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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 13369/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di prime cure pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 611 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale sì censura la mancata derubricazione del delitto contestato e ritenuto in quello di minaccia e l'omessa motivazione in punto di dolo specifico richiesto per configurare il delitto di violenza o minaccia per costringere a commettere un reato, è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni sviluppate sul fronte della ricostruzione del fatto, non accompagnate da un effettivo confronto con quanto diffusamente argomentato in sentenza (pag. 5, ultimi due capoversi, e pag. 6, primi due capoversi) per spiegare le ragioni per le quali l'imputata fosse consapevole sia della circostanza che la persona offesa dovesse rendere dichiarazioni nel processo nel quale le persone legate all'imputata erano state tratte a giudizio, sia della prossimità temporale del processo stesso; che, pertanto, la tesi giuridica propugnata (ossia la sussunzione del fatto entro la fattispecie astratta di cui all'art. 612 cod. pen.) è stata affidata ad una prospettazione meramente teorica, in quanto connotata dall'assenza di addentellati concreti al testo della sentenza impugnata; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] e est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di prime cure pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 611 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale sì censura la mancata derubricazione del delitto contestato e ritenuto in quello di minaccia e l'omessa motivazione in punto di dolo specifico richiesto per configurare il delitto di violenza o minaccia per costringere a commettere un reato, è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni sviluppate sul fronte della ricostruzione del fatto, non accompagnate da un effettivo confronto con quanto diffusamente argomentato in sentenza (pag. 5, ultimi due capoversi, e pag. 6, primi due capoversi) per spiegare le ragioni per le quali l'imputata fosse consapevole sia della circostanza che la persona offesa dovesse rendere dichiarazioni nel processo nel quale le persone legate all'imputata erano state tratte a giudizio, sia della prossimità temporale del processo stesso; che, pertanto, la tesi giuridica propugnata (ossia la sussunzione del fatto entro la fattispecie astratta di cui all'art. 612 cod. pen.) è stata affidata ad una prospettazione meramente teorica, in quanto connotata dall'assenza di addentellati concreti al testo della sentenza impugnata; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] e est
Sentenza Cassazione n. 13369/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris