laregola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”,sicché il giudice deve ritenere provata la relazione causale solo quandol’ipotesi prospettata dalla parte onerata risulti, alla luce degli elementiacquisiti, dotata di maggiore probabilità logica rispetto alle ipotesialternative (Cass. n. 14386/2019; Cass. n. 10978/2023).Tale criterio non consente di ritenere sufficiente una mera plausibilità dellaricostruzione causale allegata, occorrendo invece che essa raggiunga lasoglia della maggiore probabilità logica. Ne consegue che il giudice dimerito, ove ritenga che gli elementi acquisiti non consentano di superaretale soglia, non incorre, per ciò solo, in violazione degli artt. 2051 e 2697c.c., risolvendosi tale apprezzamento, salvo il limite del vizio denunciabilenei termini consentiti dall’art. 360 c.p.c., in una valutazione del materialeprobatorio rimessa al giudice del merito.Parimenti, la mera prospettazione di un’ipotesi causale alternativa non è diper sé sufficiente ad escludere il nesso eziologico; tuttavia, quando ilgiudice di merito, mediante apprezzamento complessivo delle risultanzeistruttorie, ritenga che l’ipotesi causale dedotta dal danneggiato non siaassistita da un grado di probabilità logica superiore rispetto alle altrepossibili spiegazioni dell’evento, egli non viola il criterio del “più probabileche non”, ma esercita il potere di valutazione della prova.Numero registro generale 17714/2023Numero sezionale 2265/2026Numero di raccolta generale 23432/2026Data pubblicazione 17/07/2026Occorre, inoltre, precisare che la condotta del danneggiato può assumererilievo non soltanto ai fini del concorso colposo ex art. 1227 c.c., maanche, ove presenti concreta efficienza causale esclusiva nella produzionedell’evento, ai fini dell’elisione del nesso causale tra la cosa e il danno. Intale prospettiva, non può affermarsi in termini assoluti che la colpa delleso sia sempre e soltanto rilevante sul piano della riduzione delrisarcimento, dovendo il giudice verificare, nel caso concreto, se essaabbia inciso causalmente sull’evento in modo concorrente o esclusivo(Cass. n. 14571/2023; Cass. n. 6733/2024).5.1. Nel caso di specie, la Corte territoriale non ha invertito l’onere dellaprova, né ha richiesto al danneggiato una prova piena e diretta delladinamica causale, ma ha ritenuto che gli elementi acquisiti non fosseroidonei a dimostrare, secondo il criterio del “più probabile che non”, laderivazione dei danni lamentati dalla cosa in custodia.La sentenza impugnata ha infatti esaminato le risultanze istruttorie, ivicomprese quelle derivanti dalla consulenza tecnica d’ufficio, e ha ritenutoche la riconducibilità delle infiltrazioni alla fuoriuscita d’acqua dal pozzettonon raggiungesse la soglia della maggiore probabilità logica, risolvendosiin una ricostruzione ritenuta soltanto non assistita da un grado diprobabilità logica sufficiente. In tale valutazione, la Corte d’appello havalorizzato la genericità delle allegazioni attoree, l’assenza di elementiritenuti decisivi ai fini della ricostruzione causale e la possibilità dispiegazioni alternative dell’evento dannoso.La doglianza del ricorrente, nella parte in cui contesta la lettura dellerisultanze della consulenza tecnica, la valutazione della successionetemporale degli eventi, la rilevanza della collocazione del pozzetto e lamaggiore o minore plausibilità delle ipotesi causali prospettate, tendedunque a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio, nonconsentita in sede di legittimità sotto la veste della violazione degli artt.2051 e 2697 c.c.Numero registro generale 17714/2023Numero sezionale 2265/2026Numero di raccolta generale 23432/2026Data pubblicazione 17/07/2026Né ricorre la denunciata violazione dell’art. 115 c.p.c. La circostanza che lasocietà convenuta avesse ammesso di essere intervenuta per lariparazione del pozzetto non equivale, di per sé sola considerata, adammissione della sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e idanni lamentati dall’attore.Il fatto storico dell’intervento manutentivo, quand’anche non contestato,non esonerava comunque il danneggiato dall’onere di provare che lafuoriuscita d’acqua dal pozzetto avesse effettivamente determinato leinfiltrazioni dedotte in giudizio.Deve pertanto escludersi che la Corte territoriale abbia fatto erroneaapplicazione dei principi in tema di responsabilità da cose in custodia e diriparto dell’onere probatorio. Il giudice d’appello ha ritenuto non raggiuntala prova del nesso eziologico secondo il criterio del “più probabile chenon”; tale valutazione, in quanto espressione dell’apprezzamento dellerisultanze istruttorie, non è sindacabile - siccome scevra dai soli gravissimivizi motivazionali ormai rilevanti dopo la novella del n. 5 dell’art. 360c.p.c. - in sede di legittimità nei termini prospettati dal ricorrente.6. Il ricorso va, pertanto, rigettato.7. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo afavore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favoredella controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.100,00, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in Euro200,00, e agli accessori come per legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatoNumero registro generale 17714/2023Numero sezionale 2265/2026Numero di raccolta generale 23432/2026Data pubblicazione 17/07/2026pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater,dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civiledella Corte suprema di cassazione in data 9 luglio 2026.Il Presidente
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