CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 settembre 2022
Cassazione n. 34281/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 2664-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 4818/12/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'Avvocatura generale dello Stato ricorre avverso la sentenza n. 4818/12/2019 della CTR per la Lombardia che, chiamata a pronunciarsi a seguito dell'ordinanza di rinvio di questa Corte n. 2938/2018, ha confermato la sentenza della CI P di Milano, pronunciatasi su un ricorso avverso una cartella esattoriale emessa ai fini IRAP per l'anno d'imposta 2000. Obliando il principio di diritto pronunciato da questa Corte, la CTR aderiva alla tesi espressa in primo grado dalla CTP secondo cui doveva ritenersi illegittima l'iscrizione a ruolo, la successiva cartella e, nel merito, l'irrogazione delle relative sanzioni avendo la società contribuente versato le somme nei termini previsti, a ciò non ostando l'omessa presentazione telematica della dichiarazione di cui art. 9 bis 1. n. 289/2002. Il ricorso è affidato a tre motivi. Resiste la contribuente con tempestivo controricorso. In prossimità dell'adunanza il patrono privato ha depositato istanza di definizione agevolata ex art. 5 1. n. 130/2022 VISTA l'istanza di sospensione ex art. 5, secondo comma, 1. n. 130/2022, in vigore dal 16 settembre 2022, ai fini della definizione agevolata della controversia, prevista dalla predetta legge; Considerato che, tuttavia, entro la data del 15 settembre 2022 non è possibile pubblicare il provvedimento di decisione della presente Ric. 2021 n. 02664 sez. MT - ud. 15-09-2022 -2- controversia che risulterà quindi ancora pendente alla data del 16 settembre e, pertanto, definibile in forma agevolata; PQM rinvia a nuovo ruolo e rimette gli atti alla V sezione di questa Corte. Così